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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 6390/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6390/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Gianluca ANIMOSO (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Avellino alla Via Palatucci 20/B
attore in riassunzione-opposto nel giudizio interrotto
EREDI di (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
convenuti in riassunzione-contumaci contro
convenuto-opposto OGGETTO: riassunzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
Va premesso che promuoveva, innanzi al Tribunale di Avellino, ricorso Controparte_1
in opposizione a pignoramento presso terzi (N. RGE 685/2020), nell'ambito della procedura esecutiva n. 691/2020 RGE, promossa da , a cagione del Parte_1
mancato pagamento di quanto portato dall'ordinanza di liquidazione CTU resa dal
Tribunale di Avellino nel giudizio rubricato all'R.G. 3543/2018. In data 13.10.2021, il G.E., letti gli atti, rendeva ordinanza di incompetenza di quell'Ufficio in favore del
Tribunale di RN (atteso il luogo di residenza del debitore, segnatamente Battipaglia), ove provvedeva a depositare ricorso per riassunzione ex art. 627 c.p.c., Parte_1
il quale veniva iscritto al n. 4174/2021 RGE. All'esito dell'udienza tenutasi in data
10.05.2022, il giudicante rigettava l'istanza di sospensione proposta dal , fissando CP_1
termine per l'introduzione del termine, di talché vi è il presente giudizio.
L'opponente, nell'introdurre la presente fase di merito, ha eccepito come il G.E. avesse
“commesso un grossolano errore nel ritenere valide ed efficaci le notifiche del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento eseguite a in un luogo diverso dalla sua residenza, ovvero nel Comune Controparte_1
di CO (AV) ed a persone non conviventi e non autorizzate alla recezione degli atti in nome e per conto del sig. , atteso che l'opponente era venuto a conoscenza dell'esistenza del Controparte_1
pignoramento de quo a suo carico solo a seguito alla comunicazione trasmessagli da
[...]
avvenuta in data 28.07.2020. Ha sostenuto, dunque, l'inesistenza e/o nullità Controparte_2
dell'atto di pignoramento presso terzi, stante l'assenza di valida notifica di qualsivoglia atto, anche ad esso prodromico, effettuata non presso il proprio indirizzo di residenza. Ha soggiunto, inoltre, che non vi fosse prova che i soggetti raggiunti dalle notifiche degli atti in questione ( e siano persone conviventi ed Persona_1 Persona_2
autorizzate alla recezione degli atti in nome e per conto del medesimo. Infine, ha rappresentato che, con sentenza n. 81/2021 emessa il 19.01.2021, a definizione della causa civile iscritta al n. 3543/2018 R.G.A.C., il Tribunale di Avellino ha statuito che le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, cosi come liquidate con decreto del 10.01.2020, sarebbero a carico delle parti processuali nella misura di 1/3 ciascuno, con conseguente inefficacia del precetto e del pignoramento impugnati anche per la sopravvenuta modifica del titolo esecutivo. Sulla scorta di ciò, ha, dunque, così concluso:
“in via preliminare, - sospendere la procedura di esecuzione forzata in danno del sig. Controparte_1
con l'impugnato atto di pignoramento mobiliare presso terzi, ricorrendone i presupposti, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- nel merito,- per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, dichiarare che l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi de quo è affetto da vizi procedurali insanabili e dichiararne l'inefficacia, l'illegittimità e la nullità per la precedente mancata notifica al sig. del titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, dell'atto di precetto e del medesimo CP_1 pignoramento, e per gli effetti, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza del
14.05.2022 emessa nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 4174/2021 el Parte_2
Tribunale di RN e revocare l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate;
- ordinare al terzo pignorato di non trattenere più alcun importo per il pignoramento presso terzi promosso Controparte_2
dal geom. - ordinare al geom. di restituire al sig. tutte le somme indebitamente Parte_1 Parte_1 CP_1
percepite;- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge”.
Il contraddittorio si è formalizzato con la costituzione dell'opposto, avvenuta in data
01.12.2022, il quale ha inizialmente censurato la dichiarazione di incompetenza del tribunale per primo adito, laddove aveva ritenuto che la competenza si dovesse ricondurre al luogo ove il debitore risiedeva. Ha evidenziato come il GE, in prima fase, avesse correttamente ritenuto valida la notifica di tutti gli atti posti a fondamento della procedura esecutiva, anche in ossequio al disposto dell'art. 139 cpc, essendo stato provato documentalmente che il avesse il domicilio e /o dimora in CO;
ha Controparte_1
soggiunto che alcuna influenza avesse sulle avvenute notifiche la dichiarazione di incompetenza territoriale che, anche in forza della giurisprudenza citata, non determinava la nullità del pignoramento, ma solo la traslazione del processo davanti al giudice competente. Con riguardo, poi, alla richiesta di riduzione ad 1/3 del dovuto in forza della sopravvenuta sentenza n. 81/2021, ha argomentato l'irrilevanza di detto titolo nel presente giudizio, essendo il decreto di liquidazione antecedente alla sentenza richiamata e ponendo lo stesso il pagamento dei compensi CTU a carico delle parti in solido tra loro. Dunque, ha così concluso: “Voglia l'Onorevole Giudice, respinta ogni contraria istanza ed eccezione rigettare la domanda proposta dal Sig. perché palesemente infondata in fatto ed in diritto oltre Controparte_1
che pretestuosa in virtù di tutto quanto dedotto ed ampiamente dimostrato attraverso tutti i documenti depositati, con ogni consequenziale statuizione. Si chiede, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata sul presupposto che la domanda de quo è evidentemente pretestuosa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione”.
La causa è proseguita con istruzione documentale, nell'ambito della quale sono state depositate le autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, nelle quali le parti si sono limitate a ribadire le proprie rispettive ragioni e richieste. Con ordinanza del 26.06.2024, il processo è stato interrotto a causa del decesso dell'opponente avvenuto in data 29.12.2023, per poi essere riassunto mediante notifica del libello introduttivo agli eredi dell'opponente, collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius, i quali hanno scelto la contumacia. Il giudizio è pervenuto, quindi, all'udienza del 26.02.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. ha trattenuto la causa in decisione.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, occorre passare all'esame delle questioni controverse. Dunque, venendo a scrutinare il merito della lite, il
Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione dell'azione in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.
Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale").
Calando il suesposto principio nel caso di specie, si ritiene di poter direttamente rilevare la fondatezza della domanda posta dall'originario opponente con riguardo alla questione riguardante l'invalidità delle notifiche di ogni atto, pre-esecutivo ed esecutivo, con ciò non condividendo le ragioni addotte dal giudice all'esito della fase sommaria;
tanto con conseguente invalidità del pignoramento effettuato presso il terzo.
Il tessuto normativo di riferimento è costituito dagli articoli 138 e 139 cpc, a mente dei quali, nell'ordine, “'l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie” e “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti”.
Il legislatore ha, dunque, innanzitutto fissato un ordine tassativo da seguire per l'individuazione del Comune: prima quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio;
tuttavia, ha poi lasciato libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti: casa, ufficio o dove esercita l'industria o il commercio. Per individuare il luogo di abitazione occorre guardare all'effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo;
l'iscrizione anagrafica, infatti, ha solo un valore presuntivo. Una volta che l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario in uno degli indicati luoghi, consegnerà l'atto a questi;
laddove, di contro non venga trovato, l'ufficiale giudiziario consegnerà copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace.
Se nessuno di questi è presente, la notifica avviene al portiere.
Nel caso in esame, mette conto, innanzitutto, rilevare che l'esame del carteggio in atti restituisce le circostanze che il alla data del 1.09.2021, risiedeva Controparte_1
(secondo il certificato storico di residenza, a far data dal 05.02.2016), in Battipaglia (Sa) alla Via Avellino n. 7, e che il decreto di liquidazione ottenuto dall'odierno convenuto, unitamente all'atto di precetto, indirizzato a in CO, Persona_3
C/da Macchia (AV)”, veniva notificato in data 11.03.2020 “a mani della figlia Per_1
convivente, capace, t.q. che si incarica della consegna”, ed ancora che l'atto di
[...]
pignoramento presso terzi, parimenti indirizzato, veniva ritirato al medesimo indirizzo, in data 06.08.2020, dal “nipote, capace, ivi addetto, incaricato al ritiro t.q.”. Persona_2
La questione che si pone nel caso in esame, quindi, inerisce alla circostanza che l'ufficiale giudiziario si sia recato, così come richiesto dal notificante, presso un indirizzo ove il destinatario non era residente, ed abbia consegnato, ciascuna volta, l'atto affidatogli (per la notifica) al familiare dell'odierno attore ivi presente.
Di una tale evenienza si è occupata la Suprema Corte con ordinanza n.14361/2018, stabilendo che la notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario dell'atto è valida solo se avviene presso la residenza di quest'ultimo; al contrario, non si può applicare alcuna presunzione di convivenza se la consegna del plico è fatta presso l'abitazione del familiare, diversa da quella del destinatario. A tanto discende che se l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario e gli consegni l'atto di persona, la notifica è valida anche se avviene in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica;
se invece il destinatario non venga trovato ma l'atto venga consegnato a un familiare convivente (come avvenuto nel caso in esame)
o al portiere dello stabile, la notifica è valida solo se avviene presso la residenza del destinatario stesso, non dando un altro indirizzo sufficienti garanzie che l'atto giunga al legittimo destinatario.
