Trib. Udine, sentenza 29/12/2025, n. 908
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre

    Le parti concordano sull'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e sul collocamento prevalente del figlio minorenne presso la madre, cui viene pertanto assegnata la casa familiare.

  • Accolto
    Diritto di visita del padre

    Le parti si riportano al provvedimento presidenziale con modifica del giorno di giovedì a venerdì, e con l'aggiunta del primo e terzo weekend del mese per il padre una volta reperita una abitazione. Il collegio condivide tale modifica.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento del figlio

    Le condizioni economiche, ovvero un assegno di mantenimento per il figlio di euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, sono accolte in quanto conformi agli interessi del figlio minorenne.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della moglie

    Le condizioni economiche, ovvero un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200,00 mensili, sono accolte in quanto conformi agli interessi del figlio minorenne.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Le condizioni economiche, ovvero il 70% delle spese straordinarie necessarie per il minore a carico del padre, sono accolte in quanto conformi agli interessi del figlio minorenne.

  • Accolto
    Assegno unico

    Le parti concordano sul fatto che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla resistente.

  • Rigettato
    Addebito della separazione per infedeltà

    La relazione extraconiugale del marito è intervenuta allorquando la coppia già era in crisi da tempo e non è stata la causa efficiente e determinante della separazione tra i coniugi. Né è stata provata una successiva riconciliazione tra i coniugi. La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente va dunque rigettata.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    Le parti concordano sull'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e sul collocamento prevalente del figlio minorenne presso la madre, cui viene pertanto assegnata la casa familiare.

  • Altro
    Compensazione spese processuali

    Le spese processuali sono compensate per metà tra le parti relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, ponendo l'ulteriore metà a carico della resistente e ponendo invece ad integrale carico della resistente le spese sostenute per la fase decisionale. Condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo di euro 5.261,00 per compenso, oltre 15% spese generali, oltre cpa, oltre iva come per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Udine, sentenza 29/12/2025, n. 908
    Giurisdizione : Trib. Udine
    Numero : 908
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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