Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 799/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 799/2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito di ordinanza ingiunzione n. 8501/17481A in data 24.7.2014 dell'Ispettorato Provinciale di Salerno e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti ORSINI EMILIO e MOSCA DOMENICA
- parte opponente - e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. PEZZELLA DOMENICO
, (C. F.: ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza di funzionario delegato
- parti opposte - All'udienza del 28.1.2025 le parti concludevano come da relativo verbale Decisa nella presenza udienza mediante lettura del dispositivo e deposito della sentenza. MOTIVAZIONE Parte opponente presentava ricorso avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 10020239015264977/000 emessa da CP_3 limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020150000771586000, concernete sanzioni amministrative dell' , Controparte_2 concernenti l'ordinanza ingiunzione n. 8501/17481 A del 24.07.2014 emessa ai sensi dell'art. 19 L. 689/81 da detto Ufficio. Parte opponente chiedeva l'annullamento della predetta Parte_1 cartella esattoriale in quanto: “…la cartella num. 10020150000771586000, che viene
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impugnata in questa sede, fa riferimento a crediti risalenti al 2013 e risulta notificata in data 11.07.2015…. Con nota n. 7722 del 4.09.2019 l' fornisce Controparte_4 chiarimenti in ordine al termine di prescrizione dei crediti erariali iscritti a ruolo. La questione affrontata riguarda quindi l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine prescrizionale ordinario decennale (art. 2946 c.c.) o di quello breve quinquennale (art. 2948 c.c.) e della possibile conversione da breve ad ordinario (art. 2953 c.c. - “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi ”). Nell'esprimere il proprio parere, l'INL richiama l'orientamento delle Sezioni Unite, le quali, con sentenza 23397 del 17.09.2016, si sono espresse sulla conversione prevista dall' art. 2953 c.c. con riferimento a “fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali … nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (…)”. Nell'occasione, la Corte di Cassazione aveva ribadito che la cartella di pagamento ha “natura di atto amministrativo” e come tale “Ë priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” pur avendo le caratteristiche di un atto esecutivo. La Corte ha dunque ritenuto non applicabile la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c. in quanto la stessa trova applicazione nelle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando Ë costituito da un provvedimento divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo con efficacia di giudicato formale e sostanziale o, ancora, decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi). Nella stessa sentenza, la Corte di Cassazione ha altresÏ chiarito che, non trovando applicazione l'art. 2953, la decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella stessa, pur determinando la sostanziale “irretrattabilit‡ del credito non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ”…. L'Ispettorato, facendo proprio l'orientamento della Suprema Corte, afferma, dunque, che il termine prescrizionale ordinario decennale non trova applicazione per i crediti erariali della Pubblica Amministrazione iscritti a ruolo: in quanto atti amministrativi la loro prescrizione Ë quinquennale (Fonte: - Nota n. 7722 del 4.09.2019). Per le sanzioni amministrative il termine di prescrizione Ë di cinque anni dalla data dell'accertamento….”.
Si costituivano l' e Controparte_1
l' e chiedevano dichiararsi la Controparte_2 inammissibilità del ricorso e/o rigettarsi la domanda.
L' rilevava che: “….la cartella di Controparte_2 pagamento n. 10020150000771586000 ha a monte l'ordinanza ingiunzione n. 8501/17481 A del 24.07.2014 notificata alla sig.ra in data 01.08.2014; Parte_1
a tale ordinanza, è sotteso il verbale unico di accertamento e notificazione n. SA432/2013-4- 01 del 16.01.2013 ex art. 14 L.689/81 con protocollo n. 3079 del 24.01.2013 notificato alla Sig.ra in data 09.02.2013 emesso CAD n. 76274822787-0 del Parte_1
29.01.2013 con dicitura “plico non ritirato rinviato avvio di giacenza…” nonché notificato alla ditta in data 29.01.2013. L'ordinanza di ingiunzione n. 8501/17481 A Parte_2 del 24.07.2014 è stata regolarmente iscritta al ruolo esecutivo n. 808 dell'anno 2015 e dalla consultazione del sistema Rendiweb Rendicontazione on line Monitor Enti dell'Agenzia
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 799/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Entrate Riscossione, per la cartella indicata appare indicata quale data di notifica il 11.07.2015, nei termini di legge. Il convenuto fa rilevare, ancora, che le violazioni di legge indicate nel ricorso riguardano la cartella di pagamento di competenza dell'Ente di riscossione ed attengono alla fase esecutiva. Ad abundantiam il convenuto Ispettorato precisa a resistenza che nessuna prescrizione, anche in astratto, è legittimamente invocabile da controparte nei confronti di questa amministrazione, atteso che sono stati rispettati i tempi previsti dall'art. 28 legge 689/81, legge speciale per i procedimenti sanzionatori e precisa, altresì, che ai sensi del medesimo art. 28 L. 689/81, la prescrizione è regolata dalle norme del codice civile e costituiscono cause di interruzione della prescrizione: la notifica dell'accertamento della trasgressione e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'impugnativa della stessa….”. ha evidenziato, tra l'altro: “…In ordine all'eccezione di prescrizione per decorso CP_3 del termine, si rappresenta che la cartella 10020150000771586000 veniva regolarmente notificata alla ricorrente, ec art. 140 cpc, per compiuta giacenza, in data 11.07.2015, come dimostrato dalle relate di notifica che si depositano, nonchè dall'estratto di ruolo. E vi è di più. Sono stati notificati, in merito alla suddetta cartella, dall Controparte_5 ulteriori atti. In data 20/09/2019 l'avviso di Intimazione 10020199010933273000; in data 23/01/2020 l'avviso di Intimazione 10020209002786456000; in data 10/12/2021 l'avvisi di Intimazione 10020219003080092000. Dalla rituale notifica della cartella e degli atti successivi discende l'infondatezza, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta, ovvero oltre il termine previsto dalla legge a pena di decadenza, dalla notifica dell'atto impugnato per la proposizione dell'impugnazione. Tutte le eccezioni (la decadenza, la prescrizione, l'illegittimità della pretesa, il difetto di motivazione, le maggiorazioni applicate ecc.) avrebbero dovuto quindi essere proposte nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero 4 delle successive intimazioni, con la conseguenza che l'omessa impugnazione nei termini determina l'inammissibilità del presente giudizio per tardività. La predette notifiche e la successiva notifica delle intimazioni, hanno senz'altro interrotto i termini di prescrizione. Ed infatti, ad ogni buon modo è utile evidenziare come la prescrizione non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Com'è di fatti noto, il D. L. n. 41 /2021 all'art. 4 ha previsto che tutti termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 sono da considerarsi sospesi, e prorogati di 24 mesi, a causa dell'emergenza sanitaria Covid….”.
Tanto precisato infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la proposta opposizione. Invero sia l'Agente della Riscossione che l' hanno Controparte_2 documentalmente provato la regolare e tempestiva notifica di tutti gli, anche di quelli presupposti, questi ultimi, in particolare, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria;
ne discende, in conclusione l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
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Ogni altro motivo è assorbito. Sulle spese Alla predetta soccombenza segue la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite in favore degli opposti, liquidate nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
, respinta ogni altra istanza Controparte_6 deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_5
e di
[...] Controparte_6
delle spese del presente giudizio, liquidate
[...] complessivamente per spese e compensi in € 700,00 per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori se dovuti. Vallo della Lucania, 28/01/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
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