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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/03/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 21415/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 31/05/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del udienza del 17.12.2024 , discussa nella Camera di Consiglio del
12/03/2025 promossa
DA
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difeao dall'avv. MIGLIACCIO ROBERTO con studio in CORSO A. LUCCI, 137
NAPOLI presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti ,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CAPOLUONGO LUCA con studio in VIA MARIO PAGANO, 54 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data in data 20.6.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Porre a carico del SI. un assegno mensile di € 850,00 (o della diversa somma, maggiore o Controparte_1 minore, che riterrà di giustizia) a titolo di mantenimento in favore della coniuge SI.ra ; Parte_1
3) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Per : Controparte_2
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
-revocare l'obbligo di mantenimento a favore della sig.ra – disposto in esito all'udienza Parte_1
15.12.2022 (quindi, in vigore da due anni) e pari ad euro 500,00 mensili – ovvero, in via subordinata, ridurre tale obbligo alla cifra di € 250,00 od a quella, minore, ritenuta di giustizia o secondo equità in particolare raffrontando le condizioni economiche delle due Parti e tenendo presente che la ricorrente non ha mostrato alcun vero tentativo di reperire occupazione lavorativa, né, pure, di non poterlo fare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed espressa riserva di ogni ulteriore (in particolare, istruttoria)..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Napoli in data 15.4.1993, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno
1993, n.63, parte 2, serie A sez.B, dall'unione coniugale nascevano il 21.11.1994 e il 29.4.1999 , Persona_1 Per_2
con ricorso depositato il 31.5.2022, chiedeva in via principale la Parte_1
separazione dal coniuge, la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento perequativo per il figlio , a differenza del fratello ancora non economicamente autosufficiente, nonché un Per_2 assegno d mantenimento per sé quantificato in € 1.500,00, a sostegno delle domande narrava di un'unione coniugale entrata in crisi dopo il periodo dell'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID trascorso a Casalnuovo di Napoli, luogo di cui era originaria e dove aveva una casa intestata per scelte familiari ai figli, assieme al figlio
, mentre il marito era rimasto a Milano con l'altro figlio , allacciando una relazione extra Per_2
coniugale; evidenziava di aver sempre lavorato durante la vita matrimoniale ma di essere stata licenziata pochi mesi prima del deposito del ricorso dalla società presso la quale lavorava già da anni, e pertanto di trovarsi in una situazione di disoccupazione non colpevole oltre che di invalidità in corso di accertamento, situazione che legittimava la richiesta di mantenimento a carico del marito, dirigente societario con guadagni di circa € 2.500,00 mensili;
sottolineava di vivere in casa di proprietà con i figli dei quali solo uno, il maggiore, era economicamente autosufficiente, con comparsa del 9.11.2022 si costituiva il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione ma contestava integralmente le ulteriori domande;
negava di aver mai avuto alcuna relazione extraconiugale che ascriveva alle fantasie della moglie che immotivatamente, rientrata a Milano, lo aveva allontanato dalla casa coniugale, costringendolo a reperire un'abitazione in locazione, descriveva un matrimonio connotato da monotonia;
contestava il diritto della moglie ad un assegno di mantenimento, evidenziando la piena capacità lavorativa della stessa, che aveva deciso di essere licenziata preferendo una trasformazione del contratto in part – time;
descriveva analiticamente tutta una serie di operazioni economiche effettuate dalla ricorrente durante il matrimonio, finalizzate a far apparire una nullatenenza immobiliare della stessa;
da ciò era conseguito che la proprietà della casa di Milano, per lo più acquistata con proprio denaro , fosse intestata esclusivamente alla moglie, mentre quella di Castelnuovo di Napoli in via fittizia ai figli;
chiedeva quindi il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente e quella di contributo economico di € 300,00 per il figlio , ormai prossimo alla laurea ed alla Per_2
indipendenza economica, all'udienza presidenziale del 5.11.2023 il Presidente, sentite liberamente le parti, preso atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio ed ascoltate dalla le Per_2 Pt_1
motivazioni del rifiuto del lavoro part- time – determinato dall'essere stata dipendente della società di cui il marito era un dirigente e di non voler più lavorare a stretto contatto con lui, come sempre accaduto
- fallito il tentativo di conciliazione, pronunziava ordinanza a verbale con la quale autorizzava i coniugi a vivere separati e concedeva termine alla parte ricorrente per il deposito delle disclosure e delle buste paga del figlio;
all'esito, preso definitivamente atto dell'impossibilità delle parti di Per_2 raggiungere un accordo, con ordinanza del 2.1.2023 - esortato la ricorrente a ricercare nuova attività lavorativa ed evidenziato che i figli vivendo in casa avevano il dovere di contribuire alle spese - , disponeva temporaneamente e salvo ulteriori approfondimenti in corso di causa un assegno di mantenimento a favore della ricorrente pari ad € 500,00 mensili e rigettava l'originaria domanda di contributo per il figlio, quindi nominava sè stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 18.5.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 6.1.2023, con la memoria integrativa del 20.4.2023 la dopo aver evidenziato la scelta di Pt_1
trasferirsi definitivamente a Casalnuovo di Napoli, per stare accanto ai fratelli che potevano garantirle aiuto e supporto, affermava che a tal fine aveva già stipulato un preliminare di permuta con i figli finalizzato all'acquisto della proprietà dell'immobile di Casalnuovo con contestuale acquisto per i figli della proprietà di quello di Milano, di cui si sarebbero anche assunti il mutuo, pari a circa 700,00 mensili, insisteva nella domanda di separazione e riduceva la richiesta di assegno ad € 850,00 mensili;
con la comparsa di costituzione del 8.5.2023 evidenziava l'intento simulatorio degli atti stipulati tra CP_1
la moglie ed i figli, con la stessa moglie totalmente schierati, concludendo peraltro che tali manovre, se effettive, erano frutto di una scelta della moglie che non poteva andare a proprio danno;
insisteva per il rigetto della richiesta di assegno separativo, in mero subordine da quantificare in € 350,00 mensili, all'udienza del 18.5.2023 le parti chiedevano i termini ex art. 183 VI co c.p.c., che venivano concessi, con fissazione dell'udienza del 18.9.2023 ai sensi dell'art.127 ter cpc per la decisione sui mezzi istruttori, sicché depositata la memoria istruttoria solo da parte e la replica solo da parte Pt_1
, il G.I con ordinanza del 5.11.2023 il G.I., in accoglimento delle richieste di parte resistente, CP_1 visto l'art 210 cpc disponeva che la ricorrente depositasse telematicamente entro il 30.12.2023 estratto conto annuale al 30.6.2023 (od al 30.9.2023) per i "conti correnti bancari" di cui alla disclosure e rinviava la causa alla udienza ex art 127 ter cpc del 10.1.2024 assegnando alle parti termine fino a detta data per deposito di sintetiche note scritte relative alla produzione ex art 210 cpc,
con le note del 21.12.2023 parte ricorrente, pur non essendo l'udienza a ciò deputata, precisava le conclusioni come in epigrafe riportate mentre parte resistente si limitava, correttamente, alla disamina della documentazione ed alle discendenti considerazioni, quindi con ordinanza riservata del 15.1.2024 il G.I.
rimetteva le parti innanzi al Got all'udienza del 16.2.2024 – poi rinviata al 29.3.2024 su richiesta delle parti - per un ulteriore tentativo di conciliazione, tuttavia fallito, non essendo le parti riuscite a trovare un punto di incontro sull'entità dell'assegno di mantenimento, pertanto il G.I. – cui il fascicolo era rimesso- rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2024 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel termine concesso la sola parte resistente depositava note con allegato il foglio contenente le conclusioni riportate in epigrafe, ed il G.I. all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositata la sola comparsa conclusionale esclusivamente da parte resistente, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. e risultando la causa correttamente istruita con riferimento alle domande economiche, uniche in contestazione. Invero è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto risalente, come da dichiarazione di parte ricorrente, già al 2020, il definitivo trasferimento della a Napoli e la natura delle Pt_1
domande svolte sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le condizioni economiche
Il giudizio è proseguito esclusivamente per la decisione sulle questioni economiche, non essendo riuscite le parti a trovare un accordo, seppur più volte sollecitate in tal senso e nonostante i vari tentativi di conciliazione.
Sulla scorta delle conclusioni precisate le posizioni dei coniugi risultano essere, ancora, particolarmente distanti. La ricorrente insiste per un assegno di mantenimento decisamente elevato, tanto invece più se rapportato ai redditi del resistente, che , invece, lo vorrebbe totalmente revocato, o in mero subordine ridotto ad € 250,00 mensili.
In merito si osserva: , come emerge dalle dichiarazioni dei redditi in atti, gode di Controparte_1
un reddito medio mensile, considerato il rateo di 13° mensilità, pari a circa € 2.900,00. Non ha significativi accantonamenti bancari né fondi sui quali potere contare, avendo investito tutto il proprio denaro negli acquisti immobiliari di cui, attualmente e per scelte familiari, godono esclusivamente la
[...]
ed i figli della coppia. Egli pertanto deve far fronte anche ad esigenze abitative che incidono per Pt_1
550,00 € mensili, oltre alle ulteriori spese personali.
La ricorrente, attualmente, è disoccupata, in parte anche per propria scelta , avendo preferito tale soluzione ad una occupazione part – time che, sebbene avesse come risvolto il dover avere rapporti lavorativa con l' ex marito, comunque sia avrebbe potuto essere gestita con la collaborazione degli altri vertici societari. Ha inoltre scientemente deciso di tornare a vivere nella zona vicino a Napoli, in abitazione vicina ai fratelli – scelta dettata secondo la stessa per motivi di salute precaria, mai Pt_1
provata in giudizio se non con una mera attestazione di prenotazione visita fisiatrica –con conseguente riduzione della possibilità di reperire un' occupazione, rispetto alle opportunità che indubbiamente avrebbe avuto in una città come Milano;
ciò in considerazione della consolidata e pluriennale esperienza lavorativa che, soprattutto in una stagione di proliferazione dei concorsi pubblici, le avrebbe ben consentito di procurarsi dei redditi personali. Può godere di accantonamenti bancari per circa € 25.000,00 che comunque rappresentano un valido aiuto per eventuali emergenze.
A ciò si aggiunga che, per un' operazione immobiliare programmata ed attuata con i figli, ha permutato l' appartamento di Milano, acquistato peraltro quasi integralmente con denaro del marito estromesso per scelta comune dalla proprietà, con quello di Casalnuovo di Napoli - di valore notevolmente inferiore anche detratto il mutuo ancora gravante sulla casa di Milano -; qualora avesse locato o venduto detto immobile avrebbe realizzato liquidità più che sufficiente per reperire una abitazione nella attuale residenza in Campania - al netto della rata mensile da versare alla per il CP_3
prestito ricevuto - oltre che per il proprio sostentamento.
Quanto sin qui osservato è necessario punto di partenza per decidere in ordine all'an ed eventualmente al quantum dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
E' notorio che la funzione dell'assegno di mantenimento è ben diversa da quella dell'assegno divorzile essendo strettamente legata anche al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, e non soltanto influenzata dalle componenti assistenziale, compensativa e perequativa . E', tuttavia, indubbio che il Giudice, nel valutare se l'istante è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenere conto di ogni utilità che questi potrebbe procurarsi da solo, in primo luogo con l'attività lavorativa ma anche con altre situazioni contingenti, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che secondo il canone dell'ordinaria diligenza , l'istante abbia le capacità di ottenere.
Invero nel caso in cui che il richiedente l'assegno non si attivi concretamente per mettere a frutto la propria capacità lavorativa o le altre fonti da cui potrebbe trarre un reddito “ la assenza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato” (ex pluris recentissima Cass. N.284/2025)
Ciò posto, le scelte effettuate dalla seppur non esentino il marito dalla corresponsione Pt_1
di un assegno di mantenimento, influiscono sulla quantificazione dello stesso , che deve ancora pacificamente tenere conto della minore incidenza del costo della vita a Casalnuovo di Napoli rispetto a
Milano.
Pertanto, tutto ciò globalmente considerato e tenuto conto dell'art. 156 cc, il Collegio pone definitivamente a carico di un assegno di mantenimento da versarsi alla entro Controparte_1 Pt_1 il 5 di ogni mese in misura di € 350,00 mensili, oltre ad aggiornamento annuale ISTAT, con decorrenza
Aprile 2025 (prima rivalutazione Aprile 2026).
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza reciproca in relazione all'entità dell'assegno di mantenimento in favore della sussistono validi motivi per la Pt_1
compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il 15.4.1993, trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di NAPOLI nell'anno 1993, atto n. 63, parte II, serie A, sez.B.
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3.Pone definitivamente a carico l'obbligo di versare alla entro il 5 di ogni Parte_3 Pt_1
mese in via anticipata, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat aprile 2025 (prima rivalutazione aprile 2026):
4. Compensa integralmente tra le parti le e spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1.
Milano, 12.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 31/05/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del udienza del 17.12.2024 , discussa nella Camera di Consiglio del
12/03/2025 promossa
DA
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difeao dall'avv. MIGLIACCIO ROBERTO con studio in CORSO A. LUCCI, 137
NAPOLI presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti ,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CAPOLUONGO LUCA con studio in VIA MARIO PAGANO, 54 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data in data 20.6.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Porre a carico del SI. un assegno mensile di € 850,00 (o della diversa somma, maggiore o Controparte_1 minore, che riterrà di giustizia) a titolo di mantenimento in favore della coniuge SI.ra ; Parte_1
3) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Per : Controparte_2
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
-revocare l'obbligo di mantenimento a favore della sig.ra – disposto in esito all'udienza Parte_1
15.12.2022 (quindi, in vigore da due anni) e pari ad euro 500,00 mensili – ovvero, in via subordinata, ridurre tale obbligo alla cifra di € 250,00 od a quella, minore, ritenuta di giustizia o secondo equità in particolare raffrontando le condizioni economiche delle due Parti e tenendo presente che la ricorrente non ha mostrato alcun vero tentativo di reperire occupazione lavorativa, né, pure, di non poterlo fare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed espressa riserva di ogni ulteriore (in particolare, istruttoria)..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Napoli in data 15.4.1993, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno
1993, n.63, parte 2, serie A sez.B, dall'unione coniugale nascevano il 21.11.1994 e il 29.4.1999 , Persona_1 Per_2
con ricorso depositato il 31.5.2022, chiedeva in via principale la Parte_1
separazione dal coniuge, la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento perequativo per il figlio , a differenza del fratello ancora non economicamente autosufficiente, nonché un Per_2 assegno d mantenimento per sé quantificato in € 1.500,00, a sostegno delle domande narrava di un'unione coniugale entrata in crisi dopo il periodo dell'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID trascorso a Casalnuovo di Napoli, luogo di cui era originaria e dove aveva una casa intestata per scelte familiari ai figli, assieme al figlio
, mentre il marito era rimasto a Milano con l'altro figlio , allacciando una relazione extra Per_2
coniugale; evidenziava di aver sempre lavorato durante la vita matrimoniale ma di essere stata licenziata pochi mesi prima del deposito del ricorso dalla società presso la quale lavorava già da anni, e pertanto di trovarsi in una situazione di disoccupazione non colpevole oltre che di invalidità in corso di accertamento, situazione che legittimava la richiesta di mantenimento a carico del marito, dirigente societario con guadagni di circa € 2.500,00 mensili;
sottolineava di vivere in casa di proprietà con i figli dei quali solo uno, il maggiore, era economicamente autosufficiente, con comparsa del 9.11.2022 si costituiva il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione ma contestava integralmente le ulteriori domande;
negava di aver mai avuto alcuna relazione extraconiugale che ascriveva alle fantasie della moglie che immotivatamente, rientrata a Milano, lo aveva allontanato dalla casa coniugale, costringendolo a reperire un'abitazione in locazione, descriveva un matrimonio connotato da monotonia;
contestava il diritto della moglie ad un assegno di mantenimento, evidenziando la piena capacità lavorativa della stessa, che aveva deciso di essere licenziata preferendo una trasformazione del contratto in part – time;
descriveva analiticamente tutta una serie di operazioni economiche effettuate dalla ricorrente durante il matrimonio, finalizzate a far apparire una nullatenenza immobiliare della stessa;
da ciò era conseguito che la proprietà della casa di Milano, per lo più acquistata con proprio denaro , fosse intestata esclusivamente alla moglie, mentre quella di Castelnuovo di Napoli in via fittizia ai figli;
chiedeva quindi il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente e quella di contributo economico di € 300,00 per il figlio , ormai prossimo alla laurea ed alla Per_2
indipendenza economica, all'udienza presidenziale del 5.11.2023 il Presidente, sentite liberamente le parti, preso atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio ed ascoltate dalla le Per_2 Pt_1
motivazioni del rifiuto del lavoro part- time – determinato dall'essere stata dipendente della società di cui il marito era un dirigente e di non voler più lavorare a stretto contatto con lui, come sempre accaduto
- fallito il tentativo di conciliazione, pronunziava ordinanza a verbale con la quale autorizzava i coniugi a vivere separati e concedeva termine alla parte ricorrente per il deposito delle disclosure e delle buste paga del figlio;
all'esito, preso definitivamente atto dell'impossibilità delle parti di Per_2 raggiungere un accordo, con ordinanza del 2.1.2023 - esortato la ricorrente a ricercare nuova attività lavorativa ed evidenziato che i figli vivendo in casa avevano il dovere di contribuire alle spese - , disponeva temporaneamente e salvo ulteriori approfondimenti in corso di causa un assegno di mantenimento a favore della ricorrente pari ad € 500,00 mensili e rigettava l'originaria domanda di contributo per il figlio, quindi nominava sè stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 18.5.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 6.1.2023, con la memoria integrativa del 20.4.2023 la dopo aver evidenziato la scelta di Pt_1
trasferirsi definitivamente a Casalnuovo di Napoli, per stare accanto ai fratelli che potevano garantirle aiuto e supporto, affermava che a tal fine aveva già stipulato un preliminare di permuta con i figli finalizzato all'acquisto della proprietà dell'immobile di Casalnuovo con contestuale acquisto per i figli della proprietà di quello di Milano, di cui si sarebbero anche assunti il mutuo, pari a circa 700,00 mensili, insisteva nella domanda di separazione e riduceva la richiesta di assegno ad € 850,00 mensili;
con la comparsa di costituzione del 8.5.2023 evidenziava l'intento simulatorio degli atti stipulati tra CP_1
la moglie ed i figli, con la stessa moglie totalmente schierati, concludendo peraltro che tali manovre, se effettive, erano frutto di una scelta della moglie che non poteva andare a proprio danno;
insisteva per il rigetto della richiesta di assegno separativo, in mero subordine da quantificare in € 350,00 mensili, all'udienza del 18.5.2023 le parti chiedevano i termini ex art. 183 VI co c.p.c., che venivano concessi, con fissazione dell'udienza del 18.9.2023 ai sensi dell'art.127 ter cpc per la decisione sui mezzi istruttori, sicché depositata la memoria istruttoria solo da parte e la replica solo da parte Pt_1
, il G.I con ordinanza del 5.11.2023 il G.I., in accoglimento delle richieste di parte resistente, CP_1 visto l'art 210 cpc disponeva che la ricorrente depositasse telematicamente entro il 30.12.2023 estratto conto annuale al 30.6.2023 (od al 30.9.2023) per i "conti correnti bancari" di cui alla disclosure e rinviava la causa alla udienza ex art 127 ter cpc del 10.1.2024 assegnando alle parti termine fino a detta data per deposito di sintetiche note scritte relative alla produzione ex art 210 cpc,
con le note del 21.12.2023 parte ricorrente, pur non essendo l'udienza a ciò deputata, precisava le conclusioni come in epigrafe riportate mentre parte resistente si limitava, correttamente, alla disamina della documentazione ed alle discendenti considerazioni, quindi con ordinanza riservata del 15.1.2024 il G.I.
rimetteva le parti innanzi al Got all'udienza del 16.2.2024 – poi rinviata al 29.3.2024 su richiesta delle parti - per un ulteriore tentativo di conciliazione, tuttavia fallito, non essendo le parti riuscite a trovare un punto di incontro sull'entità dell'assegno di mantenimento, pertanto il G.I. – cui il fascicolo era rimesso- rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2024 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel termine concesso la sola parte resistente depositava note con allegato il foglio contenente le conclusioni riportate in epigrafe, ed il G.I. all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositata la sola comparsa conclusionale esclusivamente da parte resistente, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. e risultando la causa correttamente istruita con riferimento alle domande economiche, uniche in contestazione. Invero è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto risalente, come da dichiarazione di parte ricorrente, già al 2020, il definitivo trasferimento della a Napoli e la natura delle Pt_1
domande svolte sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le condizioni economiche
Il giudizio è proseguito esclusivamente per la decisione sulle questioni economiche, non essendo riuscite le parti a trovare un accordo, seppur più volte sollecitate in tal senso e nonostante i vari tentativi di conciliazione.
Sulla scorta delle conclusioni precisate le posizioni dei coniugi risultano essere, ancora, particolarmente distanti. La ricorrente insiste per un assegno di mantenimento decisamente elevato, tanto invece più se rapportato ai redditi del resistente, che , invece, lo vorrebbe totalmente revocato, o in mero subordine ridotto ad € 250,00 mensili.
In merito si osserva: , come emerge dalle dichiarazioni dei redditi in atti, gode di Controparte_1
un reddito medio mensile, considerato il rateo di 13° mensilità, pari a circa € 2.900,00. Non ha significativi accantonamenti bancari né fondi sui quali potere contare, avendo investito tutto il proprio denaro negli acquisti immobiliari di cui, attualmente e per scelte familiari, godono esclusivamente la
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ed i figli della coppia. Egli pertanto deve far fronte anche ad esigenze abitative che incidono per Pt_1
550,00 € mensili, oltre alle ulteriori spese personali.
La ricorrente, attualmente, è disoccupata, in parte anche per propria scelta , avendo preferito tale soluzione ad una occupazione part – time che, sebbene avesse come risvolto il dover avere rapporti lavorativa con l' ex marito, comunque sia avrebbe potuto essere gestita con la collaborazione degli altri vertici societari. Ha inoltre scientemente deciso di tornare a vivere nella zona vicino a Napoli, in abitazione vicina ai fratelli – scelta dettata secondo la stessa per motivi di salute precaria, mai Pt_1
provata in giudizio se non con una mera attestazione di prenotazione visita fisiatrica –con conseguente riduzione della possibilità di reperire un' occupazione, rispetto alle opportunità che indubbiamente avrebbe avuto in una città come Milano;
ciò in considerazione della consolidata e pluriennale esperienza lavorativa che, soprattutto in una stagione di proliferazione dei concorsi pubblici, le avrebbe ben consentito di procurarsi dei redditi personali. Può godere di accantonamenti bancari per circa € 25.000,00 che comunque rappresentano un valido aiuto per eventuali emergenze.
A ciò si aggiunga che, per un' operazione immobiliare programmata ed attuata con i figli, ha permutato l' appartamento di Milano, acquistato peraltro quasi integralmente con denaro del marito estromesso per scelta comune dalla proprietà, con quello di Casalnuovo di Napoli - di valore notevolmente inferiore anche detratto il mutuo ancora gravante sulla casa di Milano -; qualora avesse locato o venduto detto immobile avrebbe realizzato liquidità più che sufficiente per reperire una abitazione nella attuale residenza in Campania - al netto della rata mensile da versare alla per il CP_3
prestito ricevuto - oltre che per il proprio sostentamento.
Quanto sin qui osservato è necessario punto di partenza per decidere in ordine all'an ed eventualmente al quantum dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
E' notorio che la funzione dell'assegno di mantenimento è ben diversa da quella dell'assegno divorzile essendo strettamente legata anche al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, e non soltanto influenzata dalle componenti assistenziale, compensativa e perequativa . E', tuttavia, indubbio che il Giudice, nel valutare se l'istante è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenere conto di ogni utilità che questi potrebbe procurarsi da solo, in primo luogo con l'attività lavorativa ma anche con altre situazioni contingenti, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che secondo il canone dell'ordinaria diligenza , l'istante abbia le capacità di ottenere.
Invero nel caso in cui che il richiedente l'assegno non si attivi concretamente per mettere a frutto la propria capacità lavorativa o le altre fonti da cui potrebbe trarre un reddito “ la assenza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato” (ex pluris recentissima Cass. N.284/2025)
Ciò posto, le scelte effettuate dalla seppur non esentino il marito dalla corresponsione Pt_1
di un assegno di mantenimento, influiscono sulla quantificazione dello stesso , che deve ancora pacificamente tenere conto della minore incidenza del costo della vita a Casalnuovo di Napoli rispetto a
Milano.
Pertanto, tutto ciò globalmente considerato e tenuto conto dell'art. 156 cc, il Collegio pone definitivamente a carico di un assegno di mantenimento da versarsi alla entro Controparte_1 Pt_1 il 5 di ogni mese in misura di € 350,00 mensili, oltre ad aggiornamento annuale ISTAT, con decorrenza
Aprile 2025 (prima rivalutazione Aprile 2026).
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza reciproca in relazione all'entità dell'assegno di mantenimento in favore della sussistono validi motivi per la Pt_1
compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il 15.4.1993, trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di NAPOLI nell'anno 1993, atto n. 63, parte II, serie A, sez.B.
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3.Pone definitivamente a carico l'obbligo di versare alla entro il 5 di ogni Parte_3 Pt_1
mese in via anticipata, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat aprile 2025 (prima rivalutazione aprile 2026):
4. Compensa integralmente tra le parti le e spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1.
Milano, 12.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Anna Cattaneo