Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/12/2025, n. 21925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21925 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10855/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10855 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fiorona, con domicilio eletto presso lo studio LO EL in Roma, viale Parioli 180;
contro
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 8465/2024 del 10.7.2024 emessa dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con cui è stata comunicata al rag. -OMISSIS- la revoca dalla carica di Presidente della Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “Sanità Enti Locali” in Area Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica;
- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 10/02/2025:
- della deliberazione n. 161 del 26.6.2024 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- della deliberazione n. 114 del 25.6.2024 del Comitato esecutivo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa ON IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Il ricorrente è un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso l’Ordine territoriale di Brescia.
Oggetto dell’odierno contenzioso è la legittimità della revoca di questi dall’incarico di Presidente della Commissione di studio “ Sanità Enti Locali ”, istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili .
2 – Con l’atto introduttivo del giudizio è stata impugnata la nota del 10 luglio 2024, meglio specificata in epigrafe, del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con cui è stata comunicata la contestata revoca, disposta “ alla luce dei fatti di cui si è reso protagonista e dell’esposto già inoltrato al Consiglio di disciplina dell’Ordine di Brescia ”.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
- Violazione dei principi del giusto procedimento e dell’art. 21- quinquies di cui alla legge n. 241/1990 - Violazione degli artt. 34 e 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Incompetenza del Presidente del CNDCEC , assumendo che questi avrebbe assunto il provvedimento di revoca senza la previa necessaria deliberazione del Consiglio Nazionale;
- Violazione dei principi del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990 - Violazione degli artt. 34 e 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Eccesso di potere per aver assunto un provvedimento di revoca in assenza dei presupposti - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Sviamento di potere , non ricorrendo, secondo la tesi attorea, nessuna delle ipotesi tassative idonee a comportare la cessazione dell’incarico, comunque non automatica, ma rimessa alla discrezionalità dell’organo consiliare;
- Violazione degli artt. 24 e 97, Cost. - Violazione degli artt. 1 e 3, legge n. 241/1990 - Difetto di istruttoria - Omessa o carente motivazione - Manifesta irragionevolezza - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Sviamento di potere , in quanto non vi sarebbe traccia nel provvedimento gravato di alcuna indagine in ordine alla concreta ricorrenza di elementi tali da legittimare la revoca della carica presidenziale rivestita dal ricorrente;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97, Cost. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, legge n. 241/1990 – Difetto di istruttoria - Violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo per aver emanato un provvedimento di revoca, senza previamente comunicare l’avvio del procedimento.
3 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, costituito in giudizio in resistenza, ha versato in atti i documenti relativi alla rimozione dalla carica di cui è causa, ivi comprese le deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio Nazionale.
4 - Con memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha richiamato le censure di cui al ricorso e insistito per l’accoglimento dello stesso, rappresentando che nelle more del giudizio il Collegio 1 del Consiglio di Disciplina di Brescia, con provvedimento prot. n. 1222/2024 in data 15.10.2024, “ esaminata la documentazione agli atti, e dopo aver preso in considerazione gli scritti dell’esponente e le dichiarazioni rese dall’incolpato… all’unanimità delibera l’archiviazione immediata del fascicolo 271 ”. Inoltre, quanto alla documentazione depositata da parte resistente, avente ad oggetto anche le deliberazioni sottese al provvedimento impugnato, si è riservato di proporre motivi aggiunti.
5 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha depositato una memoria difensiva, in cui ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso - in quanto asseritamente costruito sull’erroneo presupposto di ritenere l’atto di cui si controverte, che risponde a logiche fiduciarie, quale forma di manifestazione dell’ordinario potere di autotutela della p.a. -, deducendo, nel merito, l’infondatezza delle censure ex adverso svolte.
6 – Al deposito degli atti da ultimo richiamati le parti hanno reagito scambiandosi memorie di replica.
7 - All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, la causa è stata rinviata per esigenze difensive dell’Organo consiliare resistente, attesa la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 10 febbraio 2025.
8 - Con detto ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato le deliberazioni – conosciute a seguito della costituzione in giudizio di parte resistente - n. 114 del 25 giugno 2024 del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale e n. 161 del 26 giugno 2024 del Consiglio Nazionale, con cui è stata rispettivamente deliberata e disposta, previa presa d’atto, la revoca di cui è causa “RITENUTO CHE, nelle more della definizione della posizione disciplinare del rag. …, non sia opportuno che il professionista, che è stato oggetto di una segnalazione [in merito ad un comportamento non conforme alle disposizioni del Codice Deontologico della professione e, in particolare, con riferimento all’art. 28, comma 4, atteso che il Professionista ha inserito in un suo biglietto da visita la dicitura “ Presidente Commissione Sanità enti locali ”] del Consiglio Nazionale, continui a rivestire la carica di presidente di una commissione dello stesso Consiglio ”.
