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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1466/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAIMONE SIMONA VIVALDI, elettivamente domiciliata presso il medesimo,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AMODEO GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: ripetizione di indebito - divisione
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Nel merito:
Accertare e dichiarare dovuta la somma pari ad € 30.000,00 in favore dell'attrice (già detratto l'importo richiesto in citazione per il camper, questione già risolta tra le parti), condannare il SI. a versare alla SI.ra detta somma o la maggiore o CP_1 Parte_1 minore ritenuta di giustizia, con conseguente e successiva formalizzazione in capo al CP_1 della proprietà del bene immobile e spese a suo carico.
In particolare accertare e dichiarare dovuti € 10.000,00 quale corrispettivo della comproprietà della SI.ra da versarsi da parte del SI. . Parte_1 CP_1
pagina 1 di 14 In caso di opposizione da parte del SI. all'acquisizione della quota di proprietà della CP_1
SI.ra con relativo pagamento del prezzo, Voglia la S.V. previo esperimento del Parte_1 tentativo di conciliazione ai fini di economia processuale, accertare la divisibilità o meno dei beni in comproprietà (terreno e autorimessa meglio descritti nei relativi atti e visure allegati) a mezzo di disponenda C.T.U. descrittiva e valutativa dei beni e delle relative provenienze.
Con valutazione e quantificazione dei relativi valori.
In caso di accertata divisibilità dei beni, disporsi la loro divisione.
In caso, invece, di accertata indivisibilità dei beni, farsi luogo alla vendita con eventuale affidamento delle operazioni ad un Notaio alle condizioni e prezzo fissandi e con attribuzione a ciascuno dei condividenti di parte della somma realizzata corrispondente alle loro quote di comproprietà.
Accertare e dichiarare dovuti € 20.000,00 dal SI. alla SI.ra quale CP_1 Parte_1 restituzione delle somme documentali e documentate agli atti, elargite dall'attrice ed in godimento al SI. . CP_1
In via istruttoria: ammettersi le seguenti prove
1. Quanto alla comproprietà dei beni immobili in particolare terreno sito nel Comune di Cameri Via San Biagio censito al Foglio 49 Particella 1437 02 are Qualità Classe Ente Urbano e autorimessa costituita da due posti auto categoria C/6 Classe 2 consistenza 26 mq superficie catastale 38 mq, CTU con nomina di un geometra presente nelle liste del Tribunale volta alla valutazione del valore complessivo, della possibilità o meno di divisione e della opportunità di vendita all'asta nel caso in cui il SI. rifiutasse ancora di acquistare la CP_1 porzione della SI.ra (valutazione da eseguirsi in considerazione del fatto che Pt_1
l'autorimessa ed il terreno sul quale sorge fanno parte del contesto abitativo del SI. e CP_1 dal medesimo in uso esclusivo).
In caso di accertata divisibilità dei beni, disporsi la loro divisione.
In caso, invece, di accertata indivisibilità dei beni, farsi luogo alla vendita con eventuale affidamento delle operazioni ad un Notaio alle condizioni e prezzo fissandi e con attribuzione a ciascuno dei condividenti di parte della somma realizzata corrispondente alle loro quote di comproprietà;
2. Quanto all'accertamento delle somme elargite dalla SI.ra in favore del SI. Parte_1
, trattandosi di questione DOCUMENTALE, sarebbe risolutiva ai fini della CP_1 quantificazione delle somme in avere, un'attenta lettura dei documenti che sono già stati allegati alle difese della SI.ra estratti conto e lista dei giroconto. Pt_1
pagina 2 di 14 Per l'acquisto di beni rimasti in esclusivo godimento del SI. (mobilia e suppellettili CP_1
Ikea e Mercatone, come si evince dagli estratti conto agli atti, beni rimasti nella casa familiare di esclusiva proprietà di ed al medesimo rimasta in godimento) e per lavori di CP_1 ristrutturazione e costruzione nuovo bagno effettuati presso l'abitazione di esclusiva proprietà del SI. (pagamento di metà rata mensile del prestito del SI. pari ad € CP_1 CP_1
382,93, bonifici ripetitivi della SI.ra di € 191,50, € 177,50, € 100,00, oltre bonifici Pt_1 singoli di € 2.500,00, 1.000,00, 330,00 ecc.. vedi estratti conto) e per risparmio energetico (versati dal conto cointestato € 3.316,00 ed € 4.991,00 che il SI. scarica nel 730 CP_1 annualmente, come si evince dalla documentazione agli atti).
Solo nel caso in cui la lettura appaia non di semplice esecuzione per il Giudice, ammettersi CTU contabile con nomina di un esperto iscritto alle liste del Tribunale volta alla quantificazione delle somme elargite dalla SI.ra al SI. per l'acquisto di beni Pt_1 CP_1 rimasti in esclusivo godimento del SI. (mobilia e suppellettili), lavori di CP_1 ristrutturazione, per risparmio energetico e costruzione nuovo bagno effettuati presso l'abitazione di esclusiva proprietà del SI. ed suo esclusivo uso. CP_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche in considerazione dell'indisponibilità conciliativa di parte convenuta.
Con osservanza.”
Conclusioni di parte convenuta:
“NEL MERITO:
- Accertate le circostanze di cui alla narrativa delle difese di giudizio, richiamate le eccezioni e deduzioni ivi svolte dal convenuto, disatteso ogni contrario assunto, in principalità rigettare ogni avversa domanda giudiziale ed eccezione perché infondate in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale attorea contenere la stessa entro l'importo complessivo unitario di Euro 15.000,00.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dal convenuto, ma non ammesse dal Giudicante, con II° memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. del 11.04.2023.”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione pagina 3 di 14 Con atto di citazione ha convenuto in giudizio già suo Parte_1 CP_1 convivente more uxorio, rassegnando, nell'atto introduttivo, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare dovuta la somma pari ad euro 39.000,00, condannare il SI. a versare alla SI.ra CP_1 [...]
detta somma o la maggiore o minore ritenuta di giustizia, con conseguente e successiva Parte_1 formalizzazione della proprietà in capo al . CP_1
Con vittoria di spese ed onorari per la presente causa e per la mediazione, oltre spese generali, iva e сра”.
L'attrice, premesso di avere intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale dal 1998 al novembre 2016 e di avere con lo stesso coabitato, dall'ottobre 2000 al maggio 2018, presso l'appartamento sito in Cameri (NO), via S. Biagio n. 25/B di proprietà di quest'ultimo, trasferendosi altrove solo al termine della relazione, insieme alle due figlie avute con ha sostenuto di avere sempre contribuito, negli anni, alle spese CP_1 familiari nella misura del 50%.
L'attrice ha agito al fine di ottenere la corresponsione da parte dell'ex compagno della metà delle somme sborsate per l'acquisto o per il mantenimento dei beni mobili e immobili rimasti in esclusivo godimento del convenuto.
In particolare, l'attrice ha dedotto di avere contribuito: - alla ristrutturazione dell'abitazione di proprietà dell'odierno convenuto, mediante elargizioni tracciate e non;
- all'acquisto dei pannelli solari, rimasti in uso esclusivo a il quale, peraltro, grazie CP_1 al funzionamento degli stessi, riceve sul proprio conto corrente dei bonifici da parte di per il pagamento dell'eccedenza; - all'acquisto di mobili e suppellettili ancora in uso CP_2 al convenuto;
- all'acquisto del terreno su cui sono stati edificati i garage, la cui stima ammonta ad € 20.000,00; -all'acquisto del camper in comproprietà al prezzo di € 18.000, anche questo rimasto in uso escluso al convenuto;
- alle spese familiari con versamenti per una somma tracciata e documentata di € 20.000,00.
Con comparsa depositata il 24.02.2020 si è costituito il quale, contestata CP_1 la genericità dell'atto di citazione, ne ha eccepito la nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni in diritto, chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, il suo contenimento nella somma complessiva di € 15.000,00.
In particolare, il convenuto ha evidenziato che, per il terreno su cui è stato edificato l'autorimessa e per il camper, beni in comproprietà fra le parti, è stato avviato un procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità della divisione, mai portato a conclusione.
pagina 4 di 14 Per quanto riguarda le somme asseritamente esborsate per l'acquisto di mobili e suppellettili, non specificamente individuate, il convenuto ha evidenziato che non è stato esplicitato a quale titolo l'attrice avrebbe diritto alla corresponsione della somma di € 20.000,00.
In diritto, il convenuto ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ambito delle convivenze di fatto, quale quella intercorsa tra le parti dal 2000 al 2018, eventuali versamenti effettuati da un convivente a vantaggio dell'altro vanno intese come adempimenti di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e, quindi, non sono ripetibili, a condizione che siano stati rispettati, come nel caso di specie, criteri di proporzionalità e di adeguatezza.
In ogni caso, parte convenuta ha dedotto che egli anticipava i pagamenti per le spese relative alla vita comune, mentre l'attrice si limitava a rimborsargli, in un momento successivo, il 50% della spesa, come emergerebbe dalla stessa movimentazione bancaria relativa al conto corrente cointestato “IWBank” di cui al doc. 6 prodotto dalla controparte.
Alla prima udienza, in data 16.03.2021, la difesa di parte attrice ha contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e ha precisato che la domanda non riguarda le spese sostenute dall'attrice in favore del nucleo familiare nel corso della convivenza ma attiene: ad alcuni beni che sono in comproprietà fra le parti, rimasti in esclusivo uso del convenuto;
alle spese di ristrutturazioni dell'immobile di proprietà esclusiva di per cui quest'ultimo gode, fra l'altro, di detrazioni fiscali;
CP_1 infine, alle spese per i beni mobili acquistati nel corso della convivenza e che sono rimasti nell'esclusivo godimento del convenuto.
Infine, ha depositato ulteriore documentazione e ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La difesa di parte convenuta, richiamatasi al proprio atto introduttivo e insistendo, in particolare, nell'eccezione di nullità della citazione, si è associata alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con provvedimento a verbale dell'udienza del 16.3.2021, in accoglimento della relativa eccezione, è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ed è stato concesso all'attrice termine perentorio per l'integrazione della domanda, con specificazione del petitum e dei fatti integranti la causa petendi, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c.
Con l'atto integrativo parte attrice ha precisato: “La domanda di cui alla presente causa riguarda:
- la divisione della comproprietà dei beni immobili in particolare terreno sito nel Comune di Cameri Via San Biagio censito al Foglio 49 Particella 1437 02 are Qualità Classe Ente Urbano e autorimessa costituita da due posti auto categoria C/6 Classe 2 consistenza 26 mq superficie pagina 5 di 14 catastale 38 mq (vedi documenti agli atti, docc. 5, 6, 7). La comproprietà è documentata dal titolo al doc. 5 allegato alla citazione e cioè atto di vendita terreno, sul quale è stata poi costruita l'autorimessa. Ogni spesa è stata effettuata attraverso conto in comune.
Il valore stimato dal tecnico incaricato dalla SI.ra MO ER Geom. AN Zambon ammonta ad € 20.000,00 (doc. 6).
L'autorimessa e il terreno su cui sorge fanno parte del contesto abitativo del SI. e dal CP_1 medesimo in uso esclusivo. La divisione con successiva vendita a terzi oltre che essere poco percorribile (chi acquista una porzione/posto auto all'interno di una proprietà altrui delimitata?) sarebbe sconveniente per il SI. e determinerebbe perdita economica per entrambi. CP_1
Per tal ragione si è chiesta condanna al pagamento di € 10.000,00 (pari alla metà) dal SI.
alla SI.ra con riunione dell'intera proprietà in capo al . CP_1 Parte_1 CP_1
In caso di opposizione Voglia la S.V. previo esperimento del tentativo di conciliazione ai fini di economia processuale, accertare la divisibilità o meno dei beni in comproprietà (terreno e autorimessa meglio descritti nei relativi atti e visure allegati) a mezzo di disponenda C.T.U. descrittiva e valutativa dei beni e delle relative provenienze. Con valutazione e quantificazione dei relativi valori. In caso di accertata divisibilità dei beni, disporsi la loro divisione. In caso, invece, di accertata indivisibilità dei beni, farsi luogo alla vendita con eventuale affidamento delle operazioni ad un Notaio alle condizioni e prezzo fissandi e con attribuzione a ciascuno dei condividenti di parte della somma realizzata corrispondente alle loro quote di comproprietà;
- in comproprietà risulta altresì il bene mobile registrato camper targato CB517NE il cui prezzo ammonta ad € 18.000,00 (vedi visura PRA agli atti, doc. 8). Medesimo discorso si è percorso per il bene mobile chiedendo condanna alla corresponsione della metà del valore € 9.000,00, al fine di evitare perdita economica per entrambi. Nel caso in cui ci fosse opposizione, si chiede valutazione ai fini della vendita all'asta;
- l'accertamento delle somme elargite dalla SI.ra in favore del SI. Parte_1 CP_1
(DOCUMENTALE: tutte documentate agli atti, attraverso gli estratti conto ed la lista dei giroconto) per l'acquisto di beni rimasti in esclusivo godimento di quest'ultimo (mobilia e suppellettili Ikea e Mercatone, come si evince dagli estratti conto agli atti, beni rimasti nella casa familiare di esclusiva proprietà di ed al medesimo rimasta in godimento) e per lavori di CP_1 ristrutturazione e costruzione nuovo bagno effettuati presso l'abitazione di esclusiva proprietà del SI. (pagamento di metà rata mensile del prestito del SI. pari ad € 382,93, CP_1 CP_1 bonifici ripetitivi della SI.ra di € 191,50, € 177,50, € 100,00, oltre bonifici singoli di € Pt_1
2.500,00, 1.000,00, 330,00 ecc.. vedi estratti conto) e per risparmio energetico (versati dal conto cointestato € 3.316,00 ed € 4.991,00 che il SI. scarica nel 730 annualmente, come si CP_1 evince agli atti), con conseguente condanna alla restituzione in favore di di € Parte_1
20.000,00. Le spese venivano onorate attraverso il conto corrente in comune ed oltrepiù la SI.ra effettuava bonifici/giroconto dal suo conto corrente personale, come documentato. Parte_1
pagina 6 di 14 In particolare, per ulteriore specifica si evidenzia come oltre ai bonifici ripetitivi di € 191,50 ed € 177,50 ed € 100,00 la SI.ra ha effettuato bonifici in favore del SI. per € Pt_1 CP_1
9.354,00.
La somma quantificata in difetto ammonta ad € 20.000,00 (malgrado la somma dei bonifici e dei giroconto sia maggiore, non essendo possibile per la maggior somma giustificare i motivi di elargizione si è preferito domandare somma inferiore al fine di evitare contestazioni).
Si sottolinea come nel conteggio non sono comunque inserite le spese quotidiane per acquisto di beni alimentari, per utenze, per il mantenimento della prole ecc. Quanto richiesto in restituzione riguarda solamente quanto rimasto in godimento al SI. e soprattutto le somme elargite CP_1 da per far fronte a metà delle spese di ristrutturazione e per pannelli solari relativi Parte_1 all'abitazione di esclusiva proprietà di . Detti lavori hanno apportato migliorie CP_1 all'abitazione del SI. con evidente aumento del valore dell'immobile. CP_1
Quanto alle spese per risparmio energetico, pannelli solari, il SI. oltre a scaricare il 50% CP_1 con la dichiarazione dei redditi, gode di bonifici da parte di per l'acquisto dell'energia CP_2 residuale, con ulteriore beneficio (recupero somme) in solo favore del SI. (vedi precedenti CP_1 bonifici sul conto corrente cointestato). CP_2
Attraverso il doc. 1 allegato alla citazione nonché a tutti gli estratti conto versati ai docc. 2 e 4 si ha prova documentale delle molteplici elargizioni emesse dall'attrice in favore del convenuto.
Oltretutto il convenuto non solo ha potuto godere delle somme senza spese e interessi (bonificate mensilmente dalla SI.ra -mai restituite- ma addirittura gode delle detrazioni Parte_1 annuali nella dichiarazione dei redditi con relativo rimborso (vedi dichiarazione redditi CP_1 prodotta in udienza). Ad ogni buon conto quanto si chiede in restituzione sono solamente le somme esborsate, non i frutti né la differenza in valore, agevolazioni che rimarranno nell'esclusivo godimento del SI. ”. CP_1
Parte attrice, infine, ha concluso qualificando la propria domanda come azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in forza del quale è possibile ripetere quanto pagato sulla base di un titolo inesistente sin dall'inizio o successivamente venuto meno.
In data 31.05.2021, parte convenuta ha depositato memoria integrativa, con cui, richiamate le proprie precedenti difese, ha opposto l'inammissibilità e l'abnormità processuale della domanda e la non cumulabilità dell'azione di arricchimento senza causa (o di ripetizione di indebito oggettivo, stante la nuova qualificazione della domanda attorea) e dell'azione di divisione immobiliare con riguardo ai beni immobili ed al bene mobile registrato.
Con riferimento, invece, alle somme asseritamente elargite da parte attrice, parte convenuta ha nuovamente eccepito la genericità delle allegazioni di controparte, insistendo per il rigetto della domanda.
pagina 7 di 14 Sono stati concessi alle parti plurimi rinvii per la definizione conciliativa della controversia, giunta a buon esito rispetto al camper, che le parti hanno privatamente venduto, e inizialmente avviatasi a concreta soluzione, per quanto riferito dalle parti, anche rispetto alla divisione del garage, tuttavia, infine, impedita, dall'emersione di difetti di regolarità edilizia e urbanistica che, stando alle allegazioni del convenuto, sono risultate di sanabilità più difficoltosa e più onerosa rispetto a quanto inizialmente preventivato. Le alternative proposte da ultimo svolte dal convenuto (cfr. verbale udienza 11.10.2022), alla luce di tali emergenze, non sono state accettate dall'attrice.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. le parti si sono richiamate al contenuto dei propri atti introduttivi e hanno evidenziato che il camper non è più oggetto del contendere e, quindi, che la relativa domanda si intende rinunciata.
Con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte attrice ha chiesto l'ammissione di CTU al fine dell'accertamento del valore dell'immobile oggetto della domanda di divisione e, in caso di opposizione dell'attore all'acquisto della quota della sig.ra Pt_1 con il debito conguaglio, al fine di valutare la comoda divisibilità del bene in vista,
[...] in caso negativo, di vendita a terzi;
nonché, laddove ritenuta necessaria, CTU contabile volta alla quantificazione delle somme elargite dall'attrice per l'acquisto di beni mobili e migliorie sull'immobile rimasti nell'esclusiva godimento e utilizzo del convenuto.
Parte convenuta ha domandato, invece, l'ammissione di prova orale sui capitoli articolati nella seconda memoria istruttoria.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di procedere a CTU estimativa né a prova orale, è giunta all'udienza del 22.10.2024, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni.
All'udienza da ultimo indicata, preso atto delle conclusioni precisato dai procuratori delle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
***
1.
Va preliminarmente rilevato che nella memoria integrativa tempestivamente depositata in data 19.4.2021, parte attrice ha sufficientemente individuato, nei termini che saranno di seguito esaminati, la causa petendi posta a fondamento delle proprie domande, così sanando a norma dell'art. 164, co. 4 e 5 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione, dichiarata a verbale dell'udienza del 16.3.2021.
2.
pagina 8 di 14 In primo luogo l'attrice, intervenuta la separazione dal convenuto, suo convivente more uxorio dal 2000 al 2018, periodo nel quale la coppia, insieme alle figlie nate dall'unione, ha vissuto nell'immobile di proprietà del agisce per ottenere il pagamento della CP_1 somma di € 20.000, che costituisce, secondo i calcoli attorei, una parte delle somme dalla stessa versate in costanza di convivenza per l'acquisto di beni mobili rimasti nella disponibilità del convenuto, che continua a usufruire dell'immobile di sua proprietà, oltre che per migliorie di detto immobile.
L'attrice, che in effetti nell'atto di citazione non aveva delineato il fondamento della domanda di pagamento se non, in modo generico, sul presupposto che si trattasse di esborsi per beni o opere duraturi, di cui, successivamente alla separazione, continua a beneficiare il solo attore (non essendo allo scopo sufficiente l'individuazione dell'oggetto della causa, all'atto dell'iscrizione a ruolo, quale “arricchimento senza causa”), ha precisato di aver agito ai sensi dell'art. 2033 c.c., per essere venuto meno il titolo posto a fondamento dell'obbligazione a suo tempo insorta.
La domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
La giurisprudenza ha chiarito che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. Cass., n. 1277/2014; conf. n. 1266/2016).
In particolare, la parte che abbia contribuito, in costanza del rapporto familiare, al pagamento di parte delle spese relative alla casa familiare sia pure di proprietà della controparte, ivi compresi i ratei di mutuo riferiti al periodo di convivenza, non può dolersi, al termine della convivenza, delle erogazioni che non trasmodino l'adempimento delle obbligazioni connesse al rapporto di convivenza e non siano contraddistinte ab origine da assenza di giustificazione, procedendo alla separazione a una ricostruzione dei rapporti di dare e di avere, essendo tali erogazioni assistite da causa giustificativa, di natura gratuita o liberale, che non viene meno ex post in relazione al venir meno del rapporto sentimentale.
E' opportuno altresì ricordare la significativa evoluzione intervenuta, nella materia, in relazione alle ipotesi di cessazione della convivenza matrimoniale, sulla base di norme che, nel nucleo essenziale, là dove evidenziano l'ideale solidaristico su cui si fondano l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi alla vita familiare e nei confronti dei figli, di per sé applicabili anche alla convivenza more uxorio, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al componente della coppia poi venuta meno, non proprietario del bene, per ripetere le somme versate all'altro componete della coppia per i lavori eseguiti sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, destinato ad essere adibito a casa familiare, trattandosi di spese effettuate per soddisfare una primaria e ineludibile esigenza della famiglia.
pagina 9 di 14 Laddove, infatti, si tratti di spese a suo tempo “finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione” da uno dei due conviventi ed impiegata come casa comune, tali spese devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quali liberalità indirette a favore del coniuge, non sono ripetibili (Cass., n. 10942/2015; l'orientamento si è recentemente approfondito e consolidato con la pronuncia di Cass., n. 5385/2023, secondo cui, in via generale e astratta e salva la verifica della concreta articolazione del reciproco dovere di contribuzione dei coniugi in relazione alle esigenze della famiglia, alle sostanze di cui ciascuno dei due partners gode e agli accordi specificamente intercorsi per regolamentare tale aspetto patrimoniale della vita familiare, “sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza)”.
Pertanto, sebbene in linea di principio non sottratti alla disciplina della ripetizione dell'indebito, ove si tratti di contributi, in lavoro o in natura, spontaneamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa da adibire ad abitazione del nucleo familiare e, dunque, in vista della realizzazione di un progetto comune, è necessario verificare se alla restituzione non osti la disciplina delle obbligazioni naturali, considerata l'entità degli esborsi e dei conferimenti. (Cass., n. 5086/2022).
In tal caso, infatti, le prestazioni patrimoniali di uno dei conviventi more uxorio possono inquadrarsi nello schema dell'obbligazione naturale se hanno come effetto esclusivo l'arricchimento del partner e se sussiste un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi (Cass., n. 3713/2003; n. 5086/2022 cit.)
La qualificazione come obbligazione naturale sarà esclusa, invece, ove gli esborsi superino la soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners e l'ordinarietà del contributo alle normali spese della convivenza alla stregua di tali parametri (Cass. n. 1266 del 2016; n. 5086/2022 cit.).
Parte attrice ha essa stessa dedotto che l'immobile di proprietà del convenuto venne adibito ad abitazione del nucleo familiare, per il rilevante tempo di quasi due decenni, e che in tale abitazione, dalla nascita fino alla separazione, hanno vissuto anche le due figlie delle odierne parti.
Il convenuto ha replicato che l'attrice, come il convenuto medesimo, ha effettuato, ripartendole a metà, taluni esborsi in vista delle esigenze della famiglia, comprese spese per l'acquisto dei mobili e delle suppellettili di casa e per opere di ristrutturazione compiute sull'immobile.
pagina 10 di 14 L'attrice, per contro, neppure ha specificamente allegato di avere sostenuto spese esulanti da quelle ordinariamente necessarie, in relazione alla concreta sistemazione di vita prescelta dalle parti, per l'attuazione del progetto familiare comune o – tolto un generico cenno a una propria occupazione part time - di avere sopportato sforzi economici straordinari o decisamente eccedenti in relazione alle proprie potenzialità economiche. Neppure emerge dagli atti che sia intercorso accordo, al momento degli esborsi, per una eventuale restituzione delle spese affrontate, in allora, in favore del nucleo familiare.
Quanto a mobili e suppellettili, va poi evidenziato che parte attrice non ne ha fornito elenco, né ne ha indicato, quantomeno, in modo più dettagliato la tipologia. Per quanto noto, dunque, si è trattato del contributo prestato all'acquisto di arredi e oggetti, per definizioni costituenti beni di consumo soggetti a usura, utilizzati nell'arco di un lungo periodo di tempo dalla stessa attrice e dalle figlie della coppia. Non vi è allegazione, invece, che, fra i mobili acquistati, ve ne siano di particolare pregio o di natura tale per cui, pur all'esito di anni di utilizzo, debba ritenersi che essi abbiano mantenuto pressoché intatto il valore iniziale (ad esempio, mobili di antiquariato aventi valore intrinseco al di là dell'utilizzo, opere d'arte ecc.), di cui attualmente gode il solo convenuto.
Quanto ai lavori di ristrutturazione, l'attrice ha fatto specifico riferimento alla sola installazione di pannelli solari (nell'atto di citazione) oltre che alla costruzione di un nuovo bagno (nella memoria integrativa del 19.4.2021 e negli atti successivi), di cui non sono stati indicati l'epoca di realizzazione, il costo, la tipologia dell'opera e l'esigenza che essa è andata a soddisfare (non è stato precisato, ad esempio, se la scelta di realizzazione di un nuovo bagno sia stata del tutto voluttuaria, alla luce del numero di bagni a servizio dell'immobile, o se siano state commissionate finiture di particolare pregio, non in linea con le caratteristiche dell'esistente, o, ancora, se la scelta di installare un impianto fotovoltaico sia stata irrazionale nella gestione del fabbisogno di approvvigionamento energetico della famiglia, e come tale sarebbe stata evitabile, e così via). Il riferimento alle
“opere di ristrutturazione”, per il resto, non è stato meglio dettagliato.
Peraltro, sia il conto n. 17798 sia il conto n. 84147 – come da estratti prodotti – risultano cointestati ai conviventi, per cui non appare chiaro quale evidenza probatoria l'attrice intenda trarre dalla mera lista di giroconti di cui al doc. 1 allegato all'atto introduttivo, non potendosi ricostruire – in totale carenza di allegazione sul punto – chi in effetti abbia sostenuto l'esborso in relazione all'alimentazione dei conti correnti di cui sopra.
In ogni caso, i giroconti recano tutti una causale – là dove indicata in modo specifico (e a parte l'acquisto del terreno, di cui si dirà oltre) – riconducibile a un normale menage familiare, cui l'attrice ha a suo tempo contributo nell'interesse del nucleo, senza contestare la deduzione del convenuto di avere egli fatto altrettanto.
Dei bonifici periodici non è possibile, sulla base delle allegazioni e della documentazione in atti, stabilire con esattezza la destinazione (in particolare, se destinati alle spese correnti o pagina 11 di 14 alle spese di ristrutturazione cui fa riferimento l'attrice). Il convenuto ha riconosciuto che una parte di tali accrediti ripetitivi servirono, in effetti, per rimborsare i prestiti dallo stesso contratti per affrontare la ristrutturazione dell'immobile: ma ha anche riferito, senza contestazioni sul punto, che i prestiti servirono anche per porre in essere lavori sul terreno in comproprietà.
Quanto alle operazioni una tantum di importo più rilevante (ad esempio, i giroconto di € 2.500 il 26.12.2014, di € 1000 il 5.5.2014, di € 1658 il 24.12.2013), per cui è indicata genericamente la causale “pago”, non è stato precisato, né è possibile stabilire sulla base degli elementi in atti, quale sia stata la ragione dell'esborso.
Va considerato, d'altra parte, che la stessa attrice ha in definitiva riconosciuto di avere chiesto la restituzione di una somma individuata per approssimazione, facendo una stima – dichiarata per difetto - di tutto quanto speso nel corso del tempo. In questi termini, tuttavia, non emerge in alcun modo che gli esborsi sostenuti - anche per opere straordinarie, ma utili ad usufruire dell'immobile di proprietà del come casa CP_1 familiare, come l'installazione dei pannelli solari o la creazione di un nuovo bagno, opere di cui, si ribadisce, non è noto il costo complessivo, né per quanta parte esso sia stato in effetti sostenuto dall'attrice – siano stati sovrabbondanti rispetto all'attuazione del progetto comune di vita della coppia o siano stati eccessivi rispetto alla forza economica dell'attrice.
L'attrice, poi, non pare avere tenuto in alcun conto i vantaggi ricavati dalla soluzione abitativa prescelta, che ha consentito all'attrice medesima, e alle di lei figlie per quanto di sua competenza il relativo mantenimento, di evitare esborsi per l'acquisto o l'affitto di un'abitazione (impegnando una risorsa patrimoniale che il convenuto, non ponendola a disposizione del nucleo familiare, avrebbe potuto utilizzare anche in modo redditizio). Per contro, non sono stati forniti elementi per valutare se e in quale misura la proprietà attorea sia risultata incrementata, al termine della convivenza (anche considerato il tempo trascorso dalla ristrutturazione e l'avvenuto utilizzo del bene quale abitazione del nucleo), mentre il vantaggio derivante dagli acquisti di energia da parte dell' appaiono CP_2 modesti e, comunque, a rigore, dovuto non solo al posizionamento dell'impianto, ma all'esistenza dell'immobile su cui lo stesso è stato posizionato.
In conclusione non emerge dalle allegazioni attoree e dalla documentazione in atti se, ed eventualmente in quale misura, vi sia un valore di cui oggi gode il solo convenuto, che derivi da esborsi esulanti dall'attuazione del quasi ventennale progetto di vita attuatosi fra i conviventi.
La domanda di restituzione dell'indebito, pertanto, deve essere rigettata. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Detta fattispecie presuppone che chi agisce per ottenere la ripetizione dimostri in giudizio pagina 12 di 14 l'inesistenza del vincolo, o il suo successivo venir meno, e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass., n. 5896/2006; n. 4612/2006).
Nel momento in cui le spese sono state effettuate dai conviventi, esse erano sorrette da titolo esistente, dato dal dovere di contribuzione e di solidarietà reciproco, e in quanto genitori, alle esigenze delle figlie, assolte procurando un'abitazione per il nucleo familiare, effettivamente abitato per lungo periodo prima della separazione.
Nè può dirsi che detto titolo sia venuto meno in ragione della separazione. La sopravvenienza rileva nella misura in cui privi ab origine il pagamento del proprio titolo, a seguito di declaratoria di nullità o annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass., n. 13207/2013), ipotesi che qui non si sono verificate: la separazione, infatti, potrebbe al più interrompere il progetto comune avviato, ma non farlo venir meno ora per allora.
3.
Rispetto alla domanda di rimborso della propria parte di spesa sostenuta per l'acquisto di un camper, l'attrice, con l'avallo del convenuto, ha dato atto che le parti hanno trovato un'intesa conciliativa e che la domanda, pertanto, deve intendersi abbandonata.
4.
Rimane da esaminare la domanda relativa al pagamento della somma di € 10.000 quale corrispettivo del trasferimento al convenuto della quota del garage.
E' documentato che le parti ebbero ad acquistare in proprietà indivisa un terreno, su cui è stata costruita un'autorimessa, separatamente iscritta (rispetto all'immobile di proprietà del a catasto del Comune di Cameri al foglio 49, part. 1437. CP_1
Parte attrice ha precisato di aver inteso proporre domanda di divisione della comunione esistente sul suddetto immobile, sicché la domanda di condanna del convenuto all'esborso appena sopra richiamato deve intendersi come proposta di divisione mediante attribuzione dell'autorimessa al già proprietario del fabbricato destinato ad abitazione situato CP_1 nei pressi, con pagamento a titolo di conguaglio del controvalore della quota, stimato dal proprio consulente di parte in € 10.000.
La mediazione obbligatoria è stata regolarmente effettuata (doc. 10 di parte attrice;
cfr. anche la domanda prodotta in data 16.3.2021, da cui risulta l'inserimento, nell'oggetto, della divisione del garage).
Il diritto dell'attrice allo scioglimento della comunione non è discusso. La stima del valore dell'immobile, tuttavia, è stata contestata dal convenuto, che, nelle proprie conclusioni, non ha prestato adesione al progetto di divisione proposto dall'attrice. E', peraltro, emersa, nel corso delle trattative condotte fra le parti, l'esistenza di irregolarità edilizia che implica la necessità di sostenere costi per la regolarizzazione.
pagina 13 di 14 Nessuna delle parti – neppure parte convenuta, in special modo occupatasi stragiudizialmente di ottenere la quantificazione dei costi suddetti - pur dato atto di quanto sopra, ha depositato relazioni tecniche da cui emerga la natura del vizio di regolarità e la specifica stima dei costi necessari.
Appare necessario, allora, rimettere la causa in istruttoria come da separata ordinanza, al fine di procedere a CTU che accerti il valore e l'eventuale comoda divisibilità dell'immobile (come richiesto da parte attrice, evidentemente interessata, se del caso, a mantenerne una porzione in proprietà esclusiva: trattasi, d'altra parte, di autorimessa catastalmente autonoma, posta su terreno avente autonomo accesso, dunque potenzialmente di interesse anche di chi non possieda abitazioni nelle immediate vicinanze), anche tenuto conto dell'esistenza di eventuali vizi di regolarità edilizia e urbanistica della costruzione.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, parzialmente e non definitivamente decidendo nel proc. n. 1466/2020:
1) rigetta la domanda dell'attrice di condanna del convenuto al pagamento di € 20.000,00 quale restituzione delle somme dall'attrice corrisposte, in corso di convivenza, per l'acquisto di beni mobili e per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e migliorie dell'immobile di proprietà del sig. già adibito CP_1
a casa familiare;
2) dichiara rinunciata la domanda di pagamento della metà del valore del camper già cointestato alle parti;
3) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine della prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda di divisione dell'immobile attualmente in proprietà indivisa fra le parti;
4) spese al definitivo.
Novara, 12 maggio 2025
Il giudice dott. Annalisa Boido
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1466/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAIMONE SIMONA VIVALDI, elettivamente domiciliata presso il medesimo,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AMODEO GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: ripetizione di indebito - divisione
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Nel merito:
Accertare e dichiarare dovuta la somma pari ad € 30.000,00 in favore dell'attrice (già detratto l'importo richiesto in citazione per il camper, questione già risolta tra le parti), condannare il SI. a versare alla SI.ra detta somma o la maggiore o CP_1 Parte_1 minore ritenuta di giustizia, con conseguente e successiva formalizzazione in capo al CP_1 della proprietà del bene immobile e spese a suo carico.
In particolare accertare e dichiarare dovuti € 10.000,00 quale corrispettivo della comproprietà della SI.ra da versarsi da parte del SI. . Parte_1 CP_1
pagina 1 di 14 In caso di opposizione da parte del SI. all'acquisizione della quota di proprietà della CP_1
SI.ra con relativo pagamento del prezzo, Voglia la S.V. previo esperimento del Parte_1 tentativo di conciliazione ai fini di economia processuale, accertare la divisibilità o meno dei beni in comproprietà (terreno e autorimessa meglio descritti nei relativi atti e visure allegati) a mezzo di disponenda C.T.U. descrittiva e valutativa dei beni e delle relative provenienze.
Con valutazione e quantificazione dei relativi valori.
In caso di accertata divisibilità dei beni, disporsi la loro divisione.
In caso, invece, di accertata indivisibilità dei beni, farsi luogo alla vendita con eventuale affidamento delle operazioni ad un Notaio alle condizioni e prezzo fissandi e con attribuzione a ciascuno dei condividenti di parte della somma realizzata corrispondente alle loro quote di comproprietà.
Accertare e dichiarare dovuti € 20.000,00 dal SI. alla SI.ra quale CP_1 Parte_1 restituzione delle somme documentali e documentate agli atti, elargite dall'attrice ed in godimento al SI. . CP_1
In via istruttoria: ammettersi le seguenti prove
1. Quanto alla comproprietà dei beni immobili in particolare terreno sito nel Comune di Cameri Via San Biagio censito al Foglio 49 Particella 1437 02 are Qualità Classe Ente Urbano e autorimessa costituita da due posti auto categoria C/6 Classe 2 consistenza 26 mq superficie catastale 38 mq, CTU con nomina di un geometra presente nelle liste del Tribunale volta alla valutazione del valore complessivo, della possibilità o meno di divisione e della opportunità di vendita all'asta nel caso in cui il SI. rifiutasse ancora di acquistare la CP_1 porzione della SI.ra (valutazione da eseguirsi in considerazione del fatto che Pt_1
l'autorimessa ed il terreno sul quale sorge fanno parte del contesto abitativo del SI. e CP_1 dal medesimo in uso esclusivo).
In caso di accertata divisibilità dei beni, disporsi la loro divisione.
In caso, invece, di accertata indivisibilità dei beni, farsi luogo alla vendita con eventuale affidamento delle operazioni ad un Notaio alle condizioni e prezzo fissandi e con attribuzione a ciascuno dei condividenti di parte della somma realizzata corrispondente alle loro quote di comproprietà;
2. Quanto all'accertamento delle somme elargite dalla SI.ra in favore del SI. Parte_1
, trattandosi di questione DOCUMENTALE, sarebbe risolutiva ai fini della CP_1 quantificazione delle somme in avere, un'attenta lettura dei documenti che sono già stati allegati alle difese della SI.ra estratti conto e lista dei giroconto. Pt_1
pagina 2 di 14 Per l'acquisto di beni rimasti in esclusivo godimento del SI. (mobilia e suppellettili CP_1
Ikea e Mercatone, come si evince dagli estratti conto agli atti, beni rimasti nella casa familiare di esclusiva proprietà di ed al medesimo rimasta in godimento) e per lavori di CP_1 ristrutturazione e costruzione nuovo bagno effettuati presso l'abitazione di esclusiva proprietà del SI. (pagamento di metà rata mensile del prestito del SI. pari ad € CP_1 CP_1
382,93, bonifici ripetitivi della SI.ra di € 191,50, € 177,50, € 100,00, oltre bonifici Pt_1 singoli di € 2.500,00, 1.000,00, 330,00 ecc.. vedi estratti conto) e per risparmio energetico (versati dal conto cointestato € 3.316,00 ed € 4.991,00 che il SI. scarica nel 730 CP_1 annualmente, come si evince dalla documentazione agli atti).
Solo nel caso in cui la lettura appaia non di semplice esecuzione per il Giudice, ammettersi CTU contabile con nomina di un esperto iscritto alle liste del Tribunale volta alla quantificazione delle somme elargite dalla SI.ra al SI. per l'acquisto di beni Pt_1 CP_1 rimasti in esclusivo godimento del SI. (mobilia e suppellettili), lavori di CP_1 ristrutturazione, per risparmio energetico e costruzione nuovo bagno effettuati presso l'abitazione di esclusiva proprietà del SI. ed suo esclusivo uso. CP_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche in considerazione dell'indisponibilità conciliativa di parte convenuta.
Con osservanza.”
Conclusioni di parte convenuta:
“NEL MERITO:
- Accertate le circostanze di cui alla narrativa delle difese di giudizio, richiamate le eccezioni e deduzioni ivi svolte dal convenuto, disatteso ogni contrario assunto, in principalità rigettare ogni avversa domanda giudiziale ed eccezione perché infondate in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale attorea contenere la stessa entro l'importo complessivo unitario di Euro 15.000,00.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dal convenuto, ma non ammesse dal Giudicante, con II° memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. del 11.04.2023.”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione pagina 3 di 14 Con atto di citazione ha convenuto in giudizio già suo Parte_1 CP_1 convivente more uxorio, rassegnando, nell'atto introduttivo, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare dovuta la somma pari ad euro 39.000,00, condannare il SI. a versare alla SI.ra CP_1 [...]
detta somma o la maggiore o minore ritenuta di giustizia, con conseguente e successiva Parte_1 formalizzazione della proprietà in capo al . CP_1
Con vittoria di spese ed onorari per la presente causa e per la mediazione, oltre spese generali, iva e сра”.
L'attrice, premesso di avere intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale dal 1998 al novembre 2016 e di avere con lo stesso coabitato, dall'ottobre 2000 al maggio 2018, presso l'appartamento sito in Cameri (NO), via S. Biagio n. 25/B di proprietà di quest'ultimo, trasferendosi altrove solo al termine della relazione, insieme alle due figlie avute con ha sostenuto di avere sempre contribuito, negli anni, alle spese CP_1 familiari nella misura del 50%.
L'attrice ha agito al fine di ottenere la corresponsione da parte dell'ex compagno della metà delle somme sborsate per l'acquisto o per il mantenimento dei beni mobili e immobili rimasti in esclusivo godimento del convenuto.
In particolare, l'attrice ha dedotto di avere contribuito: - alla ristrutturazione dell'abitazione di proprietà dell'odierno convenuto, mediante elargizioni tracciate e non;
- all'acquisto dei pannelli solari, rimasti in uso esclusivo a il quale, peraltro, grazie CP_1 al funzionamento degli stessi, riceve sul proprio conto corrente dei bonifici da parte di per il pagamento dell'eccedenza; - all'acquisto di mobili e suppellettili ancora in uso CP_2 al convenuto;
- all'acquisto del terreno su cui sono stati edificati i garage, la cui stima ammonta ad € 20.000,00; -all'acquisto del camper in comproprietà al prezzo di € 18.000, anche questo rimasto in uso escluso al convenuto;
- alle spese familiari con versamenti per una somma tracciata e documentata di € 20.000,00.
Con comparsa depositata il 24.02.2020 si è costituito il quale, contestata CP_1 la genericità dell'atto di citazione, ne ha eccepito la nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni in diritto, chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, il suo contenimento nella somma complessiva di € 15.000,00.
In particolare, il convenuto ha evidenziato che, per il terreno su cui è stato edificato l'autorimessa e per il camper, beni in comproprietà fra le parti, è stato avviato un procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità della divisione, mai portato a conclusione.
pagina 4 di 14 Per quanto riguarda le somme asseritamente esborsate per l'acquisto di mobili e suppellettili, non specificamente individuate, il convenuto ha evidenziato che non è stato esplicitato a quale titolo l'attrice avrebbe diritto alla corresponsione della somma di € 20.000,00.
In diritto, il convenuto ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ambito delle convivenze di fatto, quale quella intercorsa tra le parti dal 2000 al 2018, eventuali versamenti effettuati da un convivente a vantaggio dell'altro vanno intese come adempimenti di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e, quindi, non sono ripetibili, a condizione che siano stati rispettati, come nel caso di specie, criteri di proporzionalità e di adeguatezza.
In ogni caso, parte convenuta ha dedotto che egli anticipava i pagamenti per le spese relative alla vita comune, mentre l'attrice si limitava a rimborsargli, in un momento successivo, il 50% della spesa, come emergerebbe dalla stessa movimentazione bancaria relativa al conto corrente cointestato “IWBank” di cui al doc. 6 prodotto dalla controparte.
Alla prima udienza, in data 16.03.2021, la difesa di parte attrice ha contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e ha precisato che la domanda non riguarda le spese sostenute dall'attrice in favore del nucleo familiare nel corso della convivenza ma attiene: ad alcuni beni che sono in comproprietà fra le parti, rimasti in esclusivo uso del convenuto;
alle spese di ristrutturazioni dell'immobile di proprietà esclusiva di per cui quest'ultimo gode, fra l'altro, di detrazioni fiscali;
CP_1 infine, alle spese per i beni mobili acquistati nel corso della convivenza e che sono rimasti nell'esclusivo godimento del convenuto.
Infine, ha depositato ulteriore documentazione e ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La difesa di parte convenuta, richiamatasi al proprio atto introduttivo e insistendo, in particolare, nell'eccezione di nullità della citazione, si è associata alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con provvedimento a verbale dell'udienza del 16.3.2021, in accoglimento della relativa eccezione, è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ed è stato concesso all'attrice termine perentorio per l'integrazione della domanda, con specificazione del petitum e dei fatti integranti la causa petendi, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c.
Con l'atto integrativo parte attrice ha precisato: “La domanda di cui alla presente causa riguarda:
- la divisione della comproprietà dei beni immobili in particolare terreno sito nel Comune di Cameri Via San Biagio censito al Foglio 49 Particella 1437 02 are Qualità Classe Ente Urbano e autorimessa costituita da due posti auto categoria C/6 Classe 2 consistenza 26 mq superficie pagina 5 di 14 catastale 38 mq (vedi documenti agli atti, docc. 5, 6, 7). La comproprietà è documentata dal titolo al doc. 5 allegato alla citazione e cioè atto di vendita terreno, sul quale è stata poi costruita l'autorimessa. Ogni spesa è stata effettuata attraverso conto in comune.
Il valore stimato dal tecnico incaricato dalla SI.ra MO ER Geom. AN Zambon ammonta ad € 20.000,00 (doc. 6).
L'autorimessa e il terreno su cui sorge fanno parte del contesto abitativo del SI. e dal CP_1 medesimo in uso esclusivo. La divisione con successiva vendita a terzi oltre che essere poco percorribile (chi acquista una porzione/posto auto all'interno di una proprietà altrui delimitata?) sarebbe sconveniente per il SI. e determinerebbe perdita economica per entrambi. CP_1
Per tal ragione si è chiesta condanna al pagamento di € 10.000,00 (pari alla metà) dal SI.
alla SI.ra con riunione dell'intera proprietà in capo al . CP_1 Parte_1 CP_1
In caso di opposizione Voglia la S.V. previo esperimento del tentativo di conciliazione ai fini di economia processuale, accertare la divisibilità o meno dei beni in comproprietà (terreno e autorimessa meglio descritti nei relativi atti e visure allegati) a mezzo di disponenda C.T.U. descrittiva e valutativa dei beni e delle relative provenienze. Con valutazione e quantificazione dei relativi valori. In caso di accertata divisibilità dei beni, disporsi la loro divisione. In caso, invece, di accertata indivisibilità dei beni, farsi luogo alla vendita con eventuale affidamento delle operazioni ad un Notaio alle condizioni e prezzo fissandi e con attribuzione a ciascuno dei condividenti di parte della somma realizzata corrispondente alle loro quote di comproprietà;
- in comproprietà risulta altresì il bene mobile registrato camper targato CB517NE il cui prezzo ammonta ad € 18.000,00 (vedi visura PRA agli atti, doc. 8). Medesimo discorso si è percorso per il bene mobile chiedendo condanna alla corresponsione della metà del valore € 9.000,00, al fine di evitare perdita economica per entrambi. Nel caso in cui ci fosse opposizione, si chiede valutazione ai fini della vendita all'asta;
- l'accertamento delle somme elargite dalla SI.ra in favore del SI. Parte_1 CP_1
(DOCUMENTALE: tutte documentate agli atti, attraverso gli estratti conto ed la lista dei giroconto) per l'acquisto di beni rimasti in esclusivo godimento di quest'ultimo (mobilia e suppellettili Ikea e Mercatone, come si evince dagli estratti conto agli atti, beni rimasti nella casa familiare di esclusiva proprietà di ed al medesimo rimasta in godimento) e per lavori di CP_1 ristrutturazione e costruzione nuovo bagno effettuati presso l'abitazione di esclusiva proprietà del SI. (pagamento di metà rata mensile del prestito del SI. pari ad € 382,93, CP_1 CP_1 bonifici ripetitivi della SI.ra di € 191,50, € 177,50, € 100,00, oltre bonifici singoli di € Pt_1
2.500,00, 1.000,00, 330,00 ecc.. vedi estratti conto) e per risparmio energetico (versati dal conto cointestato € 3.316,00 ed € 4.991,00 che il SI. scarica nel 730 annualmente, come si CP_1 evince agli atti), con conseguente condanna alla restituzione in favore di di € Parte_1
20.000,00. Le spese venivano onorate attraverso il conto corrente in comune ed oltrepiù la SI.ra effettuava bonifici/giroconto dal suo conto corrente personale, come documentato. Parte_1
pagina 6 di 14 In particolare, per ulteriore specifica si evidenzia come oltre ai bonifici ripetitivi di € 191,50 ed € 177,50 ed € 100,00 la SI.ra ha effettuato bonifici in favore del SI. per € Pt_1 CP_1
9.354,00.
La somma quantificata in difetto ammonta ad € 20.000,00 (malgrado la somma dei bonifici e dei giroconto sia maggiore, non essendo possibile per la maggior somma giustificare i motivi di elargizione si è preferito domandare somma inferiore al fine di evitare contestazioni).
Si sottolinea come nel conteggio non sono comunque inserite le spese quotidiane per acquisto di beni alimentari, per utenze, per il mantenimento della prole ecc. Quanto richiesto in restituzione riguarda solamente quanto rimasto in godimento al SI. e soprattutto le somme elargite CP_1 da per far fronte a metà delle spese di ristrutturazione e per pannelli solari relativi Parte_1 all'abitazione di esclusiva proprietà di . Detti lavori hanno apportato migliorie CP_1 all'abitazione del SI. con evidente aumento del valore dell'immobile. CP_1
Quanto alle spese per risparmio energetico, pannelli solari, il SI. oltre a scaricare il 50% CP_1 con la dichiarazione dei redditi, gode di bonifici da parte di per l'acquisto dell'energia CP_2 residuale, con ulteriore beneficio (recupero somme) in solo favore del SI. (vedi precedenti CP_1 bonifici sul conto corrente cointestato). CP_2
Attraverso il doc. 1 allegato alla citazione nonché a tutti gli estratti conto versati ai docc. 2 e 4 si ha prova documentale delle molteplici elargizioni emesse dall'attrice in favore del convenuto.
Oltretutto il convenuto non solo ha potuto godere delle somme senza spese e interessi (bonificate mensilmente dalla SI.ra -mai restituite- ma addirittura gode delle detrazioni Parte_1 annuali nella dichiarazione dei redditi con relativo rimborso (vedi dichiarazione redditi CP_1 prodotta in udienza). Ad ogni buon conto quanto si chiede in restituzione sono solamente le somme esborsate, non i frutti né la differenza in valore, agevolazioni che rimarranno nell'esclusivo godimento del SI. ”. CP_1
Parte attrice, infine, ha concluso qualificando la propria domanda come azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in forza del quale è possibile ripetere quanto pagato sulla base di un titolo inesistente sin dall'inizio o successivamente venuto meno.
In data 31.05.2021, parte convenuta ha depositato memoria integrativa, con cui, richiamate le proprie precedenti difese, ha opposto l'inammissibilità e l'abnormità processuale della domanda e la non cumulabilità dell'azione di arricchimento senza causa (o di ripetizione di indebito oggettivo, stante la nuova qualificazione della domanda attorea) e dell'azione di divisione immobiliare con riguardo ai beni immobili ed al bene mobile registrato.
