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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 606/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gullotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, viale M. Rapisardi n. 405, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 21.01.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 5173/2024
r.g., lamentano, in breve, che la valutazione del proprio quadro patologico operata dal tecnico d'ufficio non è congrua non avendo tenuto conto che la stessa è anche affetta “da bronchite cronica con dispnea da sforzo ... La polisonnografia mostra la presenza di apnea ostruttiva nel sonno di grado severo con AHI=34” e che la patologia epilettica le provoca uno stato di totale incoscienza e spasmi involontari, pericolosi per lei e per chi le sta accanto, per come evincibile dai video in atti.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, “il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento e di assistenza continua, ovvero nella misura pari o superiore al 74%, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104 1992, poiché le dette patologie hanno reso la (stessa) ricorrente inabile al lavoro, oltre ad aver ridotto l'autonomia personale. … a partire dalla data del 29/9/2023 …”. CP_ In data 9.04.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza dell'11.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione che ci occupa, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato in data 21.01.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 23.12.2024, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
29.11.2024.
Pagina 2 Nel merito, la ricorrente ha promosso il presente giudizio assumendo la sussistenza del requisito sanitario funzionale a beneficiare dell'indennità di accompagnamento o quantomeno del riconoscimento dello status di invalida parziale in misura superiore al 74% e portatrice di handicap grave a norma dell'art. 3 comma 3 della l. n.104/1992, laddove la ricorrente all'esito della fase sommaria del procedimento de quo è stata riconosciuta invalida nella misura del 60% ed altresì soggetto portatore di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della citata l.
n.104/1992.
Procedendo gradualmente, va premesso che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273), in quanto la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass. n.
15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999).
Parimenti, non giova al riconoscimento del beneficio per cui è causa la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass. 1.12.2017, n.28900).
Aderendo a tali principi, il CTU nominato in fase sommaria ha esaminato la documentazione medica prodotta dalla ricorrente e, dopo averne acquisito l'anamnesi –fisiologica e patologica, prossima e remota–, ha sottoposto la stessa ad un accurato esame obiettivo, sì riscontrando personalmente che , di anni 21, “appare in discrete condizioni generali Parte_2
Pagina 3 pannicolo adiposo rappresentato, masse muscolari normotonotrofiche, stazioni linfoghiandolari superficiali apparentemente indenni.
Discretamente curata nella persona, si mostra orientata nel tempo e nello spazio. Eutimica.
Eloquio infantile. Deambulazione, cambi posturali, mantenimento della stazione eretta autonomi. Liberi i movimenti delle grosse articolazioni. Non deficit di forza ai quattro arti”.
Inoltre, il CTU ha accertato:
- con riguardo all'apparato respiratorio che il torace è normoespansibile con gli atti respiratori, “MV normotrasmesso” e che la periziata è eupnoica a riposo;
- con riguardo all'apparato cardiovascolare: “assenza di segni periferici di scompenso cardiocircolatorio;
nega angor, dolore toracico e simili a riposo, toni ritmici, itto non palpabile. Polso valido, isosfigmico”.
Alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, il CTU ha diagnosticato che è affetta da “Epilessia generalizzata con crisi plurimensili in trattamento Parte_2 farmacologico (Codici D.M. 5/2/92: 2002)”, sì concludendo che la stessa è invalida nella misura del 60 % e portatore di handicap in situazione di non gravità ex art.3 comma 1 della l. n.
104/92 e, a fronte delle osservazioni critiche mosse dalla difesa di parte ricorrente, ha sottolineato che l'unica diagnosi di OSAS risale al 2022 e la paziente non usa C-PAP né ha riferito tale patologia in sede di operazioni peritali, durante la raccolta anamnestica, per cui la patologia non può essere valutata.
Le considerazioni medico legali che precedono restano condivise da questo giudice e, rispetto ad esse, oltretutto, in via assorbente occorre notare che il certificato del 7.02.2022 rilasciato dal Servizio di Fisiopatologia Respiratoria del P.O San Marco di Catania, invocato a fondamento delle note critiche del CTP di parte ricorrente e del ricorso in opposizione che ci occupa, contempla un quadro patologico proprio di tale nato il [...]1” e Persona_1
non appartenente ad che è nata il [...], rispetto alla quale, in sede peritale, Parte_2
è stata riscontrata con valenza fidefacente la ben diversa situazione sopra riferita e, peraltro, sostanzialmente confermata dal referto ambulatoriale dell'ambulatorio di Pneumologia di
Nesima 13.12.2024
Nessun documento in atti, come esattamente evidenziato dal CTU, comprova a carico della ricorrente una situazione di non autosufficienza né nella deambulazione né nel compimento dalla quotidianità degli atti giornalieri, tanto sul piano fisico quanto sul piano psichico, anzi
1 Nel certificato in parola, si legge testualmente: “ nato il [...]. Paziente affetto da Persona_1 bronchite cronica con dispnea da sforzo, accusa disturbi respiratori durante il sonno. Alla visita torace ipomobile, non rumori aggiunti. SaO2=97% La polisonnografia mostra la presenza di apnea ostruttiva nel sonno di grado severo con AHI=34 ... Si consiglia trattamento con CPAP notturna...”. Pagina 4 emergendo dal materiale istruttorio raccolto la capacità della stessa di intenderne il significato e le conseguenze ad essi associate.
Focalizzando l'attenzione sulla patologia epilettica, poi, il tecnico d'ufficio ha provveduto all'inquadramento di essa nella fattispecie di cui al codice 2002, avente ad oggetto “epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento” tenendo conto del referto dell'esame EEG del
13.09.2024 e che il certificato dell'UOC di Neurologia del Cannizzaro di Catania del 6.06.2023 attesta eventi critici plurimensili solo “riferiti” e lo stesso CTP ammetta la “non documentata frequenza delle crisi comiziali”, senza che possa desumersi alcunché dai video in atti in ordine alla cadenza delle crisi. Per quanto precede, resta escluso che alla patologia epilettica possa attribuirsi una valenza invalidante eccedente quella riconosciuta dal CTU, non sussistendo in atti dati clinici obiettivi per ascrivere la patologia epilettica nelle previsioni dei codici tabellari
2004 e 2003 relativi, rispettivamente, alla “epilessia generalizzata con crisi quotidiane” e alla
“epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento”, laddove l'apprezzamento medico legale dell'incidenza invalidante della patologia epilettica presuppone per l'inquadramento delle caratteristiche delle crisi e la frequenza di esse adeguata certificazione di riscontro.
L'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria, sicché non sussistendo in atti prova di un aggravamento delle condizioni psico patologiche della ricorrente né risultano dedotte deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia d'ufficio, le censure rivolte all'operato del
CTU dalla parte ricorrente –prive ex sé di un autonomo valore probatorio (v. Cass. 6.08.2015,
n.16552, conf., ex plurimis, Cass. 19.04.1966, n. 991)- si risolvono in una manifestazione difensiva di dissenso diagnostico del valore invalidante riconosciuto ad alcune delle predette patologie insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale (in tal senso, tra le tante, Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass. 21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374).
Infine, quanto al preteso stato di handicap, va rilevato che la previsione del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992 ricorre in presenza di un soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. A norma del comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, la gravità di tale condizione va riconosciuta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
Pagina 5 relazione”.
Dalle risultanze probatorie acquisite in atti non è possibile ritenere che la situazione di minorazione integralmente considerata in cui si versa la ricorrente, tenuto conto dell'età della stessa e della sua capacità deambulatoria, determini una situazione di marcata emarginazione personale o nella sfera di relazione.
In ragione di quanto precede, le pretese di cui al ricorso vanno rigettate.
Le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione sono irripetibili in ragione delle condizioni reddituali della parte ricorrente rilevanti ex art. 152 disp. att. c.p.c.; sempre per tale motivo, le spese di CTU della fase sommaria restano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella Parte_1 misura del 60% e portatore di handicap a norma del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992 e, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili spese processuali di entrambe le fasi di giudizio
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 12.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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