TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 483/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], ivi residente, in C.F._1
Vicolo Castello n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Del Nero, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Carrara (MS),
Corso Rosselli n. 11
e da Parte_2
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], ivi residente, in C.F._2
Va Gorizia n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Rinaldi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, galleria Leonardo da Vinci n. 49
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2, ultimo inciso c.p.c., depositate il 07.04.2025 in sostituzione dell'udienza in data 10.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Con ricorso congiunto depositato il 26.02.2025, e Parte_1 [...]
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, Pt_2
esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio in Massa, il giorno 22.04.1973, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2073, al n. 100, Parte
II, Serie A;
che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie , e Per_1 Per_2 ER
, tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti, avendo formato Per_4
propri nuclei familiari;
di essersi separati consensualmente in forza di sentenza n. 219/2023 di questo stesso Tribunale, pubblicata il 29.03.2023; che, dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel suindicato procedimento di separazione personale sono trascorsi più di sei mesi, essendo cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale, in mancanza di riconciliazione di sorta.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e quindi senza necessità di previsione di condizioni a contenuto economico.
§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, separazione dichiarata con sentenza pubblicata il
29.03.2023.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzioni di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e la dichiarazione di non intendere
3 conciliarsi, resa ex art. 473 bis 51, comma 2 c.p. dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle stesse parti.
La concorde dichiarazione dei ricorrenti di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di assegno divorzile o di contribuzione al proprio mantenimento attiene a diritti disponibili e può essere quindi recepita con la presente sentenza.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva Parte_1
antecedentemente al matrimonio, con conseguente perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Massa, il giorno 22.04.1973, trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1973, al n. 100, Parte II,
Serie A, dando atto che essi hanno reciprocamente rinunciato alla corresponsione di assegno di mantenimento, essendosi dichiarati entrambi economicamente autosufficienti.
- Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente Parte_1
.
[...]
- Dà atto che le parti hanno rinunciato ai termini per proporre opposizione avverso la presente sentenza.
4 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 18.04.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 483/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], ivi residente, in C.F._1
Vicolo Castello n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Del Nero, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Carrara (MS),
Corso Rosselli n. 11
e da Parte_2
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], ivi residente, in C.F._2
Va Gorizia n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Rinaldi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, galleria Leonardo da Vinci n. 49
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2, ultimo inciso c.p.c., depositate il 07.04.2025 in sostituzione dell'udienza in data 10.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Con ricorso congiunto depositato il 26.02.2025, e Parte_1 [...]
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, Pt_2
esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio in Massa, il giorno 22.04.1973, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2073, al n. 100, Parte
II, Serie A;
che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie , e Per_1 Per_2 ER
, tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti, avendo formato Per_4
propri nuclei familiari;
di essersi separati consensualmente in forza di sentenza n. 219/2023 di questo stesso Tribunale, pubblicata il 29.03.2023; che, dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel suindicato procedimento di separazione personale sono trascorsi più di sei mesi, essendo cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale, in mancanza di riconciliazione di sorta.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e quindi senza necessità di previsione di condizioni a contenuto economico.
§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, separazione dichiarata con sentenza pubblicata il
29.03.2023.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzioni di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e la dichiarazione di non intendere
3 conciliarsi, resa ex art. 473 bis 51, comma 2 c.p. dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle stesse parti.
La concorde dichiarazione dei ricorrenti di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di assegno divorzile o di contribuzione al proprio mantenimento attiene a diritti disponibili e può essere quindi recepita con la presente sentenza.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva Parte_1
antecedentemente al matrimonio, con conseguente perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Massa, il giorno 22.04.1973, trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1973, al n. 100, Parte II,
Serie A, dando atto che essi hanno reciprocamente rinunciato alla corresponsione di assegno di mantenimento, essendosi dichiarati entrambi economicamente autosufficienti.
- Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente Parte_1
.
[...]
- Dà atto che le parti hanno rinunciato ai termini per proporre opposizione avverso la presente sentenza.
4 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 18.04.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5