Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
Mentre l'omissione della citazione determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la violazione delle norme di legge stabilite per le notificazioni configura, invece, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 stesso codice, non più deducibile o rilevabile per la prima volta dopo la conclusione del giudizio di primo grado (principio pronunciato con riferimento ad ipotesi nella quale la Corte, ritenuta l'equivalenza con la fattispecie della notificazione della citazione, ha escluso la nullità assoluta della sentenza in caso di omessa notificazione all'imputato del provvedimento con la indicazione della data per la prosecuzione del dibattimento sospeso a seguito dell'invio degli atti alla Corte Costituzionale, sul rilievo della intempestiva deduzione da parte del difensore, ex art. 182, commi primo e secondo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 36724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36724 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 491
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 039733/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU SI N. IL 11/07/1970;
avverso SENTENZA del 15/05/2003 TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Placido De Salvo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Firenze, con sentenza dal 15 maggio 2003, affermava la penale responsabilità di NE RI, condannandolo alle pene di legge, per il reato, accertato in Bagno a Ripoli il 25 dicembre 1998 di guida di un'autovettura in stato di ebbrezza per uso di sostanze alcooliche.
2 - Il tribunale, rilevato che lo RI, mentre era alla guida della vettura, era stato coinvolto in un incidente stradale ed era stato trasportato in ospedale, rilevava sia che non v'era alcun dubbio che, nel momento dell'incidente, l'imputato fosse alla guida del veicolo, sia che dal certificato medico, redatto dai sani tari che lo avevano curato, risultava che la percentuale di alcool che lo RI aveva nel sangue, in quel momento, era di 1,08 grammi per litro - e, quindi, superiore al limite di legge, allora di 0,8 grammi per litro -, sia, infine, che, a prescindere dal test al coli metrico, "il teste RI, uno degli agenti intervenuti dopo il sinistro, aveva riferito che l'imputato presentava comunque uno stato di ebbrezza alcoolica".
3 - Il difensore ricorre per Cassazione con due motivi.
1 - Denuncia, con il primo, "violazione dell'art. 6065 comma 1, lett. c), c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità", deducendo cha "alla prima udienza dell'8 marzo 2001 il giudice di pace dichiarava lo RI assente e che all'udienza del 24 maggio 2001 lo riteneva contumace "senza, peraltro, avere, mai emesso la dichiarazione di contumacia di cui all'art. 487 c.p.p. e senza avere effettuato gli accertamenti che costituiscono presupposto di tale dichiarazione".
Deduce, inoltre, che disposta la sospensione del processo, per essere stata sollevata la questione di. legittimità costituzionale degli, artt. 1 e 5 L. 25 giugno 1999, n. 205 e art. 19 D. L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186 c.d.s., e dichiarata dalla Corte costituzionale, con ordinanza del 22 novembre 2002, la manifesta infondatezza della questione, lo RI, all'udienza del 25 febbraio 2003, fissata dopo la decisione del giudico dallo leggi;
vaniva dichiarato contumace, senza che gli fosse stato ritualmente notificato l'atto che fissava l'udienza por la prosecuzione del processo, senza. cioè3 che ne ricorressero i presupposti.
2 - Denuncia, con il secondo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p., par mancanza o mani festa illogicità della motivazione", deducendo che "il certificato medico, di cui parla la sentenza, consiste in un foglio senza alcuna firma o timbro o alcun altro segno che possa attribuirlo a qualsivoglia medico curante", che il teste RI si è limitato ad affermare che lo RI "era in stato di ebbrezza, insomma, non era ubriaco e, infine, che le dichiarazioni degli a-genti, i quali hanno anche riferito che un medico aveva loro detto che "il tasso alcolemico ora superiore ad uno", non sono utilizzabili, perché, trattandosi di dichiarazioni de relato, si sarebbe dovuto farà applicazione della norma dell'art. 195 c.p.p., che disciplina la testimonianza de relato, procedendo all'esame del medico curante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è manifestamente infondato.
a - La prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso che "l'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e della assistenza dell'imputato". "La nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia - perché, in tale caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale - mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per se stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio (21 gennaio 2000, n. 6381, rv, 214956; 5 ottobre 1998, n. 4129, rv. 211510; 6 febbraio 1998, n. 1444, rv. 209954; 4 agosto 1995, n. 8948. rv. 202632; 14 marzo 199 7, rv. 207340).
