Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2002, n. 7152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7152 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 . N A 07 152/0 2 8 I 5 O 2 I . R L Z / ce 4 A A 1 / R 6 2 T R S . , K I R I L . G L P R . E A T D R . L B E A N NOM DEL POPOLO ITALIANO A D T D A I I 1 S S R 3 N T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E E N S . Oggetto T E I N G A A E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Frbes. Flor Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 12559/98 Cron. 20033 Dott. Giovanni PAOLINI el. Consigliere - Dott. Massimo ODDO - Consigliere- Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cor TOMBINI MARIA PIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato о в х D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo difende, giusta procura Notaio ANDREA LEOFREDDI in MACERATA FELTRIA, rep. 2853 del 29.06.1998; - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 12, presso 1'AVVOCATURA PORTOGHESI GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 60. 325 controricorrente . N -1- 1 avverso la decisione n. 2844/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 03/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il rigetto del ricorso. Где Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Urbino emise, a suo tempo, nei confronti di RI IA NI, esercente impresa di torrefazione, un avviso di n. 75/83, con il quale, rettificando accertamento la dichiarazione dalla predetta presentata per il 1979, recuperò a tassazione un importo di L. L. 34.012.020 rappresentanti76.470.000, di cui ricavi, ravvisati non l'ammontare di contabilizzati. La NI impugnò l'atto impositivo cennato a' sensi degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 dinanzi alla, all'epoca operante, Commissione tributaria di primo grado di Urbino, la quale, peraltro, rigettò l'impugnativa. laSull'appello di RI IA NI, Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro, con decisione n. 97/01/86, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice. La NI produsse avversO questa seconda decisione ulteriore impugnazione a' termini degli artt. 25 e ss. d.p.r. n. 636 del 1972, cit., ma la Commissione tributaria centrale, con decisione del 3 giugno 1997, sanzionò la reiezione anche di tale ravvisando fondata la pretesa erarialegravame, 3 sottesa all'avviso di accertamento in controversia sul testuale, rilievo che tale atto impositivo "si basava sulle conclusioni del processo verbale di - constatazione della .G. F. che.... riscontrò che la dell'anno in esame ha ditta verificata nel corso eseguito vendite senza fattura per complessive L. 34.012.020", e che "in merito ai rilievi mossi ai (1) fini i.v.a.Ted esatti i conteggi effettuati, riservandosi proprie controdeduzioni in sede contenziosa", e, però, in tale sede limitandosi a lamentare “l'utilizzo di due fogli volanti anche se l'importo indicato come da foglio volante non corrisponde alla somma individuata dalla G.F.", sicché "giustamente i giudici di merito hanno Pook quindi ritenuta valida la ripresa effettuata dall'Ufficio". RI IA NI ricorre, con censure non organicamente articolate, per la cassazione della decisione da ultimo citata, non notificata. Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli il 3 luglio 1998, con controricorso del 28 settembre 1998. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) -RI IA NI, con la prima delle 4 doglianze enucleabili dal testo del ricorso, deduce che "la decisione....... che si impugna in relazione all'art. 111 Cost. è errata ed ha fatto malgoverno delle disposizioni sull'accertamento in relazione al disposto dell'art. 39, comma 1, del d.p.r. 600/72", perché "fa implicitamente proprio il motivo espresso dai giudici di secondo grado e relativo alla valenza probatoria dei due fogli volanti su cui si era fondata la verifica fiscale, ma sul piano sostanziale non dà alcun conto "delle ragioni in base alle quali ha disatteso le eccezioni di essa ricorrente intese a prospettare la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 39, CO. 1, cit., non rivestendo le annotazioni riportate nei due fogli volanti le caratteristiche Grad di presunzioni gravi, precise e concordanti"; sostiene, altresì, che non "può condividersi l'affermazione del giudice di terzo grado, il quale ritiene legittimo l'accertamento perché si basa sulle conclusioni del p.v. di constatazione", non potendosi attribuire a tale atto valenza probatoria intrinseca incontrovertibile", e rivelandosi lo stesso in concreto insuscettibile di suffragare utilmente la pretesa erariale, in quanto recante "una ricostruzione dell'attività economica 5 dell'azienda" da avere per inattendibile perché "effettuata sulla base di due fogli volanti integranti "scritto non redatto al fine di certificare la realtà aziendale (che) non poteva essere recepito come elemento certo e non equivoco al fine di poggiare una successiva ricostruzione presuntiva di un maggior giro di affari" nella carenza di altre risultanze istruttorie atte a supportarlo, che l'amministrazione finanziaria non avrebbe ricercato e ritrovato;
