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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2592/2018 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
IN PROPRIO E QUALE GENITORE Parte_1
ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA FIGLIA , Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7
, QUALITA' DI GENITORE Parte_8 Pt_9
ESERCENTE LA POTESTÀ SUL FIGLIO MINORE Per_1
, ,
[...] Parte_10 Parte_11
E Parte_12 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati GRECO VINCENZO e MAGENGA DELIA appellanti
contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato PATERMO CONCETTA VALERIA appellata e
CP_2
1 appellato contumace
*****
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2412\2018 del 16 maggio 2018, il Tribunale civile di
Palermo respingeva le domande risarcitorie formulate dagli appellanti generalizzati in epigrafe nei confronti della e Controparte_3
di , aventi ad oggetto il risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale, rispettivamente subito a causa del sinistro occorso in data
1\5\2010, in seguito al quale era deceduto e Persona_2 [...]
aveva subito lesioni personali, spese processuali a carico dei Pt_1
soccombenti.
Il primo giudice riteneva non provata la dinamica dedotta dagli attori
(secondo i quali il sinistro sarebbe stato riconducibile alla condotta colposa del convenuto , quanto meno a titolo di concorso) e CP_2
affermava la esclusiva responsabilità del conducente del CP_4
motociclo coinvolto nello scontro, sul quale era trasportata la coniuge
Parte_1
La suddetta pronuncia è oggetto di gravame da parte dei soccombenti con un unico motivo: erronea valutazione del compendio probatorio.
Questi chiedono, pertanto, previo espletamento di c.t.u. tecnica sulla dinamica del sinistro e c.t.u. medico legale per l'accertamento del danno non patrimoniale subito dagli attori, la riforma della sentenza con l'accoglimento integrale delle proprie domande, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituisce la che resiste al gravame, con vittoria di spese. CP_3
, sebbene ritualmente citato, non è costituito e va dichiarato CP_2
contumace.
La dinamica del sinistro allegata dagli attori è compendiata nel modo che segue “in data 1/5/2010, alle ore 17.30 del suddetto giorno il sig.
2 percorreva in compagnia della moglie ( Persona_2 [...]
) il viale della Regione Siciliana, con direzione verso Trapani, a Pt_1
bordo del proprio motociclo, Honda Pan-European tg. BY48902, allorquando, giunto all'altezza del sottovia in corrispondenza di piazza
Einstein, perdeva il controllo del mezzo a causa di una imprudente manovra di sorpasso effettuata dal sig. , a bordo CP_2
dell'autovettura SE BI tg. CZ 654 EB, di sua proprietà e assicurata presso la Controparte_1
Nella repentina quanto improvvisa manovra di spostamento l'autovettura
SE intercettava la traiettoria di marcia del motociclo del sig. Per_2
determinando un'insidiosa turbativa e inducendo il motociclista ad effettuare una manovra di frenata, con conseguente urto contro la fiancata latero-posteriore destra della Successivamente al contatto il CP_5
motociclo si ribaltava sull'asfalto sino a pervenire all'urto contro lo spigolo posteriore sinistro di una NC LT tg. AJ 331 HW, in fase di arresto nella corsia di destra davanti al semaforo che proiettava luce rossa, e i due occupanti il motociclo venivano sbalzati per aria e catapultati su un'autovettura IA NO tg. PA B76612 ferma alcuni metri più avanti. In conseguenza del sinistro il sig. riportava Persona_2
lesioni gravissime che provocavano l'immediato decesso.” (cfr. atto di appello).
Il Tribunale disattendeva la suddetta dinamica sulla base dei seguenti elementi di prova acquisiti al processo:
1. rapporto della Polizia
Municipale, 2. archiviazione del procedimento penale nei confronti del per i medesimi fatti, 3. deposizioni testimoniali di CP_2 Testimone_1
(occupante sedile anteriore lato passeggero della vettura condotta dal
), (conducente dell'autovettura IA) e CP_2 Tes_2 Testimone_3
(conducente dell'autovettura NC LT).
Perveniva dunque ad una diversa ricostruzione dei fatti nei seguenti
3 termini: “alla luce di tali risultanze, deve del tutto escludersi, ad avviso di chi giudica, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per fatto e colpa (anche solo in parte) ascrivile al convenuto . E', infatti, stato CP_2
dimostrato che, mentre la lanterna semaforica ivi allocata per regolamentare il flusso pedonale proiettava luce rossa (sicchè le autovetture si arrestavano per consentire il passaggio di alcuni pedoni), sopraggiungeva da tergo la motocicletta Honda condotta dal Per_2
che, a causa della elevata velocità, si andava a schiantare con le vetture incolonnate.”
Gli appellanti si dolgono della decisione rilevando che il primo giudice non avrebbe tenuto conto adeguatamente dei seguenti elementi probatori:
1) consulenza tecnica di parte depositata, 2) dichiarazioni spontanee alla
Polizia Municipale lo stesso giorno del sinistro e deposizione testimoniale rese da;
3) dichiarazioni spontanee alla Polizia Municipale lo Tes_2
stesso giorno del sinistro e deposizione testimoniale rese da
[...]
. Tes_3
I suddetti elementi probatori, adeguatamente presi in esame, avrebbero condotto il Tribunale a ritenere provato che il perse il controllo Per_2
del motociclo a causa della repentina e non segnalata manovra di spostamento a destra della SE BI, che usci dall'incolonnamento delle vetture per superare l'autovettura che aveva di fronte, intercettando la traiettoria del motociclo, che proveniva da tergo.
Va premesso che in base al rapporto (compreso rilievi e fotografie) della
Polizia Municipale, risulta che la posizione delle quattro vetture incolonnate davanti al semaforo al momento del sinistro fosse il seguente: in prima fila, a sinistra, la IA NO condotta dal , a destra, una Tes_2
autovettura Jeep Compass condotta da;
in seconda Controparte_6
fila, a sinistra (e dunque dietro il ), la SE BI di e, a Tes_2 CP_2
destra (e dunque dietro il ) la NC LT di . CP_6 Testimone_3
4 Gli appellanti sostengono che la posizione della SE BI al momento del sinistro sarebbe diversa e ciò emergerebbe, come rilevato dal consulente di parte dalle tracce di frenata, i punti d'urto e la posizione di quiete dei veicoli.
Di seguito le osservazioni tecniche dell'ing. , ctp degli Per_3
appellanti, che ripropongono in atto di appello: “In ragione delle tracce rinvenute al suolo dalla P.M., delle deformazioni rilevate sulle autovetture
e delle evoluzioni del motociclo, è possibile ricostruire che: - le deformazioni sul fianco destro della si siano prodotte a CP_7
seguito di un contatto con il motociclo, quando questo era in assetto di marcia sulla traiettoria individuata dall'impronta di frenata (punti “17 –
16” sulla planimetria della Pol. Munic.) rilevata sull'asfalto, quindi in un tratto precedente a quello in cui è stato rinvenuto il motociclo;
- il contatto è stato determinato da una improvvisa deviazione verso destra della , verosimilmente al fine di superare da destra le CP_7
autovetture ferme, tale da intercettare la traiettoria del motociclo, così inducendo il motociclista ad effettuare una manovra di frenata;
- proprio nella fase di frenata, mentre il motociclo era ancora in assetto verticale, si concretizzava il contatto con la (punto 15 nella planimetria CP_7
della Pol. Munic.), quindi il motociclo si ribaltava sull'asfalto producendo le tracce di scalfitture di cui ai punti “14 – 13” e “12 – 11” della 7 planimetria, fino a pervenire all'urto contro la che CP_8
era in fase di arresto dietro la condotta da CP_9 Controparte_6
e la condotta da Rileva ancora osservare come CP_10 Tes_2
la posizione finale della (inclinata verso sinistra) trovi CP_7
giustificazione nella manovra correttiva di deviazione indotta dal precedente contatto del motociclo contro il proprio fianco destro, nel tentativo istintivo di allontanarsi da questo.” (doc. all. pgg. 10 e 11).
Osserva il collegio, in primo luogo, che il preteso tentativo di sorpasso a
5 destra delle macchine incolonnate da parte di appare CP_2
incompatibile con il rilievo planimetrico, dal momento che la colonna alla sua destra era già occupata da due autovettura ferme, contrariamente alla colonna di sinistra, in cui vi era solo l'autovettura IA NO.
Tale considerazione, a parere del Collegio, rende incompatibile la diversa ricostruzione degli appellanti con il rilievo planimetrico in atti.
Ciò nonostante, anche a prescindere da tale considerazione e aderendo al contrario avviso, va rilevato che il Ctp sostiene che “e possibile ricostruire” la dinamica del sinistro come sostenuto dagli appellanti.
Si tratta di mere deduzioni che, tutt'al più, dimostrerebbero la compatibilità dei rilievi della Polizia Municipale anche con la dinamica allegata, ma non esclusivamente con tale dinamica.
Infatti, lungi dal ct.u. dall'affermare che gli elementi evidenziati sono incompatibili con la diversa ricostruzione cui ha aderito il Tribunale.
Pertanto, tale ricostruzione induttiva non può integrare la prova dei fatti allegati.
Ancora, rileva il consulente di parte che, nonostante secondo la Polizia
Municipale il sig. mantenne “durante la propria marcia una Per_2
velocità non commisurata alle particolari situazioni ambientali”, in ogni caso, “con riferimento alla possibilità di avvistamento, da parte del motociclista, della colonna di veicoli (secondo la P.M. … insufficiente visibilità cagionata dalle caratteristiche della strada …), dalla FIG. 1 è invece possibile desumere come la visibilità verso l'attraversamento pedonale, a partire dal tratto “emergente” dal sottovia, sia prudenzialmente stimabile in ragione di una distanza compresa fra ml 190
e ml 260 dall'attraversamento pedonale;
per cui, detratti i 76 metri esistenti fra la posizione statica dei veicoli e lo stesso attraversamento pedonale, l'avvistamento della ricostruita “colonna” di veicoli in sosta, da parte del motociclista, poteva avvenire sicuramente da distanza
6 compresa fra ml 110 ml 180; dunque da distanza certamente sufficiente ad ogni manovra di emergenza” (all.6 atto citazione, pag. 5).
