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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 16/12/2024, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3021/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3021/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
BERNARDI FRANCESCA e AR IA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
QUAGLIA CARLA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/12/2024 le parti congiuntamente chiedevano che venisse pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: • affido condiviso con collocamento prevalente delle minori presso la madre;
• il padre allo stato sta vedendo le minori a week end alterni, oltre a due pomeriggi alla settimana, tendenzialmente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20,30, quando, dopo cena, le riaccompagna presso la casa materna.
Si dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori a settimane alterne, dalla mattina del sabato, quando preleverà le bimbe presso l'abitazione materna alle ore 9,00, sino alla sera della domenica alle ore 20,30, quando, dopo cena, le riaccompagna presso la madre.
Le parti concordano di introdurre da subito il pernotto con il padre del martedì e da aprile 2025 il week end di competenza del padre inizierà dalle 19.00 del venerdì.
A Natale 2024 la madre starà con le bambine il 25, il 31 dicembre e l'1 gennaio, il padre il 24 ed il
26 dicembre ed il 6 gennaio. Rimangono fissi i week end alterni.
Dal 2025 per le festività natalizie negli anni pari le figlie trascorreranno il periodo compreso tra il
23/12 ed il 30/12 con la madre ed il periodo compreso tra il 31/12 ed il 06/01 con il padre;
viceversa negli anni dispari.
In ragione della tenera età delle bambine queste trascorreranno il 24 dicembre con il genitore che in quel periodo non avrà con sé le figlie, per consentire la consegna dei doni.
Nelle vacanze pasquali dal 2025 il genitore che non ha tenuto con sé le figlie nel giorno del S. Natale trascorrerà con le bambine il periodo compreso tra la Domenica della S. Pasqua ed il martedì successivo, mentre l'altro genitore starà con le minori dal Giovedì Santo sino al sabato che precede la S. Pasqua.
Durante le vacanze estive dal 2026 le bambine trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Per il 2025 i genitori potranno fare fino a dieci giorni, anche non consecutivi, da concordare entro fine maggio. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà per prima la madre e in quelli dispari il padre.
• Il padre verserà alla madre dal deposito del ricorso € 420 (€ 210 per figlia), oltre rivalutazione annuale. L'AU sarà percepito integralmente dalla madre sempre dal deposito del ricorso. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
• tutti i viaggi all'estero dovranno essere concordati fra i genitori;
• Spese di lite compensate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
2 I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Busto Parte_1 Controparte_1
Arsizio in data 01/10/2011 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 83, P. I, anno 2011).
Dall'unione nascevano in data 19/11/2018 le due figlie ed . Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 il Sig. adiva il Tribunale in Parte_1 epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la Controparte_1
quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole e coerenti con le condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Busto Arsizio in data 01/10/2011 (matrimonio trascritto nei
[...]
registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 83, P. I, anno 2011);
2) dà atto che i coniugi hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite e;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 13/12/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3021/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
BERNARDI FRANCESCA e AR IA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
QUAGLIA CARLA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/12/2024 le parti congiuntamente chiedevano che venisse pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: • affido condiviso con collocamento prevalente delle minori presso la madre;
• il padre allo stato sta vedendo le minori a week end alterni, oltre a due pomeriggi alla settimana, tendenzialmente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20,30, quando, dopo cena, le riaccompagna presso la casa materna.
Si dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori a settimane alterne, dalla mattina del sabato, quando preleverà le bimbe presso l'abitazione materna alle ore 9,00, sino alla sera della domenica alle ore 20,30, quando, dopo cena, le riaccompagna presso la madre.
Le parti concordano di introdurre da subito il pernotto con il padre del martedì e da aprile 2025 il week end di competenza del padre inizierà dalle 19.00 del venerdì.
A Natale 2024 la madre starà con le bambine il 25, il 31 dicembre e l'1 gennaio, il padre il 24 ed il
26 dicembre ed il 6 gennaio. Rimangono fissi i week end alterni.
Dal 2025 per le festività natalizie negli anni pari le figlie trascorreranno il periodo compreso tra il
23/12 ed il 30/12 con la madre ed il periodo compreso tra il 31/12 ed il 06/01 con il padre;
viceversa negli anni dispari.
In ragione della tenera età delle bambine queste trascorreranno il 24 dicembre con il genitore che in quel periodo non avrà con sé le figlie, per consentire la consegna dei doni.
Nelle vacanze pasquali dal 2025 il genitore che non ha tenuto con sé le figlie nel giorno del S. Natale trascorrerà con le bambine il periodo compreso tra la Domenica della S. Pasqua ed il martedì successivo, mentre l'altro genitore starà con le minori dal Giovedì Santo sino al sabato che precede la S. Pasqua.
Durante le vacanze estive dal 2026 le bambine trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Per il 2025 i genitori potranno fare fino a dieci giorni, anche non consecutivi, da concordare entro fine maggio. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà per prima la madre e in quelli dispari il padre.
• Il padre verserà alla madre dal deposito del ricorso € 420 (€ 210 per figlia), oltre rivalutazione annuale. L'AU sarà percepito integralmente dalla madre sempre dal deposito del ricorso. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
• tutti i viaggi all'estero dovranno essere concordati fra i genitori;
• Spese di lite compensate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
2 I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Busto Parte_1 Controparte_1
Arsizio in data 01/10/2011 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 83, P. I, anno 2011).
Dall'unione nascevano in data 19/11/2018 le due figlie ed . Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 il Sig. adiva il Tribunale in Parte_1 epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la Controparte_1
quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole e coerenti con le condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Busto Arsizio in data 01/10/2011 (matrimonio trascritto nei
[...]
registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 83, P. I, anno 2011);
2) dà atto che i coniugi hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite e;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 13/12/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
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