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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8764 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA ZI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1570/2024 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. 13542/2023)
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Federica Scialò.
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 23.01.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 28.07.2022 domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di accompagnamento nonché CP_1
l'handicap grave;
che la competente Commissione Sanitaria riconosceva il ricorrente
[...]
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età L. Parte_2
509/88 124/98) grave 100%”, senza pertanto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3”; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU il Dott.ssa Per_1
ha concluso l'elaborato peritale affermando che “sussistono in favore del ricorrente i requisiti
[...] per l'indennità di accompagnamento ed handicap grave a decorrere in epoca antecedente di 6 mesi dal gennaio
2024, dunque dal mese di luglio 2023”; che, non essendo concorde con il CTU dott.ssa circa Per_1
1 la retrodatazione del riconoscimento, che ritiene sussistente a decorrere dalla data amministrativa ovvero dal 28.07.2022, in data 30.12.2024 depositava dichiarazione di dissenso alle risultanze del
CTU. Egli, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di “1) accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. 104/92 e corresponsione dei relativi ratei e benefici a decorrere dalla data amministrativa del 28.07.2022 al mese di luglio 2023 (data di decorrenza del riconoscimento da parte della dott.ss che si dà per acquisito come da relazione CTU depositata); 2) Per_1
Per l'effetto, condannare i resistenti in solido o tra loro chi di ragione, a corrispondere, in favore dei ricorrenti,
i ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data amministrativa del 28.07.2022 al mese di luglio 2023 data di decorrenza del riconoscimento da parte della dott.ss che si dà per acquisito il Per_1 tutto oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dalla maturazione del diritto. 3) in subordine, laddove l'On. Giudicante Adito non ritenesse opportuno disporre una nuova Consulenza Tecnica d'ufficio, confermare e accertare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed handicap grave, in favore del sig. come da relazione peritale della dott.ssa Pt_1
a decorrere da 6 mesi antecedenti al gennaio 2024 ovvero dal mese di luglio 2023 ; 4) Condannare, Per_1 in ogni caso, in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1 presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 perché tardivo a norma del comma 6 dell'art. 445 bis cpc e per la mancanza di specificità ex comma
6 dell'art 445 bis c.p.c., degli errori tecnico- giuridici che inficerebbero le valutazioni espresse dal ctu;
ed infine, l'infondatezza della domanda.
Il Giudice, acquisiti chiarimenti dal CTU e riunito al presente fascicolo quello della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto affetto da patologie utili al conseguimento della prestazione richiesta (Indennità di accompagnamento e handicap grave ex art. 3 co.3 l.104/1992), retrodatando la decorrenza a sei mesi precedenti la data dell'osservazione clinica
(gennaio 2024), avendo accertato la dott.ssa che il ricorrente è affetto da “sindrome ansioso Per_1
– depressiva obesità severa con poliartrosi cardiopatia ischemica cronica post infarto acuto del miocardio linfedema arti inferiori sindrome delle apnee ostruttive nel sonno malattia interstiziale polmonare con prescrizione di ossigeno terapia” e avendo concluso affermando che “ Il ricorrente presenta i requisiti di
Legge necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento in quanto presenta disturbi motori e funzionali di gravità tale da compromettere la deambulazione e l'indipendenza nelle attività quotidiane in misura tale da rendere il soggetto bisognoso di assistenza continua e permanente. Il ricorrente presenta i requisiti di Legge per il riconoscimento di portatore di handicap con connotazione di gravità, comma 3 art 3 L. 104/92, in quanto
2 le minorazioni accertate riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione L' attuale obiettività, da me riscontrata, mostra un quadro clinico complessivo tale da far ritenere che il paziente abbia superato il limite tra autonomia e disautonomia con una decorrenza che, necessariamente, va posta alla data della attuale osservazione clinica (gennaio 2024) e retrodatata ad epoca ragionevolmente antecedente
(6 mesi)”.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che esse non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: “si contesta espressamente la richiamata CTU nella parte relativa alla decorrenza del riconoscimento, ritenendo che fin dal 28.07.2022 data di presentazione della domanda amministrativa - il quadro clinico era già tale da determinare in capo al sig. un'invalidità tale da consentire al Parte_1 medesimo il diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento ed handicap grave”. Egli si duole dunque che il CTU, pur confermando il complesso patologico di cui egli risulta essere affetto, non abbia riconosciuto la prestazione richiesta a far data dalla domanda amministrativa.
In proposito, il CTU ha rilevato “quanto alle patologie indicate in ricorso (artrosi polidistrettuale con grave obesità realizzante un severo deficit deambulatorio, insufficienza cardiaca rapportabile ad una III classe
NHYA, BPCO in ossigeno terapia continuativa, grave linfedema bilaterale con ulcere flebostatiche sanguinanti etc) che certamente non hanno una diagnosi di recente insorgenza, e che al tempo stesso è estremamente difficile che si siano manifestate nella loro gravità da determinare le condizioni per l'assistenza continua a decorrere sei mesi prima della visita peritale (gennaio 2024)” e in sede di chiarimenti resi necessari ha deposito note esplicative in cui ha dedotto che “Dal punto di vista documentale non è comprovata una Par condizione difforme da quanto accertato dalla CML in data 27.2.23: le rilevate limitazioni articolari compromettono ma non impediscono la deambulazione, la condizione cardiologica appare discretamente compensata, la condizione pneumologica è egualmente discretamente compensata ed aggravatasi solo in epoca successiva. Per maggiore chiarezza si riportano, testualmente, alcuni dati significativi ai fini del quesito, presenti nelle certificazioni in atti - “…zoppìa e poliartropatia diffusa con grave gonartrosi bilaterale ad indicazione protesica,lombalgie e coxalgie continue migliorate dalla FKT intensiva, dalla rieducazione alimentare, e dalla perdita di peso… pregresso IMA…conservata cinesi globale FE 55%…emogasanalisi: compromissione ventilatoria di grado lieve…” (Relazione di dimissione Istituto Maugeri 10.6.21) “…impaccio Par motorio nei passaggi posturali e negli spostamenti…” (Piano riabilitativo NA1 DS 28 31.8.22) “…pz ex fumatore affetto da OSAS …Spirometria: dopo numerosi tentativi l' esame si rivela ailimiti della norma…” (Visita Par pneumologic NA 1 DS 32 18.7.23). Ciò premesso, si conferma quanto concluso in elaborato peritale: “…il ricorrente presenta i requisiti di Legge necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento in quanto 3 presenta disturbi motori e funzionali di gravità tale da compromettere la deambulazione e l'indipendenza nelle attività quotidiane in misura tale da rendere il soggetto bisognoso di assistenza continua e permanente. Il ricorrente presenta i requisiti di Legge per il riconoscimento di portatore di handicap con connotazione di gravità, comma 3 art 3 L. 104/92, in quanto le minorazioni accertate riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione. L' attuale obiettività, da me riscontrata, mostra un quadro clinico complessivo tale da far ritenere che il paziente abbia superato il limite tra autonomia e disautonomia con una decorrenza che, necessariamente, va posta alla data della attuale osservazione clinica (marzo 2024) e retrodatata ad epoca ragionevolmente antecedente (ottobre 2023 6 mesi)”.
Il CTU ha dunque sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per le prestazioni in oggetto.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 100% con necessità di assistenza continua a compiere gli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la
4 validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Del resto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Le doglianze relative alla sottovalutazione di alcune patologie costituiscono un mero dissenso diagnostico. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020)
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta e la riconosciuta decorrenza.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici, anche in considerazione della specializzazione in medicina legale dell'ausiliario.
La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli
5 vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione volto a conseguire una retrodatazione del requisito sanitario da epoca precedente a quella accertata dal CTU, siccome infondato, va rigettato.
Va quindi omologato il requisito sanitario della necessità di assistenza continua e permanente e dell'aiuto di un accompagnatore per il compimento degli atti quotidiani della vita nonché dell'handicap con connotazione di gravità, comma 3 art 3 L. 104/92, con decorrenza da ottobre 2023
(ossia sei mesi prima della visita peritale domiciliare effettuata a marzo 2024, dovendo ritenersi un mero refuso avere indicato la data della visita a gennaio 2024.
Le spese in ragione dell'esito complessivo del giudizio che ha dato luogo ad uno spostamento di decorrenza del requisito sanitario e al rigetto della presente opposizione si compensano tra le parti.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e in parziale accoglimento del ricorso per ATP, l'effetto, dichiara che il ricorrente ha il requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap grave ex art. 3 co.3 L.104/92, a decorrere dal mese di ottobre 2023;
6 compensa le spese dell'intero giudizio;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 13542/2023
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA ZI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA ZI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1570/2024 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. 13542/2023)
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Federica Scialò.
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 23.01.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 28.07.2022 domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di accompagnamento nonché CP_1
l'handicap grave;
che la competente Commissione Sanitaria riconosceva il ricorrente
[...]
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età L. Parte_2
509/88 124/98) grave 100%”, senza pertanto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3”; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU il Dott.ssa Per_1
ha concluso l'elaborato peritale affermando che “sussistono in favore del ricorrente i requisiti
[...] per l'indennità di accompagnamento ed handicap grave a decorrere in epoca antecedente di 6 mesi dal gennaio
2024, dunque dal mese di luglio 2023”; che, non essendo concorde con il CTU dott.ssa circa Per_1
1 la retrodatazione del riconoscimento, che ritiene sussistente a decorrere dalla data amministrativa ovvero dal 28.07.2022, in data 30.12.2024 depositava dichiarazione di dissenso alle risultanze del
CTU. Egli, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di “1) accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. 104/92 e corresponsione dei relativi ratei e benefici a decorrere dalla data amministrativa del 28.07.2022 al mese di luglio 2023 (data di decorrenza del riconoscimento da parte della dott.ss che si dà per acquisito come da relazione CTU depositata); 2) Per_1
Per l'effetto, condannare i resistenti in solido o tra loro chi di ragione, a corrispondere, in favore dei ricorrenti,
i ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data amministrativa del 28.07.2022 al mese di luglio 2023 data di decorrenza del riconoscimento da parte della dott.ss che si dà per acquisito il Per_1 tutto oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dalla maturazione del diritto. 3) in subordine, laddove l'On. Giudicante Adito non ritenesse opportuno disporre una nuova Consulenza Tecnica d'ufficio, confermare e accertare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed handicap grave, in favore del sig. come da relazione peritale della dott.ssa Pt_1
a decorrere da 6 mesi antecedenti al gennaio 2024 ovvero dal mese di luglio 2023 ; 4) Condannare, Per_1 in ogni caso, in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1 presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 perché tardivo a norma del comma 6 dell'art. 445 bis cpc e per la mancanza di specificità ex comma
6 dell'art 445 bis c.p.c., degli errori tecnico- giuridici che inficerebbero le valutazioni espresse dal ctu;
ed infine, l'infondatezza della domanda.
Il Giudice, acquisiti chiarimenti dal CTU e riunito al presente fascicolo quello della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto affetto da patologie utili al conseguimento della prestazione richiesta (Indennità di accompagnamento e handicap grave ex art. 3 co.3 l.104/1992), retrodatando la decorrenza a sei mesi precedenti la data dell'osservazione clinica
(gennaio 2024), avendo accertato la dott.ssa che il ricorrente è affetto da “sindrome ansioso Per_1
– depressiva obesità severa con poliartrosi cardiopatia ischemica cronica post infarto acuto del miocardio linfedema arti inferiori sindrome delle apnee ostruttive nel sonno malattia interstiziale polmonare con prescrizione di ossigeno terapia” e avendo concluso affermando che “ Il ricorrente presenta i requisiti di
Legge necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento in quanto presenta disturbi motori e funzionali di gravità tale da compromettere la deambulazione e l'indipendenza nelle attività quotidiane in misura tale da rendere il soggetto bisognoso di assistenza continua e permanente. Il ricorrente presenta i requisiti di Legge per il riconoscimento di portatore di handicap con connotazione di gravità, comma 3 art 3 L. 104/92, in quanto
2 le minorazioni accertate riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione L' attuale obiettività, da me riscontrata, mostra un quadro clinico complessivo tale da far ritenere che il paziente abbia superato il limite tra autonomia e disautonomia con una decorrenza che, necessariamente, va posta alla data della attuale osservazione clinica (gennaio 2024) e retrodatata ad epoca ragionevolmente antecedente
(6 mesi)”.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che esse non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: “si contesta espressamente la richiamata CTU nella parte relativa alla decorrenza del riconoscimento, ritenendo che fin dal 28.07.2022 data di presentazione della domanda amministrativa - il quadro clinico era già tale da determinare in capo al sig. un'invalidità tale da consentire al Parte_1 medesimo il diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento ed handicap grave”. Egli si duole dunque che il CTU, pur confermando il complesso patologico di cui egli risulta essere affetto, non abbia riconosciuto la prestazione richiesta a far data dalla domanda amministrativa.