b - Ebbene, il ricorrente non ha contestato che. allorché lo RI è stato dichiarato erroneamente assente - e allorché, successivamente, è stato ritenuto contumace - mancassero i presupposti per considerarlo contumace, essendosi limitato. nel ricorso, a dolersi della mancanza della dichiarazione formale di contumacia, mancanza, come si è visto, del tutto irrilevante. D'altro canto, sarebbe stato ben difficile contestare la sussistenza di quei presupposti, emergendo dagli atti che, per l'udienza dell'8 marzo 2001, v'era stata rituale vocatio in ius e non risultando - neppure il ricorrente ne fa il minimo cenno - un impedimento assoluto a comparire.
c - Il ricorrente, però, va oltre e afferma che intervenuta l'ordinanza della Corte Costituzionale, il provvedimento, con il quale è stata disposta l'udienza di prosecuzione, non è stato ritualmente notificato allo RI, donde la illegittimità anche della successiva dichiarazione di contumacia.
Ma, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata da l'imputato per regolarmente avvisato dell'udienza di prosecuzione, volandosi supporre che, come sostiene il ricorrente, quel provvedimento non sia stato notificato ritualmente allo RI, la conseguenza non è quella - nullità assoluta - cui il ricorrente sembra alludere, nullità che. se ricorresse, travolgerebbe certamente sia la dichiarazione di contumacia, sia la successiva sentenza. Invero, ove si voglia ritenere che la notificazione all'imputato dell'atto con la indicazione della data par la prosecuzione del dibattimento sospeso a seguito dell'invio degli atti alla Corte Costituzionale per essere stata sollevata una questione di legittimità costituzionale - equivalga alla notificazione della citazione, non può non rilevarsi che la norma dell'art. 179 c.p.p. prevede la nullità assoluta per la omissione della citazione e non per la eventuale irritualità e, quindi, nullità della relativa notificazione.
Come, infatti, è stato sottolineato dalla dottrina, "dalla lettura della Relazione ministeriale al nuovo codice risulta che il legislatore ha inteso distinguere nettamente l'ipotesi dell'omessa citazione da quella della nullità della citazione, stabilendo noi primo caso un regime di maggiore garanzia per l'imputato rispetto a quello previsto nel Progetto del 1978, che, mentre quest'ultimo estendeva la sanatoria della comparizione o della rinuncia a comparire al caso di omissione della citazione, il codice del 1988 ha escluso l'operatività delle menzionate sanatorie quando la citazione non sia stata effettuata".
"Anche la violazione delle norme di legge sulla notificazione configura, dunque, un'ipotesi di nullità, ma si tratta di una nullità meno grave di quella che si sarebbe verificata nel caso in cui la citazione dell'imputato fosse stata omessa". "Mentre l'omissione della citazione determina una nullità assoluta e insanabile, rilevabile e deducibile in ogni, stato e grado del procedimento, la violazione delle norme di legge stabilite per le notificazioni configura, invece, l'inosservanza di una disposizione concernente l'intervento dell'imputato nel. procedimento, sanzionata in via generale dall'art. 178 c.p.p. con la nullità a regime intermedio ai sensi dall'art. 180 c.p.p., non più deducibile o rilevabile par la prima volta come è accaduto nella specie - dopo la conclusione del giudizio di primo grado, ove la nullità non si sia verificata, come nel caso in esame, nel giudizio, nel qual caso può essere rilevata sino alla deliberazione della sentenza del grado successivo".
Ne discende che, ove si voglia dare per certo che quella notificazione sia stata irrituale, la intempestiva deduzione della nullità ha fatto sì che quest'ultima fosse tamquam non asset, donde la legittimità della dichiarazione di contumacia, non dovendo omettersi di rilevare, inoltre. che quella nullità, trattandosi, innegabilmente. di nullità cui la parte - il difensore assisteva, doveva essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento, come prescrive la norma dell'art. 182. commi 1 e 2, c.p.p.. 2 - Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Il tribunale non ha avuto alcun dubbio nell'affermare che il certificato con l'indicazione dell'esito del test alcolimetrico riguardasse l'imputato, ne' lo pone in dubbio il ricorrente, il quale, se afferma che quel documento non era sottoscritto, non nega che fosse relativo allo RI, che si trovasse tra la documentazione concernente lo RI.
Dato, peraltro;
e non concesso che quel certificato si presti alle censure del ricorrente, v'è pur sempre, riportata dalla sentenza impugnata la quale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il test alcolimetrico non è l'unico mezzo di prova per accertare lo stato di ebbrezza - la deposizione dell'agente RI che ha affermato che lo RI non era ubriaco. ma ebbro, ed è anche la cura dell'agente nel distinguere tra ebbrezza e ubriachezza che, indubbiamente, ha fatto sì che il tribunale stimasse credibile il teste e, quindi, provato, a ragione, lo stato di ebbrezza.
3 - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento dolio spose processuali, e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004