TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22416/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. De Luca Anna che lo rappresenta e difende in virtù TE di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Smeriglio Davide che lo rappresenta e difende in virtù Parte_2 di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TE Parte_2
COCCONATO il 19/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COCCONATO (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
17.11.2023, pubblicata il 24.11.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e TE
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COCCONATO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DÀ ATTO che la signora Controparte_1 ha già ceduto al sig. la propria quota di proprietà, pari al 50%, della casa coniugale sita Parte_2 in Torino, via Melchiorre Gioia n. 9 come da Rogito Notaio del 15/05/2023 (doc. Persona_1
3), con le modalità e gli oneri ivi descritti. In particolare, il sig. si è fatto integralmente Parte_2 carico del mutuo - così accollandosi la quota della signora - stipulato dai ricorrenti al momento Pt_1 dell'acquisto dell'immobile, riconoscendo altresì alla signora la somma di € 95.000,00 da Pt_1 corrispondersi con le modalità concordate nel suddetto atto. A garanzia degli impegni assunti dal signor
, è stata costituita ipoteca volontaria sull'immobile in favore della signora DÀ ATTO Pt_2 Pt_1 che, al saldo dell'ultima rata della somma di cui al punto precedente da parte del sig. in favore Pt_2 della sig.ra prevista per il 30.11.2025, o, comunque, non appena eseguito il versamento del Pt_1 saldo qualora dovesse avvenire anteriormente alla data del 30.11.2025, la sig.ra provvederà - a Pt_1 proprie spese - a tutti gli adempimenti necessari alla cancellazione dell'ipoteca volontaria di cui al punto precedente;
DÀ ATTO che, antecedentemente al ricorso per separazione, i ricorrenti hanno già provveduto ad un'equa divisione di mobili e arredi della casa coniugale;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni altra questione di carattere economico patrimoniale discendente dal matrimonio;
DÀ ATTO che i ricorrenti, come in sede di separazione, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro, espressamente rinunciando pagina 2 di 3 reciprocamente alla richiesta di contributo al mantenimento.
DÀ ATTO che ciascuna delle parti si farà carico delle spese legali dovute al proprio difensore.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22416/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. De Luca Anna che lo rappresenta e difende in virtù TE di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Smeriglio Davide che lo rappresenta e difende in virtù Parte_2 di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TE Parte_2
COCCONATO il 19/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COCCONATO (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
17.11.2023, pubblicata il 24.11.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e TE
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COCCONATO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DÀ ATTO che la signora Controparte_1 ha già ceduto al sig. la propria quota di proprietà, pari al 50%, della casa coniugale sita Parte_2 in Torino, via Melchiorre Gioia n. 9 come da Rogito Notaio del 15/05/2023 (doc. Persona_1
3), con le modalità e gli oneri ivi descritti. In particolare, il sig. si è fatto integralmente Parte_2 carico del mutuo - così accollandosi la quota della signora - stipulato dai ricorrenti al momento Pt_1 dell'acquisto dell'immobile, riconoscendo altresì alla signora la somma di € 95.000,00 da Pt_1 corrispondersi con le modalità concordate nel suddetto atto. A garanzia degli impegni assunti dal signor
, è stata costituita ipoteca volontaria sull'immobile in favore della signora DÀ ATTO Pt_2 Pt_1 che, al saldo dell'ultima rata della somma di cui al punto precedente da parte del sig. in favore Pt_2 della sig.ra prevista per il 30.11.2025, o, comunque, non appena eseguito il versamento del Pt_1 saldo qualora dovesse avvenire anteriormente alla data del 30.11.2025, la sig.ra provvederà - a Pt_1 proprie spese - a tutti gli adempimenti necessari alla cancellazione dell'ipoteca volontaria di cui al punto precedente;
DÀ ATTO che, antecedentemente al ricorso per separazione, i ricorrenti hanno già provveduto ad un'equa divisione di mobili e arredi della casa coniugale;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni altra questione di carattere economico patrimoniale discendente dal matrimonio;
DÀ ATTO che i ricorrenti, come in sede di separazione, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro, espressamente rinunciando pagina 2 di 3 reciprocamente alla richiesta di contributo al mantenimento.
DÀ ATTO che ciascuna delle parti si farà carico delle spese legali dovute al proprio difensore.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3