CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1394 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BUGARO ROMOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA TRIESTE, 49
35121 PADOVA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ORSI GIULIA ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA AZARIO N.1 28100 NOVARA;
- parte appellata
Oggetto: Fideiussione.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via preliminare:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere, ai sensi dell'art. 283 C.p.c. e art. 351 C.p.c.,
l'efficacia esecutiva e/o l'esecutività della sentenza impugnata del Tribunale di Novara n.
521/2022 emessa in data 26.9.2022 e depositata in data 27.9.2022, pronunciata nella causa
n. 5/2020 R.G., non notificata, nonché del decreto ingiuntivo opposto n. 1258/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data 26.11.2019 (n. 2729/2019 R.G.).
In via principale nel merito:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento dei motivi d'appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Novara n. 521/2022 emessa in data
26.9.2022 e depositata in data 27.9.2022, pronunciata nella causa n. 5/2020 R.G. e per
l'effetto, anche in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Novara n. 1258/2019 del 26.11.2019 (n. 2729/2019 R.G.) poiché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le ragioni esposte.
Rigettarsi e/o dichiararsi l'inammissibilità, in ogni caso, di tutte le domande proposte ex adverso nei confronti del sig. nel giudizio di primo grado e nell'attuale Parte_1 giudizio d'impugnazione perché infondate in fatto ed in diritto.
Ancora nel merito in via di eccezione riconvenzionale.
Per tutti i motivi dedotti anche nel presente atto di citazione in appello, accertarsi e dichiararsi, in via di eccezione riconvenzionale, la nullità assoluta e/o parziale e/o
l'inefficacia e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità e/o invalidità delle fideiussioni rilasciate dal sig. e/o delle singole clausole nelle stesse contenute siccome Parte_1 illegittime e contrarie alla legge. Per l'effetto, in accoglimento dei motivi d'appello e delle eccezioni riconvenzionali formulate anche nel primo grado, riformare integralmente
l'impugnata sentenza del Tribunale di Novara n. 521/2022 emessa in data 26.9.2022 e depositata in data 27.9.2022, pronunciata nella causa n. 5/2020 R.G. e per l'effetto, anche in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o
l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Novara n. 1258/2019 (n. 2729/2019 R.G.) poiché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le ragioni esposte.
2 Rigettarsi e/o dichiararsi l'inammissibilità, in ogni caso, di tutte le domande proposte ex adverso nei confronti del sig. nel giudizio di primo grado e nell'attuale Parte_1 giudizio d'impugnazione perché infondate in fatto ed in diritto.
Spese e onorari di doppio grado rifusi”.
Per parte appellata: “Voglia il Giudice Ill.mo,
- nel merito rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal signor avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Novara 521/2022 Parte_1
pubblicata il 27.09.2022 al termine del giudizio rubricato al n. 5/2020 che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1258/2019 (Rg. 2729/2019) dichiarandolo definitivamente esecutivo e conseguentemente confermare la sentenza oggi impugnata;
-sempre nel merito rigettare la domanda riconvenzionale formulata solo nel presente giudizio in quanto inammissibile e infondata;
-rigettare le domande avversarie tutte perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e diritti di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – acquistava dalla una serie di macchinari e di Controparte_2 Parte_2
attrezzature varie, acquisti documentati dalle fatture nn. 3461/2018, 3863/2018, 4104/2019,
4299/2019, 4647/2019, 4800/2018, 5370/2018, 5758/2018, 5851/2018, 61/2019, 209/2019
e 757/2019; le parti si accordavano nel senso che l'acquirente rilasciasse Controparte_2
una serie di cambiali a favore della venditrice che venivano poi girate Parte_2
alla Controparte_1
fa parte dello stesso gruppo societario della il suo
[...] Parte_2 oggetto sociale prevede, tra l'altro, la concessione di finanziamenti a favore delle società del gruppo e l'acquisto di crediti commerciali vantati dalle stesse società nei confronti di terzi, con l'esclusione di qualunque attività finanziaria verso il pubblico (vds. visura a
Registro Imprese, doc. 8 fasc. primo grado). CP_1
I pagamenti si sarebbero interrotti a marzo 2019, con un debito residuo verso la girataria di € 36.597,97. CP_1
3 1.2 – La società vantava un ulteriore debito verso la per € Parte_2 Controparte_2
36.251,64 che veniva anch'esso ceduto a in data 27.03.2018, CP_3 CP_2
sottoscriveva con un piano di rateizzazione in n. 18 rate mensili mediante
[...] CP_1 cambiali da € 2.230,38, con prima scadenza al 15.07.2018.
I pagamenti si sarebbero interrotti anche in questo caso a marzo 2019, con un debito residuo verso la cessionaria di € 31.070,43. CP_1
1.3 – Con tre distinti contratti nelle date del 22.02.2012, del 28.03.2012 e del 13.03.2013, in allora amministratore della prestava tre distinte Parte_1 Controparte_2
fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni che la società da lui amministrata aveva o avesse dovuto assumere nei confronti di con massimali ex art. 1938 c.c. CP_1 rispettivamente di € 22.476,06, di € 21.497,00 e di € 35.995,68, per un ammontare totale di
€ 79.928,74.
Il testo prestampato menziona come debiti della debitrice principale oggetto della garanzia personale ogni obbligazione, presente e futura, “dipendente da operazioni finanziarie di qualsiasi natura, già consnetite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo
[ossia alla o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti in Controparte_2 qualsiasi forma concessi”.
1.4 – Con sent. n. 31/2019, il Tribunale di Treviso dichiarava il fallimento della
[...]
[...] si insinuava nel passivo del fallimento per l'importo di € 68.274,10, pari alla Parte_3
somma dei residui importi dei crediti già di di cui si era resa girataria e Parte_4 cessionaria come ai §§ 1.1 e 1.2, ma veniva ammessa per il minor importo di € 67.668,40.
1.5 – chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Novara il decreto ingiuntivo n. CP_3
1258/2019 di € 67.668,40 contro indicato come fideiussore omnibus della Parte_1
debitrice principale Controparte_2
proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la Parte_1
revoca in quanto (a) le fideiussioni avrebbero garantito unicamente operazioni finanziarie tra e mentre i crediti azionati con ricorso monitorio erano sorti CP_1 Controparte_2
con la società ed inerivano a rapporti commerciali tra essa società e la Parte_2
sicchè si trattava di crediti esulanti dal perimetro della garanzia prestata;
Controparte_2
e (b) le tre fideiussioni, redatte su prestampato, contenevano le tre clausole del modulo ABI
4 censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, e dovevano pertanto ritenersi integralmente nulle ex artt. 1418 c.c. e 2 l. 287/90 e prive di effetto.
1.6 – Il Tribunale di Novara, con sent. n. 521/2022 emessa il 27.09.2022, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, sui seguenti rilievi:
- non essendo contestati né i crediti di nei confronti di Parte_2 CP_2
né la cessione di detti crediti a , detta cessione faceva parte di una più ampia
[...] CP_1
operazione di finanziamento in favore della come si evinceva dalle fatture Controparte_2 emesse dalla venditrice ei confronti dell'acquirente Parte_2 Controparte_2 che indicano come modalità di pagamento da parte di quest'ultima la cessione del credito in favore di : il complessivo credito già di erso la CP_1 Parte_2 CP_2
, poi ceduto alla , trovava il suo fondamento in una più ampia operazione di
[...] CP_1
finanziamento della da parte della attuata, anziché attraverso la Controparte_2 CP_1 concessione di un'apertura di credito, con un'operazione trilaterale che consentiva comunque alla di saldare le fatture attraverso la finanziaria del gruppo Controparte_2
; Parte_2
- parte opponente aveva invocato la nullità della fideiussione in relazione alla presenza in essa di clausole conformi al c.d. modulo ABI, di cui al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, e la sua conseguente liberazione;
la presenza di dette clausole è stata tuttavia riconosciuta dalla Cass., Sez. Unite, n. 41.994 come motivo di nullità solo parziale, salva l'estensione all'intero contratto alle condizioni dell'art. 1419 c.c., ma l'opponente non aveva allegato alcuna circostanza idonea a produrre un tale effetto;
- non vi erano elementi per ritenere che l'intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca
d'Italia avesse visto coinvolta anche la – che non è una banca e non è neppure CP_1
una società finanziaria ex art. 106 TUB, svolgendo attività di finanziamento e/o di acquisto di crediti solo nell'ambito del gruppo di cui fa parte - né per affermare un pregiudizio dell'attore in opposizione, conseguente all'impossibilità di effettuare una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza per effetto dell'intesa vietata.
2. – L'appello di i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo altresi la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 17.02.2023 questa Corte ha respinto l'istanza di inibitoria.
5 2.1 – Con il primo motivo, il ensura la sentenza di primo grado nella parte in CP_2 cui ha ritenuto l'esistenza di una operazione di finanziamento rientrante nelle garanzie personali da lui prestate a favore della società di cui era amministratore: la sentenza di primo grado presupporrebbe erroneamente l'esistenza di un'operazione che avrebbe visto coinvolte, in un rapporto trilaterale, la la e la CP_1 Parte_2
ma tale ricostruzione non troverebbe riscontro nel materiale probatorio in Controparte_2
atti, né quindi risulterebbe motivata la ragione per cui il primo Giudice ha ritenuto che la cessione dei crediti di a , anche attraverso la girata delle Parte_2 CP_1 cambiali, doveva essere ricompresa nell'ambito delle fideiussioni omnibus prestate da esso appellante. La sentenza era inoltre errata nella parte in cui affermava che “il credito … trova fondamento in una più ampia operazione di finanziamento della da parte Controparte_2 della attuata, anziché mediante la concessione di un'apertura di credito, CP_1 mediante un'operazione trilaterale che consentiva comunque alla di vedere Controparte_2 saldate le fatture alla medesima dirette da parte della finanziaria”: non è né una CP_1
banca, né una società finanziaria, ciò che esclude la possibilità di svolgere attività di intermediazione finanziaria, sicchè non si comprendeva come detta società avrebbe potuto concludere un'operazione finanziaria che coinvolgesse la né come Controparte_2 avrebbe potuto concedere un'apertura di credito, in alternativa all'asserita operazione finanziaria intercorsa tra la società garantita e la stessa . CP_1
Il motivo è infondato.
Il testo delle tre fideiussioni in forza delle quali il stato chiamato a rispondere CP_2
dei debiti della sua ex società individua i debiti oggetto della garanzia come ogni obbligazione, presente e futura, “dipendente da operazioni finanziarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo [ossia alla
o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti in qualsiasi Controparte_2 forma concessi”. fa parte del gruppo societario della il suo oggetto CP_1 Parte_2
sociale prevede, oltre alla concessione di finanziamenti a favore delle società del gruppo,
l'acquisto di crediti commerciali vantati dalle stesse società nei confronti di terzi;
si tratta, quindi, di un soggetto che eroga servizi finanziari a favore delle società del gruppo, acquistandone i crediti.
Le fatture prodotte al doc. 6 fasc. di primo grado, emesse da CP_1 Parte_4
per acquisti di macchinari od attrezzature sulla e che ricomprendono il Controparte_2 periodo 2015-2016 (con l'eccezione della prima del 2004), recano tutte, nella casella
6 “descrizione pagamento”, la dicitura “cessione credito a ”. Al doc. 14 fasc, appello, CP_1
documenta una serie di accordi di dilazione di pagamento, anche su cambiali in CP_1
precedenza rilasciate, concessi a in relazione ad acquisti effettuati dalla Controparte_2
la quale aveva evidentemente ceduto i crediti per i corrispettivi alla Parte_2
stessa , come società del gruppo incaricata della riscossione dei crediti verso la CP_1
clientela delle altre società.
Può pertanto ritenersi dimostrata l'esistenza di una prassi costante, nell'ambito degli intensi rapporti commerciali intercorsi tra la , fornitrice, e Parte_2 Controparte_2
acquirente, per cui, di norma, il pagamento delle forniture avvenisse a mezzo di cessioni di crediti a , come società “cassaforte” del gruppo, che poteva altresì negoziare CP_1
condizioni di pagamento più conformi alle esigenze della clientela, anche attraverso la concessione di dilazioni o comunque intervenendo sulle relative tempistiche. La ripetizione nel tempo di questa forma di pagamento non poteva evidentemente non essere nota all'amministratore della odierno appellante, attesa la Controparte_4
frequenza delle transazioni con la e la pluralità di accordi dilatori conclusi Parte_2
con , proprio sui prezzi di forniture della . CP_1 Parte_2
Quando allora il testo delle fideiussioni prestate dal enziona, come fonte del CP_2 debito garantito, “operazioni finanziarie di qualsiasi natura … quali ad esempio, finanziamenti in qualsiasi forma concessi”, è chiaro che non poteva che riferirsi proprio alle operazioni creditizie che poteva intrattenere con la debitrice principale CP_1 CP_2 in dipendenza di contratti di fornitura conclusi “a monte” con la i
[...] Parte_2
cui crediti, anche se portati da cambiali, venivano abitualmente girati per la riscossione alla
, come società del gruppo deputata alla gestione degli incassi dai clienti. CP_1
Lo stesso appellante, del resto, riconosce che nessuna attività finanziaria diretta, come
“operazioni finanziarie di qualsiasi natura … quali ad esempio, finanziamenti in qualsiasi forma concessi”, è mai stata svolta tra e così da circoscrivere il CP_1 Controparte_2 significato delle parole dei contratti che descrivono l'oggetto dell'impegno fideiussorio ai soli finanziamenti od operazioni creditizie nascenti fin dall'origine tra e CP_1 CP_2
il che è a dire che i rapporti intrattenuti dalla con ,
[...] Controparte_2 CP_1
documentati da parte appellata come sopra, erano tutti rapporti obbligatori dipendenti da un precedente contratto di fornitura con la in cui aveva titolo il credito poi Parte_2
ceduto (ed eventualmente rinegoziato, nei tempi e nelle modalità di pagamento) a . CP_1
7 2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante ripropone il tema della nullità delle tre fideiussioni in relazione alla presenza in esse delle tre clausole del modello ABI, oggetto di intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005: il garante che si trovi di fronte ad un'intesa vietata si vedrebbe impedita la scelta libera ed effettiva tra diversi prodotti in concorrenza tra loro e il contratto “a valle” che contiene le predette clausole altro non è che lo strumento attraverso il quale l'intesa vietata produce i propri effetti.
La nullità parziale si sarebbe estesa all'intero contratto in quanto le clausole in parola erano irrinunciabili od essenziali per l'operazione negoziale;
a tutto concedere, se si fosse ritenuta la sola nullità parziale, l'appellante – per la prima volta in questo grado di appello – invoca come conseguenza della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., di cui all'art. 6 dei testi contrattuali, la decadenza della creditrice dalle fideiussioni, dato che essa CP_1 società non aveva provato di avere agito contro l'obbligata principale nei Controparte_2
sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite e di avere coltivato le relative azioni.
2.2.1 – Parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità sia dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., conseguente alla prospettazione alternativa di una nullità solo parziale dei tre contratti di fideiussione, sia di quella che controparte definisce “eccezione riconvenzionale” per la declaratoria di nullità assoluta e/o parziale, inefficacia, inesistenza, illegittimità, annullabilità o invalidità delle predette fideiussioni.
I rilievi sono in parte fondati.
L'appellante in primo grado si è limitata ad eccepire la nullità integrale delle tre fideiussioni col dire che esse sono conformi allo schema censurato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, in quanto riproduttive dei contenuti di un'intesa illecita perché limitativa della concorrenza, alla stregua di contratti “a valle” di essa;
non ha mai sollevato la eccezione di decadenza dalle fideiussioni, per effetto della nullità/inefficacia della clausola di deroga e della conseguente reviviscenza della disciplina codicistica dell'art. 1957 c.c.
Il tema riguardante l'eccezione ex art. 1957 c.c. di decadenza della fideiussione, in riferimento alla nullità parziale dei tre contratti di fideiussione relativamente alla clausola di deroga, contenuta nel punto 6 del testo, viene proposto la prima volta in questo secondo grado di giudizio.
Ora, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione, per le clausole che corrispondono al modello ABI dichiarato in contrasto con l'art. 2 l. 297/90 dalla Banca d'Italia con decreto n.
55/2005, è bensì rilevabile d'ufficio e, come tale, non soggetta a preclusioni in appello;
lo è viceversa, come eccezione in senso proprio riservata all'iniziativa del fideiussore (la
8 decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. non
è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2969 c.c.), l'eccezione di decadenza dell'obbligazione fideiussoria prevista dall'art. 1957 c.c.
– la quale, quindi, avrebbe dovuto essere eccepita fin dal primo grado, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che equivale a comparsa di risposta dello attore opponente-convenuto in senso sostanziale agli effetti dell'art. 167 c.p.c. (nel senso che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sia inammissibile se proposta per la prima volta in appello, v. Cass. 26.02.1985, n. 1657, in relazione al divieto dei nova di cui all'art. 437,
2° co., c.p.c.).
In altre parole, l'odierno appellante, a fronte della domanda di condanna quale fideiussore, proposta da con il ricorso monitorio, avrebbe dovuto eccepire, nel termine CP_1 predetto, la nullità per violazione della norma imperativa dell'art. 2 l. 297/90 della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. e, in conseguenza di ciò, la decadenza dalla fideiussione per via del fatto che la creditrice non aveva agito giudizialmente nei sei mesi contro la società debitrice principale;
non può ora, in sede di appello, eccepire la nullità di detta clausola e, attraverso di essa, denunciare la decadenza dell'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c. senza avere mai dedotto tale decadenza in prime cure.
E' vero, infatti, che l'eccezione di nullità è rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio, ma non lo è, invece, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., soggetta agli ordinari limiti preclusivi degli artt. 167 e 183 c.p.c., e l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è strumentale alla denuncia della decadenza dalla fideiussione per mancato esercizio delle azioni contro l'obbligato principale nei sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
Quanto a quella che l'appellante qualifica come “eccezione riconvenzionale”, essa, in quanto ripete il motivo dell'invalidità delle fideiussioni per cui è causa perché contenenti clausole conformi al modulo ABI, è stata dedotta già in primo grado come eccezione di nullità delle tre garanzie personali onde condurre a una reiezione dell'avversaria domanda di condanna contenuta nel ricorso per ingiunzione, col dire che i titoli contrattuali sulla base dei quali il arebbe tenuto a rispondere per i debiti della sono CP_2 Controparte_2
nulli e, dunque, privi di effetti.
2.2.2 – Delimitato come sopra il thema decidendum, è da accertare se la mera conformità delle tre fideiussioni per cui è causa allo schema censurato dalla Banca d'Italia sia di per sé sola motivo di nullità parziale, capace di estendersi ex art. 1419 c.c. all'intero contratto.
9 Come del tutto condivisibilmente rilevato dal Giudicante di primo grado, la Cass.,
30.12.2021, n. 41.991, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI dell'ottobre 2002 in quanto contratti “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, ha riconosciuto la prova privilegiata dell'intesa illecita ex art. 2
l. 287/90 nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia come autorità antitrust del settore bancario. , tuttavia, non è né una banca, né una società finanziaria e non CP_5
è neppure aderente all'ABI. Pertanto, e poiché i rilievi di riguardano soltanto CP_6 gli operatori bancari aderenti all'associazione, essi valgono evidentemente soltanto per loro, cioè a dire l'esistenza di un'intesa limitativa della concorrenza può dirsi provata ed accertata soltanto per i soggetti esercenti un'attività bancaria e facenti parte dell'ABI, e non anche per altri soggetti imprenditoriali, i quali, al di fuori dello svolgimento di attività comunque soggette a vigilanza ex art. 106 TUB, predispongano e sottopongano ai propri clienti dei modelli di fideiussione contenenti le tre clausole incriminate.
Posto, infatti, che le tre clausole in questione non sono illegittime in quanto tali, non contravvenendo ad alcuna norma imperativa, bensì in quanto riproduttive di un'intesa vietata dalla normativa antitrust, se taluno – come nella specie – invoca la nullità di un contratto di fideiussione contenente le tre clausole in questione ha l'onere di allegare e di dimostrare il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale all'intesa anticoncorrenziale a suo tempo accertata, per le sole banche aderenti all'ABI, dalla Banca d'Italia; ma nel caso di specie, il si è limitato ad allegare la semplice presenza nei documenti CP_2
contrattuali delle tre clausole contestate, senza né allegare né in alcun modo provare che
, del tutto estranea al settore bancario ed all'attività di intermediazione finanziaria, CP_1 fosse in qualche modo coinvolta nell'intesa illecita.
