Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9007
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Sentenza 20 giugno 2002

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Poiché l'art. 7, comma quinto, legge 23 luglio 1991, n. 223, consente ai lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata della indennità di mobilità al fine di intraprendere un'attività autonoma o di associarsi in cooperativa, in conformità alle norme vigenti, e poiché la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, l'erogazione anticipata dell'indennità può essere richiesta anche per intraprendere un'attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizioni a limiti o a condizioni non previsti dal citato art. 7, comma quinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9007
    Data del deposito : 20 giugno 2002

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