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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 06/02/2026, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1957/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ST MAURIZIO, Presidente e Relatore MIRANDA TOMMASO, Giudice PASSANTE MARCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20889/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TEFA 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1650/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Il ricorrente chiede che l'On. Corte di Giustizia Tributaria, reietta ogni contraria istanza, Voglia così provvedere:
Pertanto, atteso il contegno della presunta concessionaria contraria ai principi di lealtà e correttezza, oltre che di buona fede,
C H I E D E che l'On. Corte di Giustizia Tributaria, Voglia dichiarare oramai cessata la materia del contendere, disponendo, però, una severa condanna a Resistente_1 S.r.l. per il pagamento dei compensi legali e spese del presente procedimento.
Ufficio Resistente_1resistente SRL, in sigla NOV srl, c.f. 17142801004, società di progetto della MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali alla luce di quanto innanzi specificato Chiede Pertanto che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92, a decretare la cessazione della materia del contendere con condanna delle spese di giustizia in favore della NOV S.r.l.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2Con ricorso notificato ritualmente la società S.R.L., in persona del Rappresentante_1Presidente del C.d.a. legale rapp.te p.t. Arch. , con sede in Napoli Indirizzo_1 P.IVA_1alla – P.I e C.F. ricorreva, ai sensi degli artt.18 e segg. del D. Lgs. 546/92 avverso avviso di accertamento esecutivo tari per gli anni 2021-2022-2023-2024 per omessa/infedele dichiarazione prot. n° 203757/9567 del Resistente_102/09/2025 (che si allega – doc. 1) ad istanza di S.r.l., nella qualità di concessionario delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli, per la complessiva somma di € 6.565,00, comprensiva di sanzioni ed interessi, relativamente all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 identificato in catasto urbano alla sezione AVV Foglio 13 Part. 61 sub 22 Cat. A02. Avverso detto atto, palesemente infondato, la società ricorrente, al fine di evitare il consolidamento di una pretesa ingiusta, vessatoria ed infondata, intende proporre, come in effetti propone ricorso in quanto l'atto impugnato è nullo, infondato, illegittimo e gravatorio nel merito.
Il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente;
in effetti il Sig. Nominativo_3, nella qualità di proprietario e locatore, ebbe a concedere in locazione alla Ricorrente_2 s.r.l. una porzione dell'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 identificato in catasto urbano alla sezione AVV Foglio 13 Part. 61 sub 22 Cat. A02, in virtù di contratto sottoscritto il 28/10/2021 regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli (cfr. contratto di locazione - doc. 2).
Più segnatamente la locazione aveva ad oggetto, come detto, una porzione del predetto immobile costituita da n. 2 stanze, wc e cucina, con l'utilizzo in comune della sala riunioni, segreteria ed attesa (cfr. doc. 2).
Nel predetto immobile, infatti, aveva già sede legale ed ha sede la Fenice Restauri S.r.l. (P.Iva e C.F. P.IVA_2), che tutt'oggi occupa l'unità in questione unitamente alla Ricorrente_2 s.r.l. (cfr. visura camerale Società_3 s.r.l. – doc. 3).
La Società_3 S.r.l. si è sempre onerata nel tempo del pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativamente all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 identificato in catasto urbano alla sezione AVV Foglio 13 Part. 61 sub 22 Cat. A02, come attestato dalle quietanze di pagamento della Tari relativa ai precedenti anni (non ingiunti) 2019 e 2020 (cfr. quietanze di pagamento 2019 e 2020 – docc. 4-5).
Pertanto, anche con riferimento all'imposta relative all'annualità 2021-2022-2023-2024, oggetto dell'avviso di accertamento oggi impugnato, nonché per quella successiva 2025, la
3 Società_3 S.r.l. ha provveduto al pagamento come attestato dalle quietanze di pagamento che si allegano e producono (cfr. quietanze di pagamento 2021-2022-2023-2024–2025 doc. 6-10).
Resistente_1Si costituiva in giudizio SRL, in sigla NOV srl, c.f. 17142801004, società di progetto della MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali alla luce di quanto innanzi specificato chiedeva che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92, a decretare la cessazione della materia del contendere con condanna delle spese di giustizia in favore della NOV S.r.l.
Il Comune di Napoli benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio.
Con successiva memoria la parte ricorrente aderiva alla richiesta di estinzione chiedendo che l'On. Corte di Giustizia Tributaria, voglia dichiarare oramai cessata la materia del contendere, disponendo, però, una severa condanna a Resistente_1 S.r.l. per il pagamento dei compensi legali e spese del presente procedimento.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, dopo il deposito di memorie, si decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. 4 La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Resistente_1Nella sua comparsa di costituzione SRL ha precisato quanto segue:
“ Con il presente atto la Resistente_1 SRL Concessionaria del Comune di Napoli, ut supra, in virtù delle corrette doglianze prodotte dal ricorrente emette il provvedimento di annullamento, proponendo pertanto la cessata materia del contendere.
Al riguardo si specifica che la Resistente_1 Srl ha tempestivamente notificato il provvedimento di sgravio in data 29/12/2025 alla società contribuente, mediante istanza in autotutela dalla stessa presentata in data 10/10/2025.
Pertanto, alla luce di quanto specificato, chiede la condanna alle spese in considerazione dell'inutile contenzioso che è stato posto in essere. Alla luce di quanto innanzi specificato Chiede Pertanto che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92, a decretare la cessazione della materia del contendere con condanna delle spese di giustizia in favore della NOV S.r.l.”.
Con successiva memoria la parte ricorrente chiedeva che l'On. Corte di Giustizia Tributaria, Voglia dichiarare oramai cessata la materia del contendere, disponendo, però, una severa condanna a Resistente_1 S.r.l. per il pagamento dei compensi legali e spese del presente procedimento.
In ordine al regime delle spese, tenuto conto degli esiti della lite e dei principi della soccombenza anche virtuale, considerata la richiesta del difensore della parte ricorrente, ritiene questa Corte di Giustizia di disporre la condanna del Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali sopportate dalla parte istante.
5 Tanto si dispone tenuto conto del comportamento dell'ente territoriale che prima ha azionato la pretesa impositiva tramite concessionario e, all'esito della notifica del ricorso, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, nonostante sia stato disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Infatti, soltanto all'esito della proposizione del ricorso, rimasta senza esito la istanza in autotutela del contribuente, veniva disposto l'annullamento dell'atto impugnato e avanzata la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (vedi istanza proposta tardivamente dalla società di riscossione NOV nella sua comparsa di costituzione come sopra riportato).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della parte ricorrente in Euro 800,00 oltre IVA CPA e altri oneri come per legge.
Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra al parte ricorrente e Società_1.
Così deciso in Napoli, li 29 gennaio 2026.
Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ST MAURIZIO, Presidente e Relatore MIRANDA TOMMASO, Giudice PASSANTE MARCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20889/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TEFA 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025_10_9567 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1650/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Il ricorrente chiede che l'On. Corte di Giustizia Tributaria, reietta ogni contraria istanza, Voglia così provvedere:
Pertanto, atteso il contegno della presunta concessionaria contraria ai principi di lealtà e correttezza, oltre che di buona fede,
C H I E D E che l'On. Corte di Giustizia Tributaria, Voglia dichiarare oramai cessata la materia del contendere, disponendo, però, una severa condanna a Resistente_1 S.r.l. per il pagamento dei compensi legali e spese del presente procedimento.
Ufficio Resistente_1resistente SRL, in sigla NOV srl, c.f. 17142801004, società di progetto della MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali alla luce di quanto innanzi specificato Chiede Pertanto che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92, a decretare la cessazione della materia del contendere con condanna delle spese di giustizia in favore della NOV S.r.l.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2Con ricorso notificato ritualmente la società S.R.L., in persona del Rappresentante_1Presidente del C.d.a. legale rapp.te p.t. Arch. , con sede in Napoli Indirizzo_1 P.IVA_1alla – P.I e C.F. ricorreva, ai sensi degli artt.18 e segg. del D. Lgs. 546/92 avverso avviso di accertamento esecutivo tari per gli anni 2021-2022-2023-2024 per omessa/infedele dichiarazione prot. n° 203757/9567 del Resistente_102/09/2025 (che si allega – doc. 1) ad istanza di S.r.l., nella qualità di concessionario delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli, per la complessiva somma di € 6.565,00, comprensiva di sanzioni ed interessi, relativamente all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 identificato in catasto urbano alla sezione AVV Foglio 13 Part. 61 sub 22 Cat. A02. Avverso detto atto, palesemente infondato, la società ricorrente, al fine di evitare il consolidamento di una pretesa ingiusta, vessatoria ed infondata, intende proporre, come in effetti propone ricorso in quanto l'atto impugnato è nullo, infondato, illegittimo e gravatorio nel merito.
