Sentenza 18 dicembre 1964
Massime • 3
La gravita dell'inadempimento di una delle parti contraenti,non va commisurata all'entita del danno, che puo anche mancare, sebbene alla alla Rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volonta manifestata dai contraenti,alla natura e finalita del rapporto , nonche all'interesse dell'altra parte. (V 2490'63, 95'60).*
Sussiste l'ipotesi della transazione novativa solo quando dallo esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, cioe che dalla transazione sorga una obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicche l'obbligazione posteriore sostituisce la precedente. Ai fini di accertare in concreto l'esistenza di una transazione novativa, l'esame delle intenzioni delle parti e delle clausole contrattuali rientra nell'apprezzamento insindacabile del giudice del merito. ( V 730/60; 3791/57).*
Secondo il principio giuridico cui S'ispira la norma dell'art 1455 cod civ, l'inadempimento del contratto non puo essere ritenuto di scarsa importanza, quando, venendo meno il rapporto funzionale fra le reciproche obbligazioni, gli effetti del contratto non corrispondono piu alla volonta iniziale negoziale delle parti. ( V 874'63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/1964, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1964 |
Testo completo
Sussiste l'ipotesi della transazione novativa solo quando dallo esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, cioe che dalla transazione sorga una obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicche l'obbligazione posteriore sostituisce la precedente. Ai fini di accertare in concreto l'esistenza di una transazione novativa, l'esame delle intenzioni delle parti e delle clausole contrattuali rientra nell'apprezzamento insindacabile del giudice del merito. ( V 730/60; 3791/57).*