Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1972, n. 820
Articolo 2
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13 gennaio 1973
Art. 1.

Le misure dei compensi orari, fissate nell'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , sono modificate come segue:


Fra ore 6 Fra ore 22
e 22 e 6
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Agenti tecnici superiori, agenti tec-
nici di 1ª e 2ª classe, capi operai
ed operai di 1a categoria.......................192 400
Rimanente personale.............................170 364



Entrata in vigore il 13 gennaio 1973