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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3832/2022 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 16.11.2022
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Emanuele Sergo
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con i proc. e dom. avv.ti Mariapia Maier e Jennifer Schiff
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
DI
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1 1. affidarsi il figlio minore, , congiuntamente ai genitori;
Persona_1
2. disporsi che viva prevalentemente presso la madre;
Per_1
3. prevedersi che il minore, trascorra con il padre, l'intera giornata di ogni giovedì (dalle ore 10.00 alle ore 21.00 in periodo non scolastico e dal termine della scuola alle ore
21.00 nel periodo scolastico) nonché la prima e la terza domenica di ogni mese (dalle ore 10.00 alle ore 21.00). Disporsi, altresì, che padre e figlio, ove il signor abbia Pt_1
a reperire iDOea abitazione, potranno trascorrere insieme il primo ed il terzo week-end di ogni mese (dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica) nonché la giusta metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Pasqua, oltre a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
4. porsi in capo al signor , l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1 mensilmente, la somma di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e quella di € 200,00, a titolo di contributo al di ella mantenimento;
5. disporsi che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla signora e che, CP_1 il signor , si faccia carico del 70% delle spese straordinarie che la signora Pt_1 CP_1 avrà ad anticipare nell'interesse del figlio seguendo, per la disciplina delle stesse, quanto previsto nel protocollo in uso preso il Tribunale di DI;
6. rigettarsi, in quanto risultata infondata in fatto e in diritto, la richiesta di addebito, in capo al marito, della separazione dei coniugi così come qualsivoglia altra conclusione che controparte abbia a depositare in difformità alle precedenti e di cui a quest'atto.
Con vittoria di spese e competenze di causa. -
Per parte resistente:
-confermare l'affidamento condiviso del figlio minore disponendo il collocamento Per_1 prevalente del minore presso la madre e stabilire il diritto di visita del padre come previsto con il provvedimento presidenziale dd. 22 gennaio 2025, solo con la modifica del giorno già stabilito nel giovedì a quello di venerdì;
-assegnare la casa familiare di via Osoppo 42 a San Daniele del Friuli alla signora;
CP_1
2 -obbligare il sig. a versare euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 figlio, somma rivalutabile su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al rimborso alla moglie del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
-disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla signora;
CP_1
-obbligare il sig. a versare a euro 200,00 mensili a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della moglie, somma rivalutabile su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
-previo accertamento del comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte del marito, addebitare le cause della separazione al dott. ; Pt_1
-in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate con la seconda e la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., anche con riferimento all'istruttoria ammessa e successivamente revocata;
-spese compensate tra le parti, per la complessiva situazione emersa in causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
San Daniele del Friuli (UD) in data 10.10.2009 con;
che dall'unione era nato il figlio CP_1
(17.12.2011), minorenne, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da Per_1 tempo cessata, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per sentir Parte_1 CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Comparso personalmente davanti al Presidente del Tribunale, il ricorrente ha confermato il ricorso, nel mentre la resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma con addebito al marito e a diverse condizioni.
Il procedimento è rimasto per più di due anni e mezzo nella fase presidenziale in quanto i coniugi, dopo l'ascolto del minore da parte del Presidente, avevano espresso la volontà di formulare conclusioni congiunte estese anche al trasferimento della casa coniugale alla moglie;
però, come da verbale di udienza di data 18.12.2024, la moglie, all'improvviso, ha dichiarato di non essere più
d'accordo con le conclusioni raggiunte ed il di lei difensore ha immediatamente dichiarato di rinunciare al mandato. Concesso un altro rinvio onde permettere alla resistente di munirsi di altro difensore, in data 22.1.2025 sono stati emanati i provvedimenti provvisori (affido condiviso di ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa Per_1 coniugale;
un diritto di visita padre/figlio come dalle parti già concordato;
un assegno di mantenimento della moglie a carico del marito di euro 150,00 mensili ed un assegno per il contributo al mantenimento di a carico del padre di euro 500,00 mensili oltre al 70% delle Per_1 spese straordinarie).
Le parti sono state quindi rimesse davanti al Giudice istruttore.
3 In tale sede, all'udienza del 31.3.2025, presente il solo ricorrente e non anche la resistente, il giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti nel senso di mantenere fermo il provvedimento presidenziale con l'aumento ad euro 200,00 dell'assegno in favore della moglie con decorrenza aprile 2025. Il ricorrente ha accettato la proposta del giudice e controparte si è riservata di discuterne con la propria assistita. Le parti hanno inoltre chiesto concordemente la pronuncia di sentenza sullo status ed il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, alla successiva udienza del 14.4.2025 la resistente ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dal giudice. Sono stati pertanto concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. All'udienza del 9.9.2025 il ricorrente, in un'ottica conciliativa, ha migliorato la precedente proposta formulata dal giudice e ha offerto “la somma mensile di euro 600,00 per il figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie e conferma(to) la somma di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie”.
Nemmeno questa offerta è stata accettata in quanto la resistente non ha inteso rinunciare alla domanda di addebito della separazione e, dunque, si è proceduto con l'istruttoria, dapprima con l'interrogatorio formale di ambo le parti ed indi con l'assunzione dei testi ammessi.
All'udienza del 20.10.2025, dopo un ulteriore tentativo di conciliazione -ciò in quanto l'unica questione su cui non vi era accordo consisteva nella rinuncia da parte della resistente alla domanda di addebito della separazione-, non avendo la moglie alcuna intenzione di rinunciare a questa domanda, il giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni la successiva udienza del
23.10.2025, da tenersi con la modalità della trattazione scritta, con termine alle parti per note scritte contenenti le proprie conclusioni sino al 23.10.2025. In tale udienza la causa è stata trattenuta a sentenza con la concessione di un termine di venti giorni per il deposito di memorie conclusionali ed un ulteriore termine di giorni dieci (termine così già concordato con le parti) per il deposito di memorie di replica.
Le parti concordano sull'affido condiviso di ad entrambi i genitori e sul collocamento Per_1 prevalente del figlio minorenne presso la madre, cui viene pertanto assegnata la casa familiare.
Concordano altresì sul fatto che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla resistente ed infine sulle condizioni economiche, ovvero: un assegno di mantenimento della moglie a carico del marito di euro 200,00 mensili ed un assegno a carico del padre per il contributo al mantenimento di di euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie al Per_1 minore. Queste condizioni possono venire integralmente accolte in quanto conformi agli interessi del figlio minorenne.
Con riferimento al diritto di visita padre/figlio, entrambe le parti si riportano al provvedimento presidenziale di data 22 gennaio 2025 con la modifica del giorno già stabilito nel giovedì a quello di venerdì. Il signor , però, ha chiesto che, una volta reperita iDOea abitazione, egli possa Pt_1 trascorrere sia il primo che il terzo week-end di ogni mese con il figlio e non già solo un week-end a scelta tra il primo ed il terzo di ogni mese come da provvedimento presidenziale.
Si tratta dell'unica modifica richiesta dal padre, che questo collegio ritiene di condividere in quanto si riduce ad una sola giornata al mese (un sabato in più) e tenuto conto che ad oggi, dopo tre anni di
4 causa, ha oramai compiuto quattordici anni. Inoltre, la responsabilità genitoriale del padre Per_1 non è mai stata messa in discussione e lo stesso in sede di ascolto da parte del Presidente, Per_1 non ha mai esternato perplessità ad incontrare il papà, ma solamente agli incontri a casa dei nonni paterni.
Resta pertanto da esaminare la sola questione controversa, cioè l'addebito della separazione al marito chiesto dalla moglie.
La signora ha formulato domanda di addebito della separazione al marito per infedeltà, CP_1 avendo lo stesso ammesso, nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver intrapreso una relazione sentimentale con la signora ad inizio estate 2021 e di essersi allontanato dalla Parte_2 abitazione coniugale nel mese di ottobre 2021, dopo aver avvisato la moglie di questa sua decisione.
Il signor , da parte sua, ha invece dedotto che l'infedeltà non era stata la causa determinante Pt_1 della crisi coniugale, in quanto quest'ultima risaliva a molti anni addietro e, precisamente, all'anno
2016.
Secondo l'art. 151, secondo comma, cod.civ., il giudice può pronunciare la separazione con addebito solo qualora la crisi coniugale sia riconducibile esclusivamente al comportamento colpevole di uno dei coniugi. A tal fine, la violazione dei doveri matrimoniali -come il dovere di fedeltà- non è sufficiente di per sé, dovendo anche essere dimostrato che tale violazione abbia costituito la causa efficiente e determinante dell'intollerabilità della convivenza.
Poiché il ricorrente ha egli stesso ammesso -già in ricorso- di avere intrapreso una relazione con un'altra DOna ad inizio estate 2021, appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere i documenti dimessi dalla resistente come, ad esempio, le relazioni di investigatori privati di cui ella si è avvalsa nell'anno 2021 (ma successivamente all'estate), nel 2022 ed indi nel 2023, come parimenti la messaggistica intercorsa tra la signora con la signora (risalente addirittura CP_1 Parte_3 all'anno 2023) e la messaggistica intercorsa tra la signora ed il fratello del ricorrente, CP_1 Tes_1
, poiché risalente al mese di dicembre 2021, quando oramai le parti stavano già trattando a
[...] mezzo dei rispettivi legali.
Questo collegio ritiene di confermare la già dichiarata inammissibilità delle prove per testi dedotte dalla resistente in quanto assolutamente generiche e che non consentono la prova contraria in quanto le circostanze capitolate non assolvono all'obbligo di indicazione dell'elemento spazio- temporale in cui sarebbero accadute.
In sede istruttoria è per contro emersa una testimonianza dirimente ai fini della decisione.
Si tratta della deposizione resa dalla signora della cui attendibilità non è dato Testimone_2 discutere in quanto “conoscente di entrambe le parti”. La stessa ha confermato che il rapporto matrimoniale tra e entrò in crisi già nell'anno 2016. Più precisamente, la teste ha Pt_1 CP_1 affermato:” è vero. Confermo che me lo dissero già nell'anno 2016. Me lo dissero tutti e due in circostanze diverse. Il signor me lo disse una volta sola mentre la signora me lo disse Pt_1 CP_1 più volte. Non mi dissero i motivi per i quali la relazione non stava andando più bene. Preciso che la signora me lo disse più volte negli anni”. Il che significa che non si trattò di una semplice CP_1 crisi passeggera, di una semplice incomprensione tra i coniugi che, in quanto tale, viene facilmente
5 superata, dal momento che la teste ha dichiarato che la signora le ripetette che la relazione CP_1 con il marito non andava bene anche negli anni successivi al 2016. La teste ha altresì aggiunto: “che io sappia non c'è stato riavvicinamento tra i due”, ma si tratta di un semplice giudizio, pur se proveniente da persona che conosceva entrambi i coniugi.
Le deposizioni rese dal padre, dalla madre e dal fratello del ricorrente non sono di particolare aiuto in quanto provenienti da familiari stretti del ricorrente i quali, in ogni caso, hanno confermato che già nell'anno 2016 aveva loro confidato della crisi coniugale in atto con la moglie. Di Parte_1 maggior interesse, invece, risultano le ragioni per le quali i coniugi, a dire del marito, erano entrati in crisi. In buona sostanza -come dichiarato da per un verso le continue richieste Testimone_1 economiche della moglie (consigliata dalla madre), soprattutto con riferimento alla scuola che ella voleva far frequentare al figlio, la mentre il padre a quel tempo si trovava in un periodo di CP_2 ristrettezze economiche e, per altro verso, la presenza troppo ingombrante della suocera nel rapporto di coppia. Il teste ha in proposito fatto riferimento, per un esempio delle Testimone_1 ingerenze e dell'attaccamento alle apparenze da parte della suocera, ad un giorno in cui la stessa
“arrivò a telefonarmi e dirmi “perché mio fratello si vestiva a quel modo non consono alla sua professione”, cioè senza giacca e cravatta”: ciò benché “io e lei non eravamo in nessuna confidenza”. Queste dichiarazioni, in buona sostanza, costituiscono il contenuto della messaggistica intercorsa tra e , depositata agli atti dalla resistente. Testimone_1 CP_1
In sede di interrogatorio formale ha confermato che lei ed il marito avevano CP_1 partecipato ad alcuni incontri organizzati presso il Seminario di Castellerio di Pagnacco, ma non già al fine di superare la crisi coniugale, bensì “per rafforzare il legame religioso”; ha aggiunto che
“erano week-end “sposi”.
La signora ha altresì confermato che, sempre nell'anno 2018, lei ed il marito si erano recati CP_1 anche ad alcuni incontri con DO il parroco dei Rizzi, ma sempre e solo per rafforzare il Per_2 loro legame religioso.
Le motivazioni addotte dalla resistente per spiegare questi incontri con due diversi sacerdoti sono risultate sin da subito alquanto “singolari”. Infatti, secondo l'id quod plerumque accidit, i coniugi che trascorrono una vita coniugale felice e serena, senza problemi e in completa sintonia tra loro non sentono affatto il bisogno di rivolgersi ad un terzo -psicologo o sacerdote- per rafforzare un legame che è già pienamente esistente, poiché questo legame si rinvigorisce da solo, con l'apporto del sentimento che unisce marito e moglie. Sono per contro le coppie in crisi che sentono il bisogno di un aiuto esterno per ritrovare l'armonia che hanno perduto.
Questa riflessione è avvalorata da un'altra affermazione della signora la quale ha dichiarato: CP_1
“mio marito non è più voluto andare a questi incontri (quelli con DO ) e non Persona_3 gliene fregava proprio quello che diceva DO ”. Appare pertanto ancor più strano che un Per_3 marito che decida di incontrare un sacerdote per rafforzare il proprio legame religioso con la moglie si rifiuti di continuare questi incontri affermando che “non gliene fregava proprio quello che diceva DO ”. Per_3
6 La circostanza che le parti parteciparono ad incontri con due diversi sacerdoti aventi ad oggetto il loro rapporto è risultata dunque confermata, mentre le ragioni di un tanto dichiarate dalla moglie appaiono non attendibili e non verosimili.
Quand'anche dal capitolo n.5 dell'interrogatorio formale chiesto dal marito alla moglie possa eventualmente ipotizzarsi che effettivamente nell'anno 2019 il signor chiese alla moglie di Pt_1 fare un secondo figlio, si tratterebbe -a giudizio di questo collegio- di elemento neutro, poiché la ricerca di un altro figlio quale soluzione alla crisi coniugale costituisce, sempre secondo l'id quod plerumque accidit, una soluzione -sicuramente errata- che, però, le coppie in crisi possono essere indotte a percorrere.
In conclusione, la relazione extraconiugale del marito con altra DOna è intervenuta allorquando la coppia già era in crisi da tempo e non è stata la causa efficiente e determinante della separazione tra i coniugi. Né è stata provata una successiva riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente va dunque rigettata.
Quanto alla decisione sulle spese processuali -pacifico che le stesse vanno determinate secondo lo scaglione di riferimento da euro 26.000 ad euro 52.000, con riconoscimento di tutte e quattro fasi di giudizio e con applicazione dei parametri medi- va considerato: a) il rigetto della domanda di addebito della separazione;
b) il protrarsi per due anni e mezzo della fase presidenziale onde raggiungere un accordo tra le parti, rifiutato dalla resistente per non volere la stessa rinunciare alla domanda di addebito della separazione;
c) il fatto che l'istruttoria ha avuto come oggetto esclusivo la domanda di addebito della separazione;
d) il rifiuto da parte della resistente della proposta formulata dal ricorrente già all'udienza del 9.9.2025, risultata migliore rispetto alla presente decisione.
Pertanto, questo collegio ritiene di compensare per metà tra le parti le spese relative alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria, ponendo l'ulteriore metà a carico della resistente e ponendo invece ad integrale carico della resistente le spese sostenute per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente;
2) affida il figlio minore congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
3) prevede che il minore trascorra con il padre l'intera giornata di ogni giovedì (dalle ore 10.00 alle ore 21.00 in periodo non scolastico e dal termine della scuola alle ore 21.00 nel periodo scolastico), nonché la prima e la terza domenica di ogni mese (dalle ore 10.00 alle ore 21.00). Dispone, altresì, che padre e figlio, ove il signor abbia a reperire iDOea abitazione, potranno trascorrere Pt_1 insieme il primo ed il terzo week-end di ogni mese (dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica), nonché la giusta metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendenti ad anni alterni il
7 giorno di Natale e quello di Pasqua, oltre a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
4) pone in capo al signor l'obbligo di versare alla signora mensilmente, la Parte_1 CP_1 somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e quella di € 200,00, a titolo di contributo al di lei mantenimento: somme entrambe annualmente rivalutabili ex indici ISTAT e da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
5) dispone che l'assegno unico universale in favore di venga percepito in via esclusiva dalla Per_1 signora CP_1
6) pone a carico dei genitori, rispettivamente al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre le spese straordinarie necessarie per il minore secondo quanto stabilito per la disciplina delle stesse nel protocollo in uso preso il Tribunale di DI;
7) compensa per la metà tra le parti le spese processuali relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, condannando la resistente alla rifusione in favore del ricorrente della ulteriore metà; pone ad integrale carico di parte resistente le spese sostenute dal ricorrente per la fase decisionale.
Pertanto, condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo di euro
5.261,00 per compenso, oltre 15% spese generali (pari ad euro 789,15), oltre cpa (pari ad euro
242,01), oltre iva come per legge.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio dd. 22.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
8
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3832/2022 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 16.11.2022
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Emanuele Sergo
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con i proc. e dom. avv.ti Mariapia Maier e Jennifer Schiff
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
DI
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1 1. affidarsi il figlio minore, , congiuntamente ai genitori;
Persona_1
2. disporsi che viva prevalentemente presso la madre;
Per_1
3. prevedersi che il minore, trascorra con il padre, l'intera giornata di ogni giovedì (dalle ore 10.00 alle ore 21.00 in periodo non scolastico e dal termine della scuola alle ore
21.00 nel periodo scolastico) nonché la prima e la terza domenica di ogni mese (dalle ore 10.00 alle ore 21.00). Disporsi, altresì, che padre e figlio, ove il signor abbia Pt_1
a reperire iDOea abitazione, potranno trascorrere insieme il primo ed il terzo week-end di ogni mese (dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica) nonché la giusta metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Pasqua, oltre a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
4. porsi in capo al signor , l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1 mensilmente, la somma di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e quella di € 200,00, a titolo di contributo al di ella mantenimento;
5. disporsi che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla signora e che, CP_1 il signor , si faccia carico del 70% delle spese straordinarie che la signora Pt_1 CP_1 avrà ad anticipare nell'interesse del figlio seguendo, per la disciplina delle stesse, quanto previsto nel protocollo in uso preso il Tribunale di DI;
6. rigettarsi, in quanto risultata infondata in fatto e in diritto, la richiesta di addebito, in capo al marito, della separazione dei coniugi così come qualsivoglia altra conclusione che controparte abbia a depositare in difformità alle precedenti e di cui a quest'atto.
Con vittoria di spese e competenze di causa. -
Per parte resistente:
-confermare l'affidamento condiviso del figlio minore disponendo il collocamento Per_1 prevalente del minore presso la madre e stabilire il diritto di visita del padre come previsto con il provvedimento presidenziale dd. 22 gennaio 2025, solo con la modifica del giorno già stabilito nel giovedì a quello di venerdì;
-assegnare la casa familiare di via Osoppo 42 a San Daniele del Friuli alla signora;
CP_1
2 -obbligare il sig. a versare euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 figlio, somma rivalutabile su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al rimborso alla moglie del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
-disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla signora;
CP_1
-obbligare il sig. a versare a euro 200,00 mensili a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della moglie, somma rivalutabile su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
-previo accertamento del comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte del marito, addebitare le cause della separazione al dott. ; Pt_1
-in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate con la seconda e la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., anche con riferimento all'istruttoria ammessa e successivamente revocata;
-spese compensate tra le parti, per la complessiva situazione emersa in causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
San Daniele del Friuli (UD) in data 10.10.2009 con;
che dall'unione era nato il figlio CP_1
(17.12.2011), minorenne, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da Per_1 tempo cessata, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per sentir Parte_1 CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Comparso personalmente davanti al Presidente del Tribunale, il ricorrente ha confermato il ricorso, nel mentre la resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma con addebito al marito e a diverse condizioni.
Il procedimento è rimasto per più di due anni e mezzo nella fase presidenziale in quanto i coniugi, dopo l'ascolto del minore da parte del Presidente, avevano espresso la volontà di formulare conclusioni congiunte estese anche al trasferimento della casa coniugale alla moglie;
però, come da verbale di udienza di data 18.12.2024, la moglie, all'improvviso, ha dichiarato di non essere più
d'accordo con le conclusioni raggiunte ed il di lei difensore ha immediatamente dichiarato di rinunciare al mandato. Concesso un altro rinvio onde permettere alla resistente di munirsi di altro difensore, in data 22.1.2025 sono stati emanati i provvedimenti provvisori (affido condiviso di ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa Per_1 coniugale;
un diritto di visita padre/figlio come dalle parti già concordato;
un assegno di mantenimento della moglie a carico del marito di euro 150,00 mensili ed un assegno per il contributo al mantenimento di a carico del padre di euro 500,00 mensili oltre al 70% delle Per_1 spese straordinarie).
Le parti sono state quindi rimesse davanti al Giudice istruttore.
3 In tale sede, all'udienza del 31.3.2025, presente il solo ricorrente e non anche la resistente, il giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti nel senso di mantenere fermo il provvedimento presidenziale con l'aumento ad euro 200,00 dell'assegno in favore della moglie con decorrenza aprile 2025. Il ricorrente ha accettato la proposta del giudice e controparte si è riservata di discuterne con la propria assistita. Le parti hanno inoltre chiesto concordemente la pronuncia di sentenza sullo status ed il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, alla successiva udienza del 14.4.2025 la resistente ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dal giudice. Sono stati pertanto concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. All'udienza del 9.9.2025 il ricorrente, in un'ottica conciliativa, ha migliorato la precedente proposta formulata dal giudice e ha offerto “la somma mensile di euro 600,00 per il figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie e conferma(to) la somma di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie”.
Nemmeno questa offerta è stata accettata in quanto la resistente non ha inteso rinunciare alla domanda di addebito della separazione e, dunque, si è proceduto con l'istruttoria, dapprima con l'interrogatorio formale di ambo le parti ed indi con l'assunzione dei testi ammessi.
All'udienza del 20.10.2025, dopo un ulteriore tentativo di conciliazione -ciò in quanto l'unica questione su cui non vi era accordo consisteva nella rinuncia da parte della resistente alla domanda di addebito della separazione-, non avendo la moglie alcuna intenzione di rinunciare a questa domanda, il giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni la successiva udienza del
23.10.2025, da tenersi con la modalità della trattazione scritta, con termine alle parti per note scritte contenenti le proprie conclusioni sino al 23.10.2025. In tale udienza la causa è stata trattenuta a sentenza con la concessione di un termine di venti giorni per il deposito di memorie conclusionali ed un ulteriore termine di giorni dieci (termine così già concordato con le parti) per il deposito di memorie di replica.
Le parti concordano sull'affido condiviso di ad entrambi i genitori e sul collocamento Per_1 prevalente del figlio minorenne presso la madre, cui viene pertanto assegnata la casa familiare.
Concordano altresì sul fatto che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla resistente ed infine sulle condizioni economiche, ovvero: un assegno di mantenimento della moglie a carico del marito di euro 200,00 mensili ed un assegno a carico del padre per il contributo al mantenimento di di euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie al Per_1 minore. Queste condizioni possono venire integralmente accolte in quanto conformi agli interessi del figlio minorenne.
Con riferimento al diritto di visita padre/figlio, entrambe le parti si riportano al provvedimento presidenziale di data 22 gennaio 2025 con la modifica del giorno già stabilito nel giovedì a quello di venerdì. Il signor , però, ha chiesto che, una volta reperita iDOea abitazione, egli possa Pt_1 trascorrere sia il primo che il terzo week-end di ogni mese con il figlio e non già solo un week-end a scelta tra il primo ed il terzo di ogni mese come da provvedimento presidenziale.
Si tratta dell'unica modifica richiesta dal padre, che questo collegio ritiene di condividere in quanto si riduce ad una sola giornata al mese (un sabato in più) e tenuto conto che ad oggi, dopo tre anni di
4 causa, ha oramai compiuto quattordici anni. Inoltre, la responsabilità genitoriale del padre Per_1 non è mai stata messa in discussione e lo stesso in sede di ascolto da parte del Presidente, Per_1 non ha mai esternato perplessità ad incontrare il papà, ma solamente agli incontri a casa dei nonni paterni.
Resta pertanto da esaminare la sola questione controversa, cioè l'addebito della separazione al marito chiesto dalla moglie.
La signora ha formulato domanda di addebito della separazione al marito per infedeltà, CP_1 avendo lo stesso ammesso, nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver intrapreso una relazione sentimentale con la signora ad inizio estate 2021 e di essersi allontanato dalla Parte_2 abitazione coniugale nel mese di ottobre 2021, dopo aver avvisato la moglie di questa sua decisione.
Il signor , da parte sua, ha invece dedotto che l'infedeltà non era stata la causa determinante Pt_1 della crisi coniugale, in quanto quest'ultima risaliva a molti anni addietro e, precisamente, all'anno
2016.
Secondo l'art. 151, secondo comma, cod.civ., il giudice può pronunciare la separazione con addebito solo qualora la crisi coniugale sia riconducibile esclusivamente al comportamento colpevole di uno dei coniugi. A tal fine, la violazione dei doveri matrimoniali -come il dovere di fedeltà- non è sufficiente di per sé, dovendo anche essere dimostrato che tale violazione abbia costituito la causa efficiente e determinante dell'intollerabilità della convivenza.