La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c., quindi, deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati
(comune di residenza o, se questo non è noto, comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio), giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani.
Ne consegue la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle persone indicate, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma, come nella fattispecie che ci occupa.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di dare continuità al principio (già precedentemente espresso con le sentenze n. 24291/2017, 19120/2020) di recente enunciato dalla Corte di
Cassazione con pronuncia n.18112/2022, del seguente tenore: “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”. Invero, “se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma c.p.c., cod. proc. civ. del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento
è stato già eseguito”. Difatti, “…In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell'atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese” (cfr. Cass.Civ.24291/2017; ex plurimis
Cass.Civ.5906/06 ;Cass.Civ.11176/2015).
Sebbene copiosa giurisprudenza (cui ha dato seguito il giudice della sommaria) dichiari che le nullità di notifica sono sanabili per raggiungimento dello scopo ex art. 617 c.p.c.
(cfr.Cass.Civ.5906/2006; Cass.Civ. 10495/2004), giacché la costituzione della parte presuppone la sua conoscenza dell'atto, andando a sanare il vizio formale ex art. 156 c.p.c., tanto non vale laddove ci si opponga ad una esecuzione già intrapresa e conosciuta per altre vie.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, con conseguente nullità della notifica del precetto e, in quanto atto presupposto, della successiva esecuzione, assorbite le ulteriori domande.
In ordine alle spese, nulla può statuirsi in merito, giacché “la parte vittoriosa ma contumace
– non avendo svolto attività processuale e dunque non avendone sopportato i costi – non ha diritto a vedersi rimborsare delle spese che concretamente non ha mai sostenuto” (cfr.
Cass. sent. n. 13491/2014 del 13.06.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6390 /2022, promossa da contro Parte_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio Controparte_3
delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia degli;
Controparte_3
- dichiara nulla la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi, così come effettuate dal Geom. nei confronti del de cuius ; Parte_1 Controparte_1
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in RN, 10.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6390/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Gianluca ANIMOSO (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Avellino alla Via Palatucci 20/B
attore in riassunzione-opposto nel giudizio interrotto
EREDI di (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
convenuti in riassunzione-contumaci contro
convenuto-opposto OGGETTO: riassunzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
Va premesso che promuoveva, innanzi al Tribunale di Avellino, ricorso Controparte_1
in opposizione a pignoramento presso terzi (N. RGE 685/2020), nell'ambito della procedura esecutiva n. 691/2020 RGE, promossa da , a cagione del Parte_1
mancato pagamento di quanto portato dall'ordinanza di liquidazione CTU resa dal
Tribunale di Avellino nel giudizio rubricato all'R.G. 3543/2018. In data 13.10.2021, il G.E., letti gli atti, rendeva ordinanza di incompetenza di quell'Ufficio in favore del
Tribunale di RN (atteso il luogo di residenza del debitore, segnatamente Battipaglia), ove provvedeva a depositare ricorso per riassunzione ex art. 627 c.p.c., Parte_1
il quale veniva iscritto al n. 4174/2021 RGE. All'esito dell'udienza tenutasi in data
10.05.2022, il giudicante rigettava l'istanza di sospensione proposta dal , fissando CP_1
termine per l'introduzione del termine, di talché vi è il presente giudizio.
L'opponente, nell'introdurre la presente fase di merito, ha eccepito come il G.E. avesse
“commesso un grossolano errore nel ritenere valide ed efficaci le notifiche del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento eseguite a in un luogo diverso dalla sua residenza, ovvero nel Comune Controparte_1
di CO (AV) ed a persone non conviventi e non autorizzate alla recezione degli atti in nome e per conto del sig. , atteso che l'opponente era venuto a conoscenza dell'esistenza del Controparte_1
pignoramento de quo a suo carico solo a seguito alla comunicazione trasmessagli da
[...]
avvenuta in data 28.07.2020. Ha sostenuto, dunque, l'inesistenza e/o nullità Controparte_2
dell'atto di pignoramento presso terzi, stante l'assenza di valida notifica di qualsivoglia atto, anche ad esso prodromico, effettuata non presso il proprio indirizzo di residenza. Ha soggiunto, inoltre, che non vi fosse prova che i soggetti raggiunti dalle notifiche degli atti in questione ( e siano persone conviventi ed Persona_1 Persona_2
autorizzate alla recezione degli atti in nome e per conto del medesimo. Infine, ha rappresentato che, con sentenza n. 81/2021 emessa il 19.01.2021, a definizione della causa civile iscritta al n. 3543/2018 R.G.A.C., il Tribunale di Avellino ha statuito che le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, cosi come liquidate con decreto del 10.01.2020, sarebbero a carico delle parti processuali nella misura di 1/3 ciascuno, con conseguente inefficacia del precetto e del pignoramento impugnati anche per la sopravvenuta modifica del titolo esecutivo. Sulla scorta di ciò, ha, dunque, così concluso:
“in via preliminare, - sospendere la procedura di esecuzione forzata in danno del sig. Controparte_1
con l'impugnato atto di pignoramento mobiliare presso terzi, ricorrendone i presupposti, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- nel merito,- per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, dichiarare che l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi de quo è affetto da vizi procedurali insanabili e dichiararne l'inefficacia, l'illegittimità e la nullità per la precedente mancata notifica al sig. del titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, dell'atto di precetto e del medesimo CP_1 pignoramento, e per gli effetti, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza del
14.05.2022 emessa nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 4174/2021 el Parte_2
Tribunale di RN e revocare l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate;
- ordinare al terzo pignorato di non trattenere più alcun importo per il pignoramento presso terzi promosso Controparte_2
dal geom. - ordinare al geom. di restituire al sig. tutte le somme indebitamente Parte_1 Parte_1 CP_1
percepite;- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge”.
Il contraddittorio si è formalizzato con la costituzione dell'opposto, avvenuta in data
01.12.2022, il quale ha inizialmente censurato la dichiarazione di incompetenza del tribunale per primo adito, laddove aveva ritenuto che la competenza si dovesse ricondurre al luogo ove il debitore risiedeva. Ha evidenziato come il GE, in prima fase, avesse correttamente ritenuto valida la notifica di tutti gli atti posti a fondamento della procedura esecutiva, anche in ossequio al disposto dell'art. 139 cpc, essendo stato provato documentalmente che il avesse il domicilio e /o dimora in CO;
ha Controparte_1
soggiunto che alcuna influenza avesse sulle avvenute notifiche la dichiarazione di incompetenza territoriale che, anche in forza della giurisprudenza citata, non determinava la nullità del pignoramento, ma solo la traslazione del processo davanti al giudice competente. Con riguardo, poi, alla richiesta di riduzione ad 1/3 del dovuto in forza della sopravvenuta sentenza n. 81/2021, ha argomentato l'irrilevanza di detto titolo nel presente giudizio, essendo il decreto di liquidazione antecedente alla sentenza richiamata e ponendo lo stesso il pagamento dei compensi CTU a carico delle parti in solido tra loro. Dunque, ha così concluso: “Voglia l'Onorevole Giudice, respinta ogni contraria istanza ed eccezione rigettare la domanda proposta dal Sig. perché palesemente infondata in fatto ed in diritto oltre Controparte_1
che pretestuosa in virtù di tutto quanto dedotto ed ampiamente dimostrato attraverso tutti i documenti depositati, con ogni consequenziale statuizione. Si chiede, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata sul presupposto che la domanda de quo è evidentemente pretestuosa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione”.
La causa è proseguita con istruzione documentale, nell'ambito della quale sono state depositate le autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, nelle quali le parti si sono limitate a ribadire le proprie rispettive ragioni e richieste. Con ordinanza del 26.06.2024, il processo è stato interrotto a causa del decesso dell'opponente avvenuto in data 29.12.2023, per poi essere riassunto mediante notifica del libello introduttivo agli eredi dell'opponente, collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius, i quali hanno scelto la contumacia. Il giudizio è pervenuto, quindi, all'udienza del 26.02.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. ha trattenuto la causa in decisione.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, occorre passare all'esame delle questioni controverse. Dunque, venendo a scrutinare il merito della lite, il
Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione dell'azione in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.
Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale").
Calando il suesposto principio nel caso di specie, si ritiene di poter direttamente rilevare la fondatezza della domanda posta dall'originario opponente con riguardo alla questione riguardante l'invalidità delle notifiche di ogni atto, pre-esecutivo ed esecutivo, con ciò non condividendo le ragioni addotte dal giudice all'esito della fase sommaria;
tanto con conseguente invalidità del pignoramento effettuato presso il terzo.
Il tessuto normativo di riferimento è costituito dagli articoli 138 e 139 cpc, a mente dei quali, nell'ordine, “'l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie” e “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti”.
Il legislatore ha, dunque, innanzitutto fissato un ordine tassativo da seguire per l'individuazione del Comune: prima quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio;
tuttavia, ha poi lasciato libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti: casa, ufficio o dove esercita l'industria o il commercio. Per individuare il luogo di abitazione occorre guardare all'effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo;
l'iscrizione anagrafica, infatti, ha solo un valore presuntivo. Una volta che l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario in uno degli indicati luoghi, consegnerà l'atto a questi;
laddove, di contro non venga trovato, l'ufficiale giudiziario consegnerà copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace.
Se nessuno di questi è presente, la notifica avviene al portiere.
Nel caso in esame, mette conto, innanzitutto, rilevare che l'esame del carteggio in atti restituisce le circostanze che il alla data del 1.09.2021, risiedeva Controparte_1
(secondo il certificato storico di residenza, a far data dal 05.02.2016), in Battipaglia (Sa) alla Via Avellino n. 7, e che il decreto di liquidazione ottenuto dall'odierno convenuto, unitamente all'atto di precetto, indirizzato a in CO, Persona_3
C/da Macchia (AV)”, veniva notificato in data 11.03.2020 “a mani della figlia Per_1
convivente, capace, t.q. che si incarica della consegna”, ed ancora che l'atto di
[...]
pignoramento presso terzi, parimenti indirizzato, veniva ritirato al medesimo indirizzo, in data 06.08.2020, dal “nipote, capace, ivi addetto, incaricato al ritiro t.q.”. Persona_2
La questione che si pone nel caso in esame, quindi, inerisce alla circostanza che l'ufficiale giudiziario si sia recato, così come richiesto dal notificante, presso un indirizzo ove il destinatario non era residente, ed abbia consegnato, ciascuna volta, l'atto affidatogli (per la notifica) al familiare dell'odierno attore ivi presente.
Di una tale evenienza si è occupata la Suprema Corte con ordinanza n.14361/2018, stabilendo che la notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario dell'atto è valida solo se avviene presso la residenza di quest'ultimo; al contrario, non si può applicare alcuna presunzione di convivenza se la consegna del plico è fatta presso l'abitazione del familiare, diversa da quella del destinatario. A tanto discende che se l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario e gli consegni l'atto di persona, la notifica è valida anche se avviene in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica;
se invece il destinatario non venga trovato ma l'atto venga consegnato a un familiare convivente (come avvenuto nel caso in esame)
o al portiere dello stabile, la notifica è valida solo se avviene presso la residenza del destinatario stesso, non dando un altro indirizzo sufficienti garanzie che l'atto giunga al legittimo destinatario.
La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c., quindi, deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati
(comune di residenza o, se questo non è noto, comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio), giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani.
Ne consegue la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle persone indicate, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma, come nella fattispecie che ci occupa.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di dare continuità al principio (già precedentemente espresso con le sentenze n. 24291/2017, 19120/2020) di recente enunciato dalla Corte di
Cassazione con pronuncia n.18112/2022, del seguente tenore: “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”. Invero, “se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma c.p.c., cod. proc. civ. del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento
è stato già eseguito”. Difatti, “…In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell'atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese” (cfr. Cass.Civ.24291/2017; ex plurimis
Cass.Civ.5906/06 ;Cass.Civ.11176/2015).
Sebbene copiosa giurisprudenza (cui ha dato seguito il giudice della sommaria) dichiari che le nullità di notifica sono sanabili per raggiungimento dello scopo ex art. 617 c.p.c.
(cfr.Cass.Civ.5906/2006; Cass.Civ. 10495/2004), giacché la costituzione della parte presuppone la sua conoscenza dell'atto, andando a sanare il vizio formale ex art. 156 c.p.c., tanto non vale laddove ci si opponga ad una esecuzione già intrapresa e conosciuta per altre vie.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, con conseguente nullità della notifica del precetto e, in quanto atto presupposto, della successiva esecuzione, assorbite le ulteriori domande.
In ordine alle spese, nulla può statuirsi in merito, giacché “la parte vittoriosa ma contumace
– non avendo svolto attività processuale e dunque non avendone sopportato i costi – non ha diritto a vedersi rimborsare delle spese che concretamente non ha mai sostenuto” (cfr.
Cass. sent. n. 13491/2014 del 13.06.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6390 /2022, promossa da contro Parte_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio Controparte_3
delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia degli;
Controparte_3
- dichiara nulla la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi, così come effettuate dal Geom. nei confronti del de cuius ; Parte_1 Controparte_1
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in RN, 10.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO