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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.926/2025 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti LAMAZZA RITA e VENTURINO DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile e la conseguente condanna dell' al pagamento di quanto dovuto CP_1
a tale titolo, oltre vittoria di spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (con CP_2 compensazione delle spese di lite), deducendo di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dalla parte ricorrente (come risulta dalla documentazione in atti). La parte ricorrente, con note scritte depositate telematicamente in data 13/11/2025, si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese
1 svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010). Dagli atti emerge che l' , dopo il deposito del ricorso giudiziale, ha riconosciuto CP_2 la fondatezza delle pretese della parte ricorrente, erogando in suo favore la prestazione richiesta, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente. Le spese di lite sono compensate per un terzo (in ragione del contegno processuale ed extraprocessuale dell' ) e per il resto seguono la soccombenza virtuale e sono CP_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, liquidati in euro 1.400 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 14/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.926/2025 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti LAMAZZA RITA e VENTURINO DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile e la conseguente condanna dell' al pagamento di quanto dovuto CP_1
a tale titolo, oltre vittoria di spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (con CP_2 compensazione delle spese di lite), deducendo di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dalla parte ricorrente (come risulta dalla documentazione in atti). La parte ricorrente, con note scritte depositate telematicamente in data 13/11/2025, si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese
1 svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010). Dagli atti emerge che l' , dopo il deposito del ricorso giudiziale, ha riconosciuto CP_2 la fondatezza delle pretese della parte ricorrente, erogando in suo favore la prestazione richiesta, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente. Le spese di lite sono compensate per un terzo (in ragione del contegno processuale ed extraprocessuale dell' ) e per il resto seguono la soccombenza virtuale e sono CP_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, liquidati in euro 1.400 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 14/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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