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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.758/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alfio Centamore, giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' P.IVA_1
avv. Daniele Adalberto Di Grazia, giusta procura in atti
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese,
Valentina Schilirò giusta procura generali
Appellato OGGETTO: differenze retributive – compensazione giudiziale – omessa contribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, , esponendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze del sito in , CP_1 CP_1 Controparte_1
dall'1.11.1989 e di essere stato licenziato per giusta causa in data 5.9.2013, per avere egli riscosso e trattenuto quote condominiali relative a lavori ordinari e straordinari senza versare le somme all'amministratore, chiedeva al giudice adito di riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di portierato e - sul presupposto di non avere ricevuto quanto a lui dovuto in termini di retribuzioni
(mensilità comprese tra i mesi di giugno 2013 e settembre 2013), permessi, tredicesime, festività, indennità sostitutiva delle ferie, TFR (dall'1.1.2012 al licenziamento), indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento – chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento dei suddetti emolumenti, oltre al versamento dei contributi previdenziali non versati in suo favore per gli anni 1995, 1996, 1999 e 2007 (per tre settimane).
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n.2795/2022 del 15.07.2022, il giudice adito rigettava il ricorso. Premetteva che il fatto materiale ascritto al ricorrente e dallo stesso ammesso con nota del 30.08.2013 (trattenimento delle quote condominiali per il complessivo importo di € 22.987,19) era già stato commesso in passato dal lavoratore ed era lesivo del vincolo fiduciario tra le parti al punto da impedire la prosecuzione del rapporto: sussistendo quindi la giusta causa di licenziamento, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2119
c.c. doveva ritenersi infondata la pretesa del ricorrente di ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso. Era parimenti infondata la domanda relativa al pagamento dei crediti a titolo di ferie e permessi non goduti, non avendo il ricorrente adempiuto al proprio onere probatorio. Il tribunale, invece, riconosceva la fondatezza dei crediti vantati dal lavoratore per l'importo di € 4.123,78 (per le mensilità non corrisposte da giugno a settembre 2013), di € 1.823,24 per tfr
(maturato dall'1.1.2012 al 5.9.2013) ed € 719,88 per tredicesima mensilità e, ritenuto di poter operare la compensazione impropria dei reciproci crediti delle parti, dichiarava estinto il debito del Condominio per l'importo complessivo di €
6.666,90, accertando che residuava invece un credito a favore della parte datoriale di € 16.320.29 (per la condotta inadempiente degli obblighi contrattuali tenuta dal
). Rigettava pertanto il ricorso, non riconoscendo nemmeno i crediti Parte_1
per contributi non versati relativi agli anni 1995, 1996, 1999 e 2007, prescritti in difetto di prova del compimento di validi atti interruttivi del termine quinquennale, decorrente dalla data di maturazione dei crediti stessi. Compensava le spese di lite nei confronti dell'ente previdenziale;
condannava al Parte_1
pagamento delle spese in favore del resistente. CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente, con ricorso del
17.08.2022, cui resistevano il appellato e l'ente previdenziale. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, dopo avere provveduto a una ricostruzione analitica dei fatti di causa, con il primo motivo lamenta l'error in procedendo e la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per non avergli il decidente consentito di replicare alla costituzione dell'ente previdenziale in giudizio.
Afferma che la chiamata in causa dell' andava letta come disponibilità passiva CP_2
dell'ente a introitare i contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro in favore del lavoratore. Deduce che, il giudice, nel trattenere la causa a sentenza, senza ulteriormente rinviare per discussione, gli aveva negato il diritto di controdedurre alla memoria di costituzione dell che, sebbene non si fosse CP_2
costituito contro il lavoratore, aveva reso dichiarazioni errate, cui egli non aveva potuto replicare, al fine di precisare e spiegare che l'eccezione di prescrizione quinquennale non era opponibile al lavoratore - che poteva sempre chiedere le somme in rimborso (ovviamente rivalutate) o a titolo di risarcimento del danno - ma solo al datore di lavoro: la prescrizione quinquennale per il lavoratore decorreva casomai solo dalla fine del rapporto di lavoro, perché solo allora egli aveva avuto contezza del mancato versamento dei contributi, a lui non imputabile.
Chiede pertanto la remissione della causa al primo giudice o l'istruzione della stessa nel grado di appello.
2. Con il secondo motivo deduce la mancata compensazione tra le voci di dare e avere tra le parti del giudizio. Sostiene che, sebbene il giudice abbia affermato e riconosciuto che il lavoratore aveva trattenuto indebitamente la somma di €.
22.987,19 (fatto da lui non contestato) e che il Condominio doveva al lavoratore, per varie mensilità non corrisposte, la somma di €. 15.563,07 (riconosciute dal all'atto della sua costituzione in giudizio, cui erano allegate le buste CP_1
paga), non solo non aveva poi operato la compensazione tra le partite di cui sopra, ma aveva altresì omesso di pronunciarsi sull'ulteriore contestazione del lavoratore, il quale, a seguito del deposito delle buste paga da parte del
(costituenti ius confessionis), aveva eccepito un maggior credito pari CP_1
ad €. 2.371,19 (sulla base della relazione contabile integrativa di parte, a firma del rag. ) con conseguente diritto alla compensazione per l'importo di €. Parte_2
17.934,26 e residuando quindi in capo allo stesso un debito verso il CP_1
pari ad €. 5.052,93.
Chiede quindi di riconoscere la sussistenza in suo favore del credito di €.
15.563,07 “per buste paga non corrisposte”, oltre la maggiorazione di € 2.371,19 derivante dalla difformità degli importi riconosciuti in busta paga dai parametri del CCNL vigente all'atto del licenziamento, previo mandato al CTU di verificare la correttezza dei conteggi di parte.
3. Lamenta altresì l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice per avere ritenuto che incombeva in capo al lavoratore l'onere di provare la pretesa del maggior credito. Evidenzia che il giudice non aveva compreso che la contestazione effettuata dall'appellante non riguardava il monte ore individuali indicato nelle buste paga (i dati sui permessi e ferie non goduti e sullo straordinario svolto erano tutti perfettamente combacianti con quelli indicati dal datore di lavoro), ma la difformità delle “voci” indicate dal datore di lavoro rispetto al CCNL vigente;
la contestazione non era estesa all'intera somma di €.
15.563,07, di cui €.11.497,90 era condivisa, ma riguardava la residua somma di
€.4.065,17 che veniva contestata ritenendo che dovesse essere maggiorata di €.
2.371,19 per raffronto con gli importi previsti dalla contrattazione collettiva sulle stesse voci. Insiste pertanto nella riforma della decisione sul punto.
4. Con la successiva doglianza ribadisce le conclusioni del precedente motivo, deducendo l'illogicità della decisione per avere rigettato la domanda del lavoratore, sebbene il giudice avesse preso le mosse da premesse e deduzioni corrette e precisamente dalla corretta indicazione del debito del lavoratore pari alla somma di €. 22.987,19 e dalla corretta indicazione del debito del Condominio verso il lavoratore, pari alla somma di €. 15.563,07.
5. Con altro motivo deduce la violazione dei diritti costituzionali spettanti al lavoratore in ordine alle mancate contribuzioni versate dal datore di lavoro e maturate dal lavoratore per gli anni 1995, 1996, 1999 e parte del 2007. Afferma che con la sua pronuncia il giudice aveva violato gli artt. 1,2,3,4 della Costituzione
e non si era attivato per rimuovere gli ostacoli che si frapponevano alla reintegrazione del trattamento pensionistico del lavoratore.
Chiede quindi di accertare la lesione dei diritti costituzionali del lavoratore;
dichiarare dovuti in favore dell'ente previdenziale i contributi non versati, con rivalutazione delle somme e interessi a carico del datore di lavoro;
dichiarare il dovere pubblico del datore di lavoro di versare le contribuzioni obbligatorie;
in subordine ritenere le contribuzioni stesse parte integrante della retribuzione lorda del lavoratore e quindi attribuirle al lavoratore stesso per consentirgli di destinarle a una parificata contribuzione pensionistica di tipo privato;
in ulteriore subordine attribuire le somme al lavoratore a titolo di risarcimento del danno. 6. Con altra doglianza contesta il capo della decisione che dichiara la prescrizione dei contributi oltre il quinquennio precedente alla data di maturazione. Rileva che l' era stato chiamato nel giudizio per ordine del CP_2
giudice e non aveva, invece, esercitato azione diretta tendente al recupero dei contributi. Deduce pertanto l'erroneità della decisione per avere pronunciato la prescrizione e per avere trascurato che il diritto alla contribuzione era stato fatto valere dal lavoratore, la cui domanda era stata spiegata nei termini ossia entro il limite prescrizionale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro (domanda proposta nel 2017, quando il rapporto di lavoro era cessato nel 2013).
Il datore di lavoro aveva truffato sia il lavoratore - occultando l'omesso versamento dei contributi in occasione della precedente conciliazione sindacale del 7.5.2012 – sia l' . CP_2
Chiede pertanto la riforma della decisione sul punto, ordinando all di CP_2
ricevere le somme “in via di sanatoria” con le maggiorazioni spettanti per rivalutazione, interessi e sanzioni;
oppure riconoscere le somme come dovute al lavoratore per il successivo versamento in favore di un ente di previdenza privato;
oppure ammettere il lavoratore alla cd. “rendita vitalizia” a carico del fondo di solidarietà a spese del datore di lavoro;
oppure, in ultima istanza, riconoscere le somme a titolo di risarcimento del danno, per consentire al lavoratore di utilizzarle
“nel modo a lui più congeniale”: in tale ultimo caso le somme potrebbero essere poste in compensazione con “le altre ordinarie”.
7. Con il settimo motivo di impugnazione l'appellante sostanzialmente ribadisce, per il caso di omesso accoglimento del precedente motivo e quindi in caso di mancata ricostituzione del piano di ammortamento pensionistico del lavoratore, la domanda di riconoscimento in proprio favore del risarcimento del danno da perdita della contribuzione omessa, nella misura dovuta, eventualmente, in via gradata da determinarsi giudizialmente, con rivalutazione e interessi sino al soddisfo. 8. Con altro motivo di appello censura la decisione anche in ordine alla condanna alle spese e chiede altresì la condanna del appellato alle CP_1
spese del doppio grado di giudizio nonché al risarcimento del danno, previo riconoscimento della mala fede avversaria, ai sensi dell'art.96 c.p.c. con quantum rimesso all'equo apprezzamento del giudice.
9. Con ultimo motivo reitera tutte le difese e le richieste già avanzate nel giudizio di prime cure, ivi comprese le richieste istruttorie non ammesse che in questa sede ripropone, rinunciando espressamente alla domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso.
10. Con la memoria difensiva il appellato contesta tutti i motivi di CP_1
appello, eccepisce la proposizione di domande nuove in appello e, in particolare, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per omessa contribuzione relativa agli anni di contribuzione oggetto di causa nonché quella relativa alla richiesta di rendita vitalizia posta a carico del Fondo di Solidarietà a spese del datore di lavoro evasore. Chiede il rigetto integrale dell'appello e stante il contegno processuale dell'appellante condanna ex art. 96 c.p.c.
11. L' nella propria memoria eccepisce che non accetta il contraddittorio CP_2
in ordine alle domande nuove e ribadisce che nel caso di accoglimento della pretesa esercitata dall'appellante nei confronti del Condominio datore di lavoro, questi sia condannato a corrispondere all'ente quanto dovuto a titolo di contribuzione nell'ambito della prescrizione quinquennale.
12. L'appello va rigettato.
13. Esaminando congiuntamente, stante la stretta connessione tra loro, il primo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, va preliminarmente escluso che dal primo giudice sia stato leso il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa del ricorrente.
Corretta è la decisione del primo giudice di integrazione del contraddittorio con l' , alla luce dell'orientamento consolidatosi nella Suprema Corte (si vedano, CP_2
in materia, Cass. sez. lav. n. 8956/2020, n. 17320/2020 e n. 19679/2020), che il Collegio condivide, secondo il quale l'ente previdenziale assume la qualità di litisconsorte necessario “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento…dei contributi obbligatori omessi,… giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di “facere” del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti.” (così, Cass. sez. lav. n. 17320/2020).
La fondatezza delle affermazioni della Suprema Corte si coglie appieno avuto riguardo alle motivazioni esposte a sostegno delle stesse: innanzitutto la considerazione che condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (come nel caso di tutela reale del licenziamento, art. 18, commi 2° e
4°, St. lav., e artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015); inoltre il rilievo che “l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del
1992, cit.); ed è appena il caso di ricordare che, giusta la ricostruzione di Cass.
S.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile” (Cass. 17320/2020 cit.).
A fronte della specifica domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi di ben determinate annualità, la scelta del giudice di ordinare la chiamata in causa dell' , quale unico soggetto titolare CP_2
del credito contributivo non poneva alternative, salvo il rigetto della domanda, non essendo legittimato il lavoratore a vantare il credito contributivo, di esclusiva titolarità dell' . CP_2
L'odierno appellante, infatti, in primo grado ha unicamente chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi;
non ha proposto, nemmeno in via subordinata, né una domanda risarcitoria, né un'azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, ex art. 13 legge n. 1338 del 1962. Tali domande sono state per la prima volta proposte nel presente grado di giudizio, come eccepito da entrambe le parti appellate, e devono conseguente mente essere dichiarate inammissibili, per violazione del divieto dei “nova” in appello di cui all'art. 345 cpc.
Il giudice, poi, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ha contestualmente fissato anche l'udienza di discussione del 15.7.2022. L' si CP_2
è costituito tempestivamente il 5.7.2022. Il ricorrente aveva già, per sua scelta, depositato le note di trattazione scritta, ben prima del termine di 5 giorni prima concesso dal giudice ai sensi dell'art. 221 comma 4 d.l. 34/2020, senza formulare istanza alcuna per l'eventualità della costituzione del terzo, tutt'altro che remota, essendo stato proprio il ricorrente ad adempiere all'onere di citazione dello stesso.
Quando l' si è costituito non era ancora scaduto il termine normativamente CP_2
previsto per il deposito di note e conclusioni, ma il ricorrente si è astenuto dal depositare note integrative o istanze di remissione in termini o di qualsivoglia natura. Non vi è stata pertanto alcuna violazione processuale del diritto di difesa della parte, la quale, sotto il profilo sostanziale, si duole di non avere potuto replicare alla questione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi sollevata dall' , questione che costituisce comunque fatto oggetto di specifici motivi di CP_2
appello i quali appaiono in parte, come già sopra precisato, inammissibili risolvendosi nella proposizione di domande nuove, che sarebbero state tali anche ove formulate in sede di controdeduzioni alla costituzione dell' (la CP_2
prescrizione dei contributi è eccezione in senso lato, che il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995) e che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto avanzare fin dal deposito del ricorso, diverse dalla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi.
E' poi infondata la prospettazione secondo cui il termine quinquennale per il lavoratore potrebbe decorrere unicamente dalla cessazione del rapporto, non avendo avuto egli precedentemente contezza dell'omissione contributiva, posto che il dies a quo deve essere unicamente individuato nella data di esigibilità dei crediti (data di scadenza dei versamenti periodici), a prescindere che la domanda sia esercitata con azione diretta dell'ente creditore o sollecitata dal lavoratore e considerato che, comunque, il lavoratore stesso ben avrebbe potuto verificare la regolarità contributiva del rapporto di lavoro, acquisendo le necessarie informazioni dall tramite un mero estratto conto previdenziale. CP_2
Nessuna violazione di norme costituzionali si è realizzata, posto che da un lato la ratio giustificativa dell'istituto giuridico della prescrizione dei diritti risiede nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dall'altro l'ordinamento appresta in favore del lavoratore, per il caso di prescrizione dei crediti contributivi, altri rimedi, tra cui proprio la rendita disciplinata dall'art. 13 legge n. 1338/1962, che tuttavia non è stata oggetto di tempestiva domanda nel presente giudizio, così come non è stata proposta tempestiva domanda risarcitoria.
14. Anche gli ulteriori motivi di appello – 2, 3 e 4, esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione che li avvince – sono infondati.
L'appellante prende le mosse da un presupposto errato ovvero che il nel costituirsi abbia ammesso di essere debitore per l'importo di €. CP_1
15.563,07, ammissione che non si rinviene né nella memoria di costituzione in primo grado, né nei successivi atti di causa.
Il Condominio, invero - dopo avere riferito che già in precedenza il ricorrente si era appropriato delle quote condominiali versate dai condomini per complessivi
€ 15.654,00, per la cui restituzione le parti avevano convenuto la compensazione con il tfr maturato alla data del 31.12.2011 (€ 13860,21 al netto dell'anticipazione precedentemente corrisposta di € 5.422,79) e la trattenuta della differenza a carico del lavoratore (€ 1.794,61) dalle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre
2012 (€ 448,65x4 mesi) – ha ammesso il proprio debito per l'importo complessivo di € 6.666,90 di cui € 4.123,78 per le mensilità non corrisposte da giugno a settembre 2013, € 1.823,24 per tfr (maturato dall'1.1.2012 al 5.9.2013) ed €
719,88 per tredicesima mensilità.
Il lavoratore non ha dimostrato di essere creditore di maggiori importi, non trovando riscontro l'affermazione che il credito di € 15.654,00 risulterebbe dalla lettura delle buste paga. Anzi, nell'atto di appello afferma espressamente di non contestare il monte ore indicato nelle buste paga, né i dati su permessi e ferie non goduti e sullo straordinario svolto, tutti perfettamente “combacianti” con quelli indicati dal datore di lavoro e chiarisce che la maggior pretesa di € € 2.371,19 deriverebbe, piuttosto, dalla corretta applicazione degli importi previsti dal CCNL vigente all'atto del licenziamento, ai quali il datore di lavoro non si sarebbe attenuto.
Anche tale ultima deduzione tuttavia è infondata, come si evince dall'esame del CCNL “Portieri” allegato agli atti dall'appellante, dal quale emerge piena corrispondenza tra gli importi ivi previsti, nelle tabelle retributive per il livello
A4, e quelli conteggiati nelle busta paga prodotte dalla parte appellata: paga base
619,45+contingenza 508,58= 1.128.03; in più l'appellante riceveva un superminimo di € 10,75 mensili;
gli erano conteggiati 61 scatti di anzianità; riceveva varie indennità -citofono 1,75, ascensore 4,06, scale 42,31, esazione
18.75, pulizie 7,87 - per un totale elementi fissi di e 1.274,52. L'importo unitario di 49,02 per le festività e i giorni di ferie non godute e quello di 6,12750 per le ore di permesso non godute appare quindi pienamente conforme ai dati unitari della contrattazione collettiva.
Nessuna illogicità può dunque rinvenirsi nel ragionamento giuridico seguito dal primo giudice, il quale ha correttamente operato la compensazione impropria dei crediti reciproci delle parti.
15. L'infondatezza dei precedenti motivi di appello comporta il rigetto delle censure da ultimo mosse dall'appellante alla statuizione sulle spese processuali.
16. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dall'appellato , liquidate come da CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00).
Anche nel presente grado possono essere compensate le spese nei confronti dell' , data la posizione processuale assunta nel giudizio dall'ente CP_2
previdenziale, che non consente di configurare una soccombenza nei suoi confronti,
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove questo sia dovuto dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato , CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali
(15%), IVA e CPA.
