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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 164/2024
PROMOSSA DA
(C.F. e P.I. ) incorporante Parte_1 P.IVA_1 giusta fusione per incorporazione con atto del Notaio Controparte_1
Dott. di Roma del 17.05.2022, Rep. n. 4381 e Rogito n. 2209, registrato Persona_1 presso la CCIA di Roma in data 18.05.2022, nella persona del suo amministratore delegato rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Mauro giusta procura in atti Controparte_2 con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Roma, Via Giulia n.16;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), elettivamente domiciliato a Ragusa, Controparte_3 C.F._1 in Viale Emanuele Tenente Lena n. 14, presso lo studio dell'avv. Carlo Giaquinta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il caso al vaglio del presente giudizio trae linfa dalle dodici scommesse singole a quota fissa, di Euro 300,00 ciascuna, che ha effettuato il Controparte_3
15.07.2018 presso un centro appartenente al circuito sito nella città di CP_1
Vittoria, scommesse che il ha ritenuto vincenti in quanto aventi ad oggetto CP_3
l'individuazione del miglior marcatore della nazionale brasiliana nella competizione
“mondiali di calcio Russia 2018” individuato nel calciatore e risultato, a Per_2
suo dire, il miglior marcatore della squadra nazionale brasiliana, seppure a pari merito con altro giocatore carioca: quantificato il dovuto, ivi compreso il capitale scommesso, in Euro 5.580,00 calcolato secondo quanto disposto dall'art. 13 del
D.M. n. 111/2006 - riportante il Regolamento AAMS sulle scommesse sportive - nel caso di esiti risultati in parità, a seguito del rifiuto di di procedere CP_1
al pagamento della vincita, ha azionato ricorso in monitorio Controparte_3
avanti al Tribunale di Ragusa allegando i biglietti delle dodici scommesse vincenti effettuate e deducendo l'inadempimento negoziale della società concessionaria dei giochi e delle scommesse. ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1042/2020 con cui il Tribunale di Ragusa le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 5.580,00, oltre Controparte_3
interessi e spese della fase monitoria, deducendo che le scommesse da quest'ultimo effettuate non erano da ritenersi vincenti avuto riguardo alla refertazione della manifestazione riportata sul sito ufficiale della FIFA - organizzazione quest'ultima che aveva organizzato i mondiali di calcio del 2018 in Russia e le cui classifiche andavano unicamente prese in considerazione ai fini della cernita dei risultati cui pagina 2 di 12 ancorare l'esito delle scommesse – richiamata dall'art. 52, punto n. 11, lett. b), del regolamento della scommessa che, a dire di parte opponente, doveva trovare piena applicazione nella presente fattispecie: l'esito di tale refertazione, nella misura in cui, avuto riguardo unicamente ai risultati dei giocatori brasiliani, riportava il calciatore in seconda posizione di classifica, con due marcature effettuate, Per_2
preceduto dal connazionale che aveva realizzato lo stesso numero di Per_3
marcature ma con un assist in più, ostava al riconoscimento della vincita anelata dallo scommettitore posto che, come detto, il capocannoniere della CP_3
nazionale carioca non risultava essere il calciatore ma il connazionale Per_2
. Per_3
A seguito dell'opposizione è stato iscritto a ruolo il giudizio n. R.G. 3029/2020, svoltosi nel contraddittorio con , all'esito del quale il Tribunale Controparte_3
di Ragusa ha, con la sentenza n. 1665/2023 depositata il 10.11.2023, rigettato l'opposizione proposta da confermando il decreto Controparte_1
ingiuntivo e compensando tra le parti le spese di lite del giudizio avuto riguardo alla novità della questione ed all'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.
Il Tribunale di Ragusa, dopo avere qualificato il rapporto giuridico intercorso tra le parti di causa nell'ambito del contratto di gioco e scommessa e dopo averlo ancorato nell'orbita della disciplina del Codice del Consumo, ha rilevato come il richiamo fatto dalla società opponente all'art 52, punto 11, lett. b), del regolamento FIFA non poteva trovare applicazione nel caso di specie poiché il suddetto art. 52 riguardava altra e diversa tipologia di scommessa, vale a dire quella relativa al capocannoniere della manifestazione non riferibile alle scommesse effettuate dal aventi ad CP_3
oggetto l'individuazione del miglior marcatore della squadra nazionale: il primo giudice ha asserito che i criteri indicati dalla classifica finale dei marcatori tratta dal pagina 3 di 12 sito FIFA non rilevavano ai fini della soluzione del caso di specie, posto che tale graduatoria era quella presa in considerazione dal bookmaker solo per considerare la vincita della scommessa relativa al capocannoniere dell'intera manifestazione, ed ha concluso che, in difetto di espressa specificazione, nel caso di parità degli esiti, ai fini della determinazione dell'esito delle scommesse effettuate dal e della CP_3
quantificazione della conseguente vincita, trovasse applicazione la regola di cui all'art. 13 del D.M.111 del 01.03.2006, invocata dallo scommettitore, a cui peraltro faceva rinvio lo regolamento di;
ad avviso del decidente la soluzione CP_1
del caso doveva rinvenirsi proprio nell'applicazione della regola di cui all'art. 13 del D.M. 111/2006 da cui attingere in caso di dubbio ermeneutico circa l'interpretazione delle clausole, secondo la regola di cui all'art. 35, comma secondo, del Codice del Consumo, di tal ché doveva ritenersi corretta la quantificazione del credito azionato dal in seno al ricorso monitorio, anche in considerazione CP_3
dell'assenza di espressa contestazione palesata dalla difesa dall'opponente in merito al quantum debeatur.
In conclusione, il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo opposto salvo, per quanto riguarda il regolamento sulle spese del giudizio, in ragione dell'assoluta novità della questione e vista l'assenza di precedenti specifici, compensarle per intero.
La società incorporante Parte_1 [...]
ha interposto appello avverso la sentenza n. 1665/2023 del Controparte_1
Tribunale di Ragusa censurandone il contenuto sia per il fatto che il decidente aveva invertito l'onere della prova della pretesa monitoria gravante sullo scommettitore odierno appellato il quale, a suo dire, non aveva dimostrato gli elementi costitutivi a fondamento della somma invocata quale vincita della scommessa, sia per il fatto pagina 4 di 12 che l'esito della lite era stato il frutto dell'errata applicazione delle norme che regolano la scommessa e dell'art. 35 del Codice del Consumo in tema di interpretatio contra stipulatorem: la società appellante ha evidenziato come la classifica marcatori stilata dalla FIFA fosse l'unico parametro di riferimento per determinare la vincita della scommessa, ritenendo non operante il rinvio alla regola di cui all'art. 13 D.M. 111/2006, salvo comunque contestare il quantum debeatur riconosciuto in sentenza che andava, a suo dire, ridotto da Euro 5.580,00 al minore importo di Euro 3.780,00.
Si è costituito nel giudizio di appello instando per il rigetto del Controparte_3
gravame e proponendo appello incidentale avverso la sentenza n. 1665/2023 del
Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti: radicatosi il contraddittorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 16 giugno 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni difensive delle parti, la Corte reputa da un lato di disattendere l'appello proposto dalla Parte_1
e, dall'altro, di accogliere l'appello incidentale spiegato da
[...] CP_3
il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
[...]
Devesi preliminarmente rilevare come non risulti contestato tra le parti il fatto storico che ha dato la stura al presente giudizio: ha effettuato Controparte_3
dodici scommesse singole a quota fissa di 300,00 Euro cadauna, denominate
“capocannoniere nazionale”, presso il centro scommesse “ del circuito Pt_1
, sito a Vittoria in via Milano n. 19/c, scommesse il cui oggetto CP_1
riguardava il pronostico di quale giocatore della squadra nazionale di calcio del
Brasile, in occasione dei mondiali di calcio 2018 giocati in Russia, risultasse il capocannoniere della propria squadra;
in tutte le scommesse le cui matrici sono state pagina 5 di 12 versate in atti il ha scommesso sul calciatore il quale, alla fine della CP_3 Per_2
manifestazione sportiva, è risultato essere stato il calciatore della nazionale del
Brasile che, nell'ambito della propria squadra nazionale, aveva realizzato il maggior numero di marcature in compagnia con il compagno di squadra , il quale Per_3
aveva anch'egli realizzato due goals sia pur con un assist in più.
La società concessionaria, ad onta della realizzazione dell'evento oggetto del pronostico dato dal raggiungimento di capocannoniere della propria nazionale da parte del calciatore si era rifiutata di procedere al pagamento delle vincita Per_2
sulla scorta del proprio regolamento della scommessa in cui era stato riportato che
“per quanto riguarda scommesse che possono prevedere eventuali casi di parità, ai fini della refertazione verrà preso in considerazione quanto diramato dall'ente che organizza la competizione laddove i criteri siano chiari ed inequivocabili. Per gli altri casi verrà preso in considerazione quanto indicato del D.M. 111 01 Marzo
2006, art. 13”: per la società appellante la norma, dal contenuto chiaro ed inequivocabile, che ai fini dell'individuazione del miglior marcatore della nazionale brasiliana andava applicata nel caso in esame e che metteva fuori gioco il contenuto dell'art. 13 del D.M. datato primo marzo 2006, era l'art. 52, n. 11, lett. B) del regolamento FIFA il quale, prodotto dalla parte appellante unicamente in lingua inglese, dettava i criteri per stabilire i premi denominati “golden, silver, bronze boots” (premio scarpa d'oro, argento, bronzo) ovvero il podio dei migliori marcatori del torneo, prevedendo che in caso di arrivo di più calciatori allo stesso numero di reti, ai fini dell'assegnazione di tali premi andava premiato quello che aveva realizzato il maggior numero di assists;
la classifica dei marcatori estrapolata dal sito FIFA, che costituiva il frutto dell'applicazione di tali criteri, utilizzava una numerazione progressiva di tutti i marcatori partecipanti alla manifestazione avendo pagina 6 di 12 menzionato il calciatore al numero 15 del tabellone finale ed il collega Per_3
al numero 18, il che confermava che le scommesse del erano da Per_2 CP_3
ritenere perdenti, dovendosi fare riferimento, ai fini della cernita dei risultati cui ancorare l'esito delle scommesse, unicamente alle risultanze della classifica finale della FIFA quale organizzatore della manifestazione sportiva di riferimento.
Ma di tale ragionamento è agevole la confutazione.
L'art. 13 del D.M. 111 del primo marzo 2006 disciplinante le Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi prevede che “Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come esito pronosticabile, la quota per la scommessa del singolo avvenimento, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, è determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultati in parità; la nuova quota, così determinata, è considerata anche nel calcolo della scommessa multipla nel quale
l'avvenimento è ricompreso”: la norma prevede che in caso di esito di parità di eventi, come nel caso di specie, la vincita è determinata dividendone l'importo per il numero degli esiti, nella presente fattispecie due, essendo due i giocatori arrivati a pari merito nella realizzazione dei goals; l'importo richiesto in monitorio e riconosciuto dal Tribunale ha tenuto conto proprio della vincita delle scommesse per come risultante dall'applicazione della regola del citato art. 13.
Ad avviso della Corte, come argomentato in sentenza dal giudice ragusano, la regola di cui all'art. 13 D.M. 111/2006 è quella che deve trovare applicazione nel caso di specie giusta il rinvio operatone dallo stesso regolamento di , alla luce CP_1
del fatto che non sussiste alcuna diversa regolamentazione che detti criteri “chiari ed inequivocabili” ai fini del calcolo della scommessa finita in parità, riferendosi l'art. 52, n. 11, lett. b), del regolamento FIFA ad altra tipologia di scommessa,
pagina 7 di 12 ovvero quella relativa al capocannoniere della manifestazione, non riferibile al miglior marcatore nazionale sul cui piazzamento aveva puntato il tale CP_3
norma dettava criteri da prendere in considerazione per la sola situazione da essa regolamentata, vale a dire per l'assegnazione dei citati premi speciali denominati
“golden, silver, bronze boots” (premio scarpa d'oro, argento, bronzo), ovvero il podio dei migliori marcatori del torneo, mentre le scommesse operate dal CP_3
erano di tutt'altra natura in quanto riguardanti il pronostico di capocannoniere della squadra nazionale (Brasile), ovvero quello relativo al calciatore che, tra quelli della squadra carioca, avrebbe realizzato il maggior numero di goal. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata il pronostico di capocannoniere CP_3
della squadra nazionale non trovava nel regolamento Fifa alcuna specifica previsione, come si poteva desumere dallo stesso art 52 che, al successivo n. 12, aveva disposto con formula di chiusura che “Non ci sono premi ufficiali diversi da quelli sopra elencati, salvo diversa decisione della FIFA”: l'ente che organizzava la manifestazione non aveva previsto premi diversi da quelli menzionati dal proprio regolamento che, come detto, disciplinava unicamente i premi relativi alla scarpa d'oro, argento e bronzo senza contemplare alcun ulteriore premio e, dunque, alcuna classifica ufficiale ad hoc, per quanto riguardava il capocannoniere di ogni nazionale. Non sussistendo in sostanza una disciplina normativa specifica in punto migliore marcatore di ciascuna squadra nazionale, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha applicato al caso in esame il regolamento di nella CP_1
parte in cui, in assenza di criteri chiari ed inequivocabili, in caso di parità negli eventi ha richiamato l'art. 13 D.M. 111/2006 sopra menzionato, non dovendosi neppure scomodare a tal uopo la disciplina Consumeristica in presenza di una norma pagina 8 di 12 direttamente applicabile, dal contenuto precettivo chiaro ed inequivocabile, quale risulta essere l'art. 13 D.M. 111/2006.
Le doglianze di parte appellante non colgono inoltre nel segno anche avuto riguardo al quantum debeatur che appare correttamente quantificato in applicazione dei criteri di cui all'art. 13 D.M. che prevede che, in caso di esiti in parità, la quota offerta in vincita vada divisi per il numero di esiti che nel caso in esame è pari a due essendo due i giocatori arrivati a pari merito: la vincita del per ogni CP_3
scommessa, pari ad Euro 330,00 frutto della differenza tra quanto puntato (Euro
300,00) e l'importo offerto in pagamento dal concessionario (Euro 630,00), andava divisa per due, con il risultato che, in applicazione della regola dell'art. 13, la vincita netta era di importo pari ad Euro 165,00; considerando per ogni biglietto una vincita complessiva di Euro 465,00, importo che si ottiene sommando alla somma giocata di Euro 300,00 la vincita ottenuta di Euro 165,00 e moltiplicando tale importo per
12 costituente il numero delle scommesse fatte, ne derivava una vincita complessiva di Euro 5.580,00, vale a dire la somma richiesta nel ricorso monitorio che è stata in definitiva ingiunta alla parte appellante.
A ragionare nel senso di parte appellante che ha quantificato il totale dovuto in Euro
3.780,00, la vincita netta spettante al sarebbe, al netto delle somme CP_3
impiegate pari ad Euro 3.600,00 (Euro 300,00 moltiplicato per dodici scommesse), di soli Euro 180,00, il che è improponibile e fuori da ogni logica atteso l'ammontare del capitale impiegato nell'alea negoziale.
In definitiva la condanna di cui al monitorio deve essere confermata.
Come detto in precedenza, ha impugnato in via incidentale il Controparte_3
capo della sentenza di primo grado nella parte in cui il decidente ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado: la Corte a tal pagina 9 di 12 riguardo condivide le argomentazioni del che, nell'avere evidenziato la CP_3
violazione ad opera della sentenza n. 1665/2023 del principio della soccombenza, ha affermato nella comparsa di costituzione e risposta che “in difetto di soccombenza reciproca, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'articolo 92 c.p.c. Nella fattispecie odierna
è del tutto evidente come non v'era alcuna grave o eccezionale ragione che giustificava la deroga al principio di soccombenza, così operando una illegittima compensazione delle spese per la parte che è risultata totalmente vittoriosa. In quest'ultimo caso, infatti, il Giudice era onerato di rigorosamente argomentare i motivi per cui operare la compensazione delle spese, né risulta che la questione oggetto del contendere sia da ritenersi nuova, o connotata da profili di particolari complessità, anche alla luce dell'ammontare della somma in contestazione, non particolarmente onerosa, specie per una società di scommesse che registra fatturati milionari. Peraltro, la novità della questione che, ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c. consente al Decidente di operare la compensazione delle spese di lite, attiene alla questio iuris oggetto del contendere, che nel caso difetta, posto che la soluzione della controversia dipendeva dalla mera interpretazione di clausole contrattuali e non da particolari punti di diritto. La S.C., infatti, in materia ha avuto modo di affermare, che “sebbene non possa escludersi che l'assoluta novità possa inerire a una questio facti, come quella di interpretazione della clausola contrattuale, è evidente che la pronuncia di compensazione non avrebbe potuto basarsi sulla semplice mancata evidenza, per il giudice, di precedenti di merito che si siano
pagina 10 di 12 occupati dell'esegesi di quella disposizione contrattuale: situazione, questa, che, siccome potenzialmente riferibile a gran parte delle condizioni pattizie, porterebbe
a una indiscriminata estensione applicativa della previsione normativa in esame, in contrasto con la ratio della stessa, che è quella di restringere al massimo grado la deroga alla regola per cui le spese di lite devono gravare sulla parte soccombente
(Cass., ord. n. 25655 del 22.09.2021). Deriva da quanto precede che, una volta confermata integralmente la legittimità della pretesa creditoria, una volta rigettata
l'opposizione, il primo giudice avrebbe dovuto condannare (anche almeno parzialmente) la società opponente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, non ricorrendo quei gravi ed eccezionali motivi che consentivano di statuire l'integrale compensazione”; nel caso al vaglio del presente giudizio in sostanza non vi è motivazione alcuna che possa far derogare alla regola della soccombenza, di talché la deve essere Parte_1
condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_3
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle
[...]
controversie di valore che vanno da Euro 5.201,00 sino ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 164/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 1897/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa che conferma;
2. In accoglimento dell'appello incidentale azionato da , Controparte_3
condanna la al pagamento in suo favore Parte_1
pagina 11 di 12 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano quanto al primo grado in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato (di cui euro
919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado di giudizio in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della
[...]
dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 164/2024
PROMOSSA DA
(C.F. e P.I. ) incorporante Parte_1 P.IVA_1 giusta fusione per incorporazione con atto del Notaio Controparte_1
Dott. di Roma del 17.05.2022, Rep. n. 4381 e Rogito n. 2209, registrato Persona_1 presso la CCIA di Roma in data 18.05.2022, nella persona del suo amministratore delegato rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Mauro giusta procura in atti Controparte_2 con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Roma, Via Giulia n.16;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), elettivamente domiciliato a Ragusa, Controparte_3 C.F._1 in Viale Emanuele Tenente Lena n. 14, presso lo studio dell'avv. Carlo Giaquinta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il caso al vaglio del presente giudizio trae linfa dalle dodici scommesse singole a quota fissa, di Euro 300,00 ciascuna, che ha effettuato il Controparte_3
15.07.2018 presso un centro appartenente al circuito sito nella città di CP_1
Vittoria, scommesse che il ha ritenuto vincenti in quanto aventi ad oggetto CP_3
l'individuazione del miglior marcatore della nazionale brasiliana nella competizione
“mondiali di calcio Russia 2018” individuato nel calciatore e risultato, a Per_2
suo dire, il miglior marcatore della squadra nazionale brasiliana, seppure a pari merito con altro giocatore carioca: quantificato il dovuto, ivi compreso il capitale scommesso, in Euro 5.580,00 calcolato secondo quanto disposto dall'art. 13 del
D.M. n. 111/2006 - riportante il Regolamento AAMS sulle scommesse sportive - nel caso di esiti risultati in parità, a seguito del rifiuto di di procedere CP_1
al pagamento della vincita, ha azionato ricorso in monitorio Controparte_3
avanti al Tribunale di Ragusa allegando i biglietti delle dodici scommesse vincenti effettuate e deducendo l'inadempimento negoziale della società concessionaria dei giochi e delle scommesse. ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1042/2020 con cui il Tribunale di Ragusa le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 5.580,00, oltre Controparte_3
interessi e spese della fase monitoria, deducendo che le scommesse da quest'ultimo effettuate non erano da ritenersi vincenti avuto riguardo alla refertazione della manifestazione riportata sul sito ufficiale della FIFA - organizzazione quest'ultima che aveva organizzato i mondiali di calcio del 2018 in Russia e le cui classifiche andavano unicamente prese in considerazione ai fini della cernita dei risultati cui pagina 2 di 12 ancorare l'esito delle scommesse – richiamata dall'art. 52, punto n. 11, lett. b), del regolamento della scommessa che, a dire di parte opponente, doveva trovare piena applicazione nella presente fattispecie: l'esito di tale refertazione, nella misura in cui, avuto riguardo unicamente ai risultati dei giocatori brasiliani, riportava il calciatore in seconda posizione di classifica, con due marcature effettuate, Per_2
preceduto dal connazionale che aveva realizzato lo stesso numero di Per_3
marcature ma con un assist in più, ostava al riconoscimento della vincita anelata dallo scommettitore posto che, come detto, il capocannoniere della CP_3
nazionale carioca non risultava essere il calciatore ma il connazionale Per_2
. Per_3
A seguito dell'opposizione è stato iscritto a ruolo il giudizio n. R.G. 3029/2020, svoltosi nel contraddittorio con , all'esito del quale il Tribunale Controparte_3
di Ragusa ha, con la sentenza n. 1665/2023 depositata il 10.11.2023, rigettato l'opposizione proposta da confermando il decreto Controparte_1
ingiuntivo e compensando tra le parti le spese di lite del giudizio avuto riguardo alla novità della questione ed all'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.
Il Tribunale di Ragusa, dopo avere qualificato il rapporto giuridico intercorso tra le parti di causa nell'ambito del contratto di gioco e scommessa e dopo averlo ancorato nell'orbita della disciplina del Codice del Consumo, ha rilevato come il richiamo fatto dalla società opponente all'art 52, punto 11, lett. b), del regolamento FIFA non poteva trovare applicazione nel caso di specie poiché il suddetto art. 52 riguardava altra e diversa tipologia di scommessa, vale a dire quella relativa al capocannoniere della manifestazione non riferibile alle scommesse effettuate dal aventi ad CP_3
oggetto l'individuazione del miglior marcatore della squadra nazionale: il primo giudice ha asserito che i criteri indicati dalla classifica finale dei marcatori tratta dal pagina 3 di 12 sito FIFA non rilevavano ai fini della soluzione del caso di specie, posto che tale graduatoria era quella presa in considerazione dal bookmaker solo per considerare la vincita della scommessa relativa al capocannoniere dell'intera manifestazione, ed ha concluso che, in difetto di espressa specificazione, nel caso di parità degli esiti, ai fini della determinazione dell'esito delle scommesse effettuate dal e della CP_3
quantificazione della conseguente vincita, trovasse applicazione la regola di cui all'art. 13 del D.M.111 del 01.03.2006, invocata dallo scommettitore, a cui peraltro faceva rinvio lo regolamento di;
ad avviso del decidente la soluzione CP_1
del caso doveva rinvenirsi proprio nell'applicazione della regola di cui all'art. 13 del D.M. 111/2006 da cui attingere in caso di dubbio ermeneutico circa l'interpretazione delle clausole, secondo la regola di cui all'art. 35, comma secondo, del Codice del Consumo, di tal ché doveva ritenersi corretta la quantificazione del credito azionato dal in seno al ricorso monitorio, anche in considerazione CP_3
dell'assenza di espressa contestazione palesata dalla difesa dall'opponente in merito al quantum debeatur.
In conclusione, il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo opposto salvo, per quanto riguarda il regolamento sulle spese del giudizio, in ragione dell'assoluta novità della questione e vista l'assenza di precedenti specifici, compensarle per intero.
La società incorporante Parte_1 [...]
ha interposto appello avverso la sentenza n. 1665/2023 del Controparte_1
Tribunale di Ragusa censurandone il contenuto sia per il fatto che il decidente aveva invertito l'onere della prova della pretesa monitoria gravante sullo scommettitore odierno appellato il quale, a suo dire, non aveva dimostrato gli elementi costitutivi a fondamento della somma invocata quale vincita della scommessa, sia per il fatto pagina 4 di 12 che l'esito della lite era stato il frutto dell'errata applicazione delle norme che regolano la scommessa e dell'art. 35 del Codice del Consumo in tema di interpretatio contra stipulatorem: la società appellante ha evidenziato come la classifica marcatori stilata dalla FIFA fosse l'unico parametro di riferimento per determinare la vincita della scommessa, ritenendo non operante il rinvio alla regola di cui all'art. 13 D.M. 111/2006, salvo comunque contestare il quantum debeatur riconosciuto in sentenza che andava, a suo dire, ridotto da Euro 5.580,00 al minore importo di Euro 3.780,00.
Si è costituito nel giudizio di appello instando per il rigetto del Controparte_3
gravame e proponendo appello incidentale avverso la sentenza n. 1665/2023 del
Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti: radicatosi il contraddittorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 16 giugno 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni difensive delle parti, la Corte reputa da un lato di disattendere l'appello proposto dalla Parte_1
e, dall'altro, di accogliere l'appello incidentale spiegato da
[...] CP_3
il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
[...]
Devesi preliminarmente rilevare come non risulti contestato tra le parti il fatto storico che ha dato la stura al presente giudizio: ha effettuato Controparte_3
dodici scommesse singole a quota fissa di 300,00 Euro cadauna, denominate
“capocannoniere nazionale”, presso il centro scommesse “ del circuito Pt_1
, sito a Vittoria in via Milano n. 19/c, scommesse il cui oggetto CP_1
riguardava il pronostico di quale giocatore della squadra nazionale di calcio del
Brasile, in occasione dei mondiali di calcio 2018 giocati in Russia, risultasse il capocannoniere della propria squadra;
in tutte le scommesse le cui matrici sono state pagina 5 di 12 versate in atti il ha scommesso sul calciatore il quale, alla fine della CP_3 Per_2
manifestazione sportiva, è risultato essere stato il calciatore della nazionale del
Brasile che, nell'ambito della propria squadra nazionale, aveva realizzato il maggior numero di marcature in compagnia con il compagno di squadra , il quale Per_3
aveva anch'egli realizzato due goals sia pur con un assist in più.
La società concessionaria, ad onta della realizzazione dell'evento oggetto del pronostico dato dal raggiungimento di capocannoniere della propria nazionale da parte del calciatore si era rifiutata di procedere al pagamento delle vincita Per_2
sulla scorta del proprio regolamento della scommessa in cui era stato riportato che
“per quanto riguarda scommesse che possono prevedere eventuali casi di parità, ai fini della refertazione verrà preso in considerazione quanto diramato dall'ente che organizza la competizione laddove i criteri siano chiari ed inequivocabili. Per gli altri casi verrà preso in considerazione quanto indicato del D.M. 111 01 Marzo
2006, art. 13”: per la società appellante la norma, dal contenuto chiaro ed inequivocabile, che ai fini dell'individuazione del miglior marcatore della nazionale brasiliana andava applicata nel caso in esame e che metteva fuori gioco il contenuto dell'art. 13 del D.M. datato primo marzo 2006, era l'art. 52, n. 11, lett. B) del regolamento FIFA il quale, prodotto dalla parte appellante unicamente in lingua inglese, dettava i criteri per stabilire i premi denominati “golden, silver, bronze boots” (premio scarpa d'oro, argento, bronzo) ovvero il podio dei migliori marcatori del torneo, prevedendo che in caso di arrivo di più calciatori allo stesso numero di reti, ai fini dell'assegnazione di tali premi andava premiato quello che aveva realizzato il maggior numero di assists;
la classifica dei marcatori estrapolata dal sito FIFA, che costituiva il frutto dell'applicazione di tali criteri, utilizzava una numerazione progressiva di tutti i marcatori partecipanti alla manifestazione avendo pagina 6 di 12 menzionato il calciatore al numero 15 del tabellone finale ed il collega Per_3
al numero 18, il che confermava che le scommesse del erano da Per_2 CP_3
ritenere perdenti, dovendosi fare riferimento, ai fini della cernita dei risultati cui ancorare l'esito delle scommesse, unicamente alle risultanze della classifica finale della FIFA quale organizzatore della manifestazione sportiva di riferimento.
Ma di tale ragionamento è agevole la confutazione.
L'art. 13 del D.M. 111 del primo marzo 2006 disciplinante le Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi prevede che “Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come esito pronosticabile, la quota per la scommessa del singolo avvenimento, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, è determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultati in parità; la nuova quota, così determinata, è considerata anche nel calcolo della scommessa multipla nel quale
l'avvenimento è ricompreso”: la norma prevede che in caso di esito di parità di eventi, come nel caso di specie, la vincita è determinata dividendone l'importo per il numero degli esiti, nella presente fattispecie due, essendo due i giocatori arrivati a pari merito nella realizzazione dei goals; l'importo richiesto in monitorio e riconosciuto dal Tribunale ha tenuto conto proprio della vincita delle scommesse per come risultante dall'applicazione della regola del citato art. 13.
Ad avviso della Corte, come argomentato in sentenza dal giudice ragusano, la regola di cui all'art. 13 D.M. 111/2006 è quella che deve trovare applicazione nel caso di specie giusta il rinvio operatone dallo stesso regolamento di , alla luce CP_1
del fatto che non sussiste alcuna diversa regolamentazione che detti criteri “chiari ed inequivocabili” ai fini del calcolo della scommessa finita in parità, riferendosi l'art. 52, n. 11, lett. b), del regolamento FIFA ad altra tipologia di scommessa,
pagina 7 di 12 ovvero quella relativa al capocannoniere della manifestazione, non riferibile al miglior marcatore nazionale sul cui piazzamento aveva puntato il tale CP_3
norma dettava criteri da prendere in considerazione per la sola situazione da essa regolamentata, vale a dire per l'assegnazione dei citati premi speciali denominati
“golden, silver, bronze boots” (premio scarpa d'oro, argento, bronzo), ovvero il podio dei migliori marcatori del torneo, mentre le scommesse operate dal CP_3
erano di tutt'altra natura in quanto riguardanti il pronostico di capocannoniere della squadra nazionale (Brasile), ovvero quello relativo al calciatore che, tra quelli della squadra carioca, avrebbe realizzato il maggior numero di goal. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata il pronostico di capocannoniere CP_3
della squadra nazionale non trovava nel regolamento Fifa alcuna specifica previsione, come si poteva desumere dallo stesso art 52 che, al successivo n. 12, aveva disposto con formula di chiusura che “Non ci sono premi ufficiali diversi da quelli sopra elencati, salvo diversa decisione della FIFA”: l'ente che organizzava la manifestazione non aveva previsto premi diversi da quelli menzionati dal proprio regolamento che, come detto, disciplinava unicamente i premi relativi alla scarpa d'oro, argento e bronzo senza contemplare alcun ulteriore premio e, dunque, alcuna classifica ufficiale ad hoc, per quanto riguardava il capocannoniere di ogni nazionale. Non sussistendo in sostanza una disciplina normativa specifica in punto migliore marcatore di ciascuna squadra nazionale, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha applicato al caso in esame il regolamento di nella CP_1
parte in cui, in assenza di criteri chiari ed inequivocabili, in caso di parità negli eventi ha richiamato l'art. 13 D.M. 111/2006 sopra menzionato, non dovendosi neppure scomodare a tal uopo la disciplina Consumeristica in presenza di una norma pagina 8 di 12 direttamente applicabile, dal contenuto precettivo chiaro ed inequivocabile, quale risulta essere l'art. 13 D.M. 111/2006.
Le doglianze di parte appellante non colgono inoltre nel segno anche avuto riguardo al quantum debeatur che appare correttamente quantificato in applicazione dei criteri di cui all'art. 13 D.M. che prevede che, in caso di esiti in parità, la quota offerta in vincita vada divisi per il numero di esiti che nel caso in esame è pari a due essendo due i giocatori arrivati a pari merito: la vincita del per ogni CP_3
scommessa, pari ad Euro 330,00 frutto della differenza tra quanto puntato (Euro
300,00) e l'importo offerto in pagamento dal concessionario (Euro 630,00), andava divisa per due, con il risultato che, in applicazione della regola dell'art. 13, la vincita netta era di importo pari ad Euro 165,00; considerando per ogni biglietto una vincita complessiva di Euro 465,00, importo che si ottiene sommando alla somma giocata di Euro 300,00 la vincita ottenuta di Euro 165,00 e moltiplicando tale importo per
12 costituente il numero delle scommesse fatte, ne derivava una vincita complessiva di Euro 5.580,00, vale a dire la somma richiesta nel ricorso monitorio che è stata in definitiva ingiunta alla parte appellante.
A ragionare nel senso di parte appellante che ha quantificato il totale dovuto in Euro
3.780,00, la vincita netta spettante al sarebbe, al netto delle somme CP_3
impiegate pari ad Euro 3.600,00 (Euro 300,00 moltiplicato per dodici scommesse), di soli Euro 180,00, il che è improponibile e fuori da ogni logica atteso l'ammontare del capitale impiegato nell'alea negoziale.
In definitiva la condanna di cui al monitorio deve essere confermata.
Come detto in precedenza, ha impugnato in via incidentale il Controparte_3
capo della sentenza di primo grado nella parte in cui il decidente ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado: la Corte a tal pagina 9 di 12 riguardo condivide le argomentazioni del che, nell'avere evidenziato la CP_3
violazione ad opera della sentenza n. 1665/2023 del principio della soccombenza, ha affermato nella comparsa di costituzione e risposta che “in difetto di soccombenza reciproca, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'articolo 92 c.p.c. Nella fattispecie odierna
è del tutto evidente come non v'era alcuna grave o eccezionale ragione che giustificava la deroga al principio di soccombenza, così operando una illegittima compensazione delle spese per la parte che è risultata totalmente vittoriosa. In quest'ultimo caso, infatti, il Giudice era onerato di rigorosamente argomentare i motivi per cui operare la compensazione delle spese, né risulta che la questione oggetto del contendere sia da ritenersi nuova, o connotata da profili di particolari complessità, anche alla luce dell'ammontare della somma in contestazione, non particolarmente onerosa, specie per una società di scommesse che registra fatturati milionari. Peraltro, la novità della questione che, ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c. consente al Decidente di operare la compensazione delle spese di lite, attiene alla questio iuris oggetto del contendere, che nel caso difetta, posto che la soluzione della controversia dipendeva dalla mera interpretazione di clausole contrattuali e non da particolari punti di diritto. La S.C., infatti, in materia ha avuto modo di affermare, che “sebbene non possa escludersi che l'assoluta novità possa inerire a una questio facti, come quella di interpretazione della clausola contrattuale, è evidente che la pronuncia di compensazione non avrebbe potuto basarsi sulla semplice mancata evidenza, per il giudice, di precedenti di merito che si siano
pagina 10 di 12 occupati dell'esegesi di quella disposizione contrattuale: situazione, questa, che, siccome potenzialmente riferibile a gran parte delle condizioni pattizie, porterebbe
a una indiscriminata estensione applicativa della previsione normativa in esame, in contrasto con la ratio della stessa, che è quella di restringere al massimo grado la deroga alla regola per cui le spese di lite devono gravare sulla parte soccombente
(Cass., ord. n. 25655 del 22.09.2021). Deriva da quanto precede che, una volta confermata integralmente la legittimità della pretesa creditoria, una volta rigettata
l'opposizione, il primo giudice avrebbe dovuto condannare (anche almeno parzialmente) la società opponente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, non ricorrendo quei gravi ed eccezionali motivi che consentivano di statuire l'integrale compensazione”; nel caso al vaglio del presente giudizio in sostanza non vi è motivazione alcuna che possa far derogare alla regola della soccombenza, di talché la deve essere Parte_1
condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_3
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle
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controversie di valore che vanno da Euro 5.201,00 sino ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 164/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 1897/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa che conferma;
2. In accoglimento dell'appello incidentale azionato da , Controparte_3
condanna la al pagamento in suo favore Parte_1
pagina 11 di 12 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano quanto al primo grado in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato (di cui euro
919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado di giudizio in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della
[...]
dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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