TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
ZI RI - CE
Anna Carbonara - CE
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2443/2025 del R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni della separazione, promosso
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ostillio, Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bitonto, come da CP_1
mandato in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2025, , premesso Parte_1
di aver contratto in data 26.7.2008 matrimonio concordatario con CP_1
e che dalla loro unione erano nati in data 8.8.2014 i figli gemelli e Persona_1
adiva questo Tribunale chiedendo, a modifica di quanto statuito con la Per_2
sentenza di separazione n. 1719/2020, l'incremento da euro 600,00 ad euro
1.100,00 dell'assegno posto a carico del marito per il mantenimento suo e dei figli, in ragione del timore di perdere la casa coniugale, ormai prossima ed essere posta all'asta a causa del mancato adempimento da parte del convenuto dell'obbligo di pagare le rate del mutuo assunto in sede di separazione.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda per la pendenza del giudizio di divorzio, iscritto al n. RG 2137/2025, contestando comunque nel merito le richieste formulate dalla controparte.
All'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025 la causa veniva riservata per la decisione del collegio.
Passando all'esame del merito della controversia, è necessario in via preliminare evidenziare che al momento del deposito del ricorso relativo al presente procedimento risultava già incardinato tra le parti il giudizio di divorzio, recante n. R.G. 2137/2025.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, pur avendo i provvedimenti assunti in sede di separazione efficacia sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione dell'udienza presidenziale ha il potere, ai sensi dell'art. 4 Legge n.898/1970, di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, così intervenendo sul regime della separazione in atto;
tale norma attribuisce pertanto al giudice delegato per la trattazione del giudizio di divorzio la facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della separazione, introducendo in via provvisoria le misure reputate necessarie,
indipendentemente dal fatto che analoghe misure fossero previste (o lo fossero in misura diversa) in sede di separazione (v. Cassazione, Sez. I, 10 gennaio 1991
n. 12034).
Dall'esercizio di tale potere discende pertanto una precisa regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi che si sovrappone a quella già
esistente, cosicché dalla data della loro adozione i provvedimenti presidenziali rappresentano, unitamente alle modifiche che intervengono nel corso del giudizio di divorzio, l'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi, non potendosi ammettere sul piano giuridico e logico la coesistenza di due differenti regimi personali e patrimoniali nel medesimo arco temporale.
I provvedimenti del giudice della separazione sono quindi destinati ad avere vigenza solo sino all'introduzione di un nuovo regolamento per effetto delle statuizioni provvisorie rese in sede divorzile, con la conseguenza che in sede di separazione (o in sede di richiesta di modifica delle condizioni della separazione)
non può più pronunciarsi sulle questioni personali ed economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso (per la separazione o per la modifica delle condizioni della separazione) e la data di adozione dei provvedimenti provvisori emessi nella fase presidenziale del giudizio di divorzio (vedi Cassazione Sez. I 27 marzo 2020 n. 7547).
Passando all'esame delle istanze di modifica delle condizioni della separazione formulate dalla nei confronti del nell'ambito del presente Parte_1 CP_1
giudizio, osserva il collegio che, al momento della loro proposizione, risultava già pendente il giudizio di divorzio iscritto al n. R.G. 2137/2025, ragion per cui esse avrebbero potuto e dovuto essere formulate al giudice del divorzio, anche in via di urgenza ex art. 473 bis n. 15 ove ritenuto necessario;
la pendenza del giudizio di divorzio ed il contestuale radicarsi della competenza del giudice delegato dal Presidente del Tribunale per l'adozione di ogni provvedimento relativo alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti rende pertanto inammissibile il presente procedimento.
Le ragioni del contendere e le ragioni della decisione giustificano tuttavia la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
; CP_1
2. compensa tra le parti le spese processuali;
3. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 3.11.25.
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola