Art. 1.
L'ammasso del frumento di produzione nazionale del raccolto 1952, sara' effettuato per contingente, anziche' per la totalita' del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439 , ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69 .
Il contingente nazionale sara' determinato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'ammasso del frumento di produzione nazionale del raccolto 1952, sara' effettuato per contingente, anziche' per la totalita' del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439 , ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69 .
Il contingente nazionale sara' determinato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.