Sentenza 20 giugno 2002
Massime • 1
Poiché l'art. 7, comma quinto, legge 23 luglio 1991, n. 223, consente ai lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata della indennità di mobilità al fine di intraprendere un'attività autonoma o di associarsi in cooperativa, in conformità alle norme vigenti, e poiché la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, l'erogazione anticipata dell'indennità può essere richiesta anche per intraprendere un'attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizioni a limiti o a condizioni non previsti dal citato art. 7, comma quinto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9007 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B.VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO VENERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE VINCENZA GORGA, LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 358/99 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 17/07/99 - R.G.N. 1574/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI per delega FRANCO PROSPERI MANGILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGRAENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 luglio 1999 il Tribunale di Mantova, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 13 ottobre 1998, rigettava la domanda avanzata dal sig. EM LB, che era stato licenziato dalla Remo spa a seguito della procedura di mobilità, per ottenere dall'PS l'anticipazione dell'indennità di mobilità ex art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991, avendo iniziato, nel maggio 1995, un'attività autonoma di finissaggio di maglieria, dopo avere costituito, quale socio unico, la Stireria Giulia srl, assumendo ben 33 lavoratori, poi aumentati fino a 43; il Tribunale disattendeva la tesi del Primo giudice, per cui la funzione dell'anticipo, al contrario di quanto avviene nel caso di erogazione continuativa dell'indennità di mobilità, non è tanto quella di assicurare un sostegno economico al lavoratore licenziato, quanto quella di incentivare la costituzione di attività autonome o cooperative, riducendo la pressione nel mercato del lavoro subordinato. Rilevava, di contro il Tribunale che il codice civile connota il prestatore d'opera dal fatto di svolgere l'opera o il servizio "con lavoro prevalentemente proprio", e che il medesimo riferimento si rinviene all'art. 2083 in tema di piccoli imprenditori, in contrapposizione con gli altri, in cui prevale sia il lavoro altrui sia il capitale.
Pertanto l'espressione "lavoro autonomo" qualifica l'attività dell'artigiano e del commerciante, ma non l'attività del titolare di un impresa, ne' quella dell'unico socio di una società di capitali. Inoltre l'art. 7, quinto comma, fa riferimento non a qualsiasi attività autonoma, ma a quella che è tale in senso tecnico giuridico, perché, diversamente, sarebbe del tutto superfluo il riferimento alla attività in cooperativa, che costituisce evidentemente attività autonoma. Nè ha rilevanza il fatto che il richiedente presti la propria opera nella società, requisito non previsto dalla disposizione di legge, stante il richiamo al lavoro autonomo inteso in senso tecnico giuridico e quindi al lavoro prevalentemente proprio". Il Tribunale traeva ulteriore conferma dalla circolare PS n. 70 del 1996, che prevede il diritto all'anticipo ai soci di società di persone, purché nell'atto costitutivo risulti che l'interessato è tenuto a svolgere un'attività connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. Inoltre, aggiungeva il Tribunale, la corresponsione in via anticipata ed in un'unica soluzione, in considerazione dei costi di avvio dell'attività, non muta la natura previdenziale dell'indennità di mobilità, che è quella di attenuare il disagio economico del licenziamento e di agevolare la riassunzione presso un'altra azienda, mentre diversamente assumerebbe Ar natura di contributo finanziario, estraneo a dette finalità. Il Tribunale affermava, infine, che tali considerazioni assorbivano ogni altra questione, ivi compresa quella proposta in via gradata dall'appellante.
Avverso detta sentenza il EM propone ricorso affidato a due motivi. L'PS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma quinto, della legge 223/91, perché sarebbe arbitraria l'interpretazione del Tribunale, che ha considerato l'espressione di "attività autonoma" usata dalla legge, come sinonimo di "lavoro autonomo"; al contrario, sottolinea il ricorrente, la prima investe un ambito certamente più ampio rispetto alla seconda, come peraltro dimostrato da tutta la evoluzione della normativa in tema di piccola impresa che tiene conto della diversa realtà socio-economica del paese;
inoltre l'art. 2083 cod. civ. non potrebbe esaurire l'ambito di applicazione del citato art. 7, il quale è inteso alla creazione di nuovi posti di lavoro, senza porre limiti formali alla struttura delle iniziative intraprese. L'esplicito riferimento operato dalla legge alla cooperativa - giustificato dal fatto che sotto molti aspetti il socio lavoratore è equiparato al lavoratore subordinato - condurrebbe anzi ad escludere l'intento di limitare il beneficio ai piccoli imprenditori, stante l'esistenza di cooperative a responsabilità limitata, la cui attività ben può assumere connotati di ordine industriale. Inoltre, non essendo possibile individuare a priori l'esistenza dei requisiti del piccolo imprenditore in capo al lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, non sarebbe mai consentita l'erogazione dell'indennità in un'unica soluzione.
Il Tribunale non avrebbe poi considerato che esso ricorrente, avendo iniziato un'autonoma attività lavorativa dopo il licenziamento, ed avendo quindi perduto lo status di disoccupato, non avrebbe neppure potuto beneficiare della corresponsione mensile dell'indeimità di mobilità.
Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione, perché il carattere finanziario che, secondo il Tribunale, assumerebbe l'indennità di mobilità, non dipende dalla forma societaria utilizzata dal lavoratore, ma deriva dalla volontà della legge, che la eroga a colui che ha perso lo status di disoccupato essendo divenuto imprenditore o lavoratore autonomo.
I due motivi di ricorso, che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Per l'erogazione dell'indennità di mobilità in via anticipata la norma di legge (art. 7, comma 5, della legge 223/91), facendo riferimento "all'attività autonoma", richiama una nozione atecnica, che nell'uso comune ha una portata estremamente ampia, e che chiaramente si distingue dalla diversa espressione "lavoro autonomo", che viceversa è in uso nel linguaggio giuridico e connota una categoria giuridica vera e propria. Non si può, quindi, dubitare che "attività autonoma" sia anche quella di tipo imprenditoriale, come peraltro è suggerito anche dall'uso dell'espressione "intraprendere".
Sono quindi da disattendere le considerazioni svolte dal Tribunale sul presupposto erroneo che la legge faccia riferimento al "lavoro autonomo".
D'altra parte la erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata di più ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua finzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale.
La natura di finanziamento vincolato allo scopo dettato dalla legge, ossia all'apertura di un'attività autonoma, è comprovata dalla previsione che l'erogazione anticipata dell'indennità potrà essere negata ovvero revocata in caso di inadempimento, ossia nel caso in cui l'attività non venga poi effettivamente iniziata. La disposizione appare, dunque, preordinata allo scopo, già in altri casi perseguito dal legislatore, di indirizzare i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del reimpiego con rapporto di natura subordinata, che potrebbe essere di difficile reperimento.
Se questa è la ratio della norma, che è avvalorata dal tenore particolarmente ampio dell'espressione usata, non è possibile escludere nessuna delle attività connotate dal requisito dell'autonomia, e quindi non è possibile escludere dal beneficio coloro che intendano avviare un'attività imprenditoriale, ne' imporre per quest'ultima requisiti o condizioni che la legge non prevede, come l'obbligo del lavoro "prevalentemente proprio", ovvero che l'azienda sia di dimensioni non superiori ad un certo limite. Peraltro, a prescindere dal caso di erogazione anticipata, il legislatore del 1991 riserva all'attività autonoma di ogni genere un particolare favore rispetto a quanto previsto il reimpiego in attività subordinata, favore che ha condotto alcuni interpreti a dubitare della legittimità costituzionale delle relative disposizioni, ma che ne avvalora la ratio sopra indicata. Infatti chi percepisce l'indennità di mobilità e svolge attività autonoma non deve fare alcuna segnalazione all'PS, come previsto invece (pena la cancellazione dalla lista) per il lavoro subordinato precario dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 223/91; inoltre. nel caso di svolgimento attività autonoma, non è prevista la sospensione dell'indennità di mobilità, come è previsto invece per i lavoratori a tempo parziale e per quelli a tempo indeterminato, che mantengono l'iscrizione nelle liste speciali, ma non cumulano i due compensi (art. 8, comma 7, della medesima legge 223/91). Il riferimento fatto allora dal quinto comma dell'art. 7 della legge in esame, alla associazione in cooperativa, lungi dal segnalare limitazioni all'attività autonoma, vale a confermare il carattere di massima ampiezza del campo di erogazione del beneficio e conferma l'intento del legislatore di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome e cooperative, attraverso l'erogazione di un contributo economico al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato.
La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Brescia, il quale - conformandosi al principio per cui la erogazione anticipata dell'indennità di mobilità è consentita anche per intraprendere attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizione a limiti ne' a condizioni non previste dall'art. 7, quinto comma, della legge 223/91 - esaminerà gli altri motivi dell'appello proposto dall'PS avverso la sentenza di primo grado e provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2002