Art. 6.
Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:
1) i quantitativi di carne importata;
2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;
3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;
4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto e' avvenuto in quarti o in porzioni minori;
5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle localita' di lavorazione.
Il Ministro per l'industria e per il commercio provvedera' ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.
Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:
1) i quantitativi di carne importata;
2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;
3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;
4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto e' avvenuto in quarti o in porzioni minori;
5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle localita' di lavorazione.
Il Ministro per l'industria e per il commercio provvedera' ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.