Con il nuovo gravame, nel richiamare i motivi di impugnazione delineati nell’atto introduttivo, ha formulato le seguenti ulteriori censure avverso l’operato del CNDCEC, in ragione dei sopraggiunti elementi documentali:
- Violazione degli artt. 24 e 97, Cost. - Violazione degli artt. 1 e 3, legge n. 241/1990 - Violazione dei principi del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990 - Violazione degli artt. 34 e 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Difetto di istruttoria - Omessa o carente motivazione - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Sviamento di potere , lamentando la mancata menzione nella nota di comunicazione della revoca del 10 luglio 2024 delle deliberazioni prodromiche e mettendone persino in dubbio l’effettiva preesistenza delle stesse;
- Violazione dei principi del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990 - Violazione degli artt. 34 e 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Eccesso di potere per aver assunto un provvedimento di revoca in assenza dei presupposti - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Sviamento di potere , in quanto le deliberazioni da ultimo impugnate conterrebbero una motivazione aggiuntiva rispetto a quella enunciata nell’impugnata comunicazione del 10 luglio 2024 e, in ogni caso, parimenti non inquadrabile in alcuna delle ipotesi individuate dall’art. 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale .
8 - In vista della trattazione del merito, le parti si sono scambiate memorie, insistendo, respinta ogni deduzione e allegazione contraria, nelle conclusioni rispettivamente rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
9 – All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - Si controverte della legittimità della revoca del ricorrente dalla carica di Presidente della Commissione del CNDCEC “ Sanità Enti Locali ”, comunicata con nota prot. n. 8465/2024 del 10 luglio 2024, oggetto della deliberazione del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale n. 114 del 25 giugno 2024 e della necessaria successiva deliberazione di presa d’atto del Consiglio Nazionale n. 161 del 26 giugno 2024.
In proposito, si riportano in estrema sintesi le seguenti premesse fattuali:
- il ricorrente è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso l’Ordine territoriale di Brescia;
- il Consiglio Nazionale ha nominato il ricorrente Presidente della Commissione di studio “Sanità Enti locali” nella seduta n. 13 del 4 novembre 2022;
- al Consiglio Nazionale è stata segnalata una condotta del ricorrente, in apparente contrasto con la norma deontologica che vieta espressamente di “ utilizzare l’incarico di componente delle commissioni di studio sia nazionali che locali per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curricula personali ” (art. 28, comma 4), per avere, nell’esercizio delle funzioni, apposto la dicitura “ Presidente Commissione Sanità enti locali ” su un proprio biglietto da visita;
- con lettera a firma del proprio Presidente, il Consiglio Nazionale ha segnalato l’illecito deontologico al competente Consiglio di disciplina dell’Ordine territoriale di Brescia, che ha proceduto all’apertura del fascicolo n. 271 a carico del ricorrente;
- il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale ha assunto all’unanimità dei votanti la deliberazione n. 114 del 25 giugno 2024, recante la revoca del ricorrente dalla carica di Presidente della Commissione di studio;
- il Consiglio Nazionale con deliberazione n. 161 del 26 giugno 2024 ha preso “ atto della Deliberazione n. 114/2024, che il Comitato Esecutivo ha assunto per motivi di opportunità, di revoca del dr. … dalla carica di Presidente della Commissione del Consiglio Nazionale Sanità Enti Locali in area Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica ”, statuendo di “ procedere alla revoca ”;
- il 10 luglio 2024 il Presidente del Consiglio Nazionale ha comunicato all’interessato la revoca della carica di Presidente della Commissione di studio “ Sanità Enti Locali ” “ alla luce dei fatti di cui si è reso protagonista e dell’esposto già inoltrato al Consiglio di disciplina dell’Ordine di Brescia ”;
- nelle more del giudizio il Collegio 1 del Consiglio di Disciplina di Brescia, con provvedimento prot. n. 1222/2024 in data 15.10.2024, “ esaminata la documentazione agli atti, e dopo aver preso in considerazione gli scritti dell’esponente e le dichiarazioni rese dall’incolpato… all’unanimità delibera l’archiviazione immediata del fascicolo 271 ”, id est quello in cui era confluita la segnalazione presentata dal Presidente del CNDCEC.
