Art. 22. Concorso finanziario dello Stato
A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall' articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , e' elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni annui.
L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma e' destinato, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:
a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;
b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903 , ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a), di detta legge.
((Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e' concesso dallo Stato alla cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni - ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 - destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente articolo 7)) ((Con la forma e le modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 7 sara' determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma))
Al maggiore onere di lire 950 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
((All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso))
Il Ministro per il tesoro, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 marzo 1968, n. 479 ha disposto (con l'art. 19) che le modifiche del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della L. 27 luglio 1967, n. 658 .
A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall' articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , e' elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni annui.
L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma e' destinato, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:
a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;
b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903 , ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a), di detta legge.
((Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e' concesso dallo Stato alla cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni - ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 - destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente articolo 7)) ((Con la forma e le modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 7 sara' determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma))
Al maggiore onere di lire 950 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
((All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso))
Il Ministro per il tesoro, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 marzo 1968, n. 479 ha disposto (con l'art. 19) che le modifiche del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della L. 27 luglio 1967, n. 658 .