Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/12/2025, n. 9448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9448 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09448/2025REG.PROV.COLL.
N. 04199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2024, proposto da
LU ET, rappresentato e difeso dall'avvocato LU Gerardo Bagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cellole, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
A&C S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6217/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. LO SE e udito per le parti l’’avvocato LU Gerardo Bagni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’odierno appellante, titolare di un’azienda agricola individuale per allevamento di bufale, a seguito di interventi edilizi realizzati nel Comune di Cellole, in località Tre Ponti, per la funzionalità della propria azienda, depositava presso il Comune una SCIA, acquisita con protocollo comunale n. 32002 dell’11.11.2020, a parziale sanatoria per la realizzazione di recinzioni e di manufatti di modesta entità ai sensi dell’art. 37, comma 4, del DPR n. 380/2001.
2 – Trattandosi di interventi in zona omogenea E – agricola sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della parte III de D. Lgs n. 42/2004, in data 17 febbraio 2021, previo avviso di avvio del procedimento, veniva notificato il provvedimento di annullamento della S.C.I.A., Prot. 4394 del 16.2.2021, ritualmente impugnato davanti al TAR per la Campania –Napoli unitamente alla precedente ordinanza di demolizione n. 8 del 7.6.2018 Prot. 15296.
3 – Il TAR con la sentenza gravata respingeva il ricorso, considerando che il complesso immobiliare era già stato fatto oggetto della ordinanza comunale di demolizione n. 8/2018 e che il ricorso promosso al riguardo dall’interessato era già stato respinto dal TAR nello stesso 2018 e dal Consiglio di Stato nel 2020.
4 – Detta sentenza viene appellata mediante la deduzione dei seguenti motivi di diritto: “ 1) ERROR IN JUDICANDO. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE. 2)-ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA”.
In particolare, viene censurato il riferimento fatto da giudice di primo grado alle pregresse vicende giudiziarie concernenti il medesimo complesso immobiliare, trattandosi non della realizzazione di un complesso immobiliare ma, al contrario, di puntuali interventi (concernenti ad esempio “ il capannone per il ricovero delle bufale, la sala parto, la sala mungitura, e il capannone per il deposito del fieno destinato ad alimentazione del bestiame ”) necessari per l’adeguamento di un preesistente complesso rurale destinato alla tradizionale attività di allevamento bufalino alle nuove prescrizioni via via introdotte “ sia ai fini abitativi che per l’allevamento stesso ”. Sarebbe quindi evidente l’erroneità della pronuncia di primo grado, essendo stata la SCIA respinta solo sulla scorta di carenze documentali invece, pur tardivamente, sanate e non essendo possibile ipotizzare una lesione del vincolo paesaggistico in relazione a manufatti concernenti un’attività tradizionale da sempre svolta in quel territorio.
5 – Peraltro, così come rilevato dalla sentenza gravata, l’odierno appellante non riesce a dimostrare l’estraneità degli interventi edilizi sopra descritti e dichiarati nella SCIA rispetto alle preesistenze edilizie dal medesimo illegittimamente realizzate senza alcuna richiesta di titoli, neppure in sanatoria, e per tale motivo già fatte oggetto di un ordine di demolizione del medesimo Comune, la cui legittimità è già stata accertata n modo irrevocabile in sede giurisdizionale.
6 – In sede di sommaria delibazione, con ordinanza collegiale pubblicata il 14 maggio 2025 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata per la mancanza dei necessari presupposti di fumus e periculum , concernendo l’appello “ l’impugnazione di atti riferiti ad interventi edilizi, volti ad una maggiore funzionalità dell’azienda agricola di allevamento di bufale, per i quali sono già intervenuti altri provvedimenti, con contenuto demolitorio, impugnati in separati giudizi già definiti in senso negativo per l’odierno appellante”.
7 – Anche ai fini della decisione di merito, il Collegio non può non confermare che la presenza di un giudicato, concernente il carattere abusivo delle preesistenze edilizie coincidenti con gli interventi dichiarati in SCIA, o comunque interessate quale necessario substrato dai medesimi interventi, senza che l’interessato abbia dimostrato la loro previa demolizione o abbia prima provveduto -ove possibile- alla loro sanatoria, impedisce di poter valorizzare i motivi dedotti, concernenti l’attinenza degli interventi ad un’attività produttiva tradizionale del territorio con la conseguente mancata lesione, in concreto, del vincolo paesaggistico riguardante la medesima area, e quindi preclude l’accoglimento dell’appello avverso l’annullamento in autotutela della medesima SCIA.
In particolare, il primo motivo relativo ad una asserita illogicità dell’istruttoria è inammissibile perché proposto in modo del tutto generico e il secondo motivo inerente un difetto di istruttoria non può trovare accoglimento tenuto anche conto del carattere plurimotivato dell’atto impugnato, evidenziato dal Tar con considerazioni qui condivise.
8 – In conclusione l’appello deve essere respinto, salvi gli eventuali futuri atti concernenti il medesimo compendio rurale e ferma restando, come già rilevato dalla citata ordinanza cautelare del 14 maggio 2025, la necessità che il Comune dia attuazione ai sopra richiamati provvedimenti demolitori secondo modalità temporali compatibili con il trasferimento delle bufale presso nuovo allevamento indicato dal medesimo appellante.
9 – Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO CH, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
LO SE, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SE | TO CH |
IL SEGRETARIO