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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1165 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nata a [...], il [...] – C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA), alla via Ugo Foscolo, n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonietta Bifulco, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(nato a [...], il [...] – C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo e alla memoria integrativa, chiedendone l'integrale accoglimento. Nel dettaglio ha concluso chiedendo di adottare le seguenti statuizioni: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e confermare i provvedimenti economici resi Parte_1 Controparte_1 nell'interesse della figlia minore con il Decreto di Omologa del 20.07.2021 del Tribunale di Torre
Annunziata e del verbale di udienza del 24.03.2021; confermare, nel resto, anche in ordine al diritto
1 di visita, i provvedimenti adottati con il suindicato Decreto di Omologa e del verbale di udienza del
24.03.2021.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 04.12.2024, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2023, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 04.07.2007, in Controparte_1
Poggiomarino.
La ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio era nata una figlia, in data Per_1
10.11.2007, e che i coniugi erano separati dal 20.07.2021, allorquando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol.
6062/2021, previa comparizione, innanzi al Presidente del Tribunale, in data 24.03.2021.
Con i patti su citati, la casa coniugale veniva assegnata al;
la figlia minore veniva CP_1 Per_1
affidata ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre (specificamente presso la casa dei di lei genitori) e diritto di visita del padre;
le parti dichiaravano di essere economicamente autonome, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento;
infine, il si CP_1
obbligava a versare alla la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando di fatto i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale.
All'udienza di comparizione del 24.05.2023, il Presidente, rilevata la mancata costituzione in giudizio del resistente, pur ritualmente citato, dava i provvedimenti provvisori, confermando le disposizioni di cui alla separazione consensuale di cui al provvedimento di omologa n. cronol.
6062/2021 del 20.07.2021. Inoltre, rilevato che, per quanto dedotto dalla ricorrente, la figlia minore dall'inizio della separazione (nel marzo 2021) non aveva mai trascorso giorni di festa, fine Per_1
settimana o periodi prolungati (ad esempio in occasione delle festività natalizie o delle vacanze estive) insieme al padre, con il quale non aveva alcun rapporto, il Presidente disponeva informazioni da parte dei Servizi Sociali di Poggiomarino in ordine al contesto abitativo familiare scolastico e sociale (paterno e materno della minore , ai rapporti della stessa con ciascun Per_1
genitore e relativo ambito familiare (nonni, zii, cugini, nuovi compagni/conviventi dei genitori), alla effettività della mancata frequentazione della casa paterna da parte della minore, alle ragioni della mancata attuazione del diritto di visita del padre concordato nella separazione consensuale (con specifico riferimento alla mancata permanenza della stessa in periodi prolungati), suggerendo le iniziative reputate più opportune per rimuoverle.
2 All'udienza del 02.10.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., vista la relazione dei Servizi Sociali depositata in data 13.09.2023 e rilevato, invero, che dalle dichiarazioni della ricorrente, confermate dai Servizi Sociali, il padre non vedeva la minore e costei si rifiutava di incontrarlo, mandava ai Servizi Sociali affinché dessero avvio, almeno una volta alla settimana, presso la sede dei menzionati Servizi Sociali, ad incontri monitorati in spazio neutro tra i genitori e la minore, con l'ausilio di uno psicologo infantile eventualmente reperito presso l'Asl Na
3 Sud, al fine di favorire un rapporto il più possibile sereno della ragazza con il padre. Rinviava, dunque, all'udienza del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza predetta, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., osservato che i rapporti tra e la figlia minore erano stati ripristinati grazie ad un percorso Controparte_1 psicologico congiunto presso l'U.O.M.I. dell'Asl Na 3 di Palma Campania, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando - con decorrenza dal 13.11.2024 - giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale. Disponeva, altresì, trasmettersi il fascicolo al P.M., affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M, in data 29.11.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (24.03.2021) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che la ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al regime di affidamento della figlia minore della coppia (nata il [...]). Per_1
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr.
3 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012;
Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei
Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
14728 del 19/07/2016).
Nel caso in esame, non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso della minore.
Difatti, dalla relazione richiesta dal G.I. in ordine ai rapporti intercorrenti tra il padre e la figlia depositata in data 25.09.2024, è emerso che il e la figlia grazie anche Per_1 CP_1 Per_1
alla fattiva collazione della , hanno effettuato un percorso psicologico congiunto presso Pt_1
l'U.O.M.I. dell'Asl Na 3 di Palma Campania, che ha portato a risultati utili a ricongiungere il rapporto tra padre e figlia.
Anche dagli incontri di monitoraggio con l'assistente sociale è emerso un netto miglioramento dei rapporti della minore con il padre, tanto che la stessa ha dichiarato di non vivere più stati di ansia che le sorgevano prima, di trascorrere serate piacevoli con il papà e di rapportarsi serenamente con lo stesso, di avere con lui contatti quotidiani, incontrandolo ed uscendo insieme quando possibile.
Pertanto, allo stato, si dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
Per quanto attiene alla disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età di (nata il [...]), prossima al raggiungimento degli anni diciotto, Per_1
nonché del recente e graduale riavvicinamento tra il padre e la minore avvenuto nel corso del giudizio e della necessità di rafforzare la loro relazione, il Collegio ritiene opportuno disciplinarlo mediante la previsione di visite libere ma che garantiscano che padre e figlia si incontrino almeno
4 due pomeriggi a settimana a scelta (dall'uscita di scuola o dal termine della giornata di lavoro del padre alle 21,30 dopo cena), a fine settimana alterni con pernottamento presso l'abitazione del padre
(se del caso anche dal venerdì) e festività alternate, nonchè due settimane anche non continuative in estate, il tutto fino al compimento dei 18 anni
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della figlia della coppia Per_1
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età della figlia (di anni
17) e delle sue crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 250,00, quale contributo da garantire alla minore per il suo sostentamento.
La ricorrente ha dichiarato, infatti, di lavorare come cassiera in un supermercato e di guadagnare euro 550,00 mensili e di ricevere anche l'aiuto economico del padre (imprenditore edile).
Considerata, dunque, l'assenza di documentazione comprovante il lavoro e/o reddito del resistente, che per come emerso dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 13.09.2023 pare essere titolare di una impresa individuale, e tenuto conto che le parti in sede di separazione consensuale
5 concordavano un assegno di mantenimento di euro 200,00 (pari all'attualità a circa euro 233,00), si ritiene congruo l'importo di euro 250,00 innanzi stimato.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Poggiomarino in data 04.07.2007 (atto n. 35, parte II, serie A, anno 2007 del Parte_1
Comune di Poggiomarino);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
4) tenuto conto dell'età della minore, dispone che possa vedere e tenere con sé la Controparte_1
figlia almeno due pomeriggi a settimana a scelta (dall'uscita di scuola o dal termine della giornata di lavoro del padre alle 21,30 dopo cena), a fine settimana alterni con pernottamento presso l'abitazione del padre (se del caso anche dal venerdì) e festività alternate, nonchè due settimane anche non continuative in estate, il tutto fino al compimento dei 18 anni;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia l'assegno mensile di euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di Per_1
ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle spese Controparte_1
scolastiche ed alle cure mediche specialistiche eventualmente necessarie per la figlia;
6) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 03.02.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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