Versione
6 agosto 1955
6 agosto 1955
Art. 1. Articolo unico.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici comunque denominati.
Tali Enti apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro.
Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici comunque denominati.
Tali Enti apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro.
Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/1988, n. 5288Provvedimento: […] non è soggetto a detrazione dall'importo annuo della pensione previdenziale - della quale l'ex dirigente fruisca unitamente a quella a carico dell'ente consortile - la quota di maggiorazione sulla medesima pensione previdenziale per servizio militare o di leva prestati in un periodo di guerra, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 febbraio 1958, quando tale beneficio concorra con quello per benemerenze belliche, ai sensi dell'art. 1 della legge 1 luglio 1955 n. 565, riconosciuto dall'ente consortile come comprensivo anche della prima maggiorazione ai fini del trattamento di quiescenza). ( V 7293/87, mass n 455376; ( V 1582/86, […]Leggi di più...
- interpretazione·
- lavoro subordinato·
- principio "in claris non fit interpretatio"·
- lavoro·
- irrilevanza·
- applicabilità·
- mancata inclusione fra le regole legali di ermeneutica·
- contratto collettivo