Con riferimento, invece, alle somme asseritamente elargite da parte attrice, parte convenuta ha nuovamente eccepito la genericità delle allegazioni di controparte, insistendo per il rigetto della domanda.
pagina 7 di 14 Sono stati concessi alle parti plurimi rinvii per la definizione conciliativa della controversia, giunta a buon esito rispetto al camper, che le parti hanno privatamente venduto, e inizialmente avviatasi a concreta soluzione, per quanto riferito dalle parti, anche rispetto alla divisione del garage, tuttavia, infine, impedita, dall'emersione di difetti di regolarità edilizia e urbanistica che, stando alle allegazioni del convenuto, sono risultate di sanabilità più difficoltosa e più onerosa rispetto a quanto inizialmente preventivato. Le alternative proposte da ultimo svolte dal convenuto (cfr. verbale udienza 11.10.2022), alla luce di tali emergenze, non sono state accettate dall'attrice.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. le parti si sono richiamate al contenuto dei propri atti introduttivi e hanno evidenziato che il camper non è più oggetto del contendere e, quindi, che la relativa domanda si intende rinunciata.
Con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte attrice ha chiesto l'ammissione di CTU al fine dell'accertamento del valore dell'immobile oggetto della domanda di divisione e, in caso di opposizione dell'attore all'acquisto della quota della sig.ra Pt_1 con il debito conguaglio, al fine di valutare la comoda divisibilità del bene in vista,
[...] in caso negativo, di vendita a terzi;
nonché, laddove ritenuta necessaria, CTU contabile volta alla quantificazione delle somme elargite dall'attrice per l'acquisto di beni mobili e migliorie sull'immobile rimasti nell'esclusiva godimento e utilizzo del convenuto.
Parte convenuta ha domandato, invece, l'ammissione di prova orale sui capitoli articolati nella seconda memoria istruttoria.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di procedere a CTU estimativa né a prova orale, è giunta all'udienza del 22.10.2024, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni.
All'udienza da ultimo indicata, preso atto delle conclusioni precisato dai procuratori delle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
***
1.
Va preliminarmente rilevato che nella memoria integrativa tempestivamente depositata in data 19.4.2021, parte attrice ha sufficientemente individuato, nei termini che saranno di seguito esaminati, la causa petendi posta a fondamento delle proprie domande, così sanando a norma dell'art. 164, co. 4 e 5 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione, dichiarata a verbale dell'udienza del 16.3.2021.
2.
pagina 8 di 14 In primo luogo l'attrice, intervenuta la separazione dal convenuto, suo convivente more uxorio dal 2000 al 2018, periodo nel quale la coppia, insieme alle figlie nate dall'unione, ha vissuto nell'immobile di proprietà del agisce per ottenere il pagamento della CP_1 somma di € 20.000, che costituisce, secondo i calcoli attorei, una parte delle somme dalla stessa versate in costanza di convivenza per l'acquisto di beni mobili rimasti nella disponibilità del convenuto, che continua a usufruire dell'immobile di sua proprietà, oltre che per migliorie di detto immobile.
L'attrice, che in effetti nell'atto di citazione non aveva delineato il fondamento della domanda di pagamento se non, in modo generico, sul presupposto che si trattasse di esborsi per beni o opere duraturi, di cui, successivamente alla separazione, continua a beneficiare il solo attore (non essendo allo scopo sufficiente l'individuazione dell'oggetto della causa, all'atto dell'iscrizione a ruolo, quale “arricchimento senza causa”), ha precisato di aver agito ai sensi dell'art. 2033 c.c., per essere venuto meno il titolo posto a fondamento dell'obbligazione a suo tempo insorta.
La domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
La giurisprudenza ha chiarito che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. Cass., n. 1277/2014; conf. n. 1266/2016).
In particolare, la parte che abbia contribuito, in costanza del rapporto familiare, al pagamento di parte delle spese relative alla casa familiare sia pure di proprietà della controparte, ivi compresi i ratei di mutuo riferiti al periodo di convivenza, non può dolersi, al termine della convivenza, delle erogazioni che non trasmodino l'adempimento delle obbligazioni connesse al rapporto di convivenza e non siano contraddistinte ab origine da assenza di giustificazione, procedendo alla separazione a una ricostruzione dei rapporti di dare e di avere, essendo tali erogazioni assistite da causa giustificativa, di natura gratuita o liberale, che non viene meno ex post in relazione al venir meno del rapporto sentimentale.
E' opportuno altresì ricordare la significativa evoluzione intervenuta, nella materia, in relazione alle ipotesi di cessazione della convivenza matrimoniale, sulla base di norme che, nel nucleo essenziale, là dove evidenziano l'ideale solidaristico su cui si fondano l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi alla vita familiare e nei confronti dei figli, di per sé applicabili anche alla convivenza more uxorio, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al componente della coppia poi venuta meno, non proprietario del bene, per ripetere le somme versate all'altro componete della coppia per i lavori eseguiti sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, destinato ad essere adibito a casa familiare, trattandosi di spese effettuate per soddisfare una primaria e ineludibile esigenza della famiglia.
pagina 9 di 14 Laddove, infatti, si tratti di spese a suo tempo “finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione” da uno dei due conviventi ed impiegata come casa comune, tali spese devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quali liberalità indirette a favore del coniuge, non sono ripetibili (Cass., n. 10942/2015; l'orientamento si è recentemente approfondito e consolidato con la pronuncia di Cass., n. 5385/2023, secondo cui, in via generale e astratta e salva la verifica della concreta articolazione del reciproco dovere di contribuzione dei coniugi in relazione alle esigenze della famiglia, alle sostanze di cui ciascuno dei due partners gode e agli accordi specificamente intercorsi per regolamentare tale aspetto patrimoniale della vita familiare, “sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza)”.
Pertanto, sebbene in linea di principio non sottratti alla disciplina della ripetizione dell'indebito, ove si tratti di contributi, in lavoro o in natura, spontaneamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa da adibire ad abitazione del nucleo familiare e, dunque, in vista della realizzazione di un progetto comune, è necessario verificare se alla restituzione non osti la disciplina delle obbligazioni naturali, considerata l'entità degli esborsi e dei conferimenti. (Cass., n. 5086/2022).
In tal caso, infatti, le prestazioni patrimoniali di uno dei conviventi more uxorio possono inquadrarsi nello schema dell'obbligazione naturale se hanno come effetto esclusivo l'arricchimento del partner e se sussiste un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi (Cass., n. 3713/2003; n. 5086/2022 cit.)
La qualificazione come obbligazione naturale sarà esclusa, invece, ove gli esborsi superino la soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners e l'ordinarietà del contributo alle normali spese della convivenza alla stregua di tali parametri (Cass. n. 1266 del 2016; n. 5086/2022 cit.).
Parte attrice ha essa stessa dedotto che l'immobile di proprietà del convenuto venne adibito ad abitazione del nucleo familiare, per il rilevante tempo di quasi due decenni, e che in tale abitazione, dalla nascita fino alla separazione, hanno vissuto anche le due figlie delle odierne parti.
Il convenuto ha replicato che l'attrice, come il convenuto medesimo, ha effettuato, ripartendole a metà, taluni esborsi in vista delle esigenze della famiglia, comprese spese per l'acquisto dei mobili e delle suppellettili di casa e per opere di ristrutturazione compiute sull'immobile.
pagina 10 di 14 L'attrice, per contro, neppure ha specificamente allegato di avere sostenuto spese esulanti da quelle ordinariamente necessarie, in relazione alla concreta sistemazione di vita prescelta dalle parti, per l'attuazione del progetto familiare comune o – tolto un generico cenno a una propria occupazione part time - di avere sopportato sforzi economici straordinari o decisamente eccedenti in relazione alle proprie potenzialità economiche. Neppure emerge dagli atti che sia intercorso accordo, al momento degli esborsi, per una eventuale restituzione delle spese affrontate, in allora, in favore del nucleo familiare.
Quanto a mobili e suppellettili, va poi evidenziato che parte attrice non ne ha fornito elenco, né ne ha indicato, quantomeno, in modo più dettagliato la tipologia. Per quanto noto, dunque, si è trattato del contributo prestato all'acquisto di arredi e oggetti, per definizioni costituenti beni di consumo soggetti a usura, utilizzati nell'arco di un lungo periodo di tempo dalla stessa attrice e dalle figlie della coppia. Non vi è allegazione, invece, che, fra i mobili acquistati, ve ne siano di particolare pregio o di natura tale per cui, pur all'esito di anni di utilizzo, debba ritenersi che essi abbiano mantenuto pressoché intatto il valore iniziale (ad esempio, mobili di antiquariato aventi valore intrinseco al di là dell'utilizzo, opere d'arte ecc.), di cui attualmente gode il solo convenuto.
Quanto ai lavori di ristrutturazione, l'attrice ha fatto specifico riferimento alla sola installazione di pannelli solari (nell'atto di citazione) oltre che alla costruzione di un nuovo bagno (nella memoria integrativa del 19.4.2021 e negli atti successivi), di cui non sono stati indicati l'epoca di realizzazione, il costo, la tipologia dell'opera e l'esigenza che essa è andata a soddisfare (non è stato precisato, ad esempio, se la scelta di realizzazione di un nuovo bagno sia stata del tutto voluttuaria, alla luce del numero di bagni a servizio dell'immobile, o se siano state commissionate finiture di particolare pregio, non in linea con le caratteristiche dell'esistente, o, ancora, se la scelta di installare un impianto fotovoltaico sia stata irrazionale nella gestione del fabbisogno di approvvigionamento energetico della famiglia, e come tale sarebbe stata evitabile, e così via). Il riferimento alle
“opere di ristrutturazione”, per il resto, non è stato meglio dettagliato.
Peraltro, sia il conto n. 17798 sia il conto n. 84147 – come da estratti prodotti – risultano cointestati ai conviventi, per cui non appare chiaro quale evidenza probatoria l'attrice intenda trarre dalla mera lista di giroconti di cui al doc. 1 allegato all'atto introduttivo, non potendosi ricostruire – in totale carenza di allegazione sul punto – chi in effetti abbia sostenuto l'esborso in relazione all'alimentazione dei conti correnti di cui sopra.
In ogni caso, i giroconti recano tutti una causale – là dove indicata in modo specifico (e a parte l'acquisto del terreno, di cui si dirà oltre) – riconducibile a un normale menage familiare, cui l'attrice ha a suo tempo contributo nell'interesse del nucleo, senza contestare la deduzione del convenuto di avere egli fatto altrettanto.
Dei bonifici periodici non è possibile, sulla base delle allegazioni e della documentazione in atti, stabilire con esattezza la destinazione (in particolare, se destinati alle spese correnti o pagina 11 di 14 alle spese di ristrutturazione cui fa riferimento l'attrice). Il convenuto ha riconosciuto che una parte di tali accrediti ripetitivi servirono, in effetti, per rimborsare i prestiti dallo stesso contratti per affrontare la ristrutturazione dell'immobile: ma ha anche riferito, senza contestazioni sul punto, che i prestiti servirono anche per porre in essere lavori sul terreno in comproprietà.
Quanto alle operazioni una tantum di importo più rilevante (ad esempio, i giroconto di € 2.500 il 26.12.2014, di € 1000 il 5.5.2014, di € 1658 il 24.12.2013), per cui è indicata genericamente la causale “pago”, non è stato precisato, né è possibile stabilire sulla base degli elementi in atti, quale sia stata la ragione dell'esborso.
Va considerato, d'altra parte, che la stessa attrice ha in definitiva riconosciuto di avere chiesto la restituzione di una somma individuata per approssimazione, facendo una stima – dichiarata per difetto - di tutto quanto speso nel corso del tempo. In questi termini, tuttavia, non emerge in alcun modo che gli esborsi sostenuti - anche per opere straordinarie, ma utili ad usufruire dell'immobile di proprietà del come casa CP_1 familiare, come l'installazione dei pannelli solari o la creazione di un nuovo bagno, opere di cui, si ribadisce, non è noto il costo complessivo, né per quanta parte esso sia stato in effetti sostenuto dall'attrice – siano stati sovrabbondanti rispetto all'attuazione del progetto comune di vita della coppia o siano stati eccessivi rispetto alla forza economica dell'attrice.
L'attrice, poi, non pare avere tenuto in alcun conto i vantaggi ricavati dalla soluzione abitativa prescelta, che ha consentito all'attrice medesima, e alle di lei figlie per quanto di sua competenza il relativo mantenimento, di evitare esborsi per l'acquisto o l'affitto di un'abitazione (impegnando una risorsa patrimoniale che il convenuto, non ponendola a disposizione del nucleo familiare, avrebbe potuto utilizzare anche in modo redditizio). Per contro, non sono stati forniti elementi per valutare se e in quale misura la proprietà attorea sia risultata incrementata, al termine della convivenza (anche considerato il tempo trascorso dalla ristrutturazione e l'avvenuto utilizzo del bene quale abitazione del nucleo), mentre il vantaggio derivante dagli acquisti di energia da parte dell' appaiono CP_2 modesti e, comunque, a rigore, dovuto non solo al posizionamento dell'impianto, ma all'esistenza dell'immobile su cui lo stesso è stato posizionato.
In conclusione non emerge dalle allegazioni attoree e dalla documentazione in atti se, ed eventualmente in quale misura, vi sia un valore di cui oggi gode il solo convenuto, che derivi da esborsi esulanti dall'attuazione del quasi ventennale progetto di vita attuatosi fra i conviventi.
La domanda di restituzione dell'indebito, pertanto, deve essere rigettata. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Detta fattispecie presuppone che chi agisce per ottenere la ripetizione dimostri in giudizio pagina 12 di 14 l'inesistenza del vincolo, o il suo successivo venir meno, e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass., n. 5896/2006; n. 4612/2006).
Nel momento in cui le spese sono state effettuate dai conviventi, esse erano sorrette da titolo esistente, dato dal dovere di contribuzione e di solidarietà reciproco, e in quanto genitori, alle esigenze delle figlie, assolte procurando un'abitazione per il nucleo familiare, effettivamente abitato per lungo periodo prima della separazione.
Nè può dirsi che detto titolo sia venuto meno in ragione della separazione. La sopravvenienza rileva nella misura in cui privi ab origine il pagamento del proprio titolo, a seguito di declaratoria di nullità o annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass., n. 13207/2013), ipotesi che qui non si sono verificate: la separazione, infatti, potrebbe al più interrompere il progetto comune avviato, ma non farlo venir meno ora per allora.
3.
Rispetto alla domanda di rimborso della propria parte di spesa sostenuta per l'acquisto di un camper, l'attrice, con l'avallo del convenuto, ha dato atto che le parti hanno trovato un'intesa conciliativa e che la domanda, pertanto, deve intendersi abbandonata.
4.
Rimane da esaminare la domanda relativa al pagamento della somma di € 10.000 quale corrispettivo del trasferimento al convenuto della quota del garage.
E' documentato che le parti ebbero ad acquistare in proprietà indivisa un terreno, su cui è stata costruita un'autorimessa, separatamente iscritta (rispetto all'immobile di proprietà del a catasto del Comune di Cameri al foglio 49, part. 1437. CP_1
Parte attrice ha precisato di aver inteso proporre domanda di divisione della comunione esistente sul suddetto immobile, sicché la domanda di condanna del convenuto all'esborso appena sopra richiamato deve intendersi come proposta di divisione mediante attribuzione dell'autorimessa al già proprietario del fabbricato destinato ad abitazione situato CP_1 nei pressi, con pagamento a titolo di conguaglio del controvalore della quota, stimato dal proprio consulente di parte in € 10.000.
La mediazione obbligatoria è stata regolarmente effettuata (doc. 10 di parte attrice;
cfr. anche la domanda prodotta in data 16.3.2021, da cui risulta l'inserimento, nell'oggetto, della divisione del garage).
Il diritto dell'attrice allo scioglimento della comunione non è discusso. La stima del valore dell'immobile, tuttavia, è stata contestata dal convenuto, che, nelle proprie conclusioni, non ha prestato adesione al progetto di divisione proposto dall'attrice. E', peraltro, emersa, nel corso delle trattative condotte fra le parti, l'esistenza di irregolarità edilizia che implica la necessità di sostenere costi per la regolarizzazione.
pagina 13 di 14 Nessuna delle parti – neppure parte convenuta, in special modo occupatasi stragiudizialmente di ottenere la quantificazione dei costi suddetti - pur dato atto di quanto sopra, ha depositato relazioni tecniche da cui emerga la natura del vizio di regolarità e la specifica stima dei costi necessari.
Appare necessario, allora, rimettere la causa in istruttoria come da separata ordinanza, al fine di procedere a CTU che accerti il valore e l'eventuale comoda divisibilità dell'immobile (come richiesto da parte attrice, evidentemente interessata, se del caso, a mantenerne una porzione in proprietà esclusiva: trattasi, d'altra parte, di autorimessa catastalmente autonoma, posta su terreno avente autonomo accesso, dunque potenzialmente di interesse anche di chi non possieda abitazioni nelle immediate vicinanze), anche tenuto conto dell'esistenza di eventuali vizi di regolarità edilizia e urbanistica della costruzione.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, parzialmente e non definitivamente decidendo nel proc. n. 1466/2020:
1) rigetta la domanda dell'attrice di condanna del convenuto al pagamento di € 20.000,00 quale restituzione delle somme dall'attrice corrisposte, in corso di convivenza, per l'acquisto di beni mobili e per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e migliorie dell'immobile di proprietà del sig. già adibito CP_1
a casa familiare;
2) dichiara rinunciata la domanda di pagamento della metà del valore del camper già cointestato alle parti;
3) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine della prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda di divisione dell'immobile attualmente in proprietà indivisa fra le parti;
4) spese al definitivo.
Novara, 12 maggio 2025
Il giudice dott. Annalisa Boido
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