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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3200/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LEO SCORDINO GIUSEPPA C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Tashkent (UZ), il 25 dicembre 1999, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fucecchio (FI), Anno 2000, Parte II, Serie C, n°15 e che, dalla loro unione, è nato il figlio, , il 1° marzo 2000. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita e alla loro evoluzione.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio il 25 dicembre 1999 in Tashkent (UZ), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fucecchio (FI), Anno 2000, Parte II, Serie C, n°15, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ciascuno libero di fissare la propria dimora ovunque voglia, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
2) la casa coniugale sita in Santa Croce sull'Arno, via Gaetano Salvemini, 25, identificata catastalmente al Foglio di Mappa n. 16 particella n. 1316 sub 3 (abitazione), particella n. 1316 sub 4 (autorimessa) e particella 1316 sub 23 (corte comune) - con l'arredo ivi esistente - già in uso alla sig.ra che vi risiede con il figlio , viene alla stessa Parte_2 Per_1 assegnata;
3) ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente;
4) il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio Pt_1 Per_1 di € 300,00 fino a quando il medesimo non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
su detto importo maturerà annualmente la rivalutazione Istat costo della vita, a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa dell'accordo (datato 15 marzo 2025);
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, segnatamente le spese per gli studi universitari e la formazione al lavoro, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. siano poste nella misura del 70 % a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza. Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 16/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3200/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LEO SCORDINO GIUSEPPA C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Tashkent (UZ), il 25 dicembre 1999, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fucecchio (FI), Anno 2000, Parte II, Serie C, n°15 e che, dalla loro unione, è nato il figlio, , il 1° marzo 2000. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita e alla loro evoluzione.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio il 25 dicembre 1999 in Tashkent (UZ), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fucecchio (FI), Anno 2000, Parte II, Serie C, n°15, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ciascuno libero di fissare la propria dimora ovunque voglia, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
2) la casa coniugale sita in Santa Croce sull'Arno, via Gaetano Salvemini, 25, identificata catastalmente al Foglio di Mappa n. 16 particella n. 1316 sub 3 (abitazione), particella n. 1316 sub 4 (autorimessa) e particella 1316 sub 23 (corte comune) - con l'arredo ivi esistente - già in uso alla sig.ra che vi risiede con il figlio , viene alla stessa Parte_2 Per_1 assegnata;
3) ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente;
4) il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio Pt_1 Per_1 di € 300,00 fino a quando il medesimo non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
su detto importo maturerà annualmente la rivalutazione Istat costo della vita, a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa dell'accordo (datato 15 marzo 2025);
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, segnatamente le spese per gli studi universitari e la formazione al lavoro, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. siano poste nella misura del 70 % a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza. Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 16/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina