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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1597 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avente a oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, vertente
TRA
., (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IE ON (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 del difensore in Pignataro Maggiore, alla via Roma 76;
-Attore-
E
., in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
-Convenuto contumace-
Conclusioni: Come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione Parte_1
evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, l'amministrazione comunale
[...] indicata in epigrafe, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare la sussistenza della responsabilità della convenuta amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2051c.c., in relazione all'omessa custodia e manutenzione del bene di sua proprietà, determinante i fatti narrati in premessa;
condannare la stessa all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione, dal terreno dell'istante, e trasporto a discarica del terreno comunale franato e del materiale di risulta nonché alla messa in sicurezza della scarpata, mediante realizzazione di opere di contenimento;
condannare il Controparte_1
al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti in conseguenza dell'evento
[...] narrato in premessa, quantificabili in € 3.092,00 oltre interessi dal fatto e rivalutazione monetaria;
condannarsi controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A fondamento delle proprie ragioni l'attore premesso di essere proprietario ed unico possessore del terreno sito in Cascano di Sessa Aurunca (CE) alla Via Vaglie, riportato in
Catasto al foglio n. 137, particella 1, coltivato ad ortaggi ed alberi da frutto e confinante a sud, per circa m 28,00, con area di parcheggio di proprietà del Comune di , CP_1 comunemente denominata “parcheggio Ciocchi” assumeva che: “ in seguito a fenomeni atmosferici, incuria e abbandono totale, il terreno comunale, non più contenuto da opere di sostegno, scivolava sempre più a valle occupando parzialmente il terreno di sua proprietà; dalla relazione di perizia tecnica a firma del geom. il Persona_1 fondo in questione risultava occupato da terreno franato e materiali di risulta di ogni genere per una profondità media di circa ml. 6,00, lungo tutto il confine con l'area comunale, e, pertanto, per una superficie complessiva di circa mq 168,00; tale situazione di fatto determinava l'inutilizzabilità di suddetta quota di terreno, causando un danno derivante da mancato godimento e da mancata disponibilità, quantificabile, sulla scorta della stima effettuata dal geom. in € 3.092,00 circa;
detta situazione doveva CP_2 essere ricondotta alla responsabilità del in qualità di ente Controparte_1 proprietario del bene, per omissione dei suoi doveri manutentivi e di custodi;
in data
9.2.2018 inviava a mezzo pec all'amministrazione comunale una richiesta stragiudiziale ed in riscontro alla stessa, il settore Avvocatura del chiedeva di soprassedere dal CP_1 dare corso ad eventuali azioni giudiziarie per permettere ai competenti uffici di compiere i dovuti accertamenti e adottare le misure ritenute all'uopo necessarie ma nessun intervento da parte dei tecnici comunali veniva effettuato sui luoghi di causa”.
In conseguenza di ciò, chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto per omessa CP_3 custodia e manutenzione, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannare il
[...] all'immediato ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimenti dei danni Controparte_1 patiti, quantificati in euro 3.092,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vittoria di spese e competenze.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., escussi i testi ed espletata la CTU.
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva riservata in decisione con il termine di giorni 10 per il deposito di comparsa conclusiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 08 ottobre 2025, come da decreto in atti.
Si dà atto altresì della contumacia del il quale, benchè Controparte_1 ritualmente citato in giudizio non si è costituito, rinunciando a svolgere ogni attività difensiva.
Sul punto va precisato che, all'udienza del 18.05.2021 il giudice istruttore ha disposto la rinotifica dell'atto di citazione, non essendo compilata la cartolina della notifica nella parte relativa alla qualità del destinatario. La parte attrice ha provveduto alla rinotifica dell'atto di citazione in data 17.06.2021 direttamente a mezzo Pec all'indirizzo
Email_1
A fronte di iniziali dubbi sull'ammissibilità della notifica a tale indirizzo (vedi udienza cartolare del 16/12/2021), successivamente superati in favore della regolarità della stessa
(vedi dichiarazioni del procuratore ex art. 28 DL. 76/2020, effettuate nelle note di trattazione scritta depositate per le udienze cartolari del 13/04/2023 e 14/09/2023), nelle more lo stesso ha fornito anche la prova della piena conoscibilità e del raggiungimento dello scopo degli atti notificati (vedi documenti allegati all'udienza cartolare del
19/04/2022).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Deve in primo luogo rilevarsi come la domanda proposta da parte attrice rientra nella ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c. (risarcimento da fatto illecito cagionato dalla custodia), vista la oramai costante ed uniforme giurisprudenza del Supremo Collegio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n. 21684).
Va precisato, ai fini dell'operatività della norma, che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla "res" oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui
è insorto un agente dannoso) (Trib. Salerno, 15/06/2009).
Altrettanto utile, ai fini dell'inquadramento della vicenda, – anche se in via implicita con il riferimento ai parametri della imprevedibilità ed inevitabilità del pericolo - la giurisprudenza più recente ha chiarito che occorre valutare caso per caso se - in relazione all'estensione territoriale e alle modalità d'uso del bene - sia o meno possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. (Cfr., Cass. n. 13114/95; Cass. civ. Sez. Un. n. 8588/97, con interpretazione avallata da Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156 che pur respingendo la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, ritenuta dal giudice a quo violativa degli artt. 3,24,97
Costituzione, ha tuttavia privilegiato l'orientamento interpretativo allora minoritario che riteneva inapplicabile alla pubblica amministrazione la più intensa responsabilità da cose in custodia, soltanto quando l'estensione del bene ed il generalizzato uso da parte di terzi renda concretamente impossibile un continuo ed efficace controllo, atto ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, con ciò rendendo evidente la necessità per il giudice di fare applicazione della norma in aderenza alla particolarità di ogni singolo caso).
La Corte di cassazione (vedi soprattutto la sentenza n. 15042/2008) ha specificato, altresì, che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è a carico dell'amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1° ottobre 2004 n. 19653). La Corte ha chiarito come i suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali.
Ed invero, il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda, eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi) sia in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Per contro, il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.
Le peculiarità vanno individuate, non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode
(quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (quale ad esempio la perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio ovvero l'abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi o incendi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art, 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (cfr. Trib. Varese n. 149/05).
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., grava sull'ente pubblico
(Cass. civ., Sez. 3, 1° ottobre 2004 n. 19653). Tale, infatti, è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.
La disposizione di cui all'art. 2051 c.c., pur fondando la responsabilità del custode sul mero rapporto di custodia, non esonera l'attore-danneggiato dall'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento dannoso occorsogli, pena il rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni.
Facendo applicazione di detti principi al caso in oggetto, si osserva che la prova offerta da parte attrice circa l'effettiva verificazione dell'evento lesivo, così come descritto nell'atto di citazione, e il nesso di causalità tra lo stesso e i danni lamentati, è stata adeguatamente fornita mentre, di contro, la prova liberatoria da parte dell'ente convenuto è mancata.
Innanzitutto, l'attore ha fornito idonea prova per affermare la fondatezza della domanda e della propria pretesa risarcitoria.
In particolare, ha prodotto in atti documenti idonei a giustificare l'assunto danno subito
(cfr. relazione a firma del geom. e provato tali circostanze anche Persona_1 mediante prove testimoniali.
I testi escussi hanno confermato la titolarità del terreno in capo all'attore, la posizione dello stesso ed i danni causati dalla mancata manutenzione del terrapieno dell'area di parcheggio a seguito del crollo del muro di contenimento avvenuto in data 20.6.1989.
In particolare, i testi escussi e hanno riferito che Persona_1 Testimone_1 dopo il cedimento del muro di contenimento a causa della mancata esecuzione opere che ne garantissero il contenimento, è scivolato sempre più a valle, occupando parzialmente il terreno dell'istante, occupato da terreno franato e materiali di risulta di ogni genere lungo tutto il confine con l'area comunale causando l'inutilizzabilità da parte dell'attore di una quota del terreno.
Le considerazioni che precedono sono state confermate anche dal ctu ing. Persona_2
, le cui risultanze vanno condivise perché raggiunte a seguito dei più opportuni
[...] accertamenti e di accurata disamina dello scritto in contestazione, nonché condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile.
Ricostruito lo stato dei luoghi il CTU ha accertato che: “L'area abusivamente occupata facente parte del lotto di terreno di natura edificabile di proprietà del signor Parte_1
, posta a confine con l'area parcheggio di proprietà comunale denominata
[...]
“parcheggio Ciocchi” è pari a mq 168,00. Il medesimo appezzamento è posto ad una quota inferiore rispetto all'area parcheggio per un'altezza di circa ml 6, 10. 2) Il crollo del muro di contenimento preesistente del terrapieno del parcheggio Comunale Ciocchi si è verificato il
20-06-1989 e la presenza sempre in sommità del terreno in zona limitrofa al muretto di delimitazione del parcheggio pubblico comunale di materiale di risulta e rifiuti vari ed una fitta vegetazione spontanea ed incolto, di residuo del vecchio muro in tufo di delimitazione del terreno del ricorrente ceduto e franato nella scarpata sottostante del terreno stesso. Il danno subito per la mancata disponibilità dell'aera abusivamente occupata è stato determinato dal consulente in € 3.092,00 e per il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza della scarpata è stato determinato un costo pari ad € 37.500,00 oltre IVA e costi connessi al rilascio delle previste autorizzazioni edilizie”.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass.
3492/2002 e 8669/1994).
La Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005).
Il è rimasto contumace e non ha fornito alcuna prova idonea a Controparte_1 dimostrare la sussistenza di fattori, quali il caso fortuito, il fatto del terzo o la colpa del danneggiato, che avrebbero potuto avere efficacia causale esclusiva o concorrente e, pertanto, deve essere considerato responsabile dei danni occorsi all'attore.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 secondo le tabelle aggiornate sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione, del valore del decisum e dell'attività processuale svolta dalla parte.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 1597/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
. Accoglie la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto,
[...]
. Condanna il all'immediata esecuzione dei lavori di ripristino Controparte_1 del fondo come descritti dal CTU, Ing. ; Persona_2
. Condanna il al risarcimento in favore dell'attore della Controparte_1 complessiva somma di € 3.092,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
. Condanna il a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 518,00 per spese vive, €. 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
. Pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 18.12.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1597 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avente a oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, vertente
TRA
., (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IE ON (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 del difensore in Pignataro Maggiore, alla via Roma 76;
-Attore-
E
., in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
-Convenuto contumace-
Conclusioni: Come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione Parte_1
evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, l'amministrazione comunale
[...] indicata in epigrafe, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare la sussistenza della responsabilità della convenuta amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2051c.c., in relazione all'omessa custodia e manutenzione del bene di sua proprietà, determinante i fatti narrati in premessa;
condannare la stessa all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione, dal terreno dell'istante, e trasporto a discarica del terreno comunale franato e del materiale di risulta nonché alla messa in sicurezza della scarpata, mediante realizzazione di opere di contenimento;
condannare il Controparte_1
al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti in conseguenza dell'evento
[...] narrato in premessa, quantificabili in € 3.092,00 oltre interessi dal fatto e rivalutazione monetaria;
condannarsi controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A fondamento delle proprie ragioni l'attore premesso di essere proprietario ed unico possessore del terreno sito in Cascano di Sessa Aurunca (CE) alla Via Vaglie, riportato in
Catasto al foglio n. 137, particella 1, coltivato ad ortaggi ed alberi da frutto e confinante a sud, per circa m 28,00, con area di parcheggio di proprietà del Comune di , CP_1 comunemente denominata “parcheggio Ciocchi” assumeva che: “ in seguito a fenomeni atmosferici, incuria e abbandono totale, il terreno comunale, non più contenuto da opere di sostegno, scivolava sempre più a valle occupando parzialmente il terreno di sua proprietà; dalla relazione di perizia tecnica a firma del geom. il Persona_1 fondo in questione risultava occupato da terreno franato e materiali di risulta di ogni genere per una profondità media di circa ml. 6,00, lungo tutto il confine con l'area comunale, e, pertanto, per una superficie complessiva di circa mq 168,00; tale situazione di fatto determinava l'inutilizzabilità di suddetta quota di terreno, causando un danno derivante da mancato godimento e da mancata disponibilità, quantificabile, sulla scorta della stima effettuata dal geom. in € 3.092,00 circa;
detta situazione doveva CP_2 essere ricondotta alla responsabilità del in qualità di ente Controparte_1 proprietario del bene, per omissione dei suoi doveri manutentivi e di custodi;
in data
9.2.2018 inviava a mezzo pec all'amministrazione comunale una richiesta stragiudiziale ed in riscontro alla stessa, il settore Avvocatura del chiedeva di soprassedere dal CP_1 dare corso ad eventuali azioni giudiziarie per permettere ai competenti uffici di compiere i dovuti accertamenti e adottare le misure ritenute all'uopo necessarie ma nessun intervento da parte dei tecnici comunali veniva effettuato sui luoghi di causa”.
In conseguenza di ciò, chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto per omessa CP_3 custodia e manutenzione, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannare il
[...] all'immediato ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimenti dei danni Controparte_1 patiti, quantificati in euro 3.092,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vittoria di spese e competenze.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., escussi i testi ed espletata la CTU.
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva riservata in decisione con il termine di giorni 10 per il deposito di comparsa conclusiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 08 ottobre 2025, come da decreto in atti.
Si dà atto altresì della contumacia del il quale, benchè Controparte_1 ritualmente citato in giudizio non si è costituito, rinunciando a svolgere ogni attività difensiva.
Sul punto va precisato che, all'udienza del 18.05.2021 il giudice istruttore ha disposto la rinotifica dell'atto di citazione, non essendo compilata la cartolina della notifica nella parte relativa alla qualità del destinatario. La parte attrice ha provveduto alla rinotifica dell'atto di citazione in data 17.06.2021 direttamente a mezzo Pec all'indirizzo
Email_1
A fronte di iniziali dubbi sull'ammissibilità della notifica a tale indirizzo (vedi udienza cartolare del 16/12/2021), successivamente superati in favore della regolarità della stessa
(vedi dichiarazioni del procuratore ex art. 28 DL. 76/2020, effettuate nelle note di trattazione scritta depositate per le udienze cartolari del 13/04/2023 e 14/09/2023), nelle more lo stesso ha fornito anche la prova della piena conoscibilità e del raggiungimento dello scopo degli atti notificati (vedi documenti allegati all'udienza cartolare del
19/04/2022).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Deve in primo luogo rilevarsi come la domanda proposta da parte attrice rientra nella ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c. (risarcimento da fatto illecito cagionato dalla custodia), vista la oramai costante ed uniforme giurisprudenza del Supremo Collegio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n. 21684).
Va precisato, ai fini dell'operatività della norma, che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla "res" oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui
è insorto un agente dannoso) (Trib. Salerno, 15/06/2009).
Altrettanto utile, ai fini dell'inquadramento della vicenda, – anche se in via implicita con il riferimento ai parametri della imprevedibilità ed inevitabilità del pericolo - la giurisprudenza più recente ha chiarito che occorre valutare caso per caso se - in relazione all'estensione territoriale e alle modalità d'uso del bene - sia o meno possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. (Cfr., Cass. n. 13114/95; Cass. civ. Sez. Un. n. 8588/97, con interpretazione avallata da Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156 che pur respingendo la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, ritenuta dal giudice a quo violativa degli artt. 3,24,97
Costituzione, ha tuttavia privilegiato l'orientamento interpretativo allora minoritario che riteneva inapplicabile alla pubblica amministrazione la più intensa responsabilità da cose in custodia, soltanto quando l'estensione del bene ed il generalizzato uso da parte di terzi renda concretamente impossibile un continuo ed efficace controllo, atto ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, con ciò rendendo evidente la necessità per il giudice di fare applicazione della norma in aderenza alla particolarità di ogni singolo caso).
La Corte di cassazione (vedi soprattutto la sentenza n. 15042/2008) ha specificato, altresì, che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è a carico dell'amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1° ottobre 2004 n. 19653). La Corte ha chiarito come i suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali.
Ed invero, il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda, eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi) sia in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Per contro, il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.
Le peculiarità vanno individuate, non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode
(quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (quale ad esempio la perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio ovvero l'abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi o incendi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art, 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (cfr. Trib. Varese n. 149/05).
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., grava sull'ente pubblico
(Cass. civ., Sez. 3, 1° ottobre 2004 n. 19653). Tale, infatti, è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.
La disposizione di cui all'art. 2051 c.c., pur fondando la responsabilità del custode sul mero rapporto di custodia, non esonera l'attore-danneggiato dall'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento dannoso occorsogli, pena il rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni.
Facendo applicazione di detti principi al caso in oggetto, si osserva che la prova offerta da parte attrice circa l'effettiva verificazione dell'evento lesivo, così come descritto nell'atto di citazione, e il nesso di causalità tra lo stesso e i danni lamentati, è stata adeguatamente fornita mentre, di contro, la prova liberatoria da parte dell'ente convenuto è mancata.
Innanzitutto, l'attore ha fornito idonea prova per affermare la fondatezza della domanda e della propria pretesa risarcitoria.
In particolare, ha prodotto in atti documenti idonei a giustificare l'assunto danno subito
(cfr. relazione a firma del geom. e provato tali circostanze anche Persona_1 mediante prove testimoniali.
I testi escussi hanno confermato la titolarità del terreno in capo all'attore, la posizione dello stesso ed i danni causati dalla mancata manutenzione del terrapieno dell'area di parcheggio a seguito del crollo del muro di contenimento avvenuto in data 20.6.1989.
In particolare, i testi escussi e hanno riferito che Persona_1 Testimone_1 dopo il cedimento del muro di contenimento a causa della mancata esecuzione opere che ne garantissero il contenimento, è scivolato sempre più a valle, occupando parzialmente il terreno dell'istante, occupato da terreno franato e materiali di risulta di ogni genere lungo tutto il confine con l'area comunale causando l'inutilizzabilità da parte dell'attore di una quota del terreno.
Le considerazioni che precedono sono state confermate anche dal ctu ing. Persona_2
, le cui risultanze vanno condivise perché raggiunte a seguito dei più opportuni
[...] accertamenti e di accurata disamina dello scritto in contestazione, nonché condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile.
Ricostruito lo stato dei luoghi il CTU ha accertato che: “L'area abusivamente occupata facente parte del lotto di terreno di natura edificabile di proprietà del signor Parte_1
, posta a confine con l'area parcheggio di proprietà comunale denominata
[...]
“parcheggio Ciocchi” è pari a mq 168,00. Il medesimo appezzamento è posto ad una quota inferiore rispetto all'area parcheggio per un'altezza di circa ml 6, 10. 2) Il crollo del muro di contenimento preesistente del terrapieno del parcheggio Comunale Ciocchi si è verificato il
20-06-1989 e la presenza sempre in sommità del terreno in zona limitrofa al muretto di delimitazione del parcheggio pubblico comunale di materiale di risulta e rifiuti vari ed una fitta vegetazione spontanea ed incolto, di residuo del vecchio muro in tufo di delimitazione del terreno del ricorrente ceduto e franato nella scarpata sottostante del terreno stesso. Il danno subito per la mancata disponibilità dell'aera abusivamente occupata è stato determinato dal consulente in € 3.092,00 e per il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza della scarpata è stato determinato un costo pari ad € 37.500,00 oltre IVA e costi connessi al rilascio delle previste autorizzazioni edilizie”.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass.
3492/2002 e 8669/1994).
La Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005).
Il è rimasto contumace e non ha fornito alcuna prova idonea a Controparte_1 dimostrare la sussistenza di fattori, quali il caso fortuito, il fatto del terzo o la colpa del danneggiato, che avrebbero potuto avere efficacia causale esclusiva o concorrente e, pertanto, deve essere considerato responsabile dei danni occorsi all'attore.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 secondo le tabelle aggiornate sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione, del valore del decisum e dell'attività processuale svolta dalla parte.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 1597/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
. Accoglie la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto,
[...]
. Condanna il all'immediata esecuzione dei lavori di ripristino Controparte_1 del fondo come descritti dal CTU, Ing. ; Persona_2
. Condanna il al risarcimento in favore dell'attore della Controparte_1 complessiva somma di € 3.092,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
. Condanna il a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 518,00 per spese vive, €. 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
. Pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 18.12.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO