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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente –
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice –
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20662 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.11.2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Matilde Serao C.F._2 presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli, via dell'Epomeo n. 24.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/10/2025, i sig.ri e , premettendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in Napoli il 04/06/2016 e che dall'unione ivi erano nati i figli il Per_1
28/02/2017 e il 27/01/2021, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano Per_2 una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione di rito. Per_ 2) I minori e verranno affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa con residenza Per_2 prevalente presso la madre, la dimora resterà la casa familiare di proprietà del sig. Parte_2 sita in Napoli alla Via Annibale Ruccello num. 60;
3) Il sig. si impegna a trasferirsi anche formalmente (effettuando quindi il cambio di Parte_2 residenza), presso la casa del proprio padre, sita nel medesimo quartiere ove continueranno a risiedere i figli, e a lasciare la casa coniugale nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine del mese di NOVEMBRE 2025.
Come da piano genitoriale che si allega e che è da intendersi parte integrante del presente atto, 4) il Per_ padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli e -compatibilmente con i propri Per_2 turni lavorativi e con le esigenze dei minori- per due pomeriggi alla settimana, orientativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30 nonché, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 16,00 nei periodi di sospensione delle lezioni fino alle ore 19,30 della domenica;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
durante le festività natalizie ad anni alterni dal 23/12 al 26/12 o dal 30/12 al 2/01, l'epifania ad anni alterni, così come per le festività pasquali ad anni alterni dal venerdì santo al lunedì in Albis. Ciascun genitore terrà con sé i figli il giorno del proprio rispettivo compleanno e onomastico mentre i compleanni dei minori saranno trascorsi possibilmente con entrambi i genitori, o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascuno di loro ovvero, dividendo equamente la giornata con entrambi i genitori. I genitori si impegnano a rispettare sempre la volontà dei minori e a non forzarla in nessuna scelta e/o decisione.
In merito agli accordi di natura economica i ricorrenti convengono che:
5) Il sig. , sin dalla sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a versare mediante bonifico Pt_2 su c/c intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento Pt_1 dei figli determinato nella somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
6) Il sig. continuerà a provvedere – come ha sempre fatto- nella misura 100% a tutte le spese Pt_2 straordinarie, sanitarie non coperte da SSN, extra assegno, etc relative ai figli, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa stipulato e sottoscritto il 7.3.18 dal Presidente del Tribunale di
Napoli e dal Presidente del COA Napoli.
2 7) Il sig. cede alla sig.ra la propria quota pari al 50% dell'assegno unico erogato Pt_2 Pt_1
Per_ dall'INPS per i piccoli e (per un totale di circa 400,00Euro mensili a titolo di Assegno Per_2
Unico Inps).
8) Il sig. continuerà a pagare – come ha sempre fatto- il mutuo e tutte le spese ed utenze Pt_2
(acqua, luce, gas, sky/Netflix, telefono/internet, condominio etc) relative all'immobile sito in Napoli alla Via Annibale Ruccello num. 60 ove i figli e la sig.ra continueranno a risiedere (utenze Pt_1 circa 200,00Euro al mese oltre al mutuo circa 440,00 Euro al mese, come da documentazione allegata in atti, cfr. allegato num. 6 – utenze immobile )”. Parte_3
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto/dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] (atto n. 27, parte II, S. A, Sez. W, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2016);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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