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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3071/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace in materia di risarcimento danni
TRA
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Monetti, presso il cui Studio in Salerno, Via S. Margherita n. 104/A elettivamente domicilia giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Pellezzano (SA) alla Via Grillo n. 5/A, presso lo studio dell'Avv.
Anna Famiglietti, che la rappresenta e difende giusto mandato esteso a margine della comparsa di risposta;
APPELLATA
E
in persona dell'amm.re p.t., avente sede Controparte_2
in Salerno, Via dei Mille n.86;
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025, sostituita mediante note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale
1 in atti e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23/03/2018, la proponeva appello alla Parte_2
sentenza n. 1235/18 del GdP di Salerno, pubblicata il 3/3/18, nel giudizio RG
n. 8983/16.
Esponeva l'appellante che con atto di citazione del 12/05/16 la sig.ra
[...]
conveniva innanzi al GdP di Salerno la per CP_1 Parte_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente causati in data
22/10/15 dalla caduta di calcinacci provenienti dall'impalcatura posta in via
Dei Mille in Salerno, al parabrezza del veicolo Fiat Ducato targato AS608GE in sosta in via dei Mille in Salerno.
Costituitasi in giudizio la insisteva per il rigetto della domanda Parte_2
previa chiamata in causa il condominio via Dei Mille n.86 Controparte_2
Salerno.
Nel merito eccepiva che, in data 22/10/15, in via Dei Mille non c'era alcuna impalcatura della convenuta, come da certificazione relativa all'occupazione di suolo pubblico, da cui risultava che i ponteggi erano stati installati con decorrenza dal mese febbraio 2016.
Si costituiva in giudizio il con richiesta di estendere la domanda CP_2
alla per essere manlevato. CP_3
All'udienza successiva anche la provvedeva alla costituzione in CP_3
giudizio.
Espletata la prova orale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1235/18, del 30/10/17, pubblicata il 3/3/18, il GdP di Salerno accoglieva la domanda e condannava la in solido con il Parte_1
condominio Dei Mille n. 86, al risarcimento dei danni Controparte_4 subiti dall'attrice oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la proponeva appello ritenendo la Parte_2
decisione errata per violazione degli artt. 118 disp. att. cpc, 115cpc, 116 cpc,
2697cc e 2907cc, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, in riforma e/o annullamento
2 della Sentenza n. 1235/18 del Giudice di Pace di Salerno, rigettare la domanda proposta nei confronti della con condanna alle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario".
Si costituiva in giudizio la signora , insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, tra l'altro, di essere stata “integralmente” pagata dalla compagnia chiamata in causa dal Condominio Palazzo CP_3
Trapanese via Dei Mille n. 86 in Salerno.
La causa veniva istruita documentalmente.
In sede di precisazione delle conclusioni, con le note sostitutive di udienza, entrambe le parti davano atto dell'avvenuto pagamento, da parte dell'assicurazione del , del risarcimento dei danni richiesti in CP_2 citazione dall'attrice ed insistevano, quindi, affinchè Controparte_1
il Tribunale dichiarasse la cessata materia del contendere con condanna della controparte alle spese di giudizio.
Con comparsa conclusionale parte appellante evidenziava di avere erroneamente insistito per la cessata materia del contendere, avendo interesse alla decisione nel merito.
***
Va premesso che con la dichiarazione di cessata materia del contendere il
Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. n. 27460/2006), interesse che, come statuito dall'art. 100 c.p.c., è una vera e propria condizione dell'azione.
La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (Cass. n. 4714/2006).
Orbene, in relazione al caso di specie, parte appellata ha insistito nella dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna della società appellante al pagamento delle sole spese di lite del presente grado di giudizio, ribadendo di esse stata “integralmente” risarcita dalla compagnia CP_5
[...] chiamata in causa dal Condominio Palazzo Trapanese via Dei Mille n.
[...]
86 in Salerno, che non risulta aver proposto appello.
L'appellante, dopo aver chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la cessata materia del contendere, con condanna alle spese di lite del doppio grado, con la comparsa conclusionale ha invece insistito per l'accoglimento nel merito dell'appello.
Sul punto il Tribunale ritiene che persista un effettivo interesse dell'appellante alla decisione di merito, atteso che la condanna in solido emessa dal G.D.P. esporrebbe la società all'eventuale recupero pro-quota del risarcimento come liquidato.
Venendo al merito dell'appello, lo stesso è fondato.
Parte attrice – odierna appellata non ha fornito prova della riconducibilità del danno (anche) alla società Parte_1
Si rimanda, in primo luogo, agli esiti della prova testimoniale.
La controversia in prima grado risulta decisa sulla dichiarazione del teste di parte attrice che ha ricordato una circostanza di fatto diversa da quella indicata in citazione, ovvero: avrebbe dovuto confermare che il veicolo, in sosta su via dei Mille, era stato danneggiato da calcinacci caduti dal ponteggio della ditta, laddove ha dichiarato di aver assistito “..alla caduta delle pietre.. dal palazzo della cartoleria...sul veicolo attoreo in transito in altra strada denominata via Medaglie d'Oro”.
La nel costituirsi in giudizio ha infatti contestato la richiesta di Parte_2
risarcimento rilevando che in data 22/10/15, in via Dei Mille, non c'era l'impalcatura e, a dimostrazione, ha prodotto la certificazione relativa all'occupazione di suolo pubblico, dai cui risulta che i ponteggi erano stati installati con decorrenza dal mese febbraio 2016.
Anche la prova testimoniale confermava l'assenza dell'impalcatura; sul punto la convenuta non si è limitata ad una semplice negazione della fondatezza dell'avversa pretesa ma ha introdotto, a sostegno della richiesta di rigetto della domanda, elementi diversi da quelli indicati dall'attrice adducendo fatti impedivi del diritto controverso che hanno contribuito a determinare il thema decidendum. Effettivamente l'eccezione della convenuta, odierna appellante, risulta dimostrata per tabulas dalla certificazione relativa all'occupazione di suolo pubblico da cui risultava l'autorizzazione all'installazione ponteggi
4 erano stati installati con decorrenza dal mese febbraio 2016 e dalla propria prova testi, avendo il teste dichiarato: "...Posso precisare Testimone_1
che in data 22/10/15 non vi era nessun ponteggio montato dalla Parte_2
[... su via dei Mille in Salerno....confermo che il ponteggio per l'esecuzione dei lavori al fabbricato condominiale è stato montato su via dei Mille in
Salerno nel mese di febbraio dell'anno 2016”.
Non da ultimo, la documentazione fotografica prodotta da parte attrice non è dirimente atteso che vi è contestazione sulla data degli scatti.
Non resta che disciplinare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Esse possono compensarsi tra le odierne parti considerate le seguenti circostanze:
1. contraddittoria delle prove documentali 2. contraddittorietà delle testimonianze acquisite in primo grado;
3. obiettiva complessità delle questioni trattate in corso di giudizio;
necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le stesse parti.
Tali circostanze, complessivamente valutate, consentono di ritenere un'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico;
in ragione della previsione di cui all'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, può dunque disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le odierne parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nell'ambito del giudizio 3071/2018 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, in parziale riforma della sentenza di I grado ed in accoglimento dell'appello così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1
confronti della Parte_2
2) compensa tra le odierne parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Salerno, 22.05.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3071/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace in materia di risarcimento danni
TRA
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Monetti, presso il cui Studio in Salerno, Via S. Margherita n. 104/A elettivamente domicilia giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Pellezzano (SA) alla Via Grillo n. 5/A, presso lo studio dell'Avv.
Anna Famiglietti, che la rappresenta e difende giusto mandato esteso a margine della comparsa di risposta;
APPELLATA
E
in persona dell'amm.re p.t., avente sede Controparte_2
in Salerno, Via dei Mille n.86;
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025, sostituita mediante note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale
1 in atti e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23/03/2018, la proponeva appello alla Parte_2
sentenza n. 1235/18 del GdP di Salerno, pubblicata il 3/3/18, nel giudizio RG
n. 8983/16.
Esponeva l'appellante che con atto di citazione del 12/05/16 la sig.ra
[...]
conveniva innanzi al GdP di Salerno la per CP_1 Parte_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente causati in data
22/10/15 dalla caduta di calcinacci provenienti dall'impalcatura posta in via
Dei Mille in Salerno, al parabrezza del veicolo Fiat Ducato targato AS608GE in sosta in via dei Mille in Salerno.
Costituitasi in giudizio la insisteva per il rigetto della domanda Parte_2
previa chiamata in causa il condominio via Dei Mille n.86 Controparte_2
Salerno.
Nel merito eccepiva che, in data 22/10/15, in via Dei Mille non c'era alcuna impalcatura della convenuta, come da certificazione relativa all'occupazione di suolo pubblico, da cui risultava che i ponteggi erano stati installati con decorrenza dal mese febbraio 2016.
Si costituiva in giudizio il con richiesta di estendere la domanda CP_2
alla per essere manlevato. CP_3
All'udienza successiva anche la provvedeva alla costituzione in CP_3
giudizio.
Espletata la prova orale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1235/18, del 30/10/17, pubblicata il 3/3/18, il GdP di Salerno accoglieva la domanda e condannava la in solido con il Parte_1
condominio Dei Mille n. 86, al risarcimento dei danni Controparte_4 subiti dall'attrice oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la proponeva appello ritenendo la Parte_2
decisione errata per violazione degli artt. 118 disp. att. cpc, 115cpc, 116 cpc,
2697cc e 2907cc, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, in riforma e/o annullamento
2 della Sentenza n. 1235/18 del Giudice di Pace di Salerno, rigettare la domanda proposta nei confronti della con condanna alle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario".
