Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 36724
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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Mentre l'omissione della citazione determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la violazione delle norme di legge stabilite per le notificazioni configura, invece, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 stesso codice, non più deducibile o rilevabile per la prima volta dopo la conclusione del giudizio di primo grado (principio pronunciato con riferimento ad ipotesi nella quale la Corte, ritenuta l'equivalenza con la fattispecie della notificazione della citazione, ha escluso la nullità assoluta della sentenza in caso di omessa notificazione all'imputato del provvedimento con la indicazione della data per la prosecuzione del dibattimento sospeso a seguito dell'invio degli atti alla Corte Costituzionale, sul rilievo della intempestiva deduzione da parte del difensore, ex art. 182, commi primo e secondo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 36724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36724
    Data del deposito : 1 aprile 2004

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