accampa, ancora, essere manifesto "l'errore della decisione ove……...... attribuisce valenza probatoria ai due fogli volanti, senza però rispondere alla domanda proposta dalla contribuente e relativa alla legittimità del procedimento accertativo operato dall'Ufficio" nella carenza di prove atte a suffragarlo, ignorando il dato che "la concordanza che viene sempre richiesta alla prova non può mai essere al proprio interno, ma deve essere necessariamente con altro elemento esterno ad esso"; conclude affermando che "il rilevato vizio di insufficienza ed incongruenza della motivazione della decisione si riverbera sulla motivazione dell'accertamento, che è ugualmente fondato su di un unico elemento di per sé insufficiente a sostenere l'assunto". La censura è, sotto diversi profili, immeritevole di ingresso. A)-La deduzione della riscontrabilità nella contestata decisione della Commissione tributaria centrale di insufficienza e contraddittorietà della motivazione non rileva. In proposito, basta richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo il quale le decisioni della Commissione tributaria centrale sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione a mente dell'art. 111, comma 2, della Costituzione, e tale gravame, essendo previsto soltanto per il vizio di Col. violazione di legge, fuori del caso di totale mancanza di motivazione, che pur sempre riconducibile a quel vizio, non è proponibile per insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., sul tema ex comma 1 multis, Gass. Sez. I civ., sent. n. 1147 dell'11. II.1999). B) -La decisione impugnata ha sanzionato l'accoglimento della discussa pretesa erariale, ravvisando la relativa fondatezza sulla base di elementi di giudizio desunti da dichiarazioni di valenza confessoria della contribuente, odierna ricorrente, documentate in un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza stato prodromico all'emissione dell'avviso di accer- tamento di cui in narrativa. Sono, perciò, insuscettibili di cogliere nel segno, perché non investono quella che, nella realtà, è la ratio decidendi della pronuncia impugnata, le allegazioni della suddetta ricorrente circa l'inattendibilità e l'inidoneità a supportare le ragioni ex adverso vantate di emergenze istruttorie desunte da una reperita "contabilità parallela" della impresa di cui è causa. C) -A prescindere dalla considerazione di cui alla lettera precedente, giova evidenziare che, in contrasto con quanto sostenuto dalla ricorrente, è ritenere che il ritrovamento da parteda dell'amministrazione finanziaria di documentazione suscettibile di configurare "contabilità parallela" a quella tenuta ufficialmente è, di per sé, idoneo legittimare, anche nella carenza di qualsiasia altro elemento, la rettifica della dichiarazione a mente dell'art. 39 d.p.r. 29.IX.1973 n. 600 (cfr., al riguardo, Cass. Sez. I civ., sent. n. 7045 del 8 7. VII.2000). 2)-RI IA NI, quindi, con la seconda delle lagnanze estrapolabili dal ricorso, sulla premessa che “l'art. 39, comma 1, del d.p.r. 600/73 legittima l'accertamento dell'Ufficio sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base cioè di dati di fatto noti e certi cui possa collegarsi con elevato grado di probabilità l'esistenza degli affermati maggiori ricavi", prospetta che "l'elemento di prova offerto (due fogli volanti) non può costituire elemento certo sul quale poggiare una successiva ricostruzione dei fatti in quanto manca di qualsiasi elemento a ulteriore sostegno e riscontro", e non può, perciò, essere ravvisato suscettibile di fornire emergenze atte a supportare la contrastata pretesa erariale. 0 0 2 Neppure il mezzo di gravame in questione merita di essere atteso. Ed invero, a prescindere dal rilievo che la considerata finisce per impingere neldeduzione merito e per rivelarsi intesa a sollevare, inammissibilmente nella presente sede, quaestio attinente all'apprezzamento della concretafacti, valenza probatoria del materiale istruttorio esistente nell'incarto processuale, risalta 9 all'evidenza che la doglianza non investe, in nessun modo, quella che, secondo quanto rilevato sub 1) -B)-, costituisce la ratio decidendi effettiva della pronuncia impugnata, e, pertanto, si appalesa del tutto inconferente. 3) -In conclusione, nella riscontrata inaccoglibilità delle censure che lo suffragano, il ricorso deve essere rigettato. 4)-Le spese seguono la soccombenza, e, quindi, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in 100,00 euro oltre importi prenotati a debito-, con 1000,00 E N euro di onorari. 6 O I 8 9 Z 1 5 A / . R 4 / Così deciso in Roma, nella camera di consiglio N T 6 S - 2 I . B G .R E . I .P della Sezione Cributaria della Corte Suprema di L R R L D A A A L . T E D B Il HelCiefiorni Dodin, D U A E I Cassazione, il 28 gennaio 2002. B T T S I A N 1 N R I E 3 E S T 1 R S I . E E Preside A N T Бишо A lbenen M A I R E fondati i rili L L (1) aolde: "la hoebe dichisconte : riconosco E 2 1 C 0 a C N t 0 s A i E 2 t C t Getenni PO R a momini fini i.v.a. Ровей N G E I B I A L o O Portille l abe z L M T n E A e 6 T C c I o N S 1 n O IL CANCELLERE C1 A n I . P C 10: i Innocenz E sta E g L I D g O