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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 122/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Brolo (Me), via Parte_1 C.F._1 don Luigi Sturzo n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gabriella Campochiaro che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Marina Olla per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 gennaio 2024 proponeva opposizione nei Parte_1 confronti dell'avviso di addebito n. 595202300018669, notificato il 20 dicembre 2023, con CP_ il quale l' aveva chiesto il pagamento di contributi per gli anni 2019, 2021 e 2022.
Rilevava l'infondatezza della pretesa contributiva per l'anno 2021 in quanto aveva presentato domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai CP_ lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, commi 20-22 bis della Legge n. 178/2020.
Riferiva che l'istanza, presentata il 24 settembre 2021, era stata accolta con conseguente esonero dal pagamento dei contributi per l'anno 2021 per la somma di € 5.754,24. Precisava che, al momento della presentazione dell'istanza, era in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere all'esonero contributivo e riteneva che già per questa ragione CP_ dovesse ritenersi illegittima la pretesa avanzata dall'
Rappresentava poi che con comunicazione del 13 dicembre 2022, prot. n. CP_1
CP_ 12/12/2022.0636834, l' aveva annullato in autotutela il provvedimento di esonero avendo riscontrato una irregolarità nel versamento dei contributi.
Riteneva illegittimo tale provvedimento di autotutela, in quanto il requisito della regolarità contributiva doveva sussistere al momento della presentazione dell'istanza e non anche in data successiva. A tal riguardo evidenziava che solo successivamente alla presentazione CP_ della domanda amministrativa (e precisamente in data 20 maggio 2022) l' aveva richiesto il pagamento di somme per l'anno 2017.
Invocava infine il principio del legittimo affidamento anche in ragione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e 2, Legge n. 212/2000, avendo fatto affidamento sull'accoglimento della domanda di esonero. CP_ Nella resistenza dell' all'udienza del 6 febbraio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
L'opposizione è infondata.
L'opponente contesta la pretesa contributiva per l'anno 2021, evidenziando di aver presentato in data 24 settembre 2021 domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, commi 20, Legge n. 178/2020.
Tale disposizione prevede che “Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell' ( e dai professionisti Controparte_2 CP_1 iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a
50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all' Controparte_3
.
[...]
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato precisato (art. 2, comma 4) che “la fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva di cui al decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015” ed a tal fine l'interessato è tenuto a corredare la domanda con una dichiarazione con la quale attesta di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (cfr. art. 2, comma 5, lett.
g).
È dunque necessario per accedere al beneficio che l'interessato sia in regola con il versamento dei contributi.
Nella fattispecie è indubbio che la ricorrente non fosse in regola con il versamento dei contributi, dal momento che è pacifico che la stessa si era resa inadempiente all'obbligo di versamento dei contributi per l'anno 2018 (cfr. invito alla regolarizzazione del 19 aprile
2022).
Mal si comprende come possa sostenere la ricorrente che al momento della presentazione della domanda amministrativa (24 settembre 2021) fosse in possesso della regolarità contributiva (cfr. pag. 3 del ricorso), considerando che i contributi omessi riguardavano un'annualità precedente. CP_ Al contempo non rileva la circostanza che l' abbia richiesto il pagamento dei contributi omessi in epoca successiva alla presentazione della domanda di esonero, posto che la regolarità contributiva va evidentemente rapportata alla data di insorgenza dell'obbligo contributivo e non anche al momento successivo in cui ne viene sollecitato il pagamento.
Pretestuoso è poi l'assunto (cfr. pag. 5 del ricorso) secondo cui i contributi non versati per l'anno 2018 non fossero ancora dovuti al momento della presentazione della domanda di esonero, in quanto l'obbligo sorge al momento della scadenza del termine per il versamento e non in conseguenza della richiesta di pagamento da parte dell' . CP_2
CP_ Ed ancora alcuna rilevanza può attribuirsi al fatto che l' abbia inizialmente accolto la domanda di esonero. CP_ Ed infatti con la comunicazione 4184 del 26 novembre 2021 si è specificato che “gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell'effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi”. È chiaro, dunque, che l'accoglimento dell'istanza non dimostra alcunché in ordine alla sussistenza del requisito della regolarità contributiva, considerato che la disciplina interna prevede espressamente che la verifica sulla regolarità contributiva deve essere compiuta in un momento successivo.
Tale circostanza rende altresì privo di qualsivoglia fondamento il rilievo della ricorrente sull'affidamento riposto sulla correttezza del provvedimento di accoglimento e sulla violazione dei principi previsti dalla Legge n. 212/2000. In ogni caso alcun affidamento legittimo può rinvenirsi nella fattispecie, dal momento che l'accoglimento dell'istanza è stato condizionato da una dichiarazione non veritiera dalla ricorrente.
Per le ragioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta l'opposizione; CP_ condanna al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio, Parte_1 liquidate in € 3.727,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino