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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art 281 sexies co 3 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 17832/24 R.G. tra
(CF/PI ) in persona dell'A.D. Dott. rappresentati e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesi, dagli Avv.ti Alberto Viganò e Cristina Pica elettivamente domiciliati in Torino corso Einaudi n.18 RICORRENTE E
(C.F.: ), residente in [...], Boiano (CB). CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE Oggetto: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Nel merito: Previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, condannare il resistente sig. a CP_1 rilasciare la porzione di parcheggio interrato di proprietà della ricorrente, contraddistinto al fg. 1296, part. 342, sub. 2 del C.F. – , con condanna alla rimozione immediata dell'autovettura Controparte_2
Mercedes Benz 220 targata BE045NZ, stabilendo una penale per ogni giorno di ritardo, ex art. 614bis cpc, non inferiore ad € 50,00 giornalieri dalla data della costituzione in mora al saldo.
Danni riservati.
In ogni caso: Vinte le spese di lite, accessori di Legge inclusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 15.1.2024, la parte attrice ha adito il Tribunale di Torino, chiedendo di dichiarare tenuto e condannare il convenuto a rilasciare la porzione di parcheggio interrato di sua proprietà contraddistinto al F.1296, part 342, sub 2 del C.F. del . Controparte_2
In fatto ha esposto che (già già è proprietaria del Parte_1 Controparte_3 CP_4 complesso immobiliare ad uso commerciale in Comune di Torino, via Renier n. 58, con annessa area di pertinenza (docc. 1, 2 e 3); tra le aree pertinenziali del complesso commerciale è incluso il parcheggio interrato;
da mesi, nel predetto parcheggio interrato risulta essere stata abbandonata l'autovettura, immatricolata nel 1999 Mercedes Benz 220 targata BE045NZ, di proprietà del resistente, sig.
[...]
(docc. 5 e 6); nonostante gli inviti alla rimozione del luglio 2023 la vettura è rimasta ivi CP_1 parcheggiata (docc. 7 e 8) priva di assicurazione e costituisce un particolare pericolo, in quanto presumibilmente ancora con serbatoi riempiti con carburante ed olii infiammabili ed inquinanti.
Tutto questo dedotto in fatto in diritto ha evidenziato che la condotta del convenuto costituisce illecita occupazione senza titolo della proprietà della ricorrente.
Concludeva richiamando le conclusioni dinnanzi trascritte.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito il convenuto che è stato dichiarato contumace.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria stante la natura documentale della causa all'udienza del
6.6.2025 la parte ricorrente discuteva la causa e il giudice riservava la decisione ai sensi dell'art 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Il ricorso va accolto.
La domanda è formulata come richiesta di rilascio per l'illegittima occupazione deducendo quale causa petendi la condotta del convenuto che costituisce illecita occupazione, perché senza titolo, della proprietà della ricorrente, e precisamente, della porzione di parcheggio interrato di sua proprietà contraddistinto al F.1296, part 342, sub 2 del C.F. del Comune di Torino via Renier n. 5.
Infatti, la ricorrente proprietaria agisce nei confronti del convenuto resistente per ottenere la restituzione del parcheggio nella parte in cui risulta occupata dall'autovettura, immatricolata nel 1999 Mercedes
Benz 220 targata BE045NZ, di proprietà del resistente, sig. (doc.ti 5 e 6). CP_1
È allora obbligo precisare che: “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo”. (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 17941 del 24/07/2013).
L'azione personale di restituzione è, infatti, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene, nel caso in esame detenuto senza titolo sin dall'inizio o, meglio, detenuto in forza di un contratto di parcheggio gratuito che è contratto atipico che partecipa, alternativamente, della causa del deposto o della locazione.
L'onere della prova risulta quindi assolto dalla ricorrente la quale deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte ricorrente risulta assolto con la prova documentale dell'esistenza dell'auto di proprietà del convenuto all'interno del parcheggio interrato (doc. ti 5 e 6).
La volontà della ricorrente di rientrare nel possesso del proprio bene si rinviene nei tentativi, risultati vani, di contattare il convenuto il quale, oltre a non fornire formale riscontro ai solleciti ricevuti, pur regolarmente convocato, non ha neppure, partecipato al giudizio di fatto confermando la tesi attorea
(doc.ti 7 e 8).
La domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile di Torino, via Reinier n. 58 deve, quindi, essere accolta non risultando che parte resistente abbia un titolo idoneo in forza del quale possa legittimamente detenerlo;
il convenuto, peraltro, non si è costituito abdicando al proprio diritto di provare la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione.
E' invece infondata, perché non sostenuta da alcuna motivazione, la richiesta di condanna di parte convenuta alla penale per il ritardo ex art 614 bis c.p.c.
3. Le spese sono poste a carico della parte convenuta soccombente e sono liquidate ai valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 147/22 tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di istruttoria, della decisione in forma ex art. 281 sexies c.p.c. e della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna il resistente sig. a CP_1 rilasciare la porzione di parcheggio interrato di proprietà della ricorrente, contraddistinto al fg.
1296, part. 342, sub. 2 del C.F. – , con condanna alla rimozione immediata Controparte_2 dell'autovettura Mercedes Benz 220 targata BE045NZ;
2) Condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali che liquida per intero in euro 545,00 per esposti ed euro 2906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta;
Torino, 30.6.2025
Il Giudice dott. Andrea De Magistris