TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/02/2026, n. 3180
TAR
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità

    Il Collegio ritiene che le disposizioni del Regolamento UE escludano automatismi e richiedano una valutazione dei rischi concreti sulla base di specifici criteri, non potendo il mero inserimento di una razza nel registro di quelle a rischio precludere ex se la coesistenza di più programmi genetici. La motivazione del provvedimento di rifiuto non esplicita in maniera puntuale le ragioni scientifiche sottese al giudizio negativo, contrariamente all'obbligo di spiegazione motivata previsto dal Regolamento.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza della motivazione e violazione di legge

    Le criticità allegate dalla ricorrente non sono superate dalle argomentazioni difensive del Ministero, in quanto le premesse motivazionali del provvedimento di rifiuto non esplicitano puntualmente le ragioni scientifiche sottese al giudizio negativo, contrariamente all'obbligo di motivazione.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, insufficienza e formulazione perplessa della motivazione, e violazione di legge

    Le criticità allegate dalla ricorrente non sono superate dalle argomentazioni difensive del Ministero, in quanto le premesse motivazionali del provvedimento di rifiuto non esplicitano puntualmente le ragioni scientifiche sottese al giudizio negativo, contrariamente all'obbligo di motivazione.

  • Accolto
    Eccesso di potere, contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, violazione di legge e del principio di tipicità del provvedimento amministrativo

    Le criticità allegate dalla ricorrente non sono superate dalle argomentazioni difensive del Ministero, in quanto le premesse motivazionali del provvedimento di rifiuto non esplicitano puntualmente le ragioni scientifiche sottese al giudizio negativo, contrariamente all'obbligo di motivazione.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione di legge

    Le criticità allegate dalla ricorrente non sono superate dalle argomentazioni difensive del Ministero, in quanto le premesse motivazionali del provvedimento di rifiuto non esplicitano puntualmente le ragioni scientifiche sottese al giudizio negativo, contrariamente all'obbligo di motivazione.

  • Accolto
    Erroneo presupposto dell'inscindibilità tra riconoscimento dell'ente e approvazione del programma genetico

    Il Collegio ritiene che il Ministero abbia invertito le fasi procedurali, subordinando il riconoscimento dell'ente all'approvazione del programma genetico, in violazione dell'art. 6 del Regolamento UE che prevede la possibilità di presentare una versione modificata del programma entro sei mesi dal rifiuto prima di procedere alla revoca del riconoscimento. Il diniego del riconoscimento si fonda su un erroneo presupposto, poiché la mancata approvazione del programma genetico non rientra tra i requisiti della domanda di riconoscimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/02/2026, n. 3180
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3180
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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