Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/02/2026, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13826 del 2022, proposto da Associazione Nazionale Allevatori di Cavalli Maremmani ed Ente Selezionatore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Borsari, Flavio Leardini, Gianfranco Perulli e Diego Girelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, già Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza EM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Panzacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto n. 0372445 del 29 agosto 2022 del MIPAAF – Direzione generale dello sviluppo rurale di rigetto della richiesta formulata da AM di riconoscimento quale ente selezionatore e di approvazione di un secondo programma genetico per la razza equina maremmana;
- degli atti del Comitato Nazionale Zootecnico, istituito con decreto del MIPAAF n. 2108 del 26 febbraio 2020, costituiti in particolare dal verbale del 12 luglio 2022, quest’ultimo tanto nella parte in cui esprime parere negativo all’accoglimento dell’istanza di AM, che nella parte in cui approva le linee guida per la presentazione dei programmi genetici con riferimento in particolare alla prevista esclusione di approvazione di più programmi genetici per le razze a rischio di erosione genetica;
- delle “ Linee guida per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi generici ”, allegate al decreto direttoriale n. 0334888 del 28 luglio 2022, nella parte in cui stabiliscono che per le razze a rischio di erosione genetica è sempre preclusa la possibilità di autorizzare un nuovo programma genetico e in ogni altra parte che possa disporre in senso preclusivo all’accoglimento dell’istanza del ricorrente e lo stesso decreto direttoriale n. 0334888 del 28 luglio 2022 quale atto di approvazione delle suddette linee guida;
- degli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti, collegati, successivi e consequenziali e, in ogni caso, lesivi dell’interesse del raggruppamento ricorrente ad ottenere il riconoscimento del finanziamento di sostegno, compresi, ove occorra: - nota prot. n. 0326854 del 22 luglio 2022 del MIPAAF di comunicazione ex art. 10- bis della L. n. 241/90 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di AM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, attualmente Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza EM;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa ET CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso ha ad oggetto il rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente per il riconoscimento quale Ente selezionatore, nonché per l’approvazione di un secondo programma genetico per la razza equina EM.
Il contestato diniego si basa sul parere dal Comitato Nazionale Zootecnico, espresso ai sensi l’art. 3, comma 3, del d.lgs n. 52/2018, che ha rilevato che, essendo il cavallo AR una razza ufficialmente riconosciuta a rischio di erosione genetica, non è possibile approvare un secondo programma genetico oltre a quello già in essere e riconosciuto alla controinteressata Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza EM (ANAM).
Dopo avere riepilogato la lunga istruttoria esitata nell’impugnato diniego e premesso il quadro normativo applicabile, nell’atto introduttivo del giudizio l’Associazione ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione di legge: artt. 10 e 11 regolamento (ue) n. 2016/1012 del 8/06/2016; artt. 3 e 4 l. 1 dicembre 2015 n. 194. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per illogicità.
2. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza della motivazione. Violazione di legge: artt. 10 e 11 Regolamento (UE) n. 2016/1012 del 8/06/2016.
3. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, insufficienza e formulazione perplessa ovvero dubitativa della motivazione. Violazione di legge: art. 3 l. n. 241/90, artt. 10 e 11 Regolamento (UE) n. 2016/1012 del 8/06/2016.
4. Eccesso di potere. Contraddittorietà della motivazione, per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 97 Cost., art. 1 l. n. 241/90, artt. 4, 6, 7, 10 del Regolamento (UE) n. 2016/1012 del 8/06/2016. Violazione del principio di tipicità del provvedimento amministrativo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.
5. Eccesso di potere difetto di istruttoria. violazione di legge: art. 10 del Regolamento (UE) n. 2016/1012 del 8/06/2016.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali (attualmente Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), costituito in resistenza, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, attesa la mancata deduzione di vizi di illegittimità ai sensi dell’art. 40 c.p.a. e specifiche doglianze avverso il parere del CNZ e le Linee guida meglio specificati in epigrafe, su cui il decreto direttoriale di rigetto dell’istanza presentata si basa.
L’associazione controinteressata ha parimenti eccepito l’inammissibilità del ricorso e dedotto l’infondatezza dello stesso nel merito.
La ricorrente ha replicato con memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 7367/2022 è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, in vista della quale l’associazione controinteressata ha prodotto una memoria difensiva, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio procede preliminarmente allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso.
Al riguardo, in particolare, è stato contestato ad AM di non avere concretamente esposto i vizi di legittimità del parere del Comitato nazionale zootecnico (CNZ) e delle Linee guida allegate al decreto direttoriale n. 0334888 del 28 luglio 2022, sottese all’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente per il riconoscimento quale Ente selezionatore, nonché per l’approvazione di un secondo programma genetico per la razza equina EM.
La tesi è priva di fondamento.
Invero, il Collegio rileva che le Linee guida e il parere del CNZ, entrambi contestati - secondo quanto chiarito nell’esposizione degli atti impugnati - nella parte in cui precludono l’approvazione di più programmi genetici per le razze a rischio di estinzione, sono fatte oggetto di specifico richiamo nell’ambito dei singoli motivi di ricorso, laddove si contesta detto specifico profilo ostativo.
Tanto chiarito, il Collegio ritiene dunque di poter procedere alla disamina della fondatezza del merito del ricorso.
Al riguardo appare utile una breve premessa relativa al quadro normativo applicabile.
In data 1° novembre 2018 è entrato in vigore il già menzionato Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, relativo alle “ condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ”. All’art. 2 punto 5, definisce la figura degli enti selezionatori, quali soggetti riconosciuti dall’Autorità competente di uno Stato membro ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura, iscritti nel libro genealogico tenuto dallo stesso soggetto.
La normativa nazionale, invece, è stabilita dal d.lgs. n. 52/2018, che, in linea con le citate disposizioni eurounitarie, prevede, all’art. 3, che l’Autorità competente sia il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – attualmente Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste – che riconosce gli enti selezionatori, nonché i relativi programmi genetici aventi ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici tenuti dagli enti stessi.
In particolare, detto art. 3 del d.lgs. n. 52/2018 stabilisce, al comma 2, tra l’altro, che “[i] l Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012 ” e, al comma 3, tra l’altro, che “[i] l Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori …”.
Il richiamato Comitato nazionale zootecnico (CNZ), di cui all’articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 52/2018, è stato istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2108 del 26 febbraio 2020, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell’attività di raccolta dati negli allevamenti, nonché di espressione del parere obbligatorio contemplato dalla norma succitata.
L’art. 6 dello stesso d. lgs. n. 52/2018 prevede, inoltre, che nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/1012, sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica. Alla disposizione è stata data attuazione con l’adozione del decreto direttoriale n. 0334888 del 28 luglio 2022, con cui sono state approvate, sulla scorta delle indicazioni fornite dal CNZ nella riunione del 12 luglio 2022, le “ Linee guida di natura tecnico-scientifica per la presentazione, la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici ”, impugnate con l’odierno ricorso.
Sulla scorta di quanto testé delineato, il Collegio ritiene di poter, a questo punto, passare in rassegna i singoli motivi di censura articolati nell’atto introduttivo del giudizio, muovendo dal primo, con cui si deduce la violazione degli artt. 10 e 11 Regolamento (UE) n. 2016/1012 del 8/06/2016 e artt. 3 e 4 l. 1 dicembre 2015 n. 194 nonché l’ eccesso di potere per difetto di motivazione e per illogicità .
In particolare, in questo caso, la parte contesta il decreto di diniego impugnato nella parte in cui, richiamando anche il verbale del Comitato di data 12 luglio 2022, ha escluso di poter approvare, visto che il cavallo AR è una razza ufficialmente riconosciuta a rischio di erosione genetica e come tale iscritta nel registro della biodiversità, un secondo programma genetico (ulteriore rispetto a quello in precedenza approvato in favore dell’odierna controinteressata ANAM) per ragioni di coerenza con le citate Linee guida, contestualmente approvate nella medesima seduta del Comitato.
La causa di ostatività in contestazione è, invero, espressione di quanto stabilito dalle Linee guida che con riferimento alle razze animali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità in base alle disposizioni normative sulla tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare di cui alla L. 1 dicembre 2015 n. 194, stabilisce che: “ In nessun caso è ipotizzabile l’autorizzazione di un secondo programma genetico per le razze iscritte nell’Anagrafe nazionale della Biodiversità ”.
Ad avviso della ricorrente, detta previsione, recepita nel parere del Comitato nazionale zootecnico e nel provvedimento di diniego, non sarebbe in linea con quanto previsto dal Regolamento, il quale non comporterebbe affatto una esclusione automatica di un secondo programma genetico per una razza in costanza di una pregressa autorizzazione per altro programma genetico avente ad oggetto la medesima razza, richiedendo una valutazione caso per caso calibrata su dati concreti rapportati ai parametri e ai criteri specificati dall’art. 10.
Orbene, il Regolamento UE all’art. 2, comma 1, definisce, al punto 5), “ ente selezionatore ” come “ qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro …, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società ” e, al punto 26), “ programma genetico ” come “ una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto del programma ”.
Il considerando 21 dello stesso Regolamento se, da un lato, prevede che “ il diritto al riconoscimento come ente selezionatore o ente ibridatore che soddisfi i criteri stabiliti dovrebbe essere un principio fondamentale del diritto dell'Unione sulla riproduzione degli animali e il mercato interno. La protezione dell'attività economica di un ente selezionatore riconosciuto non dovrebbe giustificare il rifiuto da parte dell'autorità competente del riconoscimento di un altro ente selezionatore per la stessa razza, né la violazione dei principi che disciplinano il mercato interno. Lo stesso dicasi per l'approvazione di un ulteriore programma genetico o l'approvazione all'estensione geografica di un programma genetico esistente, realizzato sulla stessa razza o su animali riproduttori della stessa razza selezionabili tra la popolazione di animali riproduttori dell'ente selezionatore che già effettua un programma genetico sulla medesima razza ”, dall’altro prevede la possibilità, nel caso in cui uno o più enti selezionatori riconosciuti già effettuino un programma genetico approvato su una determinata razza, per l'autorità competente dello Stato membro di rifiutare o ad approvare un ulteriore programma genetico per la medesima razza, anche qualora tale programma genetico soddisfi tutti i requisiti necessari per l'approvazione e chiarisce che “ Una ragione del rifiuto potrebbe essere quella che l'approvazione di un'ulteriore programma genetico per la medesima razza rischia di compromettere la conservazione della razza in questione nello Stato membro interessato della diversità genetica all'interno di tale razza ”.
Sicché l’art. 10 del Regolamento consente all’autorità competente di rifiutare di approvare un programma genetico in caso di rischio di compromissione del programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato nello Stato membro in questione, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi:
“ a) i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico;
b) la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza; o
c) qualora lo scopo del programma genetico consista nella conservazione della razza, l'efficace attuazione di detto programma genetico:
i) in caso di razza a rischio di estinzione; o
ii) in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione ” .
A tal fine l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri:
“ a) il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato;
b) le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici;
c) eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza ”.
In ogni caso, nell’ipotesi di rifiuto di approvare un programma genetico l’autorità competente è tenuta a fornire all'ente selezionatore o all'ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto, ai sensi della previsione del successivo art. 11, che si inscrive nel solco di stabilito dal considerando 21 che, infatti, all’ultimo periodo precisa “ In caso di rifiuto dell'approvazione di un programma genetico, l'autorità competente dovrebbe sempre fornire una spiegazione motivata ai richiedenti e concedere loro il diritto di impugnare tale decisione ”.
Orbene, ad avviso del Collegio, le disposizioni richiamate sembrano escludere la possibilità di prevedere automatismi, l’inserimento di una razza nel registro di quelle interessate da rischio di estinzione o erosione genetica non può, dunque, precludere ex se la coesistenza di più programmi genetici, richiedendosi all’autorità competente di effettuare una valutazione dei rischi concreti sulla base dei seguenti criteri: “ a) il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato; b) le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici; c) eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza ”.
Milita a favore di questa interpretazione anche il novero delle possibili ragioni di rifiuto di cui al richiamato considerando 21, che infatti sembra richiedere caso per caso una valutazione dell’effettiva sussistenza di un rischio di conservazione della razza “ in ragione della frammentazione della popolazione di riproduttori, suscettibile di comportare un'accresciuta consanguineità, una maggiore incidenza dei difetti genetici constatati, una perdita del potenziale di selezione o un accesso ridotto degli allevatori agli animali riproduttori di razza pura o del loro materiale germinale ” e che precisa che, nel caso di una razza a rischio di estinzione o di una razza autoctona non comunemente diffusa in uno o più territori dell'Unione, la facoltà di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza può anche essere giustificata in considerazione del fatto che “ quell'ulteriore programma genetico impedirebbe l'efficace attuazione del programma genetico esistente, in particolare a causa del mancato coordinamento o scambio di informazioni genealogiche e zootecniche che dia luogo a mancati vantaggi derivanti da una valutazione comune dei dati raccolti sulla razza in questione ”.
Il tenore delle norme richiamate non sembra ammettere una lettura dell’art. 10 del Regolamento, in coordinazione con il considerando 21, che conduca a ritenere automaticamente ostativo all’assenso di un secondo programma genetico il mero fatto che abbia ad oggetto una razza autoctona a rischio di estinzione.
Questa ricostruzione, sembrerebbe condivisa, in linea teorica, dalla stessa amministrazione, che, invero, non contesta in alcun modo questo profilo ma evidenzia invece che oggetto delle recriminazioni della ricorrente sono profili provvedimentali connotati da discrezionalità tecnica, sub specie di valutazione tecnico-scientifica sul merito di un programma genetico (considerando la natura della razza equina interessata e la presenza di precedente programma già approvato) e, visto che su una valutazione siffatta il sindacato giurisdizionale sarebbe limitato ad un controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall’Amministrazione, deduce l’inammissibilità del motivo di censura in esame (in tal senso Tar Campania VI n. 4970/2017). La p.a. assume, inoltre, di non essersi determinata sulla base di un semplice automatismo - in cui il CNZ e le Linee guida sarebbero incorse, stabilendo sic et simpliciter che, per le razze a rischio di erosione genetica, quale è il cavallo AR, non è ipotizzabile l’approvazione di un secondo programma genetico - visto che all’impugnato decreto di rigetto l’Amministrazione è pervenuta all’esito di un procedimento, nel corso del quale sono stati accuratamente valutati i documenti forniti da AM, e alla stregua delle indicazioni tecnico-scientifiche fornite dal CNZ.
Il Collegio di contro osserva che le argomentazioni difensive dispiegate dal Ministero resistente non consentono di superare le criticità allegate dall’Associazione ricorrente, visto che, in ogni caso, le premesse motivazionali del provvedimento di rifiuto impugnato non esplicitano in maniera puntuale, tenuto conto i parametri e i criteri individuati dall’art. 10 del Regolamento UE, le evocate ragioni scientifiche sottese al giudizio negativo che ha condotto a ritenere compromessa l’efficace attuazione del programma genetico già esistente dell’odierna controinteressata ANAM, nell’ottica della conservazione della razza in parola o della diversità genetica all'interno della razza stessa, di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del Regolamento UE n. 2016/1012, richiamata assertivamente nel provvedimento.
Ciò evidentemente contrasta con l’obbligo di spiegazione motivata previsto dal Regolamento per il caso di rifiuto dell’approvazione di un programma genetico, anche a tutela del diritto di difesa dei richiedenti, cui deve essere, infatti, garantita la possibilità di impugnare la decisione sfavorevole assunta nei propri confronti: una motivazione esplicita e puntuale assicura al richiedente la migliore cura delle proprie ragioni.
In questa ottica, deve essere respinta la dedotta inammissibilità della censura, visto che laddove il Ministero sostiene che la decisione assunta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, potrebbe essere messa in discussione solo mediante puntuali allegazioni suscettibili di palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo (in tal senso TAR Lazio V n. 3975/2022), non tiene conto che ciò postula che anche le ragioni del rifiuto siano esposte in maniera puntuale. E nel caso che ci occupa l’autorità procedente non si è preoccupata di rappresentare le specifiche ragioni sottese alla decisione di rifiuto di approvazione del programma genetico di AM, allegando solo la presunta sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento unionale - che riguarda la tutela della conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza – meramente in ragione dell’iscrizione del Cavallo AR nel registro della biodiversità e del suo essere razza ufficialmente a rischio di erosione genetica, senza dar conto dell’eventuale considerazione dei criteri enumerati al successivi comma 2 (“ Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri: a) il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato; b) le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici; c) eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza ”).
Alle medesime conclusioni testé rassegnate è peraltro giunto questo Tribunale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella che in questa sede ci occupa (rifiuto di approvazione di un secondo programma genetico, poiché riguardante una razza a rischio di estinzione), con la sentenza della Sezione V n. 13575/2023, le cui statuizioni possono essere, ad avviso del Collegio, applicate anche per la definizione del caso che ci occupa: “ Alla luce delle disposizioni sopra riportate, non basterebbe dichiarare la razza a rischio di estinzione per rigettare il secondo programma genetico presentato da soggetto avente i requisiti di ente selezionatore.
Il Ministero, nel caso di specie, non offre una motivazione esaustiva del diniego di approvazione del programma genetico, omettendo di rappresentare in che modo lo stesso comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza, tenuto conto delle “dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici”.
…
Ne consegue che il rifiuto della approvazione del programma genetico non possa basarsi sulla sola accertata presenza di altro programma approvato, né che basti affermare che un frazionamento del programma genetico potrebbe “comportare danni irreversibili” (come asserito dal Comitato nazionale zootecnico), senza avere prima motivato con espliciti riferimenti anche alle dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici, pena la non percepibilità degli asseriti “danni” e dell’ipotizzata irreversibilità degli stessi.
…
In questa prospettiva, non è condivisibile la tesi della parte pubblica che sostiene l’ininfuenza dello “stato di conservazione” della razza ai fini dell’applicazione dell’art. 10 Regol. cit. (con la conseguenza che, se lo stato in questione non fosse a rischio di erosione, non vi sarebbero motivi per non assentire un altro programma genetico), posto che (a suo dire) nella specie si sarebbe fatta applicazione della lett. b) del par. 1 dell’art. 10 e che “lo stato di rischio della razza è stato utilizzato esclusivamente per rafforzare la necessità di preservare la capacità conservativa del programma già in essere […] ed evitare quindi di comprometterne l’efficacia approvando quello presentato dalla ricorrente” (v. pag. 10 mem. 14.4.2023).
Le successive argomentazioni da essa sviluppate, analitiche e puntuali, si incentrano al contrario proprio sul rischio di erosione genetica … .
