Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2022, proposto da
TO NI, rappresentata e difesa, come da procura a margine del ricorso, dall’avv. Angelo Scala e dall’avv. Alberto Borzillo, elettivamente domiciliata presso lo studio Scala sito in Napoli alla Piazza Vanvitelli 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Comprensivo di Pieve Pelago, in persona del dirigente scolastico, legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
NN IL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«Del provvedimento di rettifica del punteggio e termine del contratto di lavoro del 7 dicembre 2021, e di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, compreso il provvedimento di rettifica del punteggio e termine del contratto di lavoro del 23 novembre 2021, sostituito dal successivo provvedimento del 7 dicembre qui impugnato in via principale, nonché dell’illegittimo silenzio dell’Amministrazione rispetto al Reclamo notificato via pec il 14 dicembre 2021 cui non si è mai data risposta».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo di Pieve Pelago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 21 gennaio 2022, la sig.ra TO NI ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento con il quale l’Istituto scolastico evocato in giudizio ha disposto la rettifica del punteggio e del termine del contratto di lavoro del 7 dicembre 2021, nonché gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, compreso il provvedimento di rettifica del punteggio e del termine del contratto di lavoro del 23 novembre 2021, nonché l’illegittimo silenzio dell’Amministrazione rispetto al reclamo notificato via pec il 14 dicembre 2021 cui non si è mai data risposta.
2. La ricorrente ha esposto di aver chiesto, con domanda in data 17 aprile 2021, di essere inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale TA (assistente amministrativo scuola) per il biennio 2021/2023, indicando varie sedi comprese nella provincia di Modena, a partire dalla scuola capofila Istituto Selmi di Modena; otteneva quindi il punteggio di 17.85, sulla scorta della valutazione dei titoli culturali e di servizio prestati e veniva quindi chiamata come supplente per il periodo compreso tra il 13 settembre 2021 e il 30 giugno 2022 dall’Istituto comprensivo IC Pieve Pelago (Modena), presso il quale si recava il 13 settembre 2022 per prendere servizio e sottoscrivere il relativo contratto di lavoro a tempo determinato. Sennonché l’Amministrazione ha proceduto alla rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente nell’ambito della graduatoria di istituto, terza fascia personale scolastico TA (in particolare assistente amministrativo), con contestuale cessazione del rapporto di lavoro e comunicazione a tutte le scuole indicate dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria, comprese nell’ambito dell’ufficio scolastico provinciale di Modena.
2.1. La rettifica, ha aggiunto la ricorrente, nasceva dai controlli effettuati (oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro), dai quali emergeva la necessità di procedere ad una rettifica del punteggio inizialmente assegnato alla ricorrente dalla scuola capofila, in quanto i sevizi dichiarati/inseriti dalla dott.ssa TO, pur effettivamente svolti, non rientravano tra quelli “ alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti Locali, nei patronati o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ” di cui alle tabelle A allegate al d.m. n. 50/2021; inoltre, taluni degli attestati dichiarati dalla ricorrente non rientravano nelle previsioni di cui alle tabelle A/1 punto 4) allegate al d.m. n. 50/2021 per i profili di AA. Da qui la rettifica del punteggio, comunicata a tutte le scuole presso le quali la ricorrente aveva proposto domanda di inserimento in graduatoria e la conseguenziale cessazione del rapporto di lavoro.
2.2. Nello specifico, il provvedimento di rettifica, confermando il punteggio di 14.10 per i titoli culturali posseduti dalla dott.ssa TO, azzerava il punteggio per titoli di servizio, riducendolo da 3.75 a zero. Alla ricorrente era stato riconosciuto inizialmente il punteggio di 17.85, composto per 14.10 dalla valutazione dei titoli culturali e per il restante 3.75 da quella dei titoli di servizio.
3. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: “1. Eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione e/o per motivazione apparente, nonché per violazione del principio di affidamento del cittadino ; 2. Violazione ed errata applicazione del d. ministeriale n. 50 del 3/3/2021, compreso l’allegato A/5, contenente la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico ; 3. Violazione della normativa relativa alla tutela delle lavoratrici madri ”: il provvedimento impugnato sarebbe del tutto immotivato e violerebbe i principi di affidamento; la ricorrente aveva prestato servizio per vari anni presso Università private (Università Telematica SO e Università TI FO di Benevento); non si comprenderebbe perché il lavoro prestato presso queste Università private telematiche non sia inquadrabile nell’ambito di un servizio prestato presso una pubblica amministrazione; all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro nessuna obiezione era stata mossa in ordine all’idoneità dei titoli; solo a distanza di tempo l’Amministrazione avrebbe obiettato, con il paradossale effetto della revoca del contratto di lavoro, che ha lasciato la ricorrente disoccupata e priva di reddito, pur vivendo con due figli piccoli bisognosi di assistenza e cure; illegittimamente, inoltre, l’Amministrazione avrebbe omesso di rispondere al reclamo proposto nei confronti del provvedimento impugnato; sarebbe comunque errata la tesi sottesa al provvedimento impugnato, ossia che il lavoro svolto per le due Università Telematiche (la SO e la TI FO) non sia equiparabile a quello svolto presso Amministrazioni statali, data la natura privata degli Atenei considerati; la circostanza che le Università private non rientrino nell’elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all’elenco Istat non sarebbe decisiva; tali enti andrebbero considerato quali organismi di diritto pubblico. Il provvedimento impugnato sarebbe poi ulteriormente illegittimo in quanto la condotta dell’istituto sarebbe apertamente discriminatoria nei confronti della attuale ricorrente in quanto residente in provincia di Salerno e per la circostanza di essere madre di due figli di 3 ed 1 anno.
4. L’Istituto scolastico evocato in giudizio si è costituito il 3 febbraio 2022 e ha depositato documenti, con una relazione, in data 15 febbraio 2022.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 121/2022 del 9 marzo 2022, con la seguente motivazione, con specifico riferimento alla non accoglibilità del ricorso: “ Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris (anche avuto riguardo al fatto che la ricorrente ha prestato servizio presso Università che hanno natura giuridica privata e non presso amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici per come stabilito dal DM 50/2021, allegato A, punto b) ”.
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di marzo del 2022), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica del 28 maggio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 3 dicembre 2025, nella quale anche nessuno è comparso per la parte ricorrente (è comparsa la sola Avvocatura dello Stato) e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
9. Il ricorso risulta ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Esso, peraltro, come già anticipato nella fase cautelare, risulta altresì infondato nel merito.
10. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
11. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.
12. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, risalente agli inizi dell’anno 2022;
- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata e specificamente sollecitata a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla definizione della causa nel merito;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva” (fase nella quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione, come detto, sulla non accoglibilità del ricorso);
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
13. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
14. Il ricorso, peraltro, come anticipato, risulta altresì infondato, poiché merita conferma il rilievo già svolto in sede cautelare in ordine alla non equiparabilità, ai fini per cui è causa, del servizio prestato presso Università private rispetto a quello prestato presso le Università statali.
15. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA TI, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA TI |
IL SEGRETARIO