Compensa le spese processuali nei confronti dell' . CP_2 Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.758/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alfio Centamore, giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' P.IVA_1
avv. Daniele Adalberto Di Grazia, giusta procura in atti
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese,
Valentina Schilirò giusta procura generali
Appellato OGGETTO: differenze retributive – compensazione giudiziale – omessa contribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, , esponendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze del sito in , CP_1 CP_1 Controparte_1
dall'1.11.1989 e di essere stato licenziato per giusta causa in data 5.9.2013, per avere egli riscosso e trattenuto quote condominiali relative a lavori ordinari e straordinari senza versare le somme all'amministratore, chiedeva al giudice adito di riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di portierato e - sul presupposto di non avere ricevuto quanto a lui dovuto in termini di retribuzioni
(mensilità comprese tra i mesi di giugno 2013 e settembre 2013), permessi, tredicesime, festività, indennità sostitutiva delle ferie, TFR (dall'1.1.2012 al licenziamento), indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento – chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento dei suddetti emolumenti, oltre al versamento dei contributi previdenziali non versati in suo favore per gli anni 1995, 1996, 1999 e 2007 (per tre settimane).
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n.2795/2022 del 15.07.2022, il giudice adito rigettava il ricorso. Premetteva che il fatto materiale ascritto al ricorrente e dallo stesso ammesso con nota del 30.08.2013 (trattenimento delle quote condominiali per il complessivo importo di € 22.987,19) era già stato commesso in passato dal lavoratore ed era lesivo del vincolo fiduciario tra le parti al punto da impedire la prosecuzione del rapporto: sussistendo quindi la giusta causa di licenziamento, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2119
c.c. doveva ritenersi infondata la pretesa del ricorrente di ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso. Era parimenti infondata la domanda relativa al pagamento dei crediti a titolo di ferie e permessi non goduti, non avendo il ricorrente adempiuto al proprio onere probatorio. Il tribunale, invece, riconosceva la fondatezza dei crediti vantati dal lavoratore per l'importo di € 4.123,78 (per le mensilità non corrisposte da giugno a settembre 2013), di € 1.823,24 per tfr
(maturato dall'1.1.2012 al 5.9.2013) ed € 719,88 per tredicesima mensilità e, ritenuto di poter operare la compensazione impropria dei reciproci crediti delle parti, dichiarava estinto il debito del Condominio per l'importo complessivo di €
6.666,90, accertando che residuava invece un credito a favore della parte datoriale di € 16.320.29 (per la condotta inadempiente degli obblighi contrattuali tenuta dal
). Rigettava pertanto il ricorso, non riconoscendo nemmeno i crediti Parte_1
per contributi non versati relativi agli anni 1995, 1996, 1999 e 2007, prescritti in difetto di prova del compimento di validi atti interruttivi del termine quinquennale, decorrente dalla data di maturazione dei crediti stessi. Compensava le spese di lite nei confronti dell'ente previdenziale;
condannava al Parte_1
pagamento delle spese in favore del resistente. CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente, con ricorso del
17.08.2022, cui resistevano il appellato e l'ente previdenziale. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, dopo avere provveduto a una ricostruzione analitica dei fatti di causa, con il primo motivo lamenta l'error in procedendo e la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per non avergli il decidente consentito di replicare alla costituzione dell'ente previdenziale in giudizio.
Afferma che la chiamata in causa dell' andava letta come disponibilità passiva CP_2
dell'ente a introitare i contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro in favore del lavoratore. Deduce che, il giudice, nel trattenere la causa a sentenza, senza ulteriormente rinviare per discussione, gli aveva negato il diritto di controdedurre alla memoria di costituzione dell che, sebbene non si fosse CP_2
costituito contro il lavoratore, aveva reso dichiarazioni errate, cui egli non aveva potuto replicare, al fine di precisare e spiegare che l'eccezione di prescrizione quinquennale non era opponibile al lavoratore - che poteva sempre chiedere le somme in rimborso (ovviamente rivalutate) o a titolo di risarcimento del danno - ma solo al datore di lavoro: la prescrizione quinquennale per il lavoratore decorreva casomai solo dalla fine del rapporto di lavoro, perché solo allora egli aveva avuto contezza del mancato versamento dei contributi, a lui non imputabile.
Chiede pertanto la remissione della causa al primo giudice o l'istruzione della stessa nel grado di appello.
2. Con il secondo motivo deduce la mancata compensazione tra le voci di dare e avere tra le parti del giudizio. Sostiene che, sebbene il giudice abbia affermato e riconosciuto che il lavoratore aveva trattenuto indebitamente la somma di €.
22.987,19 (fatto da lui non contestato) e che il Condominio doveva al lavoratore, per varie mensilità non corrisposte, la somma di €. 15.563,07 (riconosciute dal all'atto della sua costituzione in giudizio, cui erano allegate le buste CP_1
paga), non solo non aveva poi operato la compensazione tra le partite di cui sopra, ma aveva altresì omesso di pronunciarsi sull'ulteriore contestazione del lavoratore, il quale, a seguito del deposito delle buste paga da parte del
(costituenti ius confessionis), aveva eccepito un maggior credito pari CP_1
ad €. 2.371,19 (sulla base della relazione contabile integrativa di parte, a firma del rag. ) con conseguente diritto alla compensazione per l'importo di €. Parte_2
17.934,26 e residuando quindi in capo allo stesso un debito verso il CP_1
pari ad €. 5.052,93.
Chiede quindi di riconoscere la sussistenza in suo favore del credito di €.
15.563,07 “per buste paga non corrisposte”, oltre la maggiorazione di € 2.371,19 derivante dalla difformità degli importi riconosciuti in busta paga dai parametri del CCNL vigente all'atto del licenziamento, previo mandato al CTU di verificare la correttezza dei conteggi di parte.
3. Lamenta altresì l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice per avere ritenuto che incombeva in capo al lavoratore l'onere di provare la pretesa del maggior credito. Evidenzia che il giudice non aveva compreso che la contestazione effettuata dall'appellante non riguardava il monte ore individuali indicato nelle buste paga (i dati sui permessi e ferie non goduti e sullo straordinario svolto erano tutti perfettamente combacianti con quelli indicati dal datore di lavoro), ma la difformità delle “voci” indicate dal datore di lavoro rispetto al CCNL vigente;
la contestazione non era estesa all'intera somma di €.
15.563,07, di cui €.11.497,90 era condivisa, ma riguardava la residua somma di
€.4.065,17 che veniva contestata ritenendo che dovesse essere maggiorata di €.
2.371,19 per raffronto con gli importi previsti dalla contrattazione collettiva sulle stesse voci. Insiste pertanto nella riforma della decisione sul punto.
4. Con la successiva doglianza ribadisce le conclusioni del precedente motivo, deducendo l'illogicità della decisione per avere rigettato la domanda del lavoratore, sebbene il giudice avesse preso le mosse da premesse e deduzioni corrette e precisamente dalla corretta indicazione del debito del lavoratore pari alla somma di €. 22.987,19 e dalla corretta indicazione del debito del Condominio verso il lavoratore, pari alla somma di €. 15.563,07.
5. Con altro motivo deduce la violazione dei diritti costituzionali spettanti al lavoratore in ordine alle mancate contribuzioni versate dal datore di lavoro e maturate dal lavoratore per gli anni 1995, 1996, 1999 e parte del 2007. Afferma che con la sua pronuncia il giudice aveva violato gli artt. 1,2,3,4 della Costituzione
e non si era attivato per rimuovere gli ostacoli che si frapponevano alla reintegrazione del trattamento pensionistico del lavoratore.
Chiede quindi di accertare la lesione dei diritti costituzionali del lavoratore;
dichiarare dovuti in favore dell'ente previdenziale i contributi non versati, con rivalutazione delle somme e interessi a carico del datore di lavoro;
dichiarare il dovere pubblico del datore di lavoro di versare le contribuzioni obbligatorie;
in subordine ritenere le contribuzioni stesse parte integrante della retribuzione lorda del lavoratore e quindi attribuirle al lavoratore stesso per consentirgli di destinarle a una parificata contribuzione pensionistica di tipo privato;
in ulteriore subordine attribuire le somme al lavoratore a titolo di risarcimento del danno. 6. Con altra doglianza contesta il capo della decisione che dichiara la prescrizione dei contributi oltre il quinquennio precedente alla data di maturazione. Rileva che l' era stato chiamato nel giudizio per ordine del CP_2
giudice e non aveva, invece, esercitato azione diretta tendente al recupero dei contributi. Deduce pertanto l'erroneità della decisione per avere pronunciato la prescrizione e per avere trascurato che il diritto alla contribuzione era stato fatto valere dal lavoratore, la cui domanda era stata spiegata nei termini ossia entro il limite prescrizionale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro (domanda proposta nel 2017, quando il rapporto di lavoro era cessato nel 2013).
Il datore di lavoro aveva truffato sia il lavoratore - occultando l'omesso versamento dei contributi in occasione della precedente conciliazione sindacale del 7.5.2012 – sia l' . CP_2
Chiede pertanto la riforma della decisione sul punto, ordinando all di CP_2
ricevere le somme “in via di sanatoria” con le maggiorazioni spettanti per rivalutazione, interessi e sanzioni;
oppure riconoscere le somme come dovute al lavoratore per il successivo versamento in favore di un ente di previdenza privato;
oppure ammettere il lavoratore alla cd. “rendita vitalizia” a carico del fondo di solidarietà a spese del datore di lavoro;
oppure, in ultima istanza, riconoscere le somme a titolo di risarcimento del danno, per consentire al lavoratore di utilizzarle
“nel modo a lui più congeniale”: in tale ultimo caso le somme potrebbero essere poste in compensazione con “le altre ordinarie”.
7. Con il settimo motivo di impugnazione l'appellante sostanzialmente ribadisce, per il caso di omesso accoglimento del precedente motivo e quindi in caso di mancata ricostituzione del piano di ammortamento pensionistico del lavoratore, la domanda di riconoscimento in proprio favore del risarcimento del danno da perdita della contribuzione omessa, nella misura dovuta, eventualmente, in via gradata da determinarsi giudizialmente, con rivalutazione e interessi sino al soddisfo. 8. Con altro motivo di appello censura la decisione anche in ordine alla condanna alle spese e chiede altresì la condanna del appellato alle CP_1
spese del doppio grado di giudizio nonché al risarcimento del danno, previo riconoscimento della mala fede avversaria, ai sensi dell'art.96 c.p.c. con quantum rimesso all'equo apprezzamento del giudice.
9. Con ultimo motivo reitera tutte le difese e le richieste già avanzate nel giudizio di prime cure, ivi comprese le richieste istruttorie non ammesse che in questa sede ripropone, rinunciando espressamente alla domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso.
10. Con la memoria difensiva il appellato contesta tutti i motivi di CP_1
appello, eccepisce la proposizione di domande nuove in appello e, in particolare, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per omessa contribuzione relativa agli anni di contribuzione oggetto di causa nonché quella relativa alla richiesta di rendita vitalizia posta a carico del Fondo di Solidarietà a spese del datore di lavoro evasore. Chiede il rigetto integrale dell'appello e stante il contegno processuale dell'appellante condanna ex art. 96 c.p.c.
11. L' nella propria memoria eccepisce che non accetta il contraddittorio CP_2
in ordine alle domande nuove e ribadisce che nel caso di accoglimento della pretesa esercitata dall'appellante nei confronti del Condominio datore di lavoro, questi sia condannato a corrispondere all'ente quanto dovuto a titolo di contribuzione nell'ambito della prescrizione quinquennale.
12. L'appello va rigettato.
13. Esaminando congiuntamente, stante la stretta connessione tra loro, il primo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, va preliminarmente escluso che dal primo giudice sia stato leso il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa del ricorrente.
Corretta è la decisione del primo giudice di integrazione del contraddittorio con l' , alla luce dell'orientamento consolidatosi nella Suprema Corte (si vedano, CP_2
in materia, Cass. sez. lav. n. 8956/2020, n. 17320/2020 e n. 19679/2020), che il Collegio condivide, secondo il quale l'ente previdenziale assume la qualità di litisconsorte necessario “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento…dei contributi obbligatori omessi,… giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di “facere” del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti.” (così, Cass. sez. lav. n. 17320/2020).
La fondatezza delle affermazioni della Suprema Corte si coglie appieno avuto riguardo alle motivazioni esposte a sostegno delle stesse: innanzitutto la considerazione che condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (come nel caso di tutela reale del licenziamento, art. 18, commi 2° e
4°, St. lav., e artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015); inoltre il rilievo che “l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del
1992, cit.); ed è appena il caso di ricordare che, giusta la ricostruzione di Cass.
S.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile” (Cass. 17320/2020 cit.).
A fronte della specifica domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi di ben determinate annualità, la scelta del giudice di ordinare la chiamata in causa dell' , quale unico soggetto titolare CP_2
del credito contributivo non poneva alternative, salvo il rigetto della domanda, non essendo legittimato il lavoratore a vantare il credito contributivo, di esclusiva titolarità dell' . CP_2
L'odierno appellante, infatti, in primo grado ha unicamente chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi;
non ha proposto, nemmeno in via subordinata, né una domanda risarcitoria, né un'azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, ex art. 13 legge n. 1338 del 1962. Tali domande sono state per la prima volta proposte nel presente grado di giudizio, come eccepito da entrambe le parti appellate, e devono conseguente mente essere dichiarate inammissibili, per violazione del divieto dei “nova” in appello di cui all'art. 345 cpc.
Il giudice, poi, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ha contestualmente fissato anche l'udienza di discussione del 15.7.2022. L' si CP_2
è costituito tempestivamente il 5.7.2022. Il ricorrente aveva già, per sua scelta, depositato le note di trattazione scritta, ben prima del termine di 5 giorni prima concesso dal giudice ai sensi dell'art. 221 comma 4 d.l. 34/2020, senza formulare istanza alcuna per l'eventualità della costituzione del terzo, tutt'altro che remota, essendo stato proprio il ricorrente ad adempiere all'onere di citazione dello stesso.
Quando l' si è costituito non era ancora scaduto il termine normativamente CP_2
previsto per il deposito di note e conclusioni, ma il ricorrente si è astenuto dal depositare note integrative o istanze di remissione in termini o di qualsivoglia natura. Non vi è stata pertanto alcuna violazione processuale del diritto di difesa della parte, la quale, sotto il profilo sostanziale, si duole di non avere potuto replicare alla questione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi sollevata dall' , questione che costituisce comunque fatto oggetto di specifici motivi di CP_2
appello i quali appaiono in parte, come già sopra precisato, inammissibili risolvendosi nella proposizione di domande nuove, che sarebbero state tali anche ove formulate in sede di controdeduzioni alla costituzione dell' (la CP_2
prescrizione dei contributi è eccezione in senso lato, che il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995) e che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto avanzare fin dal deposito del ricorso, diverse dalla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi.
E' poi infondata la prospettazione secondo cui il termine quinquennale per il lavoratore potrebbe decorrere unicamente dalla cessazione del rapporto, non avendo avuto egli precedentemente contezza dell'omissione contributiva, posto che il dies a quo deve essere unicamente individuato nella data di esigibilità dei crediti (data di scadenza dei versamenti periodici), a prescindere che la domanda sia esercitata con azione diretta dell'ente creditore o sollecitata dal lavoratore e considerato che, comunque, il lavoratore stesso ben avrebbe potuto verificare la regolarità contributiva del rapporto di lavoro, acquisendo le necessarie informazioni dall tramite un mero estratto conto previdenziale. CP_2
Nessuna violazione di norme costituzionali si è realizzata, posto che da un lato la ratio giustificativa dell'istituto giuridico della prescrizione dei diritti risiede nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dall'altro l'ordinamento appresta in favore del lavoratore, per il caso di prescrizione dei crediti contributivi, altri rimedi, tra cui proprio la rendita disciplinata dall'art. 13 legge n. 1338/1962, che tuttavia non è stata oggetto di tempestiva domanda nel presente giudizio, così come non è stata proposta tempestiva domanda risarcitoria.
14. Anche gli ulteriori motivi di appello – 2, 3 e 4, esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione che li avvince – sono infondati.
L'appellante prende le mosse da un presupposto errato ovvero che il nel costituirsi abbia ammesso di essere debitore per l'importo di €. CP_1
15.563,07, ammissione che non si rinviene né nella memoria di costituzione in primo grado, né nei successivi atti di causa.
Il Condominio, invero - dopo avere riferito che già in precedenza il ricorrente si era appropriato delle quote condominiali versate dai condomini per complessivi
€ 15.654,00, per la cui restituzione le parti avevano convenuto la compensazione con il tfr maturato alla data del 31.12.2011 (€ 13860,21 al netto dell'anticipazione precedentemente corrisposta di € 5.422,79) e la trattenuta della differenza a carico del lavoratore (€ 1.794,61) dalle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre
2012 (€ 448,65x4 mesi) – ha ammesso il proprio debito per l'importo complessivo di € 6.666,90 di cui € 4.123,78 per le mensilità non corrisposte da giugno a settembre 2013, € 1.823,24 per tfr (maturato dall'1.1.2012 al 5.9.2013) ed €
719,88 per tredicesima mensilità.
Il lavoratore non ha dimostrato di essere creditore di maggiori importi, non trovando riscontro l'affermazione che il credito di € 15.654,00 risulterebbe dalla lettura delle buste paga. Anzi, nell'atto di appello afferma espressamente di non contestare il monte ore indicato nelle buste paga, né i dati su permessi e ferie non goduti e sullo straordinario svolto, tutti perfettamente “combacianti” con quelli indicati dal datore di lavoro e chiarisce che la maggior pretesa di € € 2.371,19 deriverebbe, piuttosto, dalla corretta applicazione degli importi previsti dal CCNL vigente all'atto del licenziamento, ai quali il datore di lavoro non si sarebbe attenuto.
Anche tale ultima deduzione tuttavia è infondata, come si evince dall'esame del CCNL “Portieri” allegato agli atti dall'appellante, dal quale emerge piena corrispondenza tra gli importi ivi previsti, nelle tabelle retributive per il livello
A4, e quelli conteggiati nelle busta paga prodotte dalla parte appellata: paga base
619,45+contingenza 508,58= 1.128.03; in più l'appellante riceveva un superminimo di € 10,75 mensili;
gli erano conteggiati 61 scatti di anzianità; riceveva varie indennità -citofono 1,75, ascensore 4,06, scale 42,31, esazione
18.75, pulizie 7,87 - per un totale elementi fissi di e 1.274,52. L'importo unitario di 49,02 per le festività e i giorni di ferie non godute e quello di 6,12750 per le ore di permesso non godute appare quindi pienamente conforme ai dati unitari della contrattazione collettiva.
Nessuna illogicità può dunque rinvenirsi nel ragionamento giuridico seguito dal primo giudice, il quale ha correttamente operato la compensazione impropria dei crediti reciproci delle parti.
15. L'infondatezza dei precedenti motivi di appello comporta il rigetto delle censure da ultimo mosse dall'appellante alla statuizione sulle spese processuali.
16. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dall'appellato , liquidate come da CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00).
Anche nel presente grado possono essere compensate le spese nei confronti dell' , data la posizione processuale assunta nel giudizio dall'ente CP_2
previdenziale, che non consente di configurare una soccombenza nei suoi confronti,
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove questo sia dovuto dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato , CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali
(15%), IVA e CPA.
Compensa le spese processuali nei confronti dell' . CP_2 Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà