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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 900/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Di Micco Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via
Dei Boi n. 25, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, deducendo che aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
celebrato in Sonnino il 24 luglio 1993 e regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1 civile, e che dalla loro unione erano nati tre figli: , e . Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 4 Esponeva che, con sentenza n. 7/2017 del 6 dicembre 2016, pubblicata il 9 gennaio 2017 e passata in giudicato il 24 settembre 2024, il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, con addebito a suo carico, disponendo l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e diritto di visita della madre, Per_3 oltre alla conferma dell'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili a carico della oltre CP_1 adeguamento ISTAT e spese straordinarie.
Rappresentava che erano decorsi oltre otto anni dalla separazione giudiziale e che, da allora, i coniugi vivevano ininterrottamente separati, senza alcuna volontà di ripresa della convivenza, sicché si escludeva ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Precisava che, nel frattempo, anche il figlio minore era divenuto maggiorenne e, come gli altri fratelli, economicamente autosufficiente.
Aggiungeva che aveva tentato, tramite il proprio difensore, di addivenire ad una soluzione consensuale, invitando la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014, ma senza esito, poiché la aveva rifiutato persino di CP_1 ricevere la comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R. Pertanto, riteneva necessario che venisse dichiarata, senza ulteriore indugio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui in premessa, contratto tra e in Sonnino (LT) Parte_1 CP_1 il 24 luglio 1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sonnino al n. 9, parte II, Serie A, anno 1993, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici come per legge;
2) In ogni caso, condannare la convenuta – anche sulla base del rifiuto CP_1 opposto all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del
D.L. n. 132/2014, convertito in Legge 10/11/2014 n. 162, in materia di divorzio – alla refusione delle spese e compensi professionali di lite del presente giudizio, ai sensi di cui al D.M. 55/2014
e succ. mod. e integr, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ed emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso, con sentenza clausolata”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione delle parti, sentito personalmente il ricorrente, verificata la regolarità della notifica nei confronti della resistente, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. CP_1
Tanto premesso, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e risulta meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Sonnino (LT) in data 24 luglio 1993, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Sonnino al n. 9, parte II, S.A., anno 1993; risulta altresì depositata in atti copia conforme della sentenza di separazione giudiziale n. 7/2017, resa dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 9.1.2017, con attestazione di passaggio in giudicato.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non occorre adottare alcun provvedimento in ordine alle condizioni economiche, in assenza di domanda di assegno divorzile da parte della ricorrente, rimasta contumace, ed in assenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa, nonché della contumacia e mancata opposizione della convenuta, disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½. Il restante ½ delle spese, stante il rifiuto opposto da all'invito alla stipula della CP_1 convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, segue la soccombenza della resistente contumace ed è liquidato in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014, applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Sonnino in data 24 luglio 1993, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Sonnino al n. 9, parte II, S.A., anno 1993;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sonnino di procedere all'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite nella misura di ½;
condanna al pagamento, a favore del ricorrente, di ½ delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che liquida per l'intero in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sonnino per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 26 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 900/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Di Micco Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via
Dei Boi n. 25, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, deducendo che aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
celebrato in Sonnino il 24 luglio 1993 e regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1 civile, e che dalla loro unione erano nati tre figli: , e . Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 4 Esponeva che, con sentenza n. 7/2017 del 6 dicembre 2016, pubblicata il 9 gennaio 2017 e passata in giudicato il 24 settembre 2024, il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, con addebito a suo carico, disponendo l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e diritto di visita della madre, Per_3 oltre alla conferma dell'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili a carico della oltre CP_1 adeguamento ISTAT e spese straordinarie.
Rappresentava che erano decorsi oltre otto anni dalla separazione giudiziale e che, da allora, i coniugi vivevano ininterrottamente separati, senza alcuna volontà di ripresa della convivenza, sicché si escludeva ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Precisava che, nel frattempo, anche il figlio minore era divenuto maggiorenne e, come gli altri fratelli, economicamente autosufficiente.
Aggiungeva che aveva tentato, tramite il proprio difensore, di addivenire ad una soluzione consensuale, invitando la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014, ma senza esito, poiché la aveva rifiutato persino di CP_1 ricevere la comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R. Pertanto, riteneva necessario che venisse dichiarata, senza ulteriore indugio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui in premessa, contratto tra e in Sonnino (LT) Parte_1 CP_1 il 24 luglio 1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sonnino al n. 9, parte II, Serie A, anno 1993, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici come per legge;
2) In ogni caso, condannare la convenuta – anche sulla base del rifiuto CP_1 opposto all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del
D.L. n. 132/2014, convertito in Legge 10/11/2014 n. 162, in materia di divorzio – alla refusione delle spese e compensi professionali di lite del presente giudizio, ai sensi di cui al D.M. 55/2014
e succ. mod. e integr, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ed emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso, con sentenza clausolata”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione delle parti, sentito personalmente il ricorrente, verificata la regolarità della notifica nei confronti della resistente, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. CP_1
Tanto premesso, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e risulta meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Sonnino (LT) in data 24 luglio 1993, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Sonnino al n. 9, parte II, S.A., anno 1993; risulta altresì depositata in atti copia conforme della sentenza di separazione giudiziale n. 7/2017, resa dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 9.1.2017, con attestazione di passaggio in giudicato.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non occorre adottare alcun provvedimento in ordine alle condizioni economiche, in assenza di domanda di assegno divorzile da parte della ricorrente, rimasta contumace, ed in assenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa, nonché della contumacia e mancata opposizione della convenuta, disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½. Il restante ½ delle spese, stante il rifiuto opposto da all'invito alla stipula della CP_1 convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, segue la soccombenza della resistente contumace ed è liquidato in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014, applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Sonnino in data 24 luglio 1993, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Sonnino al n. 9, parte II, S.A., anno 1993;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sonnino di procedere all'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite nella misura di ½;
condanna al pagamento, a favore del ricorrente, di ½ delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che liquida per l'intero in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sonnino per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 26 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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