Poiché il ricorrente ha egli stesso ammesso -già in ricorso- di avere intrapreso una relazione con un'altra DOna ad inizio estate 2021, appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere i documenti dimessi dalla resistente come, ad esempio, le relazioni di investigatori privati di cui ella si è avvalsa nell'anno 2021 (ma successivamente all'estate), nel 2022 ed indi nel 2023, come parimenti la messaggistica intercorsa tra la signora con la signora (risalente addirittura CP_1 Parte_3 all'anno 2023) e la messaggistica intercorsa tra la signora ed il fratello del ricorrente, CP_1 Tes_1
, poiché risalente al mese di dicembre 2021, quando oramai le parti stavano già trattando a
[...] mezzo dei rispettivi legali.
Questo collegio ritiene di confermare la già dichiarata inammissibilità delle prove per testi dedotte dalla resistente in quanto assolutamente generiche e che non consentono la prova contraria in quanto le circostanze capitolate non assolvono all'obbligo di indicazione dell'elemento spazio- temporale in cui sarebbero accadute.
In sede istruttoria è per contro emersa una testimonianza dirimente ai fini della decisione.
Si tratta della deposizione resa dalla signora della cui attendibilità non è dato Testimone_2 discutere in quanto “conoscente di entrambe le parti”. La stessa ha confermato che il rapporto matrimoniale tra e entrò in crisi già nell'anno 2016. Più precisamente, la teste ha Pt_1 CP_1 affermato:” è vero. Confermo che me lo dissero già nell'anno 2016. Me lo dissero tutti e due in circostanze diverse. Il signor me lo disse una volta sola mentre la signora me lo disse Pt_1 CP_1 più volte. Non mi dissero i motivi per i quali la relazione non stava andando più bene. Preciso che la signora me lo disse più volte negli anni”. Il che significa che non si trattò di una semplice CP_1 crisi passeggera, di una semplice incomprensione tra i coniugi che, in quanto tale, viene facilmente
5 superata, dal momento che la teste ha dichiarato che la signora le ripetette che la relazione CP_1 con il marito non andava bene anche negli anni successivi al 2016. La teste ha altresì aggiunto: “che io sappia non c'è stato riavvicinamento tra i due”, ma si tratta di un semplice giudizio, pur se proveniente da persona che conosceva entrambi i coniugi.
Le deposizioni rese dal padre, dalla madre e dal fratello del ricorrente non sono di particolare aiuto in quanto provenienti da familiari stretti del ricorrente i quali, in ogni caso, hanno confermato che già nell'anno 2016 aveva loro confidato della crisi coniugale in atto con la moglie. Di Parte_1 maggior interesse, invece, risultano le ragioni per le quali i coniugi, a dire del marito, erano entrati in crisi. In buona sostanza -come dichiarato da per un verso le continue richieste Testimone_1 economiche della moglie (consigliata dalla madre), soprattutto con riferimento alla scuola che ella voleva far frequentare al figlio, la mentre il padre a quel tempo si trovava in un periodo di CP_2 ristrettezze economiche e, per altro verso, la presenza troppo ingombrante della suocera nel rapporto di coppia. Il teste ha in proposito fatto riferimento, per un esempio delle Testimone_1 ingerenze e dell'attaccamento alle apparenze da parte della suocera, ad un giorno in cui la stessa
“arrivò a telefonarmi e dirmi “perché mio fratello si vestiva a quel modo non consono alla sua professione”, cioè senza giacca e cravatta”: ciò benché “io e lei non eravamo in nessuna confidenza”. Queste dichiarazioni, in buona sostanza, costituiscono il contenuto della messaggistica intercorsa tra e , depositata agli atti dalla resistente. Testimone_1 CP_1
In sede di interrogatorio formale ha confermato che lei ed il marito avevano CP_1 partecipato ad alcuni incontri organizzati presso il Seminario di Castellerio di Pagnacco, ma non già al fine di superare la crisi coniugale, bensì “per rafforzare il legame religioso”; ha aggiunto che
“erano week-end “sposi”.
La signora ha altresì confermato che, sempre nell'anno 2018, lei ed il marito si erano recati CP_1 anche ad alcuni incontri con DO il parroco dei Rizzi, ma sempre e solo per rafforzare il Per_2 loro legame religioso.
Le motivazioni addotte dalla resistente per spiegare questi incontri con due diversi sacerdoti sono risultate sin da subito alquanto “singolari”. Infatti, secondo l'id quod plerumque accidit, i coniugi che trascorrono una vita coniugale felice e serena, senza problemi e in completa sintonia tra loro non sentono affatto il bisogno di rivolgersi ad un terzo -psicologo o sacerdote- per rafforzare un legame che è già pienamente esistente, poiché questo legame si rinvigorisce da solo, con l'apporto del sentimento che unisce marito e moglie. Sono per contro le coppie in crisi che sentono il bisogno di un aiuto esterno per ritrovare l'armonia che hanno perduto.
Questa riflessione è avvalorata da un'altra affermazione della signora la quale ha dichiarato: CP_1
“mio marito non è più voluto andare a questi incontri (quelli con DO ) e non Persona_3 gliene fregava proprio quello che diceva DO ”. Appare pertanto ancor più strano che un Per_3 marito che decida di incontrare un sacerdote per rafforzare il proprio legame religioso con la moglie si rifiuti di continuare questi incontri affermando che “non gliene fregava proprio quello che diceva DO ”. Per_3
6 La circostanza che le parti parteciparono ad incontri con due diversi sacerdoti aventi ad oggetto il loro rapporto è risultata dunque confermata, mentre le ragioni di un tanto dichiarate dalla moglie appaiono non attendibili e non verosimili.
Quand'anche dal capitolo n.5 dell'interrogatorio formale chiesto dal marito alla moglie possa eventualmente ipotizzarsi che effettivamente nell'anno 2019 il signor chiese alla moglie di Pt_1 fare un secondo figlio, si tratterebbe -a giudizio di questo collegio- di elemento neutro, poiché la ricerca di un altro figlio quale soluzione alla crisi coniugale costituisce, sempre secondo l'id quod plerumque accidit, una soluzione -sicuramente errata- che, però, le coppie in crisi possono essere indotte a percorrere.
In conclusione, la relazione extraconiugale del marito con altra DOna è intervenuta allorquando la coppia già era in crisi da tempo e non è stata la causa efficiente e determinante della separazione tra i coniugi. Né è stata provata una successiva riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente va dunque rigettata.
Quanto alla decisione sulle spese processuali -pacifico che le stesse vanno determinate secondo lo scaglione di riferimento da euro 26.000 ad euro 52.000, con riconoscimento di tutte e quattro fasi di giudizio e con applicazione dei parametri medi- va considerato: a) il rigetto della domanda di addebito della separazione;
b) il protrarsi per due anni e mezzo della fase presidenziale onde raggiungere un accordo tra le parti, rifiutato dalla resistente per non volere la stessa rinunciare alla domanda di addebito della separazione;
c) il fatto che l'istruttoria ha avuto come oggetto esclusivo la domanda di addebito della separazione;
d) il rifiuto da parte della resistente della proposta formulata dal ricorrente già all'udienza del 9.9.2025, risultata migliore rispetto alla presente decisione.
Pertanto, questo collegio ritiene di compensare per metà tra le parti le spese relative alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria, ponendo l'ulteriore metà a carico della resistente e ponendo invece ad integrale carico della resistente le spese sostenute per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente;
2) affida il figlio minore congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
3) prevede che il minore trascorra con il padre l'intera giornata di ogni giovedì (dalle ore 10.00 alle ore 21.00 in periodo non scolastico e dal termine della scuola alle ore 21.00 nel periodo scolastico), nonché la prima e la terza domenica di ogni mese (dalle ore 10.00 alle ore 21.00). Dispone, altresì, che padre e figlio, ove il signor abbia a reperire iDOea abitazione, potranno trascorrere Pt_1 insieme il primo ed il terzo week-end di ogni mese (dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica), nonché la giusta metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendenti ad anni alterni il
7 giorno di Natale e quello di Pasqua, oltre a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ogni anno;
4) pone in capo al signor l'obbligo di versare alla signora mensilmente, la Parte_1 CP_1 somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e quella di € 200,00, a titolo di contributo al di lei mantenimento: somme entrambe annualmente rivalutabili ex indici ISTAT e da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
5) dispone che l'assegno unico universale in favore di venga percepito in via esclusiva dalla Per_1 signora CP_1
6) pone a carico dei genitori, rispettivamente al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre le spese straordinarie necessarie per il minore secondo quanto stabilito per la disciplina delle stesse nel protocollo in uso preso il Tribunale di DI;
7) compensa per la metà tra le parti le spese processuali relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, condannando la resistente alla rifusione in favore del ricorrente della ulteriore metà; pone ad integrale carico di parte resistente le spese sostenute dal ricorrente per la fase decisionale.
Pertanto, condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo di euro
5.261,00 per compenso, oltre 15% spese generali (pari ad euro 789,15), oltre cpa (pari ad euro
242,01), oltre iva come per legge.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio dd. 22.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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