Art. 1.
In deroga all' art. 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480 , ed all' art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734 , per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attivita' di servizio od in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.
Per gli stipendi ed assegni la cui misura e' stabilita ad anno l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonche' le ritenute gravanti le competenze medesime.
In deroga all' art. 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480 , ed all' art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734 , per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attivita' di servizio od in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.
Per gli stipendi ed assegni la cui misura e' stabilita ad anno l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonche' le ritenute gravanti le competenze medesime.