Tali deduzioni, in disparte i profili di inammissibile integrazione della motivazione, confermano i vizi di difetto di motivazione e di carenza di istruttoria rilevati, mancando una puntuale disamina delle condizioni che comprometterebbero l’efficacia del programma già approvato, alla luce dei dati sulla popolazione CAITPR disponibile, tanto più necessaria alla luce delle previsioni di cui al citato considerando 21 del Regolamento UE, con il quale il legislatore unionale si è premurato di specificare che “Il diritto al riconoscimento come ente selezionatore o ente ibridatore che soddisfi i criteri stabiliti dovrebbe essere un principio fondamentale del diritto dell'Unione sulla riproduzione degli animali e il mercato interno” e che “la protezione dell'attività economica di un ente selezionatore riconosciuto non dovrebbe giustificare il rifiuto da parte dell'autorità competente del riconoscimento di un altro ente selezionatore per la stessa razza”.
In questa cornice le ragioni del rifiuto dell’approvazione di un secondo programma genetico avrebbero dovuto essere più stringenti ed analitiche in ordine alla sussistenza di rischi per la conservazione della razza o della diversità genetica al suo interno, come suggeriscono i criteri di valutazione di cui al comma 2 dell’art. 10 del Regolamento europeo e la previsione di cui all’art. 11 del citato Regolamento ove richiede che sia fornita una “spiegazione motivata” del rifiuto.
Non diverse conclusioni si impongono in ordine alle considerazioni della controinteressata.
A ciò si aggiunga che “(a)i sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 1012/2016 un programma genetico può perseguire uno o più dei seguenti scopi:
- Miglioramento della razza
- Conservazione della razza
- Creazione di una nuova razza
- Ricostituzione di una razza”.
Le dimensioni minime puntualmente fissate (Specie ad alta capacità riproduttiva 35 maschi riproduttori; 2.400/2.000 femmine riproduttrici - Specie a bassa capacità riproduttiva 35 maschi riproduttori; 7.200/6.000 femmine riproduttrici) riguardano solo i programmi genetici che abbiano come scopo esclusivo il miglioramento della razza e non si esprime sulla presenza di più di un ente selezionatore, ma piuttosto sul numero minimo di “riproduttori necessari per considerare sufficiente l’ampiezza della popolazione disponibile per ciascun programma genetico”.
In altri termini, l’assunto dell’amministrazione contenuto nella memoria è che, trattandosi di razza a rischio di estinzione, l’attività di un secondo ente selezionatore comprometterebbe la necessità di tutelare la conservazione della variabilità genetica.
Applicando tale principio, tuttavia, il Ministero non fa corretta applicazione dell’art. 10 del Regolamento Europeo ove non fondi il rifiuto del programma genetico sulla previa valutazione delle “dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici”.
La suddetta pregiudiziale valutazione non risulta essere stata effettuata e certamente non è stata adeguatamente esplicitata nella motivazione del provvedimento.
Non si tratta di censura che impinge nel merito, ma di un sindacato sulla correttezza dell’istruttoria che risulta, per quanto rilevato, carente sotto detto dirimente profilo ” .
Le considerazioni che precedono conducono in conclusione ad affermare la fondatezza della censura in esame e anche delle censure di cui al secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, sostanzialmente sovrapponibili alla prima, con cui si contesta ulteriormente la puntualità e la specificità della motivazione dell’impugnato decreto di rifiuto.
Con il quarto motivo di ricorso l’AM, deducendo i vizi di violazione degli art. 97 cost., art. 1 l. n. 241/90, artt. 4, 6, 7, 10 del regolamento (ue) n. 2016/1012 del 8/06/2016, del principio di tipicità del provvedimento amministrativo, si duole del fatto che il riconoscimento quale ente selezionatore sia stato dal Ministero subordinato all’approvazione del programma genetico, sull’errato assunto dell’inscindibilità delle fattispecie, che, secondo la tesi attorea, non sarebbero connotate da un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, potendosi procedere, sussistendone i presupposti, all’attribuzione della qualifica di ente selezionatore a prescindere dalle vicende inerenti il programma genetico.
