Art. 1.
Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite liberta' democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.
Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite liberta' democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.