Tale considerazione appare del tutto inconducente ai fini della decisione, in quanto nulla prova sulla condotta di guida tenuta in concreto dal a prescindere dall'astratta possibilità di tenere una condotta Per_2
diversa.
Quanto alle deposizioni testimoniali di , - conducente della Tes_2
vettura IA NO, che al momento dell'incidente era incolonnata in prima fila a sinistra davanti al semaforo rosso – e - conducente Testimone_3
della già menzionata NC LT di colore giallo - il Tribunale evidenziava che nessuno dei due aveva riferito della manovra repentina della SE BI, ma che il primo aveva riferito di avere visto il motociclo sbandare e poi perdere del tutto il controllo del mezzo mentre il secondo di avere solo avvertito l'urto del motociclo nella parte posteriore dell'autovettura e di avere visto due macchine incolonnate sulla corsia di sinistra, una volta sceso dalla propria autovettura.
Secondo gli appellanti queste deposizioni, unitamente alle dichiarazioni rese spontaneamente da entrambi alla Polizia Municipale il giorno dell'incidente avvalorerebbero il loro assunto.
Il dichiarò alla Polizia Municipale lo stesso giorno dell'incidente: Tes_2
Giunto in prossimità del semaforo pedonale ivi presente all'altezza di piazzale Giotto arrestavo la marcia…Durante l'attesa udivo un rumore di frenata proveniente da dietro e tramite lo specchio retrovisore interno notavo la presenza di un motociclo in precario equilibrio. Notato il pericolo spostavo ulteriormente l'autovettura in avanti nel tentativo di creare più spazio spostandomi di qualche metro. Nella fase finale del mio leggero spostamento nella parte posteriore del mio veicolo avvertivo un forte rumore di impatto con frantumazione del lunotto termico del portellone dell'autovettura da me guidata. Sceso dal veicolo mi portavo
7 nella parte posteriore dell'autovettura IA NO e notavo riverso al suolo due corpi con il casco protettivo indossati ed i loro volti insanguinati. La figura di sesso maschile era riversa al suolo a pancia sotto, mentre l'altra figura umana di sesso femminile supina a pancia in aria. Entrambi inerti
e non davano segni di vita. Aspettavo sul posto l'intervento delle forze dell'ordine e di soccorso”.
Ancora, sentito quale teste all'udienza del 14.12.2016, il Tes_2
dichiara: “..ho assistito al sinistro, ero alla guida del veicolo che è stato coinvolto, una fiat NO. Ero fermo al semaforo lungo la corsia di sinistra ed ero il primo. Avevo macchine sia dietro di me che di fianco a me. Ad un tratto arriva da dietro ed a grande velocità una moto, che viaggiava lungo la corsia sinistra;
incomincia a sbandare e finisce per urtare da dietro una lancia di colore giallo che si trovava dietro, ferma nella corsia destra (dunque non dietro di me); dietro di me c'era una BI di colore scuro, me ne sono accordo quando sono sceso dall'auto; i due passeggeri che viaggiavano sulla moto sono finiti entrambi sulla mia macchina. Era una Honda di colore grigio. La mia macchina è stata danneggiata al punto da essere poi stato costretto a demolirla. Sono stato risarcito dal
Fondo, in quanto la moto era privo di assicurazione. La dinamica l'ho potuta seguire attraverso lo specchietto interno della mia auto, da lì infatti ho visto la moto sopraggiungere.” (cfr. verbale udienza 14.12.2016, pgg. 2 e 3).
Rilevano gli appellanti che alla Polizia Municipale non menzionò mai la presenza della SE BI e, d'atra parte, se questa si fosse trovata dietro di lui al momento dell'impatto, questi non avrebbe avuto la possibilità di vedere sopraggiungere il motociclo alle sue spalle dallo specchietto retrovisore interno.
A sua volta, dichiarò alla Polizia Municiparle: “alla Testimone_3
guida della NC LT targata AJ731HW, percorrevo la carreggiata
8 interna di Viale Regione Siciliana N.O. con direzione di marcia da CT verso TP. Giunto all'altezza di p.le , ove è allocato semaforo Persona_4
pedonale, mi fermavo perché ivi la lanterna semaforica proiettava luce rossa secondo la nostra direzione di marcia, ed ero preceduto da altro veicolo a sua volta fermo, che si trovava qualche metro più avanti rispetto al veicolo da me condotto. Mentre attendevamo che il semaforo diventasse verde per intraprendere la marcia, improvvisamente avvertivo un violento urto a tergo della mia autovettura, che per effetto del violento tamponamento subito veniva proiettata in avanti a sua volta tamponando il veicolo fermo precedentemente citato, un gran fumo bianco originare dal luogo del sinistro ed un corpo non meglio identificato che urtava la
IA NO anch'essa ferma al semaforo ma spostata a sinistra ed in avanti rispetto alla mia autovettura. La mia ragazza, , che Controparte_11
si trovava al posto passeggero anteriore, mi aiutava quindi a scendere dal veicolo, e realizzavo che il sinistro era stato provocato dal violento tamponamento che la mia autovettura aveva subito da un motociclo di grossa cilindrata, vedevo altresì due corpi riversi al suolo ed in conseguenza dello choc per causa della tragica scena mi sentivo male e null'altro ricordo di significativo”.
Dunque, anche nelle spontanee dichiarazioni del Testimone_3
nell'immediatezza del sinistro non vi è menzione della presenza dell'autovettura del . CP_2
Costui ricorda invero perfettamente l'autovettura posta davanti alla sua
(ossia la Jeep che dopo l'impatto con il motociclo ebbe ad investire per inerzia), ricorda anche la IA NO del , correttamente collocata nello Tes_2
spazio (“spostata a sinistra davanti la mia autovettura”), ma appunto, della - che poi sarebbe stata rilevata ferma al fianco della sua CP_7
vettura, sulla sinistra - nulla.
Ed il dato è univocamente spiegabile con il fatto che la venne a CP_5
9 posizionarsi accanto non prima ma subito dopo l'impatto.
Il sig. , sentito quale teste all'udienza del 14.12.2016 Testimone_3
dichiara: “ero alla guida della lancia di colore giallo, fermo al semaforo lungo la corsia di destra, ero il secondo della fila. Ho sentito ad un tratto un grande boato e delle persone che gridavano dicendo di scendere perché c'era benzina per terra. Non potendo scendere dal mio lato, perché lo impediva la moto che era finita per terra, sono sceso dal lato passeggero. Lungo la corsia di sinistra c'erano due macchine incolonnate. Non ricordo che tipo di vetture fossero”.
Secondo gli appellanti, detta restituzione, certamente più sfumata – trascorsi oltre sei anni – si manifesta in sé neutra, essendo perfettamente compatibile nella memoria del , a sinistro appena avvenuto, il Tes_3
ricordo di due vetture incolonnate sulla sinistra e, quindi, anche della SE
BI del che si era arrestata dietro la IA NO del proprio CP_2 Tes_2
negli attimi immediatamente successivi all'impatto.
Tutto ciò premesso, la censura non può essere accolta.
A parere del collegio le suddette deduzioni non presentano i caratteri di univocità logicità e coerenza sufficienti a fare ritenere provato un fatto non riferito da alcuno, ma deducibile solo per via indiretta.
In primo luogo, sarebbe perfettamente plausibile ritenere che nelle dichiarazioni spontanee i due conducenti si siano soffermati sui dettagli che li coinvolgevano direttamente, in difetto di espresse domande su elementi ulteriori.
Nessuno dei due, pur non avendo menzionato la presenza della , CP_7
ha dichiarato che nessun'altra autovettura fosse presente oltre alle proprie e a quella ferma di fronte alla . CP_8
Inoltre, apodittica appare l'affermazione degli appellanti, secondo cui la visuale sul retro dell'autovettura attraverso lo specchietto retrovisore interno, soprattutto ad una certa distanza, è impedita dalla presenza di
10 un'altra autovettura posta subito dietro.
Quanto alle deposizioni testimoniali, il confermava che vi erano Tes_2
delle altre autovetture alla propria destra e dietro di lui, quindi avere specificato di essersi accorto della solo dopo essere sceso dalla CP_7
macchina sembrerebbe essere più che altro volere riferirsi alla tipologia di autovettura.
Anche il teste confermava la presenza della SE BI ferma tra le Tes_3
macchine incolonnate.
In conclusione, nessuno dei soggetti presenti al fatto hanno riferito di avere visto l'autovettura della SE BI spostarsi di corsia repentinamente a sinistra, intercettando in tal modo il percorso del motociclo, ma, al contrario, hanno avvalorato la ricostruzione risultante dal rilievo planimetrico in atti.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato e la sentenza confermata.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara la contumacia di;
CP_2
rigetta l'appello proposto da in proprio e quale Parte_1
genitore esercente la potestà sulla figlia minore , Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , quale genitore esercente la
[...] Parte_7 Parte_8
potestà sul figlio minore , , Persona_1 Parte_10
e , avverso la sentenza n. 2412\2018, Parte_11 Parte_12
del 16 maggio 2018, emessa dal Tribunale civile di Palermo;
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla pari a complessivi euro 6.000,00 Controparte_12
per il presente giudizio di appello, il tutto oltre spese generali, I.V.A. e
11 C.P.A.;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115\2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 1 bis del menzionato art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2024 della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2592/2018 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
IN PROPRIO E QUALE GENITORE Parte_1
ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA FIGLIA , Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7
, QUALITA' DI GENITORE Parte_8 Pt_9
ESERCENTE LA POTESTÀ SUL FIGLIO MINORE Per_1
, ,
[...] Parte_10 Parte_11
E Parte_12 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati GRECO VINCENZO e MAGENGA DELIA appellanti
contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato PATERMO CONCETTA VALERIA appellata e
CP_2
1 appellato contumace
*****
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2412\2018 del 16 maggio 2018, il Tribunale civile di
Palermo respingeva le domande risarcitorie formulate dagli appellanti generalizzati in epigrafe nei confronti della e Controparte_3
di , aventi ad oggetto il risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale, rispettivamente subito a causa del sinistro occorso in data
1\5\2010, in seguito al quale era deceduto e Persona_2 [...]
