Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 06/02/2026, n. 1957
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento dell'atto impugnato da parte del concessionario integrasse una cessazione della materia del contendere, estinguendo il giudizio.

  • Accolto
    Condanna alle spese legali

    La Corte ha condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, ritenendo che l'ente territoriale non si sia costituito in giudizio nonostante l'annullamento dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Annullamento dell'atto impugnato

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato l'annullamento dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 06/02/2026, n. 1957
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1957
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo