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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7126 del R.G. 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.Rosario Orlando Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.Andrea Pastore Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di TO
INTERVENUTO
All'udienza del 10-4-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15-12-2022, premesso di aver contratto in data 17-9-1986 Parte_1
matrimonio in TO con , dal quale erano nate le figlie (il 23- Controparte_1 Persona_1
1-1988), ( il 19-12-1991), e (il 1-7-2000), chiedeva pronunziarsi la separazione Per_2 Per_3
con addebito al con i provvedimenti economici per il concorso al proprio mantenimento ed CP_1
assegnazione della casa familiare, esponendo che la convivenza coniugale era entrata in crisi a causa del comportamento del marito, il quale nel 2017 aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una donna coniugata a nome , sin quando, nel febbraio 2021, lo stesso aveva CP_2
abbandonato il nucleo familiare per andare a vivere con la . Aggiungeva che la relazione CP_2
extraconiugale si era svolta in maniera pubblica, ostentata e lesiva della propria dignità ed onorabilità
e di quella dei figli, tanto da giustificare la domanda ,che pure spiegava, di risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, derivato dalla condizione di intollerabile afflizione provocata dalla infedeltà del coniuge attuata con le descritte modalità.
Si costituiva il convenuto contestando quanto affermato circa le ragioni di intollerabilità della convivenza ed il nesso causale con l'allegata relazione adulterina;
deduceva che la vita coniugale era divenuta intollerabile già da molto tempo prima del 2017 ed i coniugi vivevano da separati in casa,
e ciò a causa dell'eccessiva e morbosa gelosia della che l'aveva indotto a rinunciare ad ogni Pt_1
amicizia o forma di sport o di svago, ponendolo in condizione di oppressione e rottura dei legami affettivi e sociali. Deduceva inoltre il convenuto che non spettava alcun mantenimento alla moglie perché bracciante agricola con un reddito di € 1000 mensili ed in ragione dell'assenza di oneri abitativi e della convivenza con altro uomo;
erano inoltre infondate la domanda di assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole minore, e quella di risarcimento del danno non patrimoniale in assenza dei suoi presupposti. Instava per la pronuncia della separazione con rigetto delle domande residue e vittoria di spese di lite.
Adottati il 1-3-2023 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato l'istruttore, la causa è stata istruita mediante prove orali e produzioni documentali. Con ordinanza del 4-4-2024 è
stato disposto ex art.156 comma 6 c.civ. il versamento diretto in favore della da parte di Pt_1 [...]
,datrice di lavoro del dell'assegno provvisorio di mantenimento liquidato Controparte_3 CP_1
in favore dell'attrice in sede presidenziale.
Ciò premesso quanto al fatto, va rilevato in via preliminare il tardivo deposito della comparsa conclusionale di parte convenuta rispetto al primo termine ex art.190 c.p.c..
Passando all'esame del merito, va in primo luogo rilevato che non è a pronunciare sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla avendo questa espressamente dichiarato di Pt_1 rinunciare a tale capo di domanda.
La separazione tra le parti va dunque pronunciata per fatti obiettivi, sussistendone con evidenza i presupposti, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità
di ricostituire l'originaria comunione di vita.
Inammissibile è inoltre, come già rilevato di ufficio in fase presidenziale, la domanda di risarcimento dei danni in tesi derivati all'attrice dalla assunta violazione dei doveri di fedeltà coniugale da parte del coniuge;
infatti la domanda di separazione e quella risarcitoria per violazione dei doveri derivanti dal rapporto di coniugio sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio,
atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi",
sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ( quelle di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale( in tal senso Cassazione civile, sez. I, 8/9/2014, n. 18870;id. 20638/2004). In ogni caso negli scritti conclusionali la non ha insistito nella domanda in questione pur formulando Pt_1
specificamente le proprie conclusioni.
Per quanto concerne le questioni accessorie, deve essere confermata la previsione di assegno di concorso al mantenimento già stabilita in sede presidenziale a carico del ed in favore della CP_1
Ed infatti è documentato che il è operaio dipendente della Pt_1 CP_1 Controparte_3
con contratto a tempo indeterminato e retribuzione di circa 1400 euro mensili nette(cfr. busta paga prodotta in sede di costituzione in giudizio). Per contro la è bracciante agricola a tempo Pt_1
determinato e retribuzione variabile ma nettamente inferiore a quella del coniuge(v. buste paga prodotte), pur se presumibilmente integrata dai trattamenti previdenziali previsti in favore dei lavoratori agricoli avventizi.
La maggiore stabilità del trattamento retributivo del lavoro a tempo indeterminato e la maggiore entità
del reddito percepito dal inducono a ritenere disparità economica tra i coniugi tale da CP_1
giustificare - anche in funzione della conservazione del tenore di vita ,sia pur frugale, verosimilmente ottenibile durante la convivenza coniugale - la liquidazione dell'assegno di mantenimento già
determinato nella misura di € 150 in favore della in sede presidenziale. Per contro non è stata Pt_1
comprovata l'esistenza di stabile relazione di convivenza della con altro uomo. CP_1
Non può essere accolta la domanda della di assegnazione della casa coniugale,dal momento Pt_1
che il provvedimento ex art.337 sexies c.p.c. presuppone la convivenza dell'assegnataria con prole minore oppure maggiorenne non colpevolmente non autosufficiente, circostanze nella specie insussistenti e di cui comunque l'attrice non ha dato prova. Quanto alla non indipendenza economica della prole convivente la relativa carenza probatoria era stata già rilevata nel provvedimento presidenziale in data 1-3-2023 ,ed a tale carenza la ricorrente non ha posto rimedio, tenendo conto che la figlia che si assume convivente con la madre(v. stato di famiglia in atti) è Persona_1
nata nel 1988, avendo pertanto raggiunto una età tale da non poterne fare presumere l'incolpevole non autonomia economica.
Per altro verso, non rileva l'affermata convivenza della con i nipoti ex filia essendo la norma Pt_1
relativa all'assegnazione della casa posta nell'interesse dei figli dei coniugi e non degli ulteriori discendenti, la cui tutela ,in caso di necessità, è predisposta da altre previsioni dell'ordinamento
(principalmente ex art.316bis c.civ.) .
Va infine confermato ex art.156 comma 6 c.civ. (norma applicabile ratione temporis in rapporto alla data di proposizione di questo giudizio), l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro di dell'assegno di mantenimento liquidato in favore di Parte_2 Pt_1
non avendo il convenuto dimostrato che prima della adozione di quell'ordine egli
[...]
provvedesse ad adempiere puntualmente al pagamento dell'assegno già determinato in sede presidenziale, né che lo possa fare senz'altro in futuro ove tale ordine venga meno.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in TO il 17-9-1986, con atto trascritto
[...]
nell'apposito registro al n. 109, parte 2, serie A anno 1986;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di TO per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)conferma l'assegno di separazione di € 150 oltre rivalutazione istat con prima decorrenza dall'1-3-
2023 e scadenza al giorno uno di ogni successivo mese, posto a carico di per Controparte_1
concorso nel mantenimento di conferma ex art.156 comma 6 c.civ., l'ordine di Parte_1
pagamento diretto da parte del datore di lavoro di Parte_2
dell'assegno di mantenimento così liquidato in favore di rigetta la domanda di Parte_1
assegnazione della casa familiare ex art.337sexies c.civ.;
4)compensa le spese di questo giudizio tra le parti.
TO , 1-7-2025 Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7126 del R.G. 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.Rosario Orlando Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.Andrea Pastore Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di TO
INTERVENUTO
All'udienza del 10-4-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15-12-2022, premesso di aver contratto in data 17-9-1986 Parte_1
matrimonio in TO con , dal quale erano nate le figlie (il 23- Controparte_1 Persona_1
1-1988), ( il 19-12-1991), e (il 1-7-2000), chiedeva pronunziarsi la separazione Per_2 Per_3
con addebito al con i provvedimenti economici per il concorso al proprio mantenimento ed CP_1
assegnazione della casa familiare, esponendo che la convivenza coniugale era entrata in crisi a causa del comportamento del marito, il quale nel 2017 aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una donna coniugata a nome , sin quando, nel febbraio 2021, lo stesso aveva CP_2
abbandonato il nucleo familiare per andare a vivere con la . Aggiungeva che la relazione CP_2
extraconiugale si era svolta in maniera pubblica, ostentata e lesiva della propria dignità ed onorabilità
e di quella dei figli, tanto da giustificare la domanda ,che pure spiegava, di risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, derivato dalla condizione di intollerabile afflizione provocata dalla infedeltà del coniuge attuata con le descritte modalità.
Si costituiva il convenuto contestando quanto affermato circa le ragioni di intollerabilità della convivenza ed il nesso causale con l'allegata relazione adulterina;
deduceva che la vita coniugale era divenuta intollerabile già da molto tempo prima del 2017 ed i coniugi vivevano da separati in casa,
e ciò a causa dell'eccessiva e morbosa gelosia della che l'aveva indotto a rinunciare ad ogni Pt_1
amicizia o forma di sport o di svago, ponendolo in condizione di oppressione e rottura dei legami affettivi e sociali. Deduceva inoltre il convenuto che non spettava alcun mantenimento alla moglie perché bracciante agricola con un reddito di € 1000 mensili ed in ragione dell'assenza di oneri abitativi e della convivenza con altro uomo;
erano inoltre infondate la domanda di assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole minore, e quella di risarcimento del danno non patrimoniale in assenza dei suoi presupposti. Instava per la pronuncia della separazione con rigetto delle domande residue e vittoria di spese di lite.
Adottati il 1-3-2023 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato l'istruttore, la causa è stata istruita mediante prove orali e produzioni documentali. Con ordinanza del 4-4-2024 è
stato disposto ex art.156 comma 6 c.civ. il versamento diretto in favore della da parte di Pt_1 [...]
,datrice di lavoro del dell'assegno provvisorio di mantenimento liquidato Controparte_3 CP_1
in favore dell'attrice in sede presidenziale.
Ciò premesso quanto al fatto, va rilevato in via preliminare il tardivo deposito della comparsa conclusionale di parte convenuta rispetto al primo termine ex art.190 c.p.c..
Passando all'esame del merito, va in primo luogo rilevato che non è a pronunciare sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla avendo questa espressamente dichiarato di Pt_1 rinunciare a tale capo di domanda.
La separazione tra le parti va dunque pronunciata per fatti obiettivi, sussistendone con evidenza i presupposti, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità
di ricostituire l'originaria comunione di vita.
Inammissibile è inoltre, come già rilevato di ufficio in fase presidenziale, la domanda di risarcimento dei danni in tesi derivati all'attrice dalla assunta violazione dei doveri di fedeltà coniugale da parte del coniuge;
infatti la domanda di separazione e quella risarcitoria per violazione dei doveri derivanti dal rapporto di coniugio sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio,
atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi",
sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ( quelle di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale( in tal senso Cassazione civile, sez. I, 8/9/2014, n. 18870;id. 20638/2004). In ogni caso negli scritti conclusionali la non ha insistito nella domanda in questione pur formulando Pt_1
specificamente le proprie conclusioni.
Per quanto concerne le questioni accessorie, deve essere confermata la previsione di assegno di concorso al mantenimento già stabilita in sede presidenziale a carico del ed in favore della CP_1
Ed infatti è documentato che il è operaio dipendente della Pt_1 CP_1 Controparte_3
con contratto a tempo indeterminato e retribuzione di circa 1400 euro mensili nette(cfr. busta paga prodotta in sede di costituzione in giudizio). Per contro la è bracciante agricola a tempo Pt_1
determinato e retribuzione variabile ma nettamente inferiore a quella del coniuge(v. buste paga prodotte), pur se presumibilmente integrata dai trattamenti previdenziali previsti in favore dei lavoratori agricoli avventizi.
La maggiore stabilità del trattamento retributivo del lavoro a tempo indeterminato e la maggiore entità
del reddito percepito dal inducono a ritenere disparità economica tra i coniugi tale da CP_1
giustificare - anche in funzione della conservazione del tenore di vita ,sia pur frugale, verosimilmente ottenibile durante la convivenza coniugale - la liquidazione dell'assegno di mantenimento già
determinato nella misura di € 150 in favore della in sede presidenziale. Per contro non è stata Pt_1
comprovata l'esistenza di stabile relazione di convivenza della con altro uomo. CP_1
Non può essere accolta la domanda della di assegnazione della casa coniugale,dal momento Pt_1
che il provvedimento ex art.337 sexies c.p.c. presuppone la convivenza dell'assegnataria con prole minore oppure maggiorenne non colpevolmente non autosufficiente, circostanze nella specie insussistenti e di cui comunque l'attrice non ha dato prova. Quanto alla non indipendenza economica della prole convivente la relativa carenza probatoria era stata già rilevata nel provvedimento presidenziale in data 1-3-2023 ,ed a tale carenza la ricorrente non ha posto rimedio, tenendo conto che la figlia che si assume convivente con la madre(v. stato di famiglia in atti) è Persona_1
nata nel 1988, avendo pertanto raggiunto una età tale da non poterne fare presumere l'incolpevole non autonomia economica.
Per altro verso, non rileva l'affermata convivenza della con i nipoti ex filia essendo la norma Pt_1
relativa all'assegnazione della casa posta nell'interesse dei figli dei coniugi e non degli ulteriori discendenti, la cui tutela ,in caso di necessità, è predisposta da altre previsioni dell'ordinamento
(principalmente ex art.316bis c.civ.) .
Va infine confermato ex art.156 comma 6 c.civ. (norma applicabile ratione temporis in rapporto alla data di proposizione di questo giudizio), l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro di dell'assegno di mantenimento liquidato in favore di Parte_2 Pt_1
non avendo il convenuto dimostrato che prima della adozione di quell'ordine egli
[...]
provvedesse ad adempiere puntualmente al pagamento dell'assegno già determinato in sede presidenziale, né che lo possa fare senz'altro in futuro ove tale ordine venga meno.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in TO il 17-9-1986, con atto trascritto
[...]
nell'apposito registro al n. 109, parte 2, serie A anno 1986;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di TO per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)conferma l'assegno di separazione di € 150 oltre rivalutazione istat con prima decorrenza dall'1-3-
2023 e scadenza al giorno uno di ogni successivo mese, posto a carico di per Controparte_1
concorso nel mantenimento di conferma ex art.156 comma 6 c.civ., l'ordine di Parte_1
pagamento diretto da parte del datore di lavoro di Parte_2
dell'assegno di mantenimento così liquidato in favore di rigetta la domanda di Parte_1
assegnazione della casa familiare ex art.337sexies c.civ.;
4)compensa le spese di questo giudizio tra le parti.
TO , 1-7-2025 Il Presidente rel.