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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI LA Presidente
Valeria Monti Giudice
TA RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5886/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2025
DA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PESSANO MANUELA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BARALDI BEATRICE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti: 1) Porre a carico di l'obbligo di versare ad , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 275,00, a titolo di contributo nel mantenimento di , con decorrenza da agosto 2025, o comunque Persona_1 dalla data di deposito del presente ricorso. Detta somma verrà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat sul costo della vita, con decorrenza da agosto 2026. 2) Dare atto che si obbliga a pagare a favore di , a Parte_1 Controparte_1 titolo di rivalutazione Istat sul contributo nel mantenimento della figlia, maturata da gennaio 2023 ad oggi, la somma di euro 1.633,56, tramite quattro rate, pari ciascuna ad euro 408,39, con decorrenza da agosto 2025 sino a novembre 2025, alla scadenza del giorno 10 del mese. 3) Spese del giudizio compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di divorzio n.561/2022 pubblicata in data 13.07.2022 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
TA RI
Il Presidente
GI LA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI LA Presidente
Valeria Monti Giudice
TA RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5886/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2025
DA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PESSANO MANUELA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BARALDI BEATRICE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti: 1) Porre a carico di l'obbligo di versare ad , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 275,00, a titolo di contributo nel mantenimento di , con decorrenza da agosto 2025, o comunque Persona_1 dalla data di deposito del presente ricorso. Detta somma verrà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat sul costo della vita, con decorrenza da agosto 2026. 2) Dare atto che si obbliga a pagare a favore di , a Parte_1 Controparte_1 titolo di rivalutazione Istat sul contributo nel mantenimento della figlia, maturata da gennaio 2023 ad oggi, la somma di euro 1.633,56, tramite quattro rate, pari ciascuna ad euro 408,39, con decorrenza da agosto 2025 sino a novembre 2025, alla scadenza del giorno 10 del mese. 3) Spese del giudizio compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di divorzio n.561/2022 pubblicata in data 13.07.2022 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
TA RI
Il Presidente
GI LA
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