aveva subito lesioni personali, spese processuali a carico dei Pt_1
soccombenti.
Il primo giudice riteneva non provata la dinamica dedotta dagli attori
(secondo i quali il sinistro sarebbe stato riconducibile alla condotta colposa del convenuto , quanto meno a titolo di concorso) e CP_2
affermava la esclusiva responsabilità del conducente del CP_4
motociclo coinvolto nello scontro, sul quale era trasportata la coniuge
Parte_1
La suddetta pronuncia è oggetto di gravame da parte dei soccombenti con un unico motivo: erronea valutazione del compendio probatorio.
Questi chiedono, pertanto, previo espletamento di c.t.u. tecnica sulla dinamica del sinistro e c.t.u. medico legale per l'accertamento del danno non patrimoniale subito dagli attori, la riforma della sentenza con l'accoglimento integrale delle proprie domande, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituisce la che resiste al gravame, con vittoria di spese. CP_3
, sebbene ritualmente citato, non è costituito e va dichiarato CP_2
contumace.
La dinamica del sinistro allegata dagli attori è compendiata nel modo che segue “in data 1/5/2010, alle ore 17.30 del suddetto giorno il sig.
2 percorreva in compagnia della moglie ( Persona_2 [...]
) il viale della Regione Siciliana, con direzione verso Trapani, a Pt_1
bordo del proprio motociclo, Honda Pan-European tg. BY48902, allorquando, giunto all'altezza del sottovia in corrispondenza di piazza
Einstein, perdeva il controllo del mezzo a causa di una imprudente manovra di sorpasso effettuata dal sig. , a bordo CP_2
dell'autovettura SE BI tg. CZ 654 EB, di sua proprietà e assicurata presso la Controparte_1
Nella repentina quanto improvvisa manovra di spostamento l'autovettura
SE intercettava la traiettoria di marcia del motociclo del sig. Per_2
determinando un'insidiosa turbativa e inducendo il motociclista ad effettuare una manovra di frenata, con conseguente urto contro la fiancata latero-posteriore destra della Successivamente al contatto il CP_5
motociclo si ribaltava sull'asfalto sino a pervenire all'urto contro lo spigolo posteriore sinistro di una NC LT tg. AJ 331 HW, in fase di arresto nella corsia di destra davanti al semaforo che proiettava luce rossa, e i due occupanti il motociclo venivano sbalzati per aria e catapultati su un'autovettura IA NO tg. PA B76612 ferma alcuni metri più avanti. In conseguenza del sinistro il sig. riportava Persona_2
lesioni gravissime che provocavano l'immediato decesso.” (cfr. atto di appello).
Il Tribunale disattendeva la suddetta dinamica sulla base dei seguenti elementi di prova acquisiti al processo:
1. rapporto della Polizia
Municipale, 2. archiviazione del procedimento penale nei confronti del per i medesimi fatti, 3. deposizioni testimoniali di CP_2 Testimone_1
(occupante sedile anteriore lato passeggero della vettura condotta dal
), (conducente dell'autovettura IA) e CP_2 Tes_2 Testimone_3
(conducente dell'autovettura NC LT).
Perveniva dunque ad una diversa ricostruzione dei fatti nei seguenti
3 termini: “alla luce di tali risultanze, deve del tutto escludersi, ad avviso di chi giudica, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per fatto e colpa (anche solo in parte) ascrivile al convenuto . E', infatti, stato CP_2
dimostrato che, mentre la lanterna semaforica ivi allocata per regolamentare il flusso pedonale proiettava luce rossa (sicchè le autovetture si arrestavano per consentire il passaggio di alcuni pedoni), sopraggiungeva da tergo la motocicletta Honda condotta dal Per_2
che, a causa della elevata velocità, si andava a schiantare con le vetture incolonnate.”
Gli appellanti si dolgono della decisione rilevando che il primo giudice non avrebbe tenuto conto adeguatamente dei seguenti elementi probatori:
1) consulenza tecnica di parte depositata, 2) dichiarazioni spontanee alla
Polizia Municipale lo stesso giorno del sinistro e deposizione testimoniale rese da;
3) dichiarazioni spontanee alla Polizia Municipale lo Tes_2
stesso giorno del sinistro e deposizione testimoniale rese da
[...]
. Tes_3
I suddetti elementi probatori, adeguatamente presi in esame, avrebbero condotto il Tribunale a ritenere provato che il perse il controllo Per_2
del motociclo a causa della repentina e non segnalata manovra di spostamento a destra della SE BI, che usci dall'incolonnamento delle vetture per superare l'autovettura che aveva di fronte, intercettando la traiettoria del motociclo, che proveniva da tergo.
Va premesso che in base al rapporto (compreso rilievi e fotografie) della
Polizia Municipale, risulta che la posizione delle quattro vetture incolonnate davanti al semaforo al momento del sinistro fosse il seguente: in prima fila, a sinistra, la IA NO condotta dal , a destra, una Tes_2
autovettura Jeep Compass condotta da;
in seconda Controparte_6
fila, a sinistra (e dunque dietro il ), la SE BI di e, a Tes_2 CP_2
destra (e dunque dietro il ) la NC LT di . CP_6 Testimone_3
4 Gli appellanti sostengono che la posizione della SE BI al momento del sinistro sarebbe diversa e ciò emergerebbe, come rilevato dal consulente di parte dalle tracce di frenata, i punti d'urto e la posizione di quiete dei veicoli.
Di seguito le osservazioni tecniche dell'ing. , ctp degli Per_3
appellanti, che ripropongono in atto di appello: “In ragione delle tracce rinvenute al suolo dalla P.M., delle deformazioni rilevate sulle autovetture
e delle evoluzioni del motociclo, è possibile ricostruire che: - le deformazioni sul fianco destro della si siano prodotte a CP_7
seguito di un contatto con il motociclo, quando questo era in assetto di marcia sulla traiettoria individuata dall'impronta di frenata (punti “17 –
16” sulla planimetria della Pol. Munic.) rilevata sull'asfalto, quindi in un tratto precedente a quello in cui è stato rinvenuto il motociclo;
- il contatto è stato determinato da una improvvisa deviazione verso destra della , verosimilmente al fine di superare da destra le CP_7
autovetture ferme, tale da intercettare la traiettoria del motociclo, così inducendo il motociclista ad effettuare una manovra di frenata;
- proprio nella fase di frenata, mentre il motociclo era ancora in assetto verticale, si concretizzava il contatto con la (punto 15 nella planimetria CP_7
della Pol. Munic.), quindi il motociclo si ribaltava sull'asfalto producendo le tracce di scalfitture di cui ai punti “14 – 13” e “12 – 11” della 7 planimetria, fino a pervenire all'urto contro la che CP_8
era in fase di arresto dietro la condotta da CP_9 Controparte_6
e la condotta da Rileva ancora osservare come CP_10 Tes_2
la posizione finale della (inclinata verso sinistra) trovi CP_7
giustificazione nella manovra correttiva di deviazione indotta dal precedente contatto del motociclo contro il proprio fianco destro, nel tentativo istintivo di allontanarsi da questo.” (doc. all. pgg. 10 e 11).
Osserva il collegio, in primo luogo, che il preteso tentativo di sorpasso a
5 destra delle macchine incolonnate da parte di appare CP_2
incompatibile con il rilievo planimetrico, dal momento che la colonna alla sua destra era già occupata da due autovettura ferme, contrariamente alla colonna di sinistra, in cui vi era solo l'autovettura IA NO.
Tale considerazione, a parere del Collegio, rende incompatibile la diversa ricostruzione degli appellanti con il rilievo planimetrico in atti.
Ciò nonostante, anche a prescindere da tale considerazione e aderendo al contrario avviso, va rilevato che il Ctp sostiene che “e possibile ricostruire” la dinamica del sinistro come sostenuto dagli appellanti.
Si tratta di mere deduzioni che, tutt'al più, dimostrerebbero la compatibilità dei rilievi della Polizia Municipale anche con la dinamica allegata, ma non esclusivamente con tale dinamica.
Infatti, lungi dal ct.u. dall'affermare che gli elementi evidenziati sono incompatibili con la diversa ricostruzione cui ha aderito il Tribunale.
Pertanto, tale ricostruzione induttiva non può integrare la prova dei fatti allegati.
Ancora, rileva il consulente di parte che, nonostante secondo la Polizia
Municipale il sig. mantenne “durante la propria marcia una Per_2
velocità non commisurata alle particolari situazioni ambientali”, in ogni caso, “con riferimento alla possibilità di avvistamento, da parte del motociclista, della colonna di veicoli (secondo la P.M. … insufficiente visibilità cagionata dalle caratteristiche della strada …), dalla FIG. 1 è invece possibile desumere come la visibilità verso l'attraversamento pedonale, a partire dal tratto “emergente” dal sottovia, sia prudenzialmente stimabile in ragione di una distanza compresa fra ml 190
e ml 260 dall'attraversamento pedonale;
per cui, detratti i 76 metri esistenti fra la posizione statica dei veicoli e lo stesso attraversamento pedonale, l'avvistamento della ricostruita “colonna” di veicoli in sosta, da parte del motociclista, poteva avvenire sicuramente da distanza
6 compresa fra ml 110 ml 180; dunque da distanza certamente sufficiente ad ogni manovra di emergenza” (all.6 atto citazione, pag. 5).
Tale considerazione appare del tutto inconducente ai fini della decisione, in quanto nulla prova sulla condotta di guida tenuta in concreto dal a prescindere dall'astratta possibilità di tenere una condotta Per_2
diversa.
Quanto alle deposizioni testimoniali di , - conducente della Tes_2
vettura IA NO, che al momento dell'incidente era incolonnata in prima fila a sinistra davanti al semaforo rosso – e - conducente Testimone_3
della già menzionata NC LT di colore giallo - il Tribunale evidenziava che nessuno dei due aveva riferito della manovra repentina della SE BI, ma che il primo aveva riferito di avere visto il motociclo sbandare e poi perdere del tutto il controllo del mezzo mentre il secondo di avere solo avvertito l'urto del motociclo nella parte posteriore dell'autovettura e di avere visto due macchine incolonnate sulla corsia di sinistra, una volta sceso dalla propria autovettura.
Secondo gli appellanti queste deposizioni, unitamente alle dichiarazioni rese spontaneamente da entrambi alla Polizia Municipale il giorno dell'incidente avvalorerebbero il loro assunto.
Il dichiarò alla Polizia Municipale lo stesso giorno dell'incidente: Tes_2
Giunto in prossimità del semaforo pedonale ivi presente all'altezza di piazzale Giotto arrestavo la marcia…Durante l'attesa udivo un rumore di frenata proveniente da dietro e tramite lo specchio retrovisore interno notavo la presenza di un motociclo in precario equilibrio. Notato il pericolo spostavo ulteriormente l'autovettura in avanti nel tentativo di creare più spazio spostandomi di qualche metro. Nella fase finale del mio leggero spostamento nella parte posteriore del mio veicolo avvertivo un forte rumore di impatto con frantumazione del lunotto termico del portellone dell'autovettura da me guidata. Sceso dal veicolo mi portavo
7 nella parte posteriore dell'autovettura IA NO e notavo riverso al suolo due corpi con il casco protettivo indossati ed i loro volti insanguinati. La figura di sesso maschile era riversa al suolo a pancia sotto, mentre l'altra figura umana di sesso femminile supina a pancia in aria. Entrambi inerti
e non davano segni di vita. Aspettavo sul posto l'intervento delle forze dell'ordine e di soccorso”.
Ancora, sentito quale teste all'udienza del 14.12.2016, il Tes_2
dichiara: “..ho assistito al sinistro, ero alla guida del veicolo che è stato coinvolto, una fiat NO. Ero fermo al semaforo lungo la corsia di sinistra ed ero il primo. Avevo macchine sia dietro di me che di fianco a me. Ad un tratto arriva da dietro ed a grande velocità una moto, che viaggiava lungo la corsia sinistra;
incomincia a sbandare e finisce per urtare da dietro una lancia di colore giallo che si trovava dietro, ferma nella corsia destra (dunque non dietro di me); dietro di me c'era una BI di colore scuro, me ne sono accordo quando sono sceso dall'auto; i due passeggeri che viaggiavano sulla moto sono finiti entrambi sulla mia macchina. Era una Honda di colore grigio. La mia macchina è stata danneggiata al punto da essere poi stato costretto a demolirla. Sono stato risarcito dal
Fondo, in quanto la moto era privo di assicurazione. La dinamica l'ho potuta seguire attraverso lo specchietto interno della mia auto, da lì infatti ho visto la moto sopraggiungere.” (cfr. verbale udienza 14.12.2016, pgg. 2 e 3).
Rilevano gli appellanti che alla Polizia Municipale non menzionò mai la presenza della SE BI e, d'atra parte, se questa si fosse trovata dietro di lui al momento dell'impatto, questi non avrebbe avuto la possibilità di vedere sopraggiungere il motociclo alle sue spalle dallo specchietto retrovisore interno.
A sua volta, dichiarò alla Polizia Municiparle: “alla Testimone_3
guida della NC LT targata AJ731HW, percorrevo la carreggiata
8 interna di Viale Regione Siciliana N.O. con direzione di marcia da CT verso TP. Giunto all'altezza di p.le , ove è allocato semaforo Persona_4
pedonale, mi fermavo perché ivi la lanterna semaforica proiettava luce rossa secondo la nostra direzione di marcia, ed ero preceduto da altro veicolo a sua volta fermo, che si trovava qualche metro più avanti rispetto al veicolo da me condotto. Mentre attendevamo che il semaforo diventasse verde per intraprendere la marcia, improvvisamente avvertivo un violento urto a tergo della mia autovettura, che per effetto del violento tamponamento subito veniva proiettata in avanti a sua volta tamponando il veicolo fermo precedentemente citato, un gran fumo bianco originare dal luogo del sinistro ed un corpo non meglio identificato che urtava la
IA NO anch'essa ferma al semaforo ma spostata a sinistra ed in avanti rispetto alla mia autovettura. La mia ragazza, , che Controparte_11
si trovava al posto passeggero anteriore, mi aiutava quindi a scendere dal veicolo, e realizzavo che il sinistro era stato provocato dal violento tamponamento che la mia autovettura aveva subito da un motociclo di grossa cilindrata, vedevo altresì due corpi riversi al suolo ed in conseguenza dello choc per causa della tragica scena mi sentivo male e null'altro ricordo di significativo”.
Dunque, anche nelle spontanee dichiarazioni del Testimone_3
nell'immediatezza del sinistro non vi è menzione della presenza dell'autovettura del . CP_2
Costui ricorda invero perfettamente l'autovettura posta davanti alla sua
(ossia la Jeep che dopo l'impatto con il motociclo ebbe ad investire per inerzia), ricorda anche la IA NO del , correttamente collocata nello Tes_2
spazio (“spostata a sinistra davanti la mia autovettura”), ma appunto, della - che poi sarebbe stata rilevata ferma al fianco della sua CP_7
vettura, sulla sinistra - nulla.
Ed il dato è univocamente spiegabile con il fatto che la venne a CP_5
9 posizionarsi accanto non prima ma subito dopo l'impatto.
Il sig. , sentito quale teste all'udienza del 14.12.2016 Testimone_3
dichiara: “ero alla guida della lancia di colore giallo, fermo al semaforo lungo la corsia di destra, ero il secondo della fila. Ho sentito ad un tratto un grande boato e delle persone che gridavano dicendo di scendere perché c'era benzina per terra. Non potendo scendere dal mio lato, perché lo impediva la moto che era finita per terra, sono sceso dal lato passeggero. Lungo la corsia di sinistra c'erano due macchine incolonnate. Non ricordo che tipo di vetture fossero”.
Secondo gli appellanti, detta restituzione, certamente più sfumata – trascorsi oltre sei anni – si manifesta in sé neutra, essendo perfettamente compatibile nella memoria del , a sinistro appena avvenuto, il Tes_3
ricordo di due vetture incolonnate sulla sinistra e, quindi, anche della SE
BI del che si era arrestata dietro la IA NO del proprio CP_2 Tes_2
negli attimi immediatamente successivi all'impatto.
Tutto ciò premesso, la censura non può essere accolta.
A parere del collegio le suddette deduzioni non presentano i caratteri di univocità logicità e coerenza sufficienti a fare ritenere provato un fatto non riferito da alcuno, ma deducibile solo per via indiretta.
In primo luogo, sarebbe perfettamente plausibile ritenere che nelle dichiarazioni spontanee i due conducenti si siano soffermati sui dettagli che li coinvolgevano direttamente, in difetto di espresse domande su elementi ulteriori.
Nessuno dei due, pur non avendo menzionato la presenza della , CP_7
ha dichiarato che nessun'altra autovettura fosse presente oltre alle proprie e a quella ferma di fronte alla . CP_8
Inoltre, apodittica appare l'affermazione degli appellanti, secondo cui la visuale sul retro dell'autovettura attraverso lo specchietto retrovisore interno, soprattutto ad una certa distanza, è impedita dalla presenza di
10 un'altra autovettura posta subito dietro.
Quanto alle deposizioni testimoniali, il confermava che vi erano Tes_2
delle altre autovetture alla propria destra e dietro di lui, quindi avere specificato di essersi accorto della solo dopo essere sceso dalla CP_7
macchina sembrerebbe essere più che altro volere riferirsi alla tipologia di autovettura.
Anche il teste confermava la presenza della SE BI ferma tra le Tes_3
macchine incolonnate.
In conclusione, nessuno dei soggetti presenti al fatto hanno riferito di avere visto l'autovettura della SE BI spostarsi di corsia repentinamente a sinistra, intercettando in tal modo il percorso del motociclo, ma, al contrario, hanno avvalorato la ricostruzione risultante dal rilievo planimetrico in atti.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato e la sentenza confermata.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara la contumacia di;
CP_2
rigetta l'appello proposto da in proprio e quale Parte_1
genitore esercente la potestà sulla figlia minore , Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , quale genitore esercente la
[...] Parte_7 Parte_8
potestà sul figlio minore , , Persona_1 Parte_10
e , avverso la sentenza n. 2412\2018, Parte_11 Parte_12
del 16 maggio 2018, emessa dal Tribunale civile di Palermo;
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla pari a complessivi euro 6.000,00 Controparte_12
per il presente giudizio di appello, il tutto oltre spese generali, I.V.A. e
11 C.P.A.;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115\2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 1 bis del menzionato art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2024 della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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