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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 4869/2022 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 01/08/2022 da
(P. IVA ), con l'Avv. STEFANO Parte_1 P.IVA_1
GROLLA, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VICENZA
- parte attrice opponente - contro
(P.IVA , con l'Avv. EDDI SERIO, giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CONEGLIANO (TV)
- parte convenuta opposta -
***
OGGETTO: vendita di cose mobili
Conclusioni di parte attrice: “In via preliminare:
- Accertata l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il Decreto Ingiuntivo opposto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1860/2022 del 21/07/2022, per nullo, annullabile, inefficace. Nel merito
- In via principale: accertarsi e dichiararsi la revoca, la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale adito non accolga la richiesta principale, voglia ridurre proporzionalmente il prezzo richiesto da nelle fatture azionate alla luce di quanto già corrisposto ed CP_1 in forza dei danni subiti e subendi dalla , che Parte_2 verranno quantificati in corso di causa.
- In via ulteriormente subordinata: accertata la sussistenza dei requisiti per l'operatività della compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c., dichiari l'inesigibilità del credito azionato da poiché posto in compensazione con CP_1 Parte il
contro
- credito vantato da (già certo, liquido ed esigibile), fino alla sua concorrenza. In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Conclusioni di parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE:
1) Rigettarsi siccome inammissibile, oltre che infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente Parte_1
2) Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza di dalla Parte_1 garanzia di cui all'art. 1495 c.c. e altresì l'intervenuta ativa azione per tutte le ragioni esposte in atti;
3) Dichiararsi inammissibile e/o improcedibile la domanda di compensazione giudiziale siccome tardiva e comunque rigettarsi la stessa in quanto infondata nel merito. NEL MERITO:
-Dato atto che all'esito della concessione della provvisoria Parte_1 esecutorietà al d to, ha corrisposto a l'importo CP_1 capitale, gli interessi e le spese maturati, confermarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e respingersi in toto l'opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti. Rifusione di spese di causa. IN ISTRUTTORIA: (…)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. si oppone al decreto ingiuntivo n. 1860/2022, Parte_1 notificatole in data 22.07.2022, richiesto da a causa del parziale Controparte_1 mancato pagamento di fatture per € 40.771,73, oltre ad interessi e spese.
L'opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
l'intervenuto pagamento in data 31.05.2022 della somma di € 9.762,95, a copertura di alcune delle fatture azionate;
infine, la carenza di prova del credito, attesa la circostanza che le fatture emesse sarebbero state tempestivamente contestate, poiché
l'opposta si sarebbe rivelata inadempiente nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, fornendo un prodotto (il colorante per materie plastiche “master giallo”) non conforme agli standard di produzione, causando così un contenzioso tra l'odierna parte attrice ed una cliente della stessa (tale M.P.M. S.r.l., società estranea al presente giudizio). Per tale motivo, chiede, da un lato, la Pt_1 sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle responsabilità di nel procedimento per accertamento tecnico preventivo CP_1 pendente presso il Tribunale di Padova (R.G. n. 3428/2022), in cui l'odierna opposta è stata chiamata in causa;
dall'altro lato, chiede la risoluzione del
2 contratto o, in via subordinata, la proporzionale diminuzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c.
1.2. si è tempestivamente costituita, dando atto dell'intervenuto Controparte_1 pagamento da parte di della somma di € 9.762,95 a Parte_1 saldo delle fatture scadute in data 31.5.2022, del quale la convenuta sarebbe venuta a conoscenza soltanto successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione;
il credito residuo sarebbe, quindi, pari ad € 31.008,78 in linea capitale, ovvero ad € 31.117,93 laddove l'imputazione dei pagamenti sopravvenuti sia correttamente effettuata in primo luogo a diminuzione degli interessi maturati sulle fatture precedentemente scadute.
L'opposta eccepisce, inoltre, la decadenza di dalla garanzia di cui all'art. Pt_1
1495 c.c., per non avere denunciato gli asseriti vizi del materiale entro otto giorni dalla scoperta, intervenuta nel luglio 2021, nonché la prescrizione della relativa azione, per essere trascorso più di anno dalla prima consegna del materiale il
4.9.2020.
Quanto all'eccezione di incompetenza, l'opposta ritiene la stessa inammissibile, non contenendo l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente nonché per essere incompleta, non avendo esaminato, e contestato, tutti i possibili criteri di competenza alternativa ipotizzabili, e comunque infondata.
Circa la prova del credito, evidenzia di aver depositato non solo le CP_1 fatture, ma anche i d.d.t. attestanti la consegna del materiale.
Inoltre, tutte le fatture relative al colorante contestato (master giallo “PE0145E”) risultano essere state regolarmente pagate, mentre quelle azionate con il decreto ingiuntivo avrebbero ad oggetto prodotti diversi.
In ogni caso, l'opposta deduce che non avrebbe in alcun modo esplicitato Pt_1 quale sarebbe il vizio da cui sarebbe affetto il prodotto. Il colorante sarebbe stato fornito da settembre 2020 a luglio 2021 sempre con la stessa formulazione
(“PE0145E”), realizzata sulla base di un campione fornito dalla stessa opponente a nell'agosto 2020. A fine luglio 2021, avrebbe rappresentato a CP_1 Pt_1 [...] delle difficoltà nella pulizia dell'estrusore dopo l'uso del master giallo, CP_1 cosicché le avrebbe consegnato un altro campione di colorante da replicare.
Quindi, avrebbe incaricato un proprio laboratorio di produrre un nuovo CP_1 campione del colorante master giallo con formulazione diversa dalla precedente, fornito ad a partire dall'ottobre 2021, senza alcuna contestazione. Pt_1
3 Infine, dalla corrispondenza intercorsa tra e la sua cliente M.P.M. Pt_1 emergerebbe che verificati problemi già prima che iniziassero le forniture Pt_3 di nonché che solo alcuni dei prodotti di avrebbero presentato CP_1 Pt_1 difetti, cosicché l'opposta ritiene che i vizi siano da ricondursi ad un'errata lavorazione dei materiali o alla regolazione delle macchine usate o a limiti tecnologici delle stesse, tutti fattori riconducibili all'opponente.
1.3. Sciogliendo la riserva trattenuta alla prima udienza del 26.01.2023, questo
Giudice ha ritenuto non fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito e non meritevole di accoglimento l'istanza attorea di sospensione del presente giudizio ex art 295 c.p.c., non ravvisandosi un vincolo di consequenzialità con il procedimento per a.t.p. incardinato avanti al Tribunale di
Padova; inoltre, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha concesso l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 31.008,78, oltre interessi e spese come già liquidate nel decreto, ed ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Successivamente, parte attrice opponente ha provveduto spontaneamente al pagamento dell'intera somma ingiunta.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte opponente ha altresì richiesto, in via subordinata, la compensazione giudiziale tra il credito vantato da nei confronti di ed il
contro
-credito risarcitorio CP_1 Pt_1 coincidente con il mancato incasso di dalla sua cliente M.P.M., oggetto di Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1337/2022 del 15.07.2022 emesso dal Tribunale di Vicenza.
Successivamente, con provvedimento del 04.09.2023, il Giudice ha invitato le parti a depositare nel presente giudizio copia della relazione finale redatta dal c.t.u. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo già pendente avanti al
Tribunale di Padova, deposito che avveniva il 05.10.2023.
Quindi, in data 27.10.2023 parte attrice opponente depositava atto di rinuncia agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., notificato alla controparte, che, tuttavia, alla successiva udienza del 01.02.2024 dichiarava di non accettarla, attesa la riserva di “ogni eventuale ed ulteriore azione inerente ai fatti di causa” contenuta nell'atto di rinuncia. Parte attrice opponente insisteva affinché venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, ritenendo assente l'interesse di alla CP_1 prosecuzione del procedimento, anche alla luce dell'intervenuto pagamento integrale del credito ingiunto.
4 2. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data
10.1.2025.
2.1. Ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
Tale interesse deve essere valutato avendo riguardo al disposto dell'art. 100 c.p.c., secondo cui per agire o resistere in giudizio è necessario avervi interesse, inteso, per il convenuto, quale interesse a contraddire, che si sostanzia nell'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile che lo stesso potrebbe ottenere da una pronuncia sul merito della controversia, anche quale accertamento negativo rispetto alla domanda di parte attrice.
È certamente condivisibile l'affermazione dell'attrice secondo la quale l'estinzione del giudizio comporterebbe, al pari del rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua definitiva esecutorietà, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Tuttavia, pur avendo , anche a seguito del rilievo di questo Controparte_2
Giudice, già con la prima memoria istruttoria (cfr. pag. 6 memoria attorea ex art. 183, co. 6, c.p.c., ma ribadito anche a pag. 6 della comparsa conclusionale), che l'affermato vizio riguardava un prodotto diverso da quelli di cui alle fatture azionate con il ricorso per ingiunzione, la stessa ha insistito nella propria eccezione di inadempimento, chiedendo in via subordinata la riduzione del prezzo preteso da controparte (domanda riconvenzionale formulata sin dall'atto introduttivo) sia, in via di ulteriore subordine, la compensazione tra il credito ingiunto ed il proprio asserito controcredito a titolo di risarcimento danno, per poi avanzare istanze istruttorie volte all'accertamento del vizio contestato (cfr. memorie attoree n.1 dep. 09.03.2023 e n. 2 dep. 07.04.2023).
Pertanto, a fronte di tale ampiamento del thema decidendum operato da parte opponente, che ha inteso estendere l'accertamento del giudizio anche a vizi relativi a forniture diverse da quelle oggetto di ingiunzione, sussiste l'interesse della convenuta opposta all'accertamento negativo circa la sussistenza dei CP_1 suddetti vizi (come dalla stessa evidenziato alle pagg. 6/7 della comparsa Parte conclusionale: “Atteso che nel presente giudizio non si è limitata a chiedere
l'accoglimento della propria opposizione e /o la revoca del decreto ingiuntivo opposto ma ha espressamente chiesto che “nella denegata ipotesi in cui Codesto Il.mo
5 Tribunale adito accolga la richiesta principale, voglia ridurre proporzionalmente il prezzo richiesto da nelle fatture azionate alla luce di quanto già CP_1 Parte corrisposto e dei danni subiti e subendi dalla ditta che verranno quantificati in corso di causa” non sussistono ragioni per per accettare l'avversaria CP_1 rinuncia atteso che ricorrono tutte le premesse perché si trovi esposta all'avvio di Parte un'altra causa da parte di presumibilmente dinanzi ad altro foro. Di qui la Parte mancata accettazione da parte di della rinuncia, da parte di agli atti CP_1 del giudizio, oltretutto con le riserve con cui è stata formulata”), cosicché, in assenza di accettazione della rinuncia agli atti operata da l'estinzione del giudizio Pt_1 non può essere pronunciata e si dovrà procedere all'esame delle domande originariamente proposte da parte opponente.
2.2. In primo luogo, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale Pt_1 del Giudice adito, presso il foro del creditore, ritenendo l'obbligazione illiquida in quanto contestata.
Va osservato che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto
(tale deve ritenersi, dal punto di vista sostanziale, l'opponente il decreto ingiuntivo) sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, in difetto dovendosi considerare l'eccezione come non proposta e quindi restando radicata la competenza presso il foro scelto dall'attore (cfr. Cass. civ. n. 2548/2022; n.
16284/2019; n. 21769/2016). Nel caso di specie, l'opponente non ha indicato quale giudice, diverso da quello adito, sarebbe competente a decidere la causa, di tal che l'eccezione risulta inammissibile.
In ogni caso, l'eccezione è infondata. Invero, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore (in senso sostanziale, ovvero dell'odierna parte convenuta opposta), non potendo avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza. Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora
6 l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass. Civ. n. 34787/2023 e n.
32692/2019). Correttamente, pertanto, ha deposito il ricorso monitorio CP_1 presso l'intestato Tribunale, atteso che la sua sede legale è ubicata nella provincia di Treviso.
2.3. In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuto pagamento in data Pt_1
31.05.2022 della somma di € 9.762,95, a copertura di alcune delle fatture azionate. ha confermato tale circostanza, evidenziando come il CP_1 pagamento sia intervenuto lo stesso giorno del deposito del ricorso per ingiunzione, cosicché ne ha avuto contezza solo nei giorni successivi.
