Art. 5.
Per l'esercizio finanziario 1950-51 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito e' fissato in 16.000.
Per l'esercizio finanziario 1950-51 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito e' fissato in 16.000.