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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1126/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7334/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013744429000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044974442000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044974442000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044974442000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140025509424000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140040094551000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150002583283000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150019084218000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160007392174000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023596418000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha proposto impugnazione avverso intimazione n. 03420249013744429/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata il 10 settembre 2024, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di Euro 5.659,61, sulla base di nove cartelle di pagamento, la cui notifica non è contestata, e di un avviso di addebito dell'Inps.
Il ricorrente ha limitato l'impugnazione alle seguenti cartelle di pagamento;
- cartella n. 03420140025509424000: Euro 45,43 “Tari anno 2013”;
- cartella n. 03420140040094551000: Euro 181,92 “Tari anno 2013”;
- cartella n. 03420150002583283000: Euro 125,16 “Tari anno 2014”;
- cartella n. 03420150019084218000: Euro 109,06 “Tari anno 2014”;
- cartella n. 03420160007392174000: Euro 110,36 “Tari anno 2015”;
- cartella n. 03420160023596418000: Euro 111,53 “Tari anno 2015”.
Il ricorrente ha negato la sussistenza del titolo di proprietà dell'immobile cui si riferisce il tributo e ha dedotto l'avvenuto pagamento dei tributi Tari da parte del proprietario e la conseguente non dovutezza del tributo.
Ha concluso chiedendo che sia accertata l'insussistenza della proprietà sull'immobile oggetto del tributo e che sia dichiarata la nullità dell'intimazione impugnata e delle cartelle di pagamento alla base di essa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992 nonché la propria carenza di legittimazione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato, innanzi tutto, che non è contestata la notifica di atti presupposti emessi dall'ente impositore, per cui non ha ragion d'essere il richiamo operato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla norma di cui all'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992. D'altra parte, conseguenza della mancata notifica del ricorso non sarebbe l'inammissibilità come afferma la resistente, sebbene l'integrazione del contraddittorio.
A fondamento del gravame il ricorrente afferma di non essere proprietario dell'immobile oggetto del tributo
(TARI degli anni 2013, 2014 e 2015), sito in Castrovillari, Indirizzo_1, e che gli importi dovuti sono stati già pagati dall'effettivo proprietario.
A dimostrazione dell'assenza del titolo di proprietà il ricorrente ha prodotto una visura storica per immobile, da cui in effetti la proprietà dell'immobile sembra risultare in capo ad altro soggetto.
Deve, tuttavia, osservarsi che oggetto del presente giudizio è un'intimazione di pagamento, la cui unica funzione è quella di aprire la strada all'esecuzione coattiva. La contestazione del titolo di proprietà andava fatta valere mediante l'impugnazione delle cartelle di pagamento alla base dell'atto impugnato in questa sede, la cui notifica non è contestata, e, prima ancora, dell'atto impositivo emesso dall'ente impositore.
La cognizione in sede di impugnazione di un'intimazione è limitata agli aspetti direttamente attinenti a tale atto della riscossione e non può estendersi ad accertare la fondatezza o meno della pretesa, salvo restando l'esercizio dell'autotutela da parte dell'ente impositore. Certamente può essere oggetto di accertamento in questa sede l'eventuale avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Il fatto è che il ricorrente non ha prodotto la benché minima prova al riguardo. Sono stati prodotti, innanzi tutto, alcuni pagamenti effettuati da tale Nominativo_1 , ma non è dato comprendere a quali tributi e a quale immobile si riferiscano. Solo uno dei versamenti, peraltro, risulta effettuato nel 2014, in periodo compatibile con la scadenza per il pagamento dei tributi in questione, mentre un altro è del 2020 e un ulteriore si riferisce espressamente all'anno 2019.
Quanto ai procedimenti giudiziari innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, uno di essi risulta essersi concluso con il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento concernente proprio il pagamento della TARI dell'anno 2015, oggetto anche dell'intimazione impugnata in questa sede
(sentenza n. 7988/2025, R.G.R. n. 6904/2024). Con altra sentenza (n. 5548/2023, R.G.R. n. 1945/22) è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo a cartella relativa a TARI 2019, per intervenuto pagamento, come risulta da dichiarazione congiunta delle parti, prodotta in atti. Vi è, infine, un decreto presidenziale (n. 1843/2024, R.G.R. 6708/2024) che dichiara la cessazione della materia del contendere riguardo a intimazione di pagamento relativa a TARI del 2019.
I procedimenti giudiziari di cui sopra non conducono a ritenere fondate le tesi del ricorrente, giacché anzi il giudizio iscritto al n. 6904/2024, concernente uno degli anni considerati dall'intimazione impugnata in questa sede, si è concluso con pronuncia di rigetto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 923,00 (novecentoventitre/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge.
Il Giudice Monocratico
GI IN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7334/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013744429000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044974442000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044974442000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044974442000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140025509424000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140040094551000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150002583283000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150019084218000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160007392174000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023596418000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha proposto impugnazione avverso intimazione n. 03420249013744429/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata il 10 settembre 2024, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di Euro 5.659,61, sulla base di nove cartelle di pagamento, la cui notifica non è contestata, e di un avviso di addebito dell'Inps.
Il ricorrente ha limitato l'impugnazione alle seguenti cartelle di pagamento;
- cartella n. 03420140025509424000: Euro 45,43 “Tari anno 2013”;
- cartella n. 03420140040094551000: Euro 181,92 “Tari anno 2013”;
- cartella n. 03420150002583283000: Euro 125,16 “Tari anno 2014”;
- cartella n. 03420150019084218000: Euro 109,06 “Tari anno 2014”;
- cartella n. 03420160007392174000: Euro 110,36 “Tari anno 2015”;
- cartella n. 03420160023596418000: Euro 111,53 “Tari anno 2015”.
Il ricorrente ha negato la sussistenza del titolo di proprietà dell'immobile cui si riferisce il tributo e ha dedotto l'avvenuto pagamento dei tributi Tari da parte del proprietario e la conseguente non dovutezza del tributo.
Ha concluso chiedendo che sia accertata l'insussistenza della proprietà sull'immobile oggetto del tributo e che sia dichiarata la nullità dell'intimazione impugnata e delle cartelle di pagamento alla base di essa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992 nonché la propria carenza di legittimazione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato, innanzi tutto, che non è contestata la notifica di atti presupposti emessi dall'ente impositore, per cui non ha ragion d'essere il richiamo operato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla norma di cui all'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992. D'altra parte, conseguenza della mancata notifica del ricorso non sarebbe l'inammissibilità come afferma la resistente, sebbene l'integrazione del contraddittorio.
A fondamento del gravame il ricorrente afferma di non essere proprietario dell'immobile oggetto del tributo
(TARI degli anni 2013, 2014 e 2015), sito in Castrovillari, Indirizzo_1, e che gli importi dovuti sono stati già pagati dall'effettivo proprietario.
A dimostrazione dell'assenza del titolo di proprietà il ricorrente ha prodotto una visura storica per immobile, da cui in effetti la proprietà dell'immobile sembra risultare in capo ad altro soggetto.
Deve, tuttavia, osservarsi che oggetto del presente giudizio è un'intimazione di pagamento, la cui unica funzione è quella di aprire la strada all'esecuzione coattiva. La contestazione del titolo di proprietà andava fatta valere mediante l'impugnazione delle cartelle di pagamento alla base dell'atto impugnato in questa sede, la cui notifica non è contestata, e, prima ancora, dell'atto impositivo emesso dall'ente impositore.
La cognizione in sede di impugnazione di un'intimazione è limitata agli aspetti direttamente attinenti a tale atto della riscossione e non può estendersi ad accertare la fondatezza o meno della pretesa, salvo restando l'esercizio dell'autotutela da parte dell'ente impositore. Certamente può essere oggetto di accertamento in questa sede l'eventuale avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Il fatto è che il ricorrente non ha prodotto la benché minima prova al riguardo. Sono stati prodotti, innanzi tutto, alcuni pagamenti effettuati da tale Nominativo_1 , ma non è dato comprendere a quali tributi e a quale immobile si riferiscano. Solo uno dei versamenti, peraltro, risulta effettuato nel 2014, in periodo compatibile con la scadenza per il pagamento dei tributi in questione, mentre un altro è del 2020 e un ulteriore si riferisce espressamente all'anno 2019.
Quanto ai procedimenti giudiziari innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, uno di essi risulta essersi concluso con il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento concernente proprio il pagamento della TARI dell'anno 2015, oggetto anche dell'intimazione impugnata in questa sede
(sentenza n. 7988/2025, R.G.R. n. 6904/2024). Con altra sentenza (n. 5548/2023, R.G.R. n. 1945/22) è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo a cartella relativa a TARI 2019, per intervenuto pagamento, come risulta da dichiarazione congiunta delle parti, prodotta in atti. Vi è, infine, un decreto presidenziale (n. 1843/2024, R.G.R. 6708/2024) che dichiara la cessazione della materia del contendere riguardo a intimazione di pagamento relativa a TARI del 2019.
I procedimenti giudiziari di cui sopra non conducono a ritenere fondate le tesi del ricorrente, giacché anzi il giudizio iscritto al n. 6904/2024, concernente uno degli anni considerati dall'intimazione impugnata in questa sede, si è concluso con pronuncia di rigetto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 923,00 (novecentoventitre/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge.
Il Giudice Monocratico
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