Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1959, n. 869
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10 novembre 1959
Art. 1. Articolo unico.

La disposizione di cui all' art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604 , deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici.

Entrata in vigore il 10 novembre 1959