La conseguenza è che l'eccezione di nullità ex artt. 1418 c.c. – 2 l. 289/90 deve essere respinta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela completamente infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate per questo grado di giudizio nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 521/2022 Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Novara in data 27.09.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1394 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BUGARO ROMOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA TRIESTE, 49
35121 PADOVA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ORSI GIULIA ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA AZARIO N.1 28100 NOVARA;
- parte appellata
Oggetto: Fideiussione.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via preliminare:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere, ai sensi dell'art. 283 C.p.c. e art. 351 C.p.c.,
l'efficacia esecutiva e/o l'esecutività della sentenza impugnata del Tribunale di Novara n.
521/2022 emessa in data 26.9.2022 e depositata in data 27.9.2022, pronunciata nella causa
n. 5/2020 R.G., non notificata, nonché del decreto ingiuntivo opposto n. 1258/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data 26.11.2019 (n. 2729/2019 R.G.).
In via principale nel merito:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento dei motivi d'appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Novara n. 521/2022 emessa in data
26.9.2022 e depositata in data 27.9.2022, pronunciata nella causa n. 5/2020 R.G. e per
l'effetto, anche in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Novara n. 1258/2019 del 26.11.2019 (n. 2729/2019 R.G.) poiché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le ragioni esposte.
Rigettarsi e/o dichiararsi l'inammissibilità, in ogni caso, di tutte le domande proposte ex adverso nei confronti del sig. nel giudizio di primo grado e nell'attuale Parte_1 giudizio d'impugnazione perché infondate in fatto ed in diritto.
Ancora nel merito in via di eccezione riconvenzionale.
Per tutti i motivi dedotti anche nel presente atto di citazione in appello, accertarsi e dichiararsi, in via di eccezione riconvenzionale, la nullità assoluta e/o parziale e/o
l'inefficacia e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità e/o invalidità delle fideiussioni rilasciate dal sig. e/o delle singole clausole nelle stesse contenute siccome Parte_1 illegittime e contrarie alla legge. Per l'effetto, in accoglimento dei motivi d'appello e delle eccezioni riconvenzionali formulate anche nel primo grado, riformare integralmente
l'impugnata sentenza del Tribunale di Novara n. 521/2022 emessa in data 26.9.2022 e depositata in data 27.9.2022, pronunciata nella causa n. 5/2020 R.G. e per l'effetto, anche in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o
l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Novara n. 1258/2019 (n. 2729/2019 R.G.) poiché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le ragioni esposte.
2 Rigettarsi e/o dichiararsi l'inammissibilità, in ogni caso, di tutte le domande proposte ex adverso nei confronti del sig. nel giudizio di primo grado e nell'attuale Parte_1 giudizio d'impugnazione perché infondate in fatto ed in diritto.
Spese e onorari di doppio grado rifusi”.
Per parte appellata: “Voglia il Giudice Ill.mo,
- nel merito rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal signor avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Novara 521/2022 Parte_1
pubblicata il 27.09.2022 al termine del giudizio rubricato al n. 5/2020 che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1258/2019 (Rg. 2729/2019) dichiarandolo definitivamente esecutivo e conseguentemente confermare la sentenza oggi impugnata;
-sempre nel merito rigettare la domanda riconvenzionale formulata solo nel presente giudizio in quanto inammissibile e infondata;
-rigettare le domande avversarie tutte perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e diritti di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – acquistava dalla una serie di macchinari e di Controparte_2 Parte_2
attrezzature varie, acquisti documentati dalle fatture nn. 3461/2018, 3863/2018, 4104/2019,
4299/2019, 4647/2019, 4800/2018, 5370/2018, 5758/2018, 5851/2018, 61/2019, 209/2019
e 757/2019; le parti si accordavano nel senso che l'acquirente rilasciasse Controparte_2
una serie di cambiali a favore della venditrice che venivano poi girate Parte_2
alla Controparte_1
fa parte dello stesso gruppo societario della il suo
[...] Parte_2 oggetto sociale prevede, tra l'altro, la concessione di finanziamenti a favore delle società del gruppo e l'acquisto di crediti commerciali vantati dalle stesse società nei confronti di terzi, con l'esclusione di qualunque attività finanziaria verso il pubblico (vds. visura a
Registro Imprese, doc. 8 fasc. primo grado). CP_1
I pagamenti si sarebbero interrotti a marzo 2019, con un debito residuo verso la girataria di € 36.597,97. CP_1
3 1.2 – La società vantava un ulteriore debito verso la per € Parte_2 Controparte_2
36.251,64 che veniva anch'esso ceduto a in data 27.03.2018, CP_3 CP_2
sottoscriveva con un piano di rateizzazione in n. 18 rate mensili mediante
[...] CP_1 cambiali da € 2.230,38, con prima scadenza al 15.07.2018.
I pagamenti si sarebbero interrotti anche in questo caso a marzo 2019, con un debito residuo verso la cessionaria di € 31.070,43. CP_1
1.3 – Con tre distinti contratti nelle date del 22.02.2012, del 28.03.2012 e del 13.03.2013, in allora amministratore della prestava tre distinte Parte_1 Controparte_2
fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni che la società da lui amministrata aveva o avesse dovuto assumere nei confronti di con massimali ex art. 1938 c.c. CP_1 rispettivamente di € 22.476,06, di € 21.497,00 e di € 35.995,68, per un ammontare totale di
€ 79.928,74.
Il testo prestampato menziona come debiti della debitrice principale oggetto della garanzia personale ogni obbligazione, presente e futura, “dipendente da operazioni finanziarie di qualsiasi natura, già consnetite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo
[ossia alla o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti in Controparte_2 qualsiasi forma concessi”.
1.4 – Con sent. n. 31/2019, il Tribunale di Treviso dichiarava il fallimento della
[...]
[...] si insinuava nel passivo del fallimento per l'importo di € 68.274,10, pari alla Parte_3
somma dei residui importi dei crediti già di di cui si era resa girataria e Parte_4 cessionaria come ai §§ 1.1 e 1.2, ma veniva ammessa per il minor importo di € 67.668,40.
1.5 – chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Novara il decreto ingiuntivo n. CP_3
1258/2019 di € 67.668,40 contro indicato come fideiussore omnibus della Parte_1
debitrice principale Controparte_2
proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la Parte_1
revoca in quanto (a) le fideiussioni avrebbero garantito unicamente operazioni finanziarie tra e mentre i crediti azionati con ricorso monitorio erano sorti CP_1 Controparte_2
con la società ed inerivano a rapporti commerciali tra essa società e la Parte_2
sicchè si trattava di crediti esulanti dal perimetro della garanzia prestata;
Controparte_2
e (b) le tre fideiussioni, redatte su prestampato, contenevano le tre clausole del modulo ABI
4 censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, e dovevano pertanto ritenersi integralmente nulle ex artt. 1418 c.c. e 2 l. 287/90 e prive di effetto.
1.6 – Il Tribunale di Novara, con sent. n. 521/2022 emessa il 27.09.2022, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, sui seguenti rilievi:
- non essendo contestati né i crediti di nei confronti di Parte_2 CP_2
né la cessione di detti crediti a , detta cessione faceva parte di una più ampia
[...] CP_1
operazione di finanziamento in favore della come si evinceva dalle fatture Controparte_2 emesse dalla venditrice ei confronti dell'acquirente Parte_2 Controparte_2 che indicano come modalità di pagamento da parte di quest'ultima la cessione del credito in favore di : il complessivo credito già di erso la CP_1 Parte_2 CP_2
, poi ceduto alla , trovava il suo fondamento in una più ampia operazione di
[...] CP_1
finanziamento della da parte della attuata, anziché attraverso la Controparte_2 CP_1 concessione di un'apertura di credito, con un'operazione trilaterale che consentiva comunque alla di saldare le fatture attraverso la finanziaria del gruppo Controparte_2
; Parte_2
- parte opponente aveva invocato la nullità della fideiussione in relazione alla presenza in essa di clausole conformi al c.d. modulo ABI, di cui al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, e la sua conseguente liberazione;
la presenza di dette clausole è stata tuttavia riconosciuta dalla Cass., Sez. Unite, n. 41.994 come motivo di nullità solo parziale, salva l'estensione all'intero contratto alle condizioni dell'art. 1419 c.c., ma l'opponente non aveva allegato alcuna circostanza idonea a produrre un tale effetto;
- non vi erano elementi per ritenere che l'intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca
d'Italia avesse visto coinvolta anche la – che non è una banca e non è neppure CP_1
una società finanziaria ex art. 106 TUB, svolgendo attività di finanziamento e/o di acquisto di crediti solo nell'ambito del gruppo di cui fa parte - né per affermare un pregiudizio dell'attore in opposizione, conseguente all'impossibilità di effettuare una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza per effetto dell'intesa vietata.
2. – L'appello di i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo altresi la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 17.02.2023 questa Corte ha respinto l'istanza di inibitoria.
5 2.1 – Con il primo motivo, il ensura la sentenza di primo grado nella parte in CP_2 cui ha ritenuto l'esistenza di una operazione di finanziamento rientrante nelle garanzie personali da lui prestate a favore della società di cui era amministratore: la sentenza di primo grado presupporrebbe erroneamente l'esistenza di un'operazione che avrebbe visto coinvolte, in un rapporto trilaterale, la la e la CP_1 Parte_2
ma tale ricostruzione non troverebbe riscontro nel materiale probatorio in Controparte_2
atti, né quindi risulterebbe motivata la ragione per cui il primo Giudice ha ritenuto che la cessione dei crediti di a , anche attraverso la girata delle Parte_2 CP_1 cambiali, doveva essere ricompresa nell'ambito delle fideiussioni omnibus prestate da esso appellante. La sentenza era inoltre errata nella parte in cui affermava che “il credito … trova fondamento in una più ampia operazione di finanziamento della da parte Controparte_2 della attuata, anziché mediante la concessione di un'apertura di credito, CP_1 mediante un'operazione trilaterale che consentiva comunque alla di vedere Controparte_2 saldate le fatture alla medesima dirette da parte della finanziaria”: non è né una CP_1
banca, né una società finanziaria, ciò che esclude la possibilità di svolgere attività di intermediazione finanziaria, sicchè non si comprendeva come detta società avrebbe potuto concludere un'operazione finanziaria che coinvolgesse la né come Controparte_2 avrebbe potuto concedere un'apertura di credito, in alternativa all'asserita operazione finanziaria intercorsa tra la società garantita e la stessa . CP_1
Il motivo è infondato.
Il testo delle tre fideiussioni in forza delle quali il stato chiamato a rispondere CP_2
dei debiti della sua ex società individua i debiti oggetto della garanzia come ogni obbligazione, presente e futura, “dipendente da operazioni finanziarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo [ossia alla
o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti in qualsiasi Controparte_2 forma concessi”. fa parte del gruppo societario della il suo oggetto CP_1 Parte_2
sociale prevede, oltre alla concessione di finanziamenti a favore delle società del gruppo,
l'acquisto di crediti commerciali vantati dalle stesse società nei confronti di terzi;
si tratta, quindi, di un soggetto che eroga servizi finanziari a favore delle società del gruppo, acquistandone i crediti.
Le fatture prodotte al doc. 6 fasc. di primo grado, emesse da CP_1 Parte_4
per acquisti di macchinari od attrezzature sulla e che ricomprendono il Controparte_2 periodo 2015-2016 (con l'eccezione della prima del 2004), recano tutte, nella casella
6 “descrizione pagamento”, la dicitura “cessione credito a ”. Al doc. 14 fasc, appello, CP_1
documenta una serie di accordi di dilazione di pagamento, anche su cambiali in CP_1
precedenza rilasciate, concessi a in relazione ad acquisti effettuati dalla Controparte_2
la quale aveva evidentemente ceduto i crediti per i corrispettivi alla Parte_2
stessa , come società del gruppo incaricata della riscossione dei crediti verso la CP_1
clientela delle altre società.
Può pertanto ritenersi dimostrata l'esistenza di una prassi costante, nell'ambito degli intensi rapporti commerciali intercorsi tra la , fornitrice, e Parte_2 Controparte_2
acquirente, per cui, di norma, il pagamento delle forniture avvenisse a mezzo di cessioni di crediti a , come società “cassaforte” del gruppo, che poteva altresì negoziare CP_1
condizioni di pagamento più conformi alle esigenze della clientela, anche attraverso la concessione di dilazioni o comunque intervenendo sulle relative tempistiche. La ripetizione nel tempo di questa forma di pagamento non poteva evidentemente non essere nota all'amministratore della odierno appellante, attesa la Controparte_4
frequenza delle transazioni con la e la pluralità di accordi dilatori conclusi Parte_2
con , proprio sui prezzi di forniture della . CP_1 Parte_2
Quando allora il testo delle fideiussioni prestate dal enziona, come fonte del CP_2 debito garantito, “operazioni finanziarie di qualsiasi natura … quali ad esempio, finanziamenti in qualsiasi forma concessi”, è chiaro che non poteva che riferirsi proprio alle operazioni creditizie che poteva intrattenere con la debitrice principale CP_1 CP_2 in dipendenza di contratti di fornitura conclusi “a monte” con la i
[...] Parte_2
cui crediti, anche se portati da cambiali, venivano abitualmente girati per la riscossione alla
, come società del gruppo deputata alla gestione degli incassi dai clienti. CP_1
Lo stesso appellante, del resto, riconosce che nessuna attività finanziaria diretta, come
“operazioni finanziarie di qualsiasi natura … quali ad esempio, finanziamenti in qualsiasi forma concessi”, è mai stata svolta tra e così da circoscrivere il CP_1 Controparte_2 significato delle parole dei contratti che descrivono l'oggetto dell'impegno fideiussorio ai soli finanziamenti od operazioni creditizie nascenti fin dall'origine tra e CP_1 CP_2
il che è a dire che i rapporti intrattenuti dalla con ,
[...] Controparte_2 CP_1
documentati da parte appellata come sopra, erano tutti rapporti obbligatori dipendenti da un precedente contratto di fornitura con la in cui aveva titolo il credito poi Parte_2
ceduto (ed eventualmente rinegoziato, nei tempi e nelle modalità di pagamento) a . CP_1
7 2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante ripropone il tema della nullità delle tre fideiussioni in relazione alla presenza in esse delle tre clausole del modello ABI, oggetto di intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005: il garante che si trovi di fronte ad un'intesa vietata si vedrebbe impedita la scelta libera ed effettiva tra diversi prodotti in concorrenza tra loro e il contratto “a valle” che contiene le predette clausole altro non è che lo strumento attraverso il quale l'intesa vietata produce i propri effetti.
La nullità parziale si sarebbe estesa all'intero contratto in quanto le clausole in parola erano irrinunciabili od essenziali per l'operazione negoziale;
a tutto concedere, se si fosse ritenuta la sola nullità parziale, l'appellante – per la prima volta in questo grado di appello – invoca come conseguenza della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., di cui all'art. 6 dei testi contrattuali, la decadenza della creditrice dalle fideiussioni, dato che essa CP_1 società non aveva provato di avere agito contro l'obbligata principale nei Controparte_2
sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite e di avere coltivato le relative azioni.
2.2.1 – Parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità sia dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., conseguente alla prospettazione alternativa di una nullità solo parziale dei tre contratti di fideiussione, sia di quella che controparte definisce “eccezione riconvenzionale” per la declaratoria di nullità assoluta e/o parziale, inefficacia, inesistenza, illegittimità, annullabilità o invalidità delle predette fideiussioni.
I rilievi sono in parte fondati.
L'appellante in primo grado si è limitata ad eccepire la nullità integrale delle tre fideiussioni col dire che esse sono conformi allo schema censurato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, in quanto riproduttive dei contenuti di un'intesa illecita perché limitativa della concorrenza, alla stregua di contratti “a valle” di essa;
non ha mai sollevato la eccezione di decadenza dalle fideiussioni, per effetto della nullità/inefficacia della clausola di deroga e della conseguente reviviscenza della disciplina codicistica dell'art. 1957 c.c.
Il tema riguardante l'eccezione ex art. 1957 c.c. di decadenza della fideiussione, in riferimento alla nullità parziale dei tre contratti di fideiussione relativamente alla clausola di deroga, contenuta nel punto 6 del testo, viene proposto la prima volta in questo secondo grado di giudizio.
Ora, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione, per le clausole che corrispondono al modello ABI dichiarato in contrasto con l'art. 2 l. 297/90 dalla Banca d'Italia con decreto n.
55/2005, è bensì rilevabile d'ufficio e, come tale, non soggetta a preclusioni in appello;
lo è viceversa, come eccezione in senso proprio riservata all'iniziativa del fideiussore (la
8 decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. non
è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2969 c.c.), l'eccezione di decadenza dell'obbligazione fideiussoria prevista dall'art. 1957 c.c.
– la quale, quindi, avrebbe dovuto essere eccepita fin dal primo grado, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che equivale a comparsa di risposta dello attore opponente-convenuto in senso sostanziale agli effetti dell'art. 167 c.p.c. (nel senso che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sia inammissibile se proposta per la prima volta in appello, v. Cass. 26.02.1985, n. 1657, in relazione al divieto dei nova di cui all'art. 437,
2° co., c.p.c.).
In altre parole, l'odierno appellante, a fronte della domanda di condanna quale fideiussore, proposta da con il ricorso monitorio, avrebbe dovuto eccepire, nel termine CP_1 predetto, la nullità per violazione della norma imperativa dell'art. 2 l. 297/90 della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. e, in conseguenza di ciò, la decadenza dalla fideiussione per via del fatto che la creditrice non aveva agito giudizialmente nei sei mesi contro la società debitrice principale;
non può ora, in sede di appello, eccepire la nullità di detta clausola e, attraverso di essa, denunciare la decadenza dell'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c. senza avere mai dedotto tale decadenza in prime cure.
E' vero, infatti, che l'eccezione di nullità è rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio, ma non lo è, invece, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., soggetta agli ordinari limiti preclusivi degli artt. 167 e 183 c.p.c., e l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è strumentale alla denuncia della decadenza dalla fideiussione per mancato esercizio delle azioni contro l'obbligato principale nei sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
Quanto a quella che l'appellante qualifica come “eccezione riconvenzionale”, essa, in quanto ripete il motivo dell'invalidità delle fideiussioni per cui è causa perché contenenti clausole conformi al modulo ABI, è stata dedotta già in primo grado come eccezione di nullità delle tre garanzie personali onde condurre a una reiezione dell'avversaria domanda di condanna contenuta nel ricorso per ingiunzione, col dire che i titoli contrattuali sulla base dei quali il arebbe tenuto a rispondere per i debiti della sono CP_2 Controparte_2
nulli e, dunque, privi di effetti.
2.2.2 – Delimitato come sopra il thema decidendum, è da accertare se la mera conformità delle tre fideiussioni per cui è causa allo schema censurato dalla Banca d'Italia sia di per sé sola motivo di nullità parziale, capace di estendersi ex art. 1419 c.c. all'intero contratto.
9 Come del tutto condivisibilmente rilevato dal Giudicante di primo grado, la Cass.,
30.12.2021, n. 41.991, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI dell'ottobre 2002 in quanto contratti “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, ha riconosciuto la prova privilegiata dell'intesa illecita ex art. 2
l. 287/90 nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia come autorità antitrust del settore bancario. , tuttavia, non è né una banca, né una società finanziaria e non CP_5
è neppure aderente all'ABI. Pertanto, e poiché i rilievi di riguardano soltanto CP_6 gli operatori bancari aderenti all'associazione, essi valgono evidentemente soltanto per loro, cioè a dire l'esistenza di un'intesa limitativa della concorrenza può dirsi provata ed accertata soltanto per i soggetti esercenti un'attività bancaria e facenti parte dell'ABI, e non anche per altri soggetti imprenditoriali, i quali, al di fuori dello svolgimento di attività comunque soggette a vigilanza ex art. 106 TUB, predispongano e sottopongano ai propri clienti dei modelli di fideiussione contenenti le tre clausole incriminate.
Posto, infatti, che le tre clausole in questione non sono illegittime in quanto tali, non contravvenendo ad alcuna norma imperativa, bensì in quanto riproduttive di un'intesa vietata dalla normativa antitrust, se taluno – come nella specie – invoca la nullità di un contratto di fideiussione contenente le tre clausole in questione ha l'onere di allegare e di dimostrare il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale all'intesa anticoncorrenziale a suo tempo accertata, per le sole banche aderenti all'ABI, dalla Banca d'Italia; ma nel caso di specie, il si è limitato ad allegare la semplice presenza nei documenti CP_2
contrattuali delle tre clausole contestate, senza né allegare né in alcun modo provare che
, del tutto estranea al settore bancario ed all'attività di intermediazione finanziaria, CP_1 fosse in qualche modo coinvolta nell'intesa illecita.
La conseguenza è che l'eccezione di nullità ex artt. 1418 c.c. – 2 l. 289/90 deve essere respinta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela completamente infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate per questo grado di giudizio nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 521/2022 Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Novara in data 27.09.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
11