Deve pertanto ritenersi che la creditrice fosse in buona fede ed abbia legittimamente presentato il ricorso per l'intero importo.
2.4. Ancora, l'opponente ha evidenziato che l'onere della prova relativa al rapporto sottostante al diritto di credito azionato in via monitoria è in capo a parte creditrice, non essendo sufficiente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la produzione delle fatture. Tale affermazione è senz'altro condivisibile, ma non ha mai contestato di aver ricevuto la merce di cui alle fatture Pt_1 azionate (in relazione alle quali, peraltro, ha prodotto anche i d.d.t. CP_1 attestanti la consegna del materiale), anzi, ha espressamente dedotto che la contestazione concerne vizi relativi a prodotti diversi. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione risulta infondata.
2.5. L'opponente ha, infine, dedotto di avere sospeso il pagamento delle fatture azionate, nell'ambito del rapporto continuativo tra le parti, poiché l'opposta si era rivelata inadempiente nell'esecuzione delle obbligazioni assunte in precedenza, fornendo un prodotto (il colorante per materie plastiche “master giallo”) che si era rivelato non conforme agli standard di produzione, causandole danni. Per tale motivo, chiedeva la risoluzione del contratto o, in via subordinata, la Pt_1 proporzionale diminuzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., o ancora la compensazione tra il credito vantato da nei confronti di ed il CP_1 Pt_1
contro
-credito risarcitorio coincidente con il mancato incasso di dalla sua Pt_1 cliente M.P.M.
7 L'opposta ha eccepito la decadenza di dalla garanzia di cui all'art. 1495 Pt_1
c.c. per non avere denunciato gli asseriti vizi del materiale entro otto giorni dalla scoperta nel luglio 2021, nonché la prescrizione della relativa azione per essere trascorso più di anno dalla prima consegna del materiale il 4.9.2020. In ogni caso, ha negato la sussistenza di vizi nel proprio colorante, ritenendo che i difetti dei prodotti di fossero da ricondursi ad un'errata lavorazione dei materiali o Pt_1 alla regolazione delle macchine usate o a limiti tecnologici delle stesse, tutti fattori riconducibili all'opponente.
Ai sensi dell'art. 1495, comma 3, c.c., “il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
pur a fronte della eccezione di controparte, non ha dato prova di aver Pt_1 tempestivamente contestato gli asseriti vizi della merce.
In ogni caso, i vizi lamentati si sono dimostrati insussistenti. Invero, la relazione finale redatta dal c.t.u. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo già pendente avanti al Tribunale di Padova (R.G. n. 3428/2022), cui hanno partecipato entrambe le odierne parti in causa –relazione depositata in questo giudizio dall'opposta, su invito del Giudice, in data 4.10.2023 - ha accertato, con motivazione che si ritiene condivisibile, in quanto congruamente motivata ed esente da vizi, che “la presenza ed origine delle fessurazioni trasversali all'interno della sezione delle barre che le rendono inutilizzabili, dal punto di vista tecnico NON hanno nessun nesso causale con l'utilizzo del colorante scelto da Parte_1
Parte fornito da ad ma derivano unicamente da una difettosità del CP_1 processo di produzione ed in particolare della fase di condizionamento alla temperatura ambiente del prodotto dopo l'estrusione”, cosicché “non vi sono ragioni che possano portare a giudicare il colorante fornito da non idoneo CP_1 all'impiego nella lavorazione per cui è causa” (cfr. pag. 61 e 62 perizia dep.
4.10.2023).
Ne consegue che anche sotto tale profilo l'opposizione non risulta fondata e che tutte le domande riconvenzionali formulate da devono essere rigettate. Pt_1
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte
8 di un organo giurisdizionale, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.), del numero di udienze e di atti depositati, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e a quelli minimi per la fase istruttoria (per l'importo di € 6.713,00), oltre ai compensi per la fase di mediazione nella misura richiesta, congrua rispetto ai parametri vigenti (per € 977,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) condanna parte attrice opponente alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta CP_1
che si liquidano nell'importo di € 7.690,00 a titolo di compenso, oltre spese
[...] forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 28 luglio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
9
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 4869/2022 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 01/08/2022 da
(P. IVA ), con l'Avv. STEFANO Parte_1 P.IVA_1
GROLLA, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VICENZA
- parte attrice opponente - contro
(P.IVA , con l'Avv. EDDI SERIO, giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CONEGLIANO (TV)
- parte convenuta opposta -
***
OGGETTO: vendita di cose mobili
Conclusioni di parte attrice: “In via preliminare:
- Accertata l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il Decreto Ingiuntivo opposto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1860/2022 del 21/07/2022, per nullo, annullabile, inefficace. Nel merito
- In via principale: accertarsi e dichiararsi la revoca, la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale adito non accolga la richiesta principale, voglia ridurre proporzionalmente il prezzo richiesto da nelle fatture azionate alla luce di quanto già corrisposto ed CP_1 in forza dei danni subiti e subendi dalla , che Parte_2 verranno quantificati in corso di causa.
- In via ulteriormente subordinata: accertata la sussistenza dei requisiti per l'operatività della compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c., dichiari l'inesigibilità del credito azionato da poiché posto in compensazione con CP_1 Parte il
contro
- credito vantato da (già certo, liquido ed esigibile), fino alla sua concorrenza. In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Conclusioni di parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE:
1) Rigettarsi siccome inammissibile, oltre che infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente Parte_1
2) Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza di dalla Parte_1 garanzia di cui all'art. 1495 c.c. e altresì l'intervenuta ativa azione per tutte le ragioni esposte in atti;
3) Dichiararsi inammissibile e/o improcedibile la domanda di compensazione giudiziale siccome tardiva e comunque rigettarsi la stessa in quanto infondata nel merito. NEL MERITO:
-Dato atto che all'esito della concessione della provvisoria Parte_1 esecutorietà al d to, ha corrisposto a l'importo CP_1 capitale, gli interessi e le spese maturati, confermarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e respingersi in toto l'opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti. Rifusione di spese di causa. IN ISTRUTTORIA: (…)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. si oppone al decreto ingiuntivo n. 1860/2022, Parte_1 notificatole in data 22.07.2022, richiesto da a causa del parziale Controparte_1 mancato pagamento di fatture per € 40.771,73, oltre ad interessi e spese.
L'opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
l'intervenuto pagamento in data 31.05.2022 della somma di € 9.762,95, a copertura di alcune delle fatture azionate;
infine, la carenza di prova del credito, attesa la circostanza che le fatture emesse sarebbero state tempestivamente contestate, poiché
l'opposta si sarebbe rivelata inadempiente nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, fornendo un prodotto (il colorante per materie plastiche “master giallo”) non conforme agli standard di produzione, causando così un contenzioso tra l'odierna parte attrice ed una cliente della stessa (tale M.P.M. S.r.l., società estranea al presente giudizio). Per tale motivo, chiede, da un lato, la Pt_1 sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle responsabilità di nel procedimento per accertamento tecnico preventivo CP_1 pendente presso il Tribunale di Padova (R.G. n. 3428/2022), in cui l'odierna opposta è stata chiamata in causa;
dall'altro lato, chiede la risoluzione del
2 contratto o, in via subordinata, la proporzionale diminuzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c.
1.2. si è tempestivamente costituita, dando atto dell'intervenuto Controparte_1 pagamento da parte di della somma di € 9.762,95 a Parte_1 saldo delle fatture scadute in data 31.5.2022, del quale la convenuta sarebbe venuta a conoscenza soltanto successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione;
il credito residuo sarebbe, quindi, pari ad € 31.008,78 in linea capitale, ovvero ad € 31.117,93 laddove l'imputazione dei pagamenti sopravvenuti sia correttamente effettuata in primo luogo a diminuzione degli interessi maturati sulle fatture precedentemente scadute.
L'opposta eccepisce, inoltre, la decadenza di dalla garanzia di cui all'art. Pt_1
1495 c.c., per non avere denunciato gli asseriti vizi del materiale entro otto giorni dalla scoperta, intervenuta nel luglio 2021, nonché la prescrizione della relativa azione, per essere trascorso più di anno dalla prima consegna del materiale il
4.9.2020.
Quanto all'eccezione di incompetenza, l'opposta ritiene la stessa inammissibile, non contenendo l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente nonché per essere incompleta, non avendo esaminato, e contestato, tutti i possibili criteri di competenza alternativa ipotizzabili, e comunque infondata.
Circa la prova del credito, evidenzia di aver depositato non solo le CP_1 fatture, ma anche i d.d.t. attestanti la consegna del materiale.
Inoltre, tutte le fatture relative al colorante contestato (master giallo “PE0145E”) risultano essere state regolarmente pagate, mentre quelle azionate con il decreto ingiuntivo avrebbero ad oggetto prodotti diversi.
In ogni caso, l'opposta deduce che non avrebbe in alcun modo esplicitato Pt_1 quale sarebbe il vizio da cui sarebbe affetto il prodotto. Il colorante sarebbe stato fornito da settembre 2020 a luglio 2021 sempre con la stessa formulazione
(“PE0145E”), realizzata sulla base di un campione fornito dalla stessa opponente a nell'agosto 2020. A fine luglio 2021, avrebbe rappresentato a CP_1 Pt_1 [...] delle difficoltà nella pulizia dell'estrusore dopo l'uso del master giallo, CP_1 cosicché le avrebbe consegnato un altro campione di colorante da replicare.
Quindi, avrebbe incaricato un proprio laboratorio di produrre un nuovo CP_1 campione del colorante master giallo con formulazione diversa dalla precedente, fornito ad a partire dall'ottobre 2021, senza alcuna contestazione. Pt_1
3 Infine, dalla corrispondenza intercorsa tra e la sua cliente M.P.M. Pt_1 emergerebbe che verificati problemi già prima che iniziassero le forniture Pt_3 di nonché che solo alcuni dei prodotti di avrebbero presentato CP_1 Pt_1 difetti, cosicché l'opposta ritiene che i vizi siano da ricondursi ad un'errata lavorazione dei materiali o alla regolazione delle macchine usate o a limiti tecnologici delle stesse, tutti fattori riconducibili all'opponente.
1.3. Sciogliendo la riserva trattenuta alla prima udienza del 26.01.2023, questo
Giudice ha ritenuto non fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito e non meritevole di accoglimento l'istanza attorea di sospensione del presente giudizio ex art 295 c.p.c., non ravvisandosi un vincolo di consequenzialità con il procedimento per a.t.p. incardinato avanti al Tribunale di
Padova; inoltre, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha concesso l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 31.008,78, oltre interessi e spese come già liquidate nel decreto, ed ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Successivamente, parte attrice opponente ha provveduto spontaneamente al pagamento dell'intera somma ingiunta.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte opponente ha altresì richiesto, in via subordinata, la compensazione giudiziale tra il credito vantato da nei confronti di ed il
contro
-credito risarcitorio CP_1 Pt_1 coincidente con il mancato incasso di dalla sua cliente M.P.M., oggetto di Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1337/2022 del 15.07.2022 emesso dal Tribunale di Vicenza.
Successivamente, con provvedimento del 04.09.2023, il Giudice ha invitato le parti a depositare nel presente giudizio copia della relazione finale redatta dal c.t.u. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo già pendente avanti al
Tribunale di Padova, deposito che avveniva il 05.10.2023.
Quindi, in data 27.10.2023 parte attrice opponente depositava atto di rinuncia agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., notificato alla controparte, che, tuttavia, alla successiva udienza del 01.02.2024 dichiarava di non accettarla, attesa la riserva di “ogni eventuale ed ulteriore azione inerente ai fatti di causa” contenuta nell'atto di rinuncia. Parte attrice opponente insisteva affinché venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, ritenendo assente l'interesse di alla CP_1 prosecuzione del procedimento, anche alla luce dell'intervenuto pagamento integrale del credito ingiunto.
4 2. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data
10.1.2025.
2.1. Ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
Tale interesse deve essere valutato avendo riguardo al disposto dell'art. 100 c.p.c., secondo cui per agire o resistere in giudizio è necessario avervi interesse, inteso, per il convenuto, quale interesse a contraddire, che si sostanzia nell'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile che lo stesso potrebbe ottenere da una pronuncia sul merito della controversia, anche quale accertamento negativo rispetto alla domanda di parte attrice.
È certamente condivisibile l'affermazione dell'attrice secondo la quale l'estinzione del giudizio comporterebbe, al pari del rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua definitiva esecutorietà, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Tuttavia, pur avendo , anche a seguito del rilievo di questo Controparte_2
Giudice, già con la prima memoria istruttoria (cfr. pag. 6 memoria attorea ex art. 183, co. 6, c.p.c., ma ribadito anche a pag. 6 della comparsa conclusionale), che l'affermato vizio riguardava un prodotto diverso da quelli di cui alle fatture azionate con il ricorso per ingiunzione, la stessa ha insistito nella propria eccezione di inadempimento, chiedendo in via subordinata la riduzione del prezzo preteso da controparte (domanda riconvenzionale formulata sin dall'atto introduttivo) sia, in via di ulteriore subordine, la compensazione tra il credito ingiunto ed il proprio asserito controcredito a titolo di risarcimento danno, per poi avanzare istanze istruttorie volte all'accertamento del vizio contestato (cfr. memorie attoree n.1 dep. 09.03.2023 e n. 2 dep. 07.04.2023).
Pertanto, a fronte di tale ampiamento del thema decidendum operato da parte opponente, che ha inteso estendere l'accertamento del giudizio anche a vizi relativi a forniture diverse da quelle oggetto di ingiunzione, sussiste l'interesse della convenuta opposta all'accertamento negativo circa la sussistenza dei CP_1 suddetti vizi (come dalla stessa evidenziato alle pagg. 6/7 della comparsa Parte conclusionale: “Atteso che nel presente giudizio non si è limitata a chiedere
l'accoglimento della propria opposizione e /o la revoca del decreto ingiuntivo opposto ma ha espressamente chiesto che “nella denegata ipotesi in cui Codesto Il.mo
5 Tribunale adito accolga la richiesta principale, voglia ridurre proporzionalmente il prezzo richiesto da nelle fatture azionate alla luce di quanto già CP_1 Parte corrisposto e dei danni subiti e subendi dalla ditta che verranno quantificati in corso di causa” non sussistono ragioni per per accettare l'avversaria CP_1 rinuncia atteso che ricorrono tutte le premesse perché si trovi esposta all'avvio di Parte un'altra causa da parte di presumibilmente dinanzi ad altro foro. Di qui la Parte mancata accettazione da parte di della rinuncia, da parte di agli atti CP_1 del giudizio, oltretutto con le riserve con cui è stata formulata”), cosicché, in assenza di accettazione della rinuncia agli atti operata da l'estinzione del giudizio Pt_1 non può essere pronunciata e si dovrà procedere all'esame delle domande originariamente proposte da parte opponente.
2.2. In primo luogo, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale Pt_1 del Giudice adito, presso il foro del creditore, ritenendo l'obbligazione illiquida in quanto contestata.
Va osservato che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto
(tale deve ritenersi, dal punto di vista sostanziale, l'opponente il decreto ingiuntivo) sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, in difetto dovendosi considerare l'eccezione come non proposta e quindi restando radicata la competenza presso il foro scelto dall'attore (cfr. Cass. civ. n. 2548/2022; n.
16284/2019; n. 21769/2016). Nel caso di specie, l'opponente non ha indicato quale giudice, diverso da quello adito, sarebbe competente a decidere la causa, di tal che l'eccezione risulta inammissibile.
In ogni caso, l'eccezione è infondata. Invero, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore (in senso sostanziale, ovvero dell'odierna parte convenuta opposta), non potendo avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza. Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora
6 l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass. Civ. n. 34787/2023 e n.
32692/2019). Correttamente, pertanto, ha deposito il ricorso monitorio CP_1 presso l'intestato Tribunale, atteso che la sua sede legale è ubicata nella provincia di Treviso.
2.3. In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuto pagamento in data Pt_1
31.05.2022 della somma di € 9.762,95, a copertura di alcune delle fatture azionate. ha confermato tale circostanza, evidenziando come il CP_1 pagamento sia intervenuto lo stesso giorno del deposito del ricorso per ingiunzione, cosicché ne ha avuto contezza solo nei giorni successivi.
Deve pertanto ritenersi che la creditrice fosse in buona fede ed abbia legittimamente presentato il ricorso per l'intero importo.
2.4. Ancora, l'opponente ha evidenziato che l'onere della prova relativa al rapporto sottostante al diritto di credito azionato in via monitoria è in capo a parte creditrice, non essendo sufficiente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la produzione delle fatture. Tale affermazione è senz'altro condivisibile, ma non ha mai contestato di aver ricevuto la merce di cui alle fatture Pt_1 azionate (in relazione alle quali, peraltro, ha prodotto anche i d.d.t. CP_1 attestanti la consegna del materiale), anzi, ha espressamente dedotto che la contestazione concerne vizi relativi a prodotti diversi. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione risulta infondata.
2.5. L'opponente ha, infine, dedotto di avere sospeso il pagamento delle fatture azionate, nell'ambito del rapporto continuativo tra le parti, poiché l'opposta si era rivelata inadempiente nell'esecuzione delle obbligazioni assunte in precedenza, fornendo un prodotto (il colorante per materie plastiche “master giallo”) che si era rivelato non conforme agli standard di produzione, causandole danni. Per tale motivo, chiedeva la risoluzione del contratto o, in via subordinata, la Pt_1 proporzionale diminuzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., o ancora la compensazione tra il credito vantato da nei confronti di ed il CP_1 Pt_1
contro
-credito risarcitorio coincidente con il mancato incasso di dalla sua Pt_1 cliente M.P.M.
7 L'opposta ha eccepito la decadenza di dalla garanzia di cui all'art. 1495 Pt_1
c.c. per non avere denunciato gli asseriti vizi del materiale entro otto giorni dalla scoperta nel luglio 2021, nonché la prescrizione della relativa azione per essere trascorso più di anno dalla prima consegna del materiale il 4.9.2020. In ogni caso, ha negato la sussistenza di vizi nel proprio colorante, ritenendo che i difetti dei prodotti di fossero da ricondursi ad un'errata lavorazione dei materiali o Pt_1 alla regolazione delle macchine usate o a limiti tecnologici delle stesse, tutti fattori riconducibili all'opponente.
Ai sensi dell'art. 1495, comma 3, c.c., “il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
pur a fronte della eccezione di controparte, non ha dato prova di aver Pt_1 tempestivamente contestato gli asseriti vizi della merce.
In ogni caso, i vizi lamentati si sono dimostrati insussistenti. Invero, la relazione finale redatta dal c.t.u. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo già pendente avanti al Tribunale di Padova (R.G. n. 3428/2022), cui hanno partecipato entrambe le odierne parti in causa –relazione depositata in questo giudizio dall'opposta, su invito del Giudice, in data 4.10.2023 - ha accertato, con motivazione che si ritiene condivisibile, in quanto congruamente motivata ed esente da vizi, che “la presenza ed origine delle fessurazioni trasversali all'interno della sezione delle barre che le rendono inutilizzabili, dal punto di vista tecnico NON hanno nessun nesso causale con l'utilizzo del colorante scelto da Parte_1
Parte fornito da ad ma derivano unicamente da una difettosità del CP_1 processo di produzione ed in particolare della fase di condizionamento alla temperatura ambiente del prodotto dopo l'estrusione”, cosicché “non vi sono ragioni che possano portare a giudicare il colorante fornito da non idoneo CP_1 all'impiego nella lavorazione per cui è causa” (cfr. pag. 61 e 62 perizia dep.
4.10.2023).
Ne consegue che anche sotto tale profilo l'opposizione non risulta fondata e che tutte le domande riconvenzionali formulate da devono essere rigettate. Pt_1
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte
8 di un organo giurisdizionale, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.), del numero di udienze e di atti depositati, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e a quelli minimi per la fase istruttoria (per l'importo di € 6.713,00), oltre ai compensi per la fase di mediazione nella misura richiesta, congrua rispetto ai parametri vigenti (per € 977,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) condanna parte attrice opponente alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta CP_1
che si liquidano nell'importo di € 7.690,00 a titolo di compenso, oltre spese
[...] forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 28 luglio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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