CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31224 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IC IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 31224 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO IA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda formulata da IA RI MA per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 16.02.2010 al 18.05.2010 in custodia in carcere e successivamente per novantuno giorni agli arresti domiciliari, fino alla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Caltagirone il 24.07.2019.. La misura era stata disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Bari per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui spaccio di sostanze stupefacenti Secondo l'ipotesi accusatoria MP avrebbe partecipato alla associazione promossa da BR ZA col contributo di SC Codespoti, EN ZA, SC IO e NI IO avendo stabilmente acquistato sostanze stupefacenti da NC LE che, a sua volta, si riforniva da ZA e Codespoti. MP è stato assolto dal Tribunale di Locri con sentenza del 17 ottobre 2017 divenuta definitiva il 6 marzo 2018. 2. L'ordinanza impugnata riferisce che il compendio indiziario, costituito principalmente dagli esiti delle attività di intercettazione, non è stato valutato idoneo ad affermare la penale responsabilità era «sintomatico di rapporti frequenti con altri singoli imputati poi condannati perché facenti parte di un pericoloso circuito dedito al traffico di stupefacenti. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. peri. 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, IA RI MA ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Col primo motivo, il ricorrente osserva che gli elementi sulla base dei quali la misura cautelare è stata applicata sono gli stessi valutati inidonei all'affermazione della penale responsabilità all'esito del giudizio. Rileva che Sostiene che, poiché questo dato era evidente, il comportamento dell'imputato non può essere ritenuto causale rispetto alla adozione di una misura che era ab origine mancante del necessario presupposto di gravità indiziaria e che non è risultato provato alcun concorso o semplcie accordo tra IA re gli altri soggetti in relazione all'attività di spaccio contestata nonostante le centinaia di ntercettazioni. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare la povertà e la carenza del quadro indiziario, e altresì valutare il comportamento processuale dell'imputato che nell'interrogatorio di garanzia si è proclamato innocente ed estraneo trovando le sue dichiarazioni pieno riscontro dal parte del Giudice della cognizione con un comportamento esemplare e collaborativo. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso si deve preliminarmente ribadire che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. :3 Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia c:oncorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelllo seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 4 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti, che IA fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni rendevano palesi e assidui i suoi rapporti con persone che commerciavano stupefacenti . Dinanzi all'interrogatorio del IP ha dichiarato di essere semplice consumatore e ha fornito il nominativo di colui che gli procurava la droga, tanto che il IP dispose gli arresti domiciliairi. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all'applicazione della misura, siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. In generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato (nel caso di specie, al reato associativo) e dunque di condotte che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da :5 Il Presi nte Frances'c4 MP creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). A ciò deve aggiungersi che, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi "criptiche", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella ogget:to dell'accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si è giunti a tali conclusioni, ad esempio, in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività (Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, VA ed altri, Rv. 245794) ed anche in un caso in cui, dalle conversazioni intercettate, era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto di sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 9.06.2023
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 31224 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO IA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda formulata da IA RI MA per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 16.02.2010 al 18.05.2010 in custodia in carcere e successivamente per novantuno giorni agli arresti domiciliari, fino alla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Caltagirone il 24.07.2019.. La misura era stata disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Bari per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui spaccio di sostanze stupefacenti Secondo l'ipotesi accusatoria MP avrebbe partecipato alla associazione promossa da BR ZA col contributo di SC Codespoti, EN ZA, SC IO e NI IO avendo stabilmente acquistato sostanze stupefacenti da NC LE che, a sua volta, si riforniva da ZA e Codespoti. MP è stato assolto dal Tribunale di Locri con sentenza del 17 ottobre 2017 divenuta definitiva il 6 marzo 2018. 2. L'ordinanza impugnata riferisce che il compendio indiziario, costituito principalmente dagli esiti delle attività di intercettazione, non è stato valutato idoneo ad affermare la penale responsabilità era «sintomatico di rapporti frequenti con altri singoli imputati poi condannati perché facenti parte di un pericoloso circuito dedito al traffico di stupefacenti. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. peri. 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, IA RI MA ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Col primo motivo, il ricorrente osserva che gli elementi sulla base dei quali la misura cautelare è stata applicata sono gli stessi valutati inidonei all'affermazione della penale responsabilità all'esito del giudizio. Rileva che Sostiene che, poiché questo dato era evidente, il comportamento dell'imputato non può essere ritenuto causale rispetto alla adozione di una misura che era ab origine mancante del necessario presupposto di gravità indiziaria e che non è risultato provato alcun concorso o semplcie accordo tra IA re gli altri soggetti in relazione all'attività di spaccio contestata nonostante le centinaia di ntercettazioni. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare la povertà e la carenza del quadro indiziario, e altresì valutare il comportamento processuale dell'imputato che nell'interrogatorio di garanzia si è proclamato innocente ed estraneo trovando le sue dichiarazioni pieno riscontro dal parte del Giudice della cognizione con un comportamento esemplare e collaborativo. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso si deve preliminarmente ribadire che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. :3 Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia c:oncorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelllo seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 4 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti, che IA fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni rendevano palesi e assidui i suoi rapporti con persone che commerciavano stupefacenti . Dinanzi all'interrogatorio del IP ha dichiarato di essere semplice consumatore e ha fornito il nominativo di colui che gli procurava la droga, tanto che il IP dispose gli arresti domiciliairi. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all'applicazione della misura, siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. In generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato (nel caso di specie, al reato associativo) e dunque di condotte che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da :5 Il Presi nte Frances'c4 MP creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). A ciò deve aggiungersi che, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi "criptiche", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella ogget:to dell'accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si è giunti a tali conclusioni, ad esempio, in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività (Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, VA ed altri, Rv. 245794) ed anche in un caso in cui, dalle conversazioni intercettate, era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto di sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 9.06.2023