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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/12/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, UR de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8558/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stella Vigliotti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica all'assegno di invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il C.T.U., dott. , nominato nella presente fase di giudizio, ha così accertato: “ Per_1 Parte_1
è affetto da Obesità (IMC compreso fra 35 e 40 kg/m2), discopatie degenerative artrosiche lombosacrali, BPCO, cardiopatia ipertensiva, epatosteatosi. Pregressi ricoveri per distacco retinico e
pagina 1 di 3 Cont frattura esposta gamba dx (2013-2018); depressione maggiore (certificata da ASL FG in data
19.09.2024).
Trattasi di complesso patologico che determina una riduzione della propria capacità lavorativa specifica pari al 80% con diritto alle provvidenze secondo legge (la CIC non ha considerato nella sua totalità le patologie che affliggono il ricorrente ma solo alcune di esse;
per la problematica bariatrica che incide grandemente sulla genesi e sul mantenimento della patologia artrosica rachidea va attribuito il codice 7105 al 40% [tabella allegata al dm 05.02.92]; gli esiti della frattura esposta di gamba dx, associata alle multiple discopatie degenerative su base artrosica che limitano oggettivamente la deambulazione e i passaggi posturali, devono essere valutati -procedendo con criterio di analogia ed in una ottica omni-comprensiva – attribuendo il codice 7001 al 75%, per tanto procedendo con il calcolo a scalare secondo BA per infermità omogenee coesistenti superiori a
2 ovvero considerando che alcune di esse sono in concorso - si giunge ad una valutazione – globalmente intesa – del 80%; le restanti patologie di percentuale inferiore e ben in controllo farmacologico vengono ricomprese nelle percentuali già attribuite).
Tali requisiti sono da riconoscersi a far data dalla domanda amministrativa”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a novembre 2023 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 per godere dell'assegno di invalidità civile da novembre 2023 (ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, Parte_1 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
pagina 2 di 3 - condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.3.865,50, oltre rimborso CP_1 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
UR de SA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, UR de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8558/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stella Vigliotti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica all'assegno di invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il C.T.U., dott. , nominato nella presente fase di giudizio, ha così accertato: “ Per_1 Parte_1
è affetto da Obesità (IMC compreso fra 35 e 40 kg/m2), discopatie degenerative artrosiche lombosacrali, BPCO, cardiopatia ipertensiva, epatosteatosi. Pregressi ricoveri per distacco retinico e
pagina 1 di 3 Cont frattura esposta gamba dx (2013-2018); depressione maggiore (certificata da ASL FG in data
19.09.2024).
Trattasi di complesso patologico che determina una riduzione della propria capacità lavorativa specifica pari al 80% con diritto alle provvidenze secondo legge (la CIC non ha considerato nella sua totalità le patologie che affliggono il ricorrente ma solo alcune di esse;
per la problematica bariatrica che incide grandemente sulla genesi e sul mantenimento della patologia artrosica rachidea va attribuito il codice 7105 al 40% [tabella allegata al dm 05.02.92]; gli esiti della frattura esposta di gamba dx, associata alle multiple discopatie degenerative su base artrosica che limitano oggettivamente la deambulazione e i passaggi posturali, devono essere valutati -procedendo con criterio di analogia ed in una ottica omni-comprensiva – attribuendo il codice 7001 al 75%, per tanto procedendo con il calcolo a scalare secondo BA per infermità omogenee coesistenti superiori a
2 ovvero considerando che alcune di esse sono in concorso - si giunge ad una valutazione – globalmente intesa – del 80%; le restanti patologie di percentuale inferiore e ben in controllo farmacologico vengono ricomprese nelle percentuali già attribuite).
Tali requisiti sono da riconoscersi a far data dalla domanda amministrativa”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a novembre 2023 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 per godere dell'assegno di invalidità civile da novembre 2023 (ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, Parte_1 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
pagina 2 di 3 - condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.3.865,50, oltre rimborso CP_1 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
UR de SA
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