Con l’atto introduttivo del ricorso è stata impugnata la comunicazione del 10 luglio 2024 del Presidente del Consiglio Nazionale. I motivi aggiunti sono, invece, stati proposti avverso le deliberazioni – depositate in giudizio da parte resistente - del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale n. 114 del 25 giugno 2024 e del Consiglio Nazionale n. 161 del 26 giugno 2024, con cui è stata rispettivamente deliberata e disposta, previa presa d’atto, la revoca avversata.
2 – Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sollevata dal Consiglio nazionale, che esclude la sindacabilità da parte del g.a. delle valutazioni altamente discrezionali rimesse al libero apprezzamento del Consiglio Nazionale.
L’eccezione non è fondata.
I provvedimenti impugnati, malgrado la natura fiduciaria degli stessi, sono, invero, suscettibili di essere esaminati dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 4269/2023: “ pacifico che la revoca dalla carica interna di Segretario sia annoverabile non già nell’alveo degli atti politici, bensì nel novero degli atti amministrativi, sebbene di alta amministrazione, il contenuto di una siffatta ampia discrezionalità deve ritenersi comunque soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, sebbene astretto ai limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, senza dunque alcun apprezzamento che sconfini in valutazione di opportunità, convenienza o condivisibilità della scelta (Consiglio di Stato sez. V, 14/01/2022, n.268) ”. A confutazione della tesi attorea militano, peraltro, le numerose ulteriori pronunce con cui sono state esaminate fattispecie analoghe quella che odiernamente ci occupa (v. ex pluris , da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 1236/2024; Tar Lazio, sez. V bis, nn. 11513 e 15115/2024).
3 - Nel merito il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati.
4 – In particolare, sono destituiti di fondamento i motivi articolati con il gravame originario, ciò che, peraltro, esonera il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione, sollevata dal resistente Consiglio dell’ordine, di difetto dei requisiti di specificità ex artt. 41-43 c.p.a. delle censure dei motivi aggiunti impropri, asseritamente dovuto al mero richiamo generico alle doglianze del ricorso introduttivo, senza adeguata riproposizione avverso gli ulteriori atti impugnati.
5 – Nello specifico dei motivi di censura articolati, in particolare, con il primo motivo di ricorso di cui all’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente sostiene che la revoca sia stata assunta in difetto di competenza dal Presidente del Consiglio Nazionale, che l’ha emanata senza la preventiva deliberazione da parte dell’Organo consiliare.
Orbene, la cessazione dall’incarico di un Componente della Commissione di studio (che, come vedremo meglio infra , è un organismo consultivo del CNDCEC) è oggetto della previsione di cui all’art. 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale, dopo aver disciplinato le ipotesi di dimissione volontarie e di decadenza automatica dall’incarico (commi 1 e 2), al comma 3 riconosce al Consiglio un potere discrezionale (“può”) di revoca della nomina di un Componente della Commissione ricorrendone le condizioni ivi previste (“ Su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio Nazionale può revocare la nomina di un Componente: - che non apporti fattiva collaborazione e/o non segua gli incarichi specifici assegnati; - a carico del quale si registrino fatti e circostanze gravi quali l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza ”).
Tanto premesso, nel caso di specie non sembra possa dubitarsi che la determinazione di revocare la nomina a Presidente della Commissione “ Sanità Enti Locali ” dell’odierno ricorrente sia stata assunta nel rispetto della norma richiamata.
L’atto impugnato con il ricorso introduttivo, firmato dal Presidente del Consiglio Nazionale, reca la mera comunicazione della revoca disposta nei confronti del professionista e giunge a valle di un procedimento che:
- ha preso avvio da una proposta del Presidente;
- è proseguito con l’assunzione di una deliberazione di revoca da parte del Comitato Esecutivo, nominato ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 per lo svolgimento delle attribuzioni a esso delegate dal Consiglio Nazionale, confluita nella deliberazione n. 114 del 25 giugno 2024;
- si è concluso con la ratifica del Consiglio Nazionale, che ha quindi disposto di procedere alla revoca con la deliberazione n. 161 del 26 giugno 2024.