Detta censura è parimenti fondata, alla luce di quanto statuito ancora una volta dalla stessa summenzionata sentenza n. 13575/2023, che si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a., non ravvisandosi ragioni per discostarsene.: “ Il Regolamento n. 2016/1012/UE, che disciplina la riproduzione degli animali da reddito, in particolare per quanto riguarda le informazioni genealogiche e il valore genetico dei riproduttori, anche mediante il riconoscimento, da parte dell’Autorità competente dello Stato membro, degli enti selezionatori ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura, all’art. 6 prevede che:
“1. Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore a norma dell'articolo 8, tale ente selezionatore o ente ibridatore ha la possibilità di presentare una versione modificata di tale programma entro i sei mesi successivi al rifiuto.
2. L'autorità competente revoca il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore se, entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è stata presentata alcuna versione modificata del programma e qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non dispongano di nessun altro programma genetico approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12”.
All’art. 2 (rubricato “Definizioni”) si specifica che, ai fini del regolamento si intende per “ente selezionatore” “qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società”.
Alla luce della normativa qui riportata il Ministero, pertanto, avrebbe dovuto in un primo momento procedere alla verifica dell’eventuale sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, regol. (UE) 2016/1012 cit. e solo in seconda battuta, una volta riconosciuto l’ente, passare all’esame del programma presentato, assumendo le ritenute determinazioni secondo quanto previsto dall’art. 6, par. 2, innanzi riportato (a es. concedendo alla Associazione un termine di almeno sei mesi per presentare una versione modificata del programma stesso).
…
Nel senso della pregiudizialità del procedimento di riconoscimento, rispetto alla successiva approvazione del programma genetico, depone anche l’art. 4 del Regolamento citato, nella parte in cui non richiede, al momento della domanda, l’avvenuta approvazione di un piano genetico, ma esclusivamente la presentazione di una domanda di approvazione.
Anche se non vi è totale autonomia dei due procedimenti, dal momento che, trascorso il termine di sei mesi senza che sia stato presentato un programma genetico, il riconoscimento dell’ente selezionatore va revocato, vi è, tuttavia, una tempistica che non consente di respingere contestualmente entrambe le domande, poiché ciò precluderebbe al richiedente la possibilità di presentare una versione modificata di tale programma entro i sei mesi successivi al rifiuto.
La scelta dell’Amministrazione, giustificata con l’esigenza di non aggravare l’azione amministrativa, atteso che “il periodo di 6 mesi, concesso dall’art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/1012 per presentare un programma genetico modificato prima di procedere alla revoca della qualifica di ente selezionatore, non sarebbe in ogni caso utile a superare il motivo ostativo del presente rigetto, che risulta connesso all’intrinseca condizione della razza in questione”, si risolve in una inammissibile disapplicazione delle norme procedimentali, con inversione delle fasi attraverso le quali si giunge al riconoscimento dell’ente selezionatore, prima, ed all’approvazione del programma genetico, poi.
Il diniego del riconoscimento si fonda pertanto su di un erroneo presupposto, atteso che la mancata approvazione del programma genetico non rientra tra i requisiti della domanda di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento.
Dalla lettura dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2016/1012 si ricava, inoltre, che le domande di approvazione di programmi genetici possono essere presentate solo dall’ente selezionatore all’Autorità che lo ha riconosciuto come tale.
Analoga previsione è contenuta nell’art. 3, comma 3, d.lgs. 52/2018, ove prevede che “il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici.”.
E che per ente selezionatore debba intendersi l’ente già riconosciuto dall’Autorità lo esplicita la previsione sopra riportata di cui all’art. 2 del Regolamento UE ”.
Alla luce di quanto testé riportato anche il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.
Per quanto osservato il ricorso va accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che dovrà comunque ripronunciarsi all’esito del procedimento di riconoscimento dell’ente selezionatore, ove favorevole alla ricorrente.
La complessità delle questioni trattate consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH RA, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
ET CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET CE | CH RA |
IL SEGRETARIO