Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/05/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15200/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 15200/2021 proposta da
( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Liquidatore p.t., rappresentata e difesa da Avv.
Simone Forte,
-parte attrice- contro
( , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa da Avv. Carlo Leo,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Parte_1
Tribunale deducendo di essere stata destinataria di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, in data
22.10.2021, su immobili di proprietà siti in Rutigliano.
Ha lamentato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza giuridica della notificazione proveniente da un indirizzo PEC non iscritto in pubblici registri e per mancata notifica degli atti prodromici della procedura. Ha precisato
Il Giudice
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che i titoli sottesi all'ipoteca risultano impugnati innanzi al Tribunale di Bari.
Ha concluso domandando la declaratoria di nullità dell'iscrizione ipotecaria con conseguente ordine di cancellazione. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (atto di citazione notificato il 29.11.2021).
I.2.- si è costituita in Controparte_1 giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per materia di questo giudice.
Ha sostenuto il regolare perfezionamento della notifica della comunicazione nonché degli atti pregressi di intimazione di pagamento e di preavviso di iscrizione di ipoteca.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore (comparsa di costituzione e risposta depositata il 08.02.2022).
I.3.- Previa affermazione della competenza di questo giudice con ordinanza del 08.05.2023, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
I.4.- All'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei propri atti;
b) parte convenuta: si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri atti;
All'esito, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'odine logico-giuridico.
III.- La domanda di declaratoria dell'illegittimità e/o dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria esattoriale di cui alla nota n. 1504/96 del 12.01.2022, non è meritevole di accoglimento.
Il Giudice
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III.1.- L'attrice si duole in primo luogo dell'inesistenza giuridica della notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca.
Il motivo di doglianza è infondato già in astratto atteso che l'invalidità dell'ipoteca può essere pronunciata per vizi genetici dell'atto che, quindi, al più tardi devono essersi verificati al momento della costituzione dell'ipoteca medesima. Al contrario, la comunicazione dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca è un atto logicamente e cronologicamente successivo all'iscrizione stessa sicché, quand'anche la sua notifica fosse giuridicamente inesistente come sostiene l'attrice, comunque in alcun modo potrebbe inficiare la validità dell'ipoteca.
Ne deriva che il motivo di impugnazione relativo al vizio della comunicazione non può spiegare alcuna rilevanza in punto di validità dell'atto che ne costituisce l'oggetto.
In ogni caso, anche l'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione non è fondata. L'attrice, infatti, si duole del fatto che l'indirizzo del mittente non era contenuto nei pubblici elenchi previsti dalla normativa speciale (art. 16-ter, D.L. 179/2012). Sennonché la norma che prevede un tale requisito per la notificazione a mezzo PEC è contenuta nelle disposizioni di cui alla legge 53/1994 che, tuttavia, ha un ambito di applicazione limitato alle notifiche eseguite da avvocati e procuratori legali. Al contrario, nel caso di specie, trattasi di notifica a mezzo PEC di un atto amministrativo eseguita dall'Agente della Riscossione per la cui validità è sufficiente che il gestore della posta elettronica del mittente sia incluso nell'elenco pubblico di cui all'art. 14 d.p.r. 68/2005 e ferma restando la facoltà di cui all'art. 16 del medesimo d.p.r..
Ne deriva che nel caso di specie la notificazione della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca soddisfa pur sempre i requisiti di legge e non può per nulla considerarsi giuridicamente inesistente.
III.2.- In secondo luogo l'attrice si duole della mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria.
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Il motivo di impugnazione non è fondato poiché smentito dalla produzione documentale della CP_1
Risulta infatti che, rispetto alle medesime cartelle di pagamento, l' ha provveduto a notificare a mezzo PEC in CP_1 data 24.01.2019 l'avviso di intimazione ex art. 50, comma II,
d.p.r. 602/1973 avente n. 014 2019 90019019 91/000 per l'importo complessivo di € 3.173.701,50 (cfr. doc. 5 fascicolo convenuta).
Del pari, risulta che in data 04.03.2020 l' ha CP_1 provveduto a notificare anche il preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall'art. 77, comma II-bis, d.p.r.
602/1973 avente n. 014762000000145000 (cfr. doc. 10 fascicolo convenuta).
Pertanto, vi è prova sufficiente sia dell'esistenza degli atti prodromici che del rispetto dei termini previsti dalla legge e, in particolare, di quello dilatorio di trenta giorni dal preavviso per poi procedere all'iscrizione ipotecaria avvenuta nel caso di specie in data 22.10.2021.
Né, a tal proposito, può ritenersi che l'ipoteca sia stata iscritta “tardivamente” come sostiene l'attrice per essere decorso un tempo superiore ai 180 giorni dal preavviso
(mutuato, allo scopo, da quello di cui all'art. 50, comma III,
d.p.r. 602/1973). E, infatti, diversamente dall'intimazione ad adempiere, il preavviso di ipoteca non soffre alcun termine di scadenza della sua efficacia così come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui «Quindi, preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 cit. e intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 cit. non sono assimilabili ma riguardano distinte procedure e hanno diverse finalità:
l'intimazione serve a rinnovare l'efficacia della cartella di pagamento, alla stregua di un precetto, se l'esecuzione non è iniziata entro un anno - e ciò spiega anche la previsione di un termine legale di efficacia dell'intimazione -, mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria concede al contribuente un termine “perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni,
o provveda al pagamento del dovuto” (Cass. sez. un. n. 19668 del 2014) e tale scopo non implica un limite di efficacia
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della comunicazione ai fini della iscrizione ipotecaria né richiede un rinnovo temporale. Non pare, quindi, giustificabile l'applicazione estensiva dell'art. 50 comma 3 cit. alla comunicazione di iscrizione ipotecaria» (cfr. Cass. Civ., sezione tributaria, 08 agosto 2024, ordinanza n. 22529).
III.3.- Da ultimo, l'attrice ha dedotto di aver impugnato i titoli sottesi all'iscrizione ipotecaria.
Tuttavia, a tal proposito è sufficiente osservare che la convenuta ha fornito prova del fatto che tali impugnazioni sono state rigettate con sentenza del Tribunale di Bari n.
702/2022 del 08.03.2022 confermata in appello con sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1839/2023 del 17.10.2023. È, peraltro, rimasto incontestato tra le parti che detta ultima sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Sicché non vi è dubbio sul fatto che i titoli posti a fondamento dell'ipoteca restano del tutto efficaci e non inficiano il diritto all'iscrizione dell'ipoteca esattoriale.
III.4.- In definitiva, tutti i motivi di impugnazione dell'attrice si appalesano infondati con conseguente rigetto delle domande.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'attrice che è, pertanto, tenuta alla rifusione in favore della convenuta.
La liquidazione deve essere operata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo al valore della controversia di oltre € 3.000.000,00
(corrispondente al valore dei crediti portati nelle cartelle esattoriali alla base dell'iscrizione ipotecaria censurata).
Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma I, del D.M. citato, vengono altresì apportate le variazioni indicate nella tabella che segue e che si rendono necessarie in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in ragione dell'effettiva attività svolta (con particolare riferimento alla minima attività istruttoria e decisoria):
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Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al
Tribunale
INCREMENTI EX VALORE MEDIO ART. 6 D.M. FINO DELLO SCAGLIONE VARIAZIONE EX IMPORTO FASI ALLO SCAGLIONE DA DA € 52.000,00 ART. 4 D.M. LIQUIDATO
€ 2.000.000 AD € AD € 260.000,00 4.000.000
Studio € 3.544,00 +10%, +10%, +10% / € 4.717,00
Introduttiva € 2.338,00 +10%, +10%, +10% / € 3.111,00
Istruttoria € 10.411,00 +10%, +10%, +10% -50% € 6.928,50
Decisoria € 6.164,00 +10%, +10%, +10% -50% € 4.102,00
TOTALE € 18.858,50
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 15200/2021 introdotto da
[...] con atto di citazione notificato in Parte_1 data 29.11.2021 nei confronti di Controparte_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla Parte_1 rifusione di spese e compensi del presente giudizio che si liquidano in € 18.858,50 oltre R.S.F. al 15% nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Carlo Leo dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 02 maggio 2025. Il Giudice
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