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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
SA RI IC
AL MO IC relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4202/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2025
DA
rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
CH NA DO AR
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CH NA DO AR
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)la signora rimarrà a vivere nella casa coniugale;
il Parte_1 signor si impegna a rilasciare la casa coniugale entro la data del CP_1 30.08.2025. Sul punto specifico, si precisa che i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva della moglie.
3)Il signor si impegna ed obbliga, entro un mese dalla CP_1 comunicazione del decreto di omologa della separazione, a cedere a titolo gratuito alla moglie, signora , l'usufrutto relativo alla Parte_1 propria quota di proprietà della casa familiare, pari al 50% dell'intero dell'immobile, nonché a cedere a titolo gratuito la relativa nuda proprietà alla figlia , nata a [...] l'[...], immobile CP_2 meglio identificato catastalmente come segue: NCEU Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn), mappale n.381, sub 1 in Via G. Lorca n.46 – Piano St-T categoria A/2 classe 3 vani 7 rendita catastale lire 686,000; mappale n.381, sub
6 in Via G. Lorca n.46 – Piano St categoria C/6 classe 1 mq.19 rendita catastale lire 34.200, oltre la quota proporzionale delle parti comuni, come indicato nel relativo atto di acquisto ). Per il trasferimento di cui sopra verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecari e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art.19 della Legge n.74/87, delle Sentenze della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 e n.202 dell'11 giugno 2003, come confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze 16 marzo 2000 n.49/E, nonché dallo Studio del CNN
n.67/99/T in data 16 luglio 1999 e dello Studio del CNN n.82/2000/T approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 14 settembre 2000.
Si precisa che il predetto trasferimento verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale consensuale.Si precisa, altresì, che il predetto trasferimento è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese relative al trasferimento dell'immobile saranno sostenute in parti uguali dai coniugi. 4)I coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CAVRIANA in data 30/05/1987 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 6, parte II, serie A, anno 1987) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVRIANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 11.12.2025
La IC relatrice
AL MO
Il Presidente
GI RT
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
SA RI IC
AL MO IC relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4202/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2025
DA
rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
CH NA DO AR
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CH NA DO AR
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)la signora rimarrà a vivere nella casa coniugale;
il Parte_1 signor si impegna a rilasciare la casa coniugale entro la data del CP_1 30.08.2025. Sul punto specifico, si precisa che i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva della moglie.
3)Il signor si impegna ed obbliga, entro un mese dalla CP_1 comunicazione del decreto di omologa della separazione, a cedere a titolo gratuito alla moglie, signora , l'usufrutto relativo alla Parte_1 propria quota di proprietà della casa familiare, pari al 50% dell'intero dell'immobile, nonché a cedere a titolo gratuito la relativa nuda proprietà alla figlia , nata a [...] l'[...], immobile CP_2 meglio identificato catastalmente come segue: NCEU Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn), mappale n.381, sub 1 in Via G. Lorca n.46 – Piano St-T categoria A/2 classe 3 vani 7 rendita catastale lire 686,000; mappale n.381, sub
6 in Via G. Lorca n.46 – Piano St categoria C/6 classe 1 mq.19 rendita catastale lire 34.200, oltre la quota proporzionale delle parti comuni, come indicato nel relativo atto di acquisto ). Per il trasferimento di cui sopra verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecari e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art.19 della Legge n.74/87, delle Sentenze della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 e n.202 dell'11 giugno 2003, come confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze 16 marzo 2000 n.49/E, nonché dallo Studio del CNN
n.67/99/T in data 16 luglio 1999 e dello Studio del CNN n.82/2000/T approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 14 settembre 2000.
Si precisa che il predetto trasferimento verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale consensuale.Si precisa, altresì, che il predetto trasferimento è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese relative al trasferimento dell'immobile saranno sostenute in parti uguali dai coniugi. 4)I coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CAVRIANA in data 30/05/1987 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 6, parte II, serie A, anno 1987) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVRIANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 11.12.2025
La IC relatrice
AL MO
Il Presidente
GI RT
3