Il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente;
in effetti il Sig. Nominativo_3, nella qualità di proprietario e locatore, ebbe a concedere in locazione alla Ricorrente_2 s.r.l. una porzione dell'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 identificato in catasto urbano alla sezione AVV Foglio 13 Part. 61 sub 22 Cat. A02, in virtù di contratto sottoscritto il 28/10/2021 regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli (cfr. contratto di locazione - doc. 2).
Più segnatamente la locazione aveva ad oggetto, come detto, una porzione del predetto immobile costituita da n. 2 stanze, wc e cucina, con l'utilizzo in comune della sala riunioni, segreteria ed attesa (cfr. doc. 2).
Nel predetto immobile, infatti, aveva già sede legale ed ha sede la Fenice Restauri S.r.l. (P.Iva e C.F. P.IVA_2), che tutt'oggi occupa l'unità in questione unitamente alla Ricorrente_2 s.r.l. (cfr. visura camerale Società_3 s.r.l. – doc. 3).
La Società_3 S.r.l. si è sempre onerata nel tempo del pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativamente all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 identificato in catasto urbano alla sezione AVV Foglio 13 Part. 61 sub 22 Cat. A02, come attestato dalle quietanze di pagamento della Tari relativa ai precedenti anni (non ingiunti) 2019 e 2020 (cfr. quietanze di pagamento 2019 e 2020 – docc. 4-5).
Pertanto, anche con riferimento all'imposta relative all'annualità 2021-2022-2023-2024, oggetto dell'avviso di accertamento oggi impugnato, nonché per quella successiva 2025, la
3 Società_3 S.r.l. ha provveduto al pagamento come attestato dalle quietanze di pagamento che si allegano e producono (cfr. quietanze di pagamento 2021-2022-2023-2024–2025 doc. 6-10).
Resistente_1Si costituiva in giudizio SRL, in sigla NOV srl, c.f. 17142801004, società di progetto della MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali alla luce di quanto innanzi specificato chiedeva che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92, a decretare la cessazione della materia del contendere con condanna delle spese di giustizia in favore della NOV S.r.l.
Il Comune di Napoli benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio.
Con successiva memoria la parte ricorrente aderiva alla richiesta di estinzione chiedendo che l'On. Corte di Giustizia Tributaria, voglia dichiarare oramai cessata la materia del contendere, disponendo, però, una severa condanna a Resistente_1 S.r.l. per il pagamento dei compensi legali e spese del presente procedimento.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, dopo il deposito di memorie, si decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. 4 La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Resistente_1Nella sua comparsa di costituzione SRL ha precisato quanto segue:
“ Con il presente atto la Resistente_1 SRL Concessionaria del Comune di Napoli, ut supra, in virtù delle corrette doglianze prodotte dal ricorrente emette il provvedimento di annullamento, proponendo pertanto la cessata materia del contendere.
Al riguardo si specifica che la Resistente_1 Srl ha tempestivamente notificato il provvedimento di sgravio in data 29/12/2025 alla società contribuente, mediante istanza in autotutela dalla stessa presentata in data 10/10/2025.
Pertanto, alla luce di quanto specificato, chiede la condanna alle spese in considerazione dell'inutile contenzioso che è stato posto in essere. Alla luce di quanto innanzi specificato Chiede Pertanto che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92, a decretare la cessazione della materia del contendere con condanna delle spese di giustizia in favore della NOV S.r.l.”.
Con successiva memoria la parte ricorrente chiedeva che l'On. Corte di Giustizia Tributaria, Voglia dichiarare oramai cessata la materia del contendere, disponendo, però, una severa condanna a Resistente_1 S.r.l. per il pagamento dei compensi legali e spese del presente procedimento.
In ordine al regime delle spese, tenuto conto degli esiti della lite e dei principi della soccombenza anche virtuale, considerata la richiesta del difensore della parte ricorrente, ritiene questa Corte di Giustizia di disporre la condanna del Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali sopportate dalla parte istante.
5 Tanto si dispone tenuto conto del comportamento dell'ente territoriale che prima ha azionato la pretesa impositiva tramite concessionario e, all'esito della notifica del ricorso, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, nonostante sia stato disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Infatti, soltanto all'esito della proposizione del ricorso, rimasta senza esito la istanza in autotutela del contribuente, veniva disposto l'annullamento dell'atto impugnato e avanzata la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (vedi istanza proposta tardivamente dalla società di riscossione NOV nella sua comparsa di costituzione come sopra riportato).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della parte ricorrente in Euro 800,00 oltre IVA CPA e altri oneri come per legge.
Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra al parte ricorrente e Società_1.
Così deciso in Napoli, li 29 gennaio 2026.
Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
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