In proposito, il CTU ha rilevato “quanto alle patologie indicate in ricorso (artrosi polidistrettuale con grave obesità realizzante un severo deficit deambulatorio, insufficienza cardiaca rapportabile ad una III classe
NHYA, BPCO in ossigeno terapia continuativa, grave linfedema bilaterale con ulcere flebostatiche sanguinanti etc) che certamente non hanno una diagnosi di recente insorgenza, e che al tempo stesso è estremamente difficile che si siano manifestate nella loro gravità da determinare le condizioni per l'assistenza continua a decorrere sei mesi prima della visita peritale (gennaio 2024)” e in sede di chiarimenti resi necessari ha deposito note esplicative in cui ha dedotto che “Dal punto di vista documentale non è comprovata una Par condizione difforme da quanto accertato dalla CML in data 27.2.23: le rilevate limitazioni articolari compromettono ma non impediscono la deambulazione, la condizione cardiologica appare discretamente compensata, la condizione pneumologica è egualmente discretamente compensata ed aggravatasi solo in epoca successiva. Per maggiore chiarezza si riportano, testualmente, alcuni dati significativi ai fini del quesito, presenti nelle certificazioni in atti - “…zoppìa e poliartropatia diffusa con grave gonartrosi bilaterale ad indicazione protesica,lombalgie e coxalgie continue migliorate dalla FKT intensiva, dalla rieducazione alimentare, e dalla perdita di peso… pregresso IMA…conservata cinesi globale FE 55%…emogasanalisi: compromissione ventilatoria di grado lieve…” (Relazione di dimissione Istituto Maugeri 10.6.21) “…impaccio Par motorio nei passaggi posturali e negli spostamenti…” (Piano riabilitativo NA1 DS 28 31.8.22) “…pz ex fumatore affetto da OSAS …Spirometria: dopo numerosi tentativi l' esame si rivela ailimiti della norma…” (Visita Par pneumologic NA 1 DS 32 18.7.23). Ciò premesso, si conferma quanto concluso in elaborato peritale: “…il ricorrente presenta i requisiti di Legge necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento in quanto 3 presenta disturbi motori e funzionali di gravità tale da compromettere la deambulazione e l'indipendenza nelle attività quotidiane in misura tale da rendere il soggetto bisognoso di assistenza continua e permanente. Il ricorrente presenta i requisiti di Legge per il riconoscimento di portatore di handicap con connotazione di gravità, comma 3 art 3 L. 104/92, in quanto le minorazioni accertate riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione. L' attuale obiettività, da me riscontrata, mostra un quadro clinico complessivo tale da far ritenere che il paziente abbia superato il limite tra autonomia e disautonomia con una decorrenza che, necessariamente, va posta alla data della attuale osservazione clinica (marzo 2024) e retrodatata ad epoca ragionevolmente antecedente (ottobre 2023 6 mesi)”.
Il CTU ha dunque sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per le prestazioni in oggetto.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 100% con necessità di assistenza continua a compiere gli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la
4 validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Del resto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Le doglianze relative alla sottovalutazione di alcune patologie costituiscono un mero dissenso diagnostico. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020)
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta e la riconosciuta decorrenza.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici, anche in considerazione della specializzazione in medicina legale dell'ausiliario.
La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli
5 vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione volto a conseguire una retrodatazione del requisito sanitario da epoca precedente a quella accertata dal CTU, siccome infondato, va rigettato.
Va quindi omologato il requisito sanitario della necessità di assistenza continua e permanente e dell'aiuto di un accompagnatore per il compimento degli atti quotidiani della vita nonché dell'handicap con connotazione di gravità, comma 3 art 3 L. 104/92, con decorrenza da ottobre 2023
(ossia sei mesi prima della visita peritale domiciliare effettuata a marzo 2024, dovendo ritenersi un mero refuso avere indicato la data della visita a gennaio 2024.
Le spese in ragione dell'esito complessivo del giudizio che ha dato luogo ad uno spostamento di decorrenza del requisito sanitario e al rigetto della presente opposizione si compensano tra le parti.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e in parziale accoglimento del ricorso per ATP, l'effetto, dichiara che il ricorrente ha il requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap grave ex art. 3 co.3 L.104/92, a decorrere dal mese di ottobre 2023;
6 compensa le spese dell'intero giudizio;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 13542/2023
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA ZI
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