Si costituiva in giudizio la signora , insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, tra l'altro, di essere stata “integralmente” pagata dalla compagnia chiamata in causa dal Condominio Palazzo CP_3
Trapanese via Dei Mille n. 86 in Salerno.
La causa veniva istruita documentalmente.
In sede di precisazione delle conclusioni, con le note sostitutive di udienza, entrambe le parti davano atto dell'avvenuto pagamento, da parte dell'assicurazione del , del risarcimento dei danni richiesti in CP_2 citazione dall'attrice ed insistevano, quindi, affinchè Controparte_1
il Tribunale dichiarasse la cessata materia del contendere con condanna della controparte alle spese di giudizio.
Con comparsa conclusionale parte appellante evidenziava di avere erroneamente insistito per la cessata materia del contendere, avendo interesse alla decisione nel merito.
***
Va premesso che con la dichiarazione di cessata materia del contendere il
Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. n. 27460/2006), interesse che, come statuito dall'art. 100 c.p.c., è una vera e propria condizione dell'azione.
La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (Cass. n. 4714/2006).
Orbene, in relazione al caso di specie, parte appellata ha insistito nella dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna della società appellante al pagamento delle sole spese di lite del presente grado di giudizio, ribadendo di esse stata “integralmente” risarcita dalla compagnia CP_5
[...] chiamata in causa dal Condominio Palazzo Trapanese via Dei Mille n.
[...]
86 in Salerno, che non risulta aver proposto appello.
L'appellante, dopo aver chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la cessata materia del contendere, con condanna alle spese di lite del doppio grado, con la comparsa conclusionale ha invece insistito per l'accoglimento nel merito dell'appello.
Sul punto il Tribunale ritiene che persista un effettivo interesse dell'appellante alla decisione di merito, atteso che la condanna in solido emessa dal G.D.P. esporrebbe la società all'eventuale recupero pro-quota del risarcimento come liquidato.
Venendo al merito dell'appello, lo stesso è fondato.
Parte attrice – odierna appellata non ha fornito prova della riconducibilità del danno (anche) alla società Parte_1
Si rimanda, in primo luogo, agli esiti della prova testimoniale.
La controversia in prima grado risulta decisa sulla dichiarazione del teste di parte attrice che ha ricordato una circostanza di fatto diversa da quella indicata in citazione, ovvero: avrebbe dovuto confermare che il veicolo, in sosta su via dei Mille, era stato danneggiato da calcinacci caduti dal ponteggio della ditta, laddove ha dichiarato di aver assistito “..alla caduta delle pietre.. dal palazzo della cartoleria...sul veicolo attoreo in transito in altra strada denominata via Medaglie d'Oro”.
La nel costituirsi in giudizio ha infatti contestato la richiesta di Parte_2
risarcimento rilevando che in data 22/10/15, in via Dei Mille, non c'era l'impalcatura e, a dimostrazione, ha prodotto la certificazione relativa all'occupazione di suolo pubblico, dai cui risulta che i ponteggi erano stati installati con decorrenza dal mese febbraio 2016.
Anche la prova testimoniale confermava l'assenza dell'impalcatura; sul punto la convenuta non si è limitata ad una semplice negazione della fondatezza dell'avversa pretesa ma ha introdotto, a sostegno della richiesta di rigetto della domanda, elementi diversi da quelli indicati dall'attrice adducendo fatti impedivi del diritto controverso che hanno contribuito a determinare il thema decidendum. Effettivamente l'eccezione della convenuta, odierna appellante, risulta dimostrata per tabulas dalla certificazione relativa all'occupazione di suolo pubblico da cui risultava l'autorizzazione all'installazione ponteggi
4 erano stati installati con decorrenza dal mese febbraio 2016 e dalla propria prova testi, avendo il teste dichiarato: "...Posso precisare Testimone_1
che in data 22/10/15 non vi era nessun ponteggio montato dalla Parte_2
[... su via dei Mille in Salerno....confermo che il ponteggio per l'esecuzione dei lavori al fabbricato condominiale è stato montato su via dei Mille in
Salerno nel mese di febbraio dell'anno 2016”.
Non da ultimo, la documentazione fotografica prodotta da parte attrice non è dirimente atteso che vi è contestazione sulla data degli scatti.
Non resta che disciplinare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Esse possono compensarsi tra le odierne parti considerate le seguenti circostanze:
1. contraddittoria delle prove documentali 2. contraddittorietà delle testimonianze acquisite in primo grado;
3. obiettiva complessità delle questioni trattate in corso di giudizio;
necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le stesse parti.
Tali circostanze, complessivamente valutate, consentono di ritenere un'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico;
in ragione della previsione di cui all'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, può dunque disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le odierne parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nell'ambito del giudizio 3071/2018 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, in parziale riforma della sentenza di I grado ed in accoglimento dell'appello così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1
confronti della Parte_2
2) compensa tra le odierne parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Salerno, 22.05.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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