In proposito, peraltro, appare opportuno anticipare lo scrutinio della prima censura propria del ricorso per motivi aggiunti, in cui il ricorrente quanto alle suddette deliberazioni – conosciute ed impugnate a seguito della produzione in giudizio da parte del CNDCEC - lungi dal ritenere superate le censure di cui al primo motivo del ricorso originario, testé esaminato, finisce con il mettere in discussione la preesistenza delle stesse deliberazioni, in quanto non menzionate nella comunicazione del 10 luglio 2024 – con impossibilità per l’interessato di conoscere, nella loro integralità, le ragioni sottese alla decisione contestata – ed in quanto in calce ad una delle deliberazioni in argomento, la n. 161 del 26.6.2024, è riportata la dicitura “ Rev. 02 del 16.07.2024 ” – con incertezza in ordine alla comunicazione della revoca da parte del Presidente circa il carattere pregresso della deliberazione definitiva da parte del Consiglio Nazionale di detta “destituzione”-.
Al riguardo, di contro le argomentazioni attoree, il Collegio osserva, in primo luogo, che il mancato esplicito richiamo agli atti sottesi non inficia ex se la impugnata comunicazione del 10 luglio 2024 né lede le esigenze difensive del professionista destituita dall’incarico. Ciò che rileva in dette circostanze è che detti atti possano essere acquisiti con i mezzi previsti dalla legge e, segnatamente, con l'utilizzo del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile.
Quanto al caso di specie, l’interessato, che ha promosso il giudizio senza avanzare alcuna previa istanza di accesso agli atti, è venuto a conoscenza degli atti de quibus in conseguenza della spontanea produzione in giudizio da parte dell’Organo consiliare intimato di tutti gli atti direttamente ed indirettamente riguardanti il complesso iter relativo alla sua revoca da Presidente della Commissione di studio “Sanità enti Locali” del CNDCEC.
Inoltre, con riferimento alla dicitura “ Rev. 02 del 16.07.2024 ”, apposta in calce alla deliberazione n. 161 del 26.6.2024, con cui il Consiglio nazionale, preso atto della deliberazione del Comitato esecutivo, ha disposto di procedere alla revoca, il Collegio ritiene che non giustifica il sollevato dubbio circa il momento di adozione definitiva.
Dal verbale del Consiglio nazionale, che è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso (cfr., ex pluris , da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 1561/2025; Tar Lazio, sez. III ter n. 21696/2024), risulta, infatti, che la deliberazione è stata assunta nella (sola) seduta del 26 giugno 2024, all’esito della votazione all’unanimità.
La segnalazione dell’intervenuta revisione del verbale - “ Rev. 02 del 16.07.2024 ” -, come chiarito da parte resistente, è riportata in calce a tutte le delibere assunte nel corso della medesima seduta del 26 giugno 2024, in quanto, per consolidata prassi, le delibere vengono formate nell’ambito di un file unico contenente tutte le delibere afferenti alla riunione.
Al riguardo, si rileva, in linea con la giurisprudenza richiamata dallo stesso Consiglio Nazionale, che “ la forma scritta non costituisca affatto la forma tipica degli atti adottati dagli organi collegiali, che vengono a giuridica esistenza e si perfezionano (validità) con un'esternazione che avviene attraverso il ricorso a forme diverse dalla scritta (es., modalità di votazione e proclamazione del risultato della medesima). Ciò che si traduce per iscritto (deliberazione) è la documentazione di un atto amministrativo già valido, la cui forma di esternazione non è rappresentata dallo scritto in cui esso si conserva, che ne rappresenta, appunto, la documentazione ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 4373/2018).
La deliberazione adottata da parte di un determinato organo collegiale esiste, dunque, a prescindere dall’atto verbale che ne riferisce i contenuti (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3544/2020: “ il verbale ha l’esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate e che sono già entrate a fare parte del mondo giuridico dal momento della loro adozione (cfr. Consiglio di Stato 11 dicembre 2001, n. 6208): la mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportano, quindi, l’inesistenza dell’atto amministrativo, poiché a determinazione di volontà da parte dell’organo è distinta inequivocabilmente dalla sua proiezione formale. … Dal punto di vista contenutistico, di conseguenza, l’atto di verbalizzazione, ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata - dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale - che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (cfr. Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17106). ”). In questa prospettiva, “ il verbale non deve essere necessariamente prodotto ed approvato in contemporaneità con la seduta dell’organo collegiale, ma può essere prodotto anche in un momento successivo al provvedimento deliberativo adottato durante la seduta (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1189-2001) ”.
Quindi, la mera revisione, in data 16 luglio 2024, del verbale - che ha lo scopo di documentare di quanto manifestato nella seduta del consesso – anche se successiva alla deliberazione del 26 giugno 2026, non può condurre a mettere in discussione il momento della formazione dell’atto adottato dall’organo collegiale, quale risultante dal verbale stesso.
In conclusione il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto sono infondati.
6 – Con il secondo motivo del ricorso introduttivo è stata censurata la comunicazione del 10 luglio 2024 per la presunta insussistenza dei presupposti richiesti per la revoca dell’incarico dal soprarichiamato art. 38, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale.
Analoga censura viene mossa con il secondo e ultimo motivo proprio del ricorso per motivi aggiunti - di cui si anticipa l’esame per ragioni di ordine logico, di economicità e di chiarezza espositiva - promosso avverso le deliberazioni del Comitato esecutivo n. 114 e del Consiglio nazionale n. 161 del 25 e 26 giugno 2024, recante, secondo la prospettazione attorea, una motivazione aggiuntiva, laddove si afferma: “ ritenuto che nelle more della definizione della posizione disciplinare del rag. …, non sia opportuno che il professionista, che è stato oggetto di una segnalazione del Consiglio Nazionale, continui a rivestire la carica di presidente di una commissione dello stesso Consiglio ”.
Orbene l’art. 38 del Regolamento, come già visto, consente al Consiglio di revocare la nomina di un componente della Commissione di studio:
“ - che non apporti fattiva collaborazione e/o non segua gli incarichi specifici assegnati;
- a carico del quale si registrino fatti e circostanze gravi quali l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza ”.
In particolare, secondo la tesi attorea, i “fatti” asseritamente riconducibili al ricorrente e “l’esposto”, presentato dal Presidente del CNDCEC, rivelatosi del tutto infondato, se non addirittura pretestuoso, non sono in alcun modo sussumibili nelle ipotesi tassativamente individuate dalla surriportata disposizione.
Entrambi i motivi di censura devono essere disattesi.
Le Commissione di studio sono organismi consultivi che, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale, il CNDCEC può istituire con propria deliberazione con il fine di:
“ - fornire pareri ed elementi di valutazione, studi ed indagini su materie di interesse per l'esercizio della professione e/o oggetto dell'attività professionale;
- supportare il Consiglio Nazionale per la realizzazione degli obiettivi definiti nei programmi di area individuati nell’ambito delle aree di delega ed approvati dal CNDCEC;
- prevedere il coordinamento e la promozione delle attività con le Commissioni di analogo argomento istituite presso gli Ordini Territoriali ”.
Quanto alla composizione delle Commissioni, l’art. 32 dello stesso Regolamento, nell’ottica di assicurare il più proficuo esercizio delle attività attribuite ai sensi del suddetto art. 30, dopo avere enumerato i criteri (professionali, di genere e di rappresentanza geografica) da tenere in considerazione per la nomina, prevede, al comma 2 che, di norma, “ i Componenti delle Commissioni sono scelti fra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che non abbiano in corso procedimenti disciplinari o che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni ”.
Orbene dal combinato disposto delle norme richiamate è possibile desumere che le Commissioni di studio hanno attribuzioni serventi e ancillari all’attività del Consiglio e che, anche a tutela della migliore tutela degli interessi pubblici coinvolti, i componenti delle stesse debbono possedere requisiti di professionalità e onorabilità.
È evidente che dette previsioni, alla luce di un’interpretazione sistematica, finiscono per avere riflessi sull’esercizio del potere discrezionale di revoca previsto dal comma 3 dell’art. 38 del Regolamento, concorrendo a delimitare in particolare il novero dei “ fatti e circostanze gravi ”, al cui ricorrere condiziona l’esercizio del potere discrezionale del Consiglio di revocare la nomina di un componente della Commissione di studio.
Ed, in proposito, il Collegio ritiene, di contro la tesi attorea, che le ipotesi di revoca previste dal Regolamento non costituiscono un numero chiuso, in ragione del carattere generico proprio della richiamata clausola generale recata - a tutela del preminente interesse pubblico in gioco (in relazione al quale di rinvia a quanto si dirà infra ) - dalla disposizione del secondo punto del comma 3, “ fatti e circostanze gravi ”, che solo a titolo esemplificativo (“ quali ”), e non esaustivo, vengono individuati in provvedimenti disciplinari adottati dall’Ordine di appartenenza e che, comunque, sono ulteriori rispetto alle separate e più specifiche ipotesi di cui al primo punto (mancato apporto di una fattiva collaborazione e/o mancata esecuzione degli incarichi specifici assegnati).
Orbene, tanto chiarito, con riferimento al caso di specie, la pendenza di un procedimento disciplinare (di cui al fascicolo n. 271 del Consiglio di disciplina dell’Ordine territoriale di Brescia) a carico del ricorrente, Presidente di una Commissione di studio del CNDCEC, che ha fatto ritenere non opportuno la prosecuzione nell’incarico, è stata non irragionevolmente considerata integrante un’ipotesi di “fatto o circostanza grave” tale da giustificare la rimozione dall’incarico, visto che una simile condizione è ostativa ab origine , costituendo una condizione soggettiva, a carattere negativo, automaticamente impeditiva della stessa nomina a componente della Commissione, ai sensi del succitato comma 2 dell’art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale (che, si rammenta, stabilisce che “ i Componenti delle Commissioni sono scelti fra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che non abbiano in corso procedimenti disciplinari o che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre ann i”) .
In altri termini, non è irragionevole ritenere che i requisiti soggettivi richiesti per una nomina siano conservati per tutta la durata della carica, dovendo essere costantemente assicurato il miglior funzionamento dell’organismo consultivo, da cui dipende, in ultima analisi, il buon andamento dell’organo consiliare - che lo ha istituto e ne ha nominato i componenti -, soggetto istituzionalmente preposto alla tutela di pregnanti interessi pubblici, che riguardano sia gli iscritti che la collettività. In proposito, giova evidenziare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (v. Tar Lazio, sez. V bis, n. 8192/2023; cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 17468/2022 e n. 2073/2023), l’azione svolta dagli ordini professionali, soggetti esponenziali di corpi professionali ad appartenenza necessaria, è di grande rilevanza, rispondendo all’esigenza di tutelare gli interessi garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale, da cui discende la configurazione degli stessi quali enti pubblici non economici. In questa prospettiva, il Consiglio nazionale dell’ordine, che è l’Organo di indirizzo, programmazione, controllo dell'Ente, eletto dall’assemblea degli iscritti, tenuto conto dell’organizzazione di tipo democratico, “ assicura con la sua azione una tutela unitaria degli interessi comuni agli appartenenti al gruppo professionale - aggregazione sociale, a composizione omogena in quanto costituito da coloro che svolgono la stessa attività di prestazione di opera intellettuale in regime di libertà - nonché la tutela dell’interesse pubblico di garantire i privati che fanno ricorso alle prestazioni del professionista iscritto e il loro affidamento nella sussistenza delle condizioni di appartenenza all’albo ” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 8192/2023).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale ricostruito, non è dunque predicabile l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’adozione di un provvedimento di revoca, precisando, peraltro, che vi è compatibilità - atteso, in ogni caso, il riferimento alla medesima vicenda di rilevanza disciplinare, sfociata nell’apertura del fascicolo n. 271 del Consiglio di disciplina dell’Ordine territoriale di Brescia - tra la motivazione recata dalla comunicazione del 10 luglio 2024 e quella di cui alle deliberazioni prodromiche, non rinvenendosi in queste ultime le dedotte ragioni giustificative aggiuntive.
In conclusione, anche il secondo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo aggiunto sono respinti.
7 – Le considerazioni che precedono concorrono a destituire di fondamento anche il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui il professionista ricorrente ha dedotto, oltre che un difetto di istruttoria, un difetto di motivazione in relazione alla comunicazione di revoca del 10 luglio 2024, che, si ricorda, è stata impugnata prima di venire a conoscenza delle prodromiche deliberazioni collegiali.
8 – Con il quarto motivo di ricorso introduttivo, parte ricorrente lamenta la violazione dei propri diritti partecipativi per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento a suo carico ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
La censura deve essere disattesa, non solo alla luce della natura fiduciaria dell’atto di revoca in esame, al pari di quello di nomina, tenuto conto della già esaminata natura ancillare delle funzioni attribuite dal Consiglio Nazionale alle Commissioni di studio in relazione alla giurisprudenza del Supremo Consesso, richiamata da parte resistenza (Cons. Stato, sez. III, n. 1236/2024), ma anche in ragione della previsione di cui l’art. 21- octies , comma 2, della medesima legge n. 241/1990, per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento allorquando emerga nel corso del giudizio – come nel caso che ci occupa, tenuto conto delle suesposte considerazioni - che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Pertanto, l’ultimo motivo di censura in esame deve essere respinto.
9 – Conclusivamente, nel richiamarsi a tutto quanto sopra argomentato, il Collegio respinge il ricorso proposto, come integrato dai successivi motivi aggiunti, in quanto infondato.
10 - Alla luce